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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 4300/2024 promossa con ricorso del 22/11/2024 da Pt_1 appresentato e difeso dall'avv. VIGNATI ELISABETTA MARIA contro
[...] CP_1 appresentato e difeso dall'avv. COZZI MAURIZIO;
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
con ricorso del 22/11/2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio.
Il ricorrente prospettava un miglioramento delle condizioni economiche della resistente ormai titolare di pensione di vecchiaia nonché di liquidità economica derivante dalla vendita di una unità immobiliare sicchè richiedeva la soppressione dell'assegno divorzile.
Si è costituita in giudizio la contestando la richiesta del ricorrente, facendo presente, in CP_2
particolare, che la sua pensione di vecchiaia in base ai contributi versati ammontava a circa €500,00 mensili, importo sicuramente insufficiente a garantirle una indipendenza economica.
All'odierna udienza il Giudice istruttore proponeva di ridurre l'assegno divorzile ammontate a 1644
€ dell'importo pari alla pensione percepita ossia di € 500,00.
Mentre la dichiarava di accettare la proposta del Giudice, il invece, insisteva per la CP_2 Pt_1
soppressione dell'assegno rifiutando la proposta conciliativa. Le premesse del ricorrente riguardanti il periodo matrimoniale e l'accumulo dei beni materiali della coppia dopo 17 anni di matrimonio appaiono del tutto ultronee ed ininfluenti.
In base alla documentazione fiscale e contabile prodotta dalle parti vi è tutt'ora un notevole divario di capacità reddituale tra il ricorrente e la resistente. Quest'ultima peraltro ora è titolare di vecchiaia
1 per circa € 500,00 mensili per cui ritiene il collegio di dover condividere la proposta del giudice istruttore di ridurre l'assegno di mantenimento e quindi ad € 1144,00 a decorrere dal presente mese.
Le spese di causa seguono la soccombenza e, pertanto, il deve essere condannato a Pt_1
rifondere a controparte dette spese liquidate, tenuto conto dell'effettiva attività processuale svolta, in € 1.800,00 oltre accessori di legge.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, riduce l'assegno divorzile a decorrere dal presente mese dell'importo di € 500,00.
Condanna il ricorrente a decorrere le spese di lite liquidate come in motivazione.
Busto Arsizio, 18/02/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 4300/2024 promossa con ricorso del 22/11/2024 da Pt_1 appresentato e difeso dall'avv. VIGNATI ELISABETTA MARIA contro
[...] CP_1 appresentato e difeso dall'avv. COZZI MAURIZIO;
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
con ricorso del 22/11/2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio.
Il ricorrente prospettava un miglioramento delle condizioni economiche della resistente ormai titolare di pensione di vecchiaia nonché di liquidità economica derivante dalla vendita di una unità immobiliare sicchè richiedeva la soppressione dell'assegno divorzile.
Si è costituita in giudizio la contestando la richiesta del ricorrente, facendo presente, in CP_2
particolare, che la sua pensione di vecchiaia in base ai contributi versati ammontava a circa €500,00 mensili, importo sicuramente insufficiente a garantirle una indipendenza economica.
All'odierna udienza il Giudice istruttore proponeva di ridurre l'assegno divorzile ammontate a 1644
€ dell'importo pari alla pensione percepita ossia di € 500,00.
Mentre la dichiarava di accettare la proposta del Giudice, il invece, insisteva per la CP_2 Pt_1
soppressione dell'assegno rifiutando la proposta conciliativa. Le premesse del ricorrente riguardanti il periodo matrimoniale e l'accumulo dei beni materiali della coppia dopo 17 anni di matrimonio appaiono del tutto ultronee ed ininfluenti.
In base alla documentazione fiscale e contabile prodotta dalle parti vi è tutt'ora un notevole divario di capacità reddituale tra il ricorrente e la resistente. Quest'ultima peraltro ora è titolare di vecchiaia
1 per circa € 500,00 mensili per cui ritiene il collegio di dover condividere la proposta del giudice istruttore di ridurre l'assegno di mantenimento e quindi ad € 1144,00 a decorrere dal presente mese.
Le spese di causa seguono la soccombenza e, pertanto, il deve essere condannato a Pt_1
rifondere a controparte dette spese liquidate, tenuto conto dell'effettiva attività processuale svolta, in € 1.800,00 oltre accessori di legge.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, riduce l'assegno divorzile a decorrere dal presente mese dell'importo di € 500,00.
Condanna il ricorrente a decorrere le spese di lite liquidate come in motivazione.
Busto Arsizio, 18/02/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
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