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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7193 del Ruolo Generale dell'anno 2020
avente ad oggetto: cessione dei crediti
TRA
– in persona dei procuratori speciali dott. e avv. Parte_1 Controparte_1
Lorenza Prati – rapp.ta e difesa dall'avv. Marisa Olga Meroni e Paolo Marra ed elett.te domiciliata presso lo studio in Milano corso Italia, 13.
PARTE ATTRICE
E
– in persona del Sindaco p.t. – rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_2
Francesca Di Renna ed elett.te domiciliato in Salerno alla via Irno, 83
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la – in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t. - ha convenuto in giudizio il – in persona del Controparte_2 Parte Sindaco p.t,. – al fine di ottenere la sua condanna al pagamento di crediti, dei quali la stessa creditrice nei confronti del convenuto, sarebbe stata titolare in virtù di cessioni di credito CP_2
intervenute con EL OL SR e EL IZ elettrico SpA. In altre parole, parte attrice si sarebbe
CP_ resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell' convenuto dai suddetti fornitori. Cessioni redatte in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificate al Comune convenuto. Tali i crediti: “a. € 8.095,90 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto;
e. € 3.317,25 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV,
c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. € 1.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma
2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da CP_ parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.; e conseguentemente condannare il in persona del legale Controparte_2
Part rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di In via subordinata, nel merito:
Part accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Controparte_2
delle diverse somme, a titolo di: a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a) f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il Controparte_2
Part
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
[...] In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in Controparte_2
Part persona del legale rappresentante pro tempore al paga-mento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per Controparte_2
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc.”.
Con propria comparsa si costituiva il il quale così concludeva: Controparte_2
“a) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato in data 30.09.2020 con ogni conseguenza di legge;
b) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
e/o la non titolarità dei crediti per cui è causa;
c) accertare e dichiarare la Parte_1
inopponibilità delle cessioni EL OL srl ed EL IZ Elettrico nei confronti del
[...]
d) rigettare integralmente, per i motivi di cui in premessa, le domande Controparte_2
tutte spiegate dalla nei confronti del Parte_1 Controparte_2
e) in via subordinata e gradata, accertare le somme effettivamente dovute dal
[...] CP_2 convenuto, in considerazione anche della già corrisposta somma netta di € 8.095,90 in favore di parte attrice, come in premessa;
f) con vittoria di spese e competenze legali, oltre IVA e Cap come per legge. Inoltre, aggiungeva” Con espressa riserva, in caso di rigetto delle domande di parte attrice, in tutto o in parte, di ripetizione della somma pari ad € 8.095,90 o della diversa somma che risulterà non dovuta in corso di causa dal con la precisazione Controparte_2
che la corresponsione della sorte capitale è intervenuta al solo fine di evitare il maturarsi di oneri accessori, laddove si accertasse nel presente giudizio la legittimità della pretesa di parte attrice, al fine quindi di evitare un danno erariale”.
Depositate le memorie ex art. 183 cpc, la causa con ordinanza del 30.05.23 veniva assegnata a questo giudice che, con ordinanza del 10.01.25, la tratteneva a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è infondata.
Nel caso di specie, i crediti oggetto del giudizio derivano dal rapporto di fornitura di energia elettrica intercorso tra EL OL SR e EL IZ elettrico SpA con il Controparte_2
dunque tra un'impresa e una P.A. ed hanno ad oggetto il pagamento del prezzo di fatture
[...] indicate dalla parte attrice nell'elenco prodotto al doc. 3 di cui agli atti telematici ( elenco dei documenti estratti). Pertanto rientrano nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/02. Ad agire in giudizio è però la , quale cessionaria dei crediti vantati dal cedente EL Parte_1
verso il debitore ceduto Quindi, ogni pretesa che possa Controparte_2
avanzare il creditore cedente nei confronti del debitore ceduto, in relazione ai crediti ceduti, può essere legittimamente avanzata anche dal cessionario;
così come il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente e, pertanto, se il credito viene contestato occorre provare sia la sua fonte negoziale sia la corretta esecuzione delle prestazioni per le quali si richiede il pagamento.
A tal punto, assume valenza assorbente nel presente procedimento, il profilo della legittimazione di
Part ad agire in giudizio per l'adempimento del convenuto comune.
Il cessionario dovrà produrre la documentazione idonea a provare non solo la notificazione della cessione al debitore ceduto – necessaria ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti del debitore ceduto nonché ad escludere il carattere liberatorio dell'eventuale pagamento di quest'ultimo effettuato in favore del cedente – ma deve anche provare l'effettiva avvenuta stipula del contratto di cessione e quindi l'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito;
in altre parole il credito deve essere specificato, prova quest'ultima necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del cessionario là dove tale qualità sia contestata. Va, dunque, distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel contratto di cessione.
Nel caso di specie, parte convenuta allega alla propria comparsa di costituzione mandati di pagamento per la somma complessiva di €. 8.095,90, deducendo di aver corrisposto alla la Pt_1 sorte capitale netta della suddetta cifra, “senza, però, che ciò valga come riconoscimento di debito e con riserva di ripetizione della somma ove non dovuta”.
Sul punto si evidenzia che i mandati di pagamento indicati dalla parte convenuta nel proprio atto di costituzione: mandato pagamento n.543 del 11.12.2020 di € 1.032,74 ; mandato pagamento n.544 del 11.12.2020 di € 2.391,86 ;mandato pagamento n.545 del 11.12.2020 di € 423,25 ;mandato pagamento n.42 del 19.02.2021 di € 1.195,93; mandato pagamento n.43 del 19.02.2021 di €
3.238,36 per complessivi netti € 8.095,90, trattandosi di atti unilaterali, preordinati all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria della Pubblica Amministrazione, non concretano, per il fatto stesso della loro emissione, un adempimento liberatorio(Cass. n. 13100/04). Ne deriva che i citati mandati, per poter costituire prova di pagamento, devono essere debitamente timbrati e sottoscritti dal
Tesoriere; in mancanza, gli stessi restano meri atti interni all'ente stesso. Non sono state prodotte le relative quietanze di pagamento e sarebbe stato, dunque, onere del produrre i bonifici CP_2 attestanti l'effettiva esecuzione dei pagamenti;
il tuttavia non vi ha provveduto. CP_2
Passando poi alla valutazione circa la richiesta avanzata dalla parte attrice, si considera quanto segue.
Parte convenuta contesta l'atto di cessione dei crediti ( depositato in via telematica dalla parte attrice nella propria produzione) e quindi l'inclusione dello specifico credito (riportato nell'elenco dei documenti estratti doc.3) controverso nel rapporto contrattuale tra le due parti( cedente e cessionario). Essa, infatti, contesta il rapporto contrattuale, atteso che esso si presenta generico senza menzionare i crediti specifici e senza produrre le singole specifiche fatture di cui si assume il mancato pagamento.
È incontestato che, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte, resta fondamentale provare la riconducibilità del credito tra quelli ceduti e, a tal fine, è importante ed indispensabile la produzione del contratto e dei suoi allegati per fornire la prova che lo specifico credito contestato sia stato ceduto.
La documentazione depositata da parte attrice risulta non completa. Essa allega all'atto di citazione copia del contratto di cessione dei crediti intervenuto il 14.12.18 con EL OL srl e notificato al debitore in data 18.01.19 ed inoltre copia del contratto di cessione dei crediti con EL IZ elettrico SpA del 14.12.16,. Si osserva che nell'atto di cessione ci si riporta a crediti “in allegato A al presente atto elencati ed in allegato B al presente atto specificati” e ancora si legge “La cedente cede pro-soluto alla cessionaria, che accetta, i crediti in allegati A e B compiutamente descritti”. Si rileva, però, che per espressa dichiarazione del Notaio di Roma - che ha autenticato Persona_1
le firme della scrittura privata - detti allegati sono stati omessi nella copia conforme di cui si assume la notifica (“Io Notaio di Roma certifico che la presente copia è conforme Persona_1 all'originale firmato a norma di legge e che l'allegato A omesso e le parti di allegato B omesse non contrastano con quanto qui riportato”).
In conclusione si può dunque affermare che non risultano analiticamente individuate le fatture oggetto di cessione emesse con la relativa data, costituenti la sorte capitale insoluta, ma solo riepiloghi stilati dalla parte stessa.
La domanda, pertanto, alla luce delle motivazioni esposte, va rigettata per difetto di prova.
Infatti la documentazione prodotta non risulta idonea a supportare la titolarità attiva della parte attrice per il credito azionato nel presente giudizio.
La domanda subordinata ex 2041 cc va dichiarata inammissibile, difettando, nel caso di specie, i presupposti di legge per il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 2041 cc.
In ragione della oggettiva controvertibilità delle questioni sussistono le condizioni, di cui all'art. 92 cpc, che inducono ad una compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di giudizio Salerno, 8.04.25
Il GOP dott.ssa Paola Corabi