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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6677/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6677.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Della Porta;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Freda;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Scotti Galletta;
CONVENUTA
CONTRO
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Lavita;
CONVENUTA
pagina 1 di 13 Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “CONCLUSIONI IN VIA PRELIMINARE
CONCEDERSI, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, la sospensione della cartella esattoriale impugnata;
NEL MERITO. In Accoglimento della spiegata opposizione all'esecuzione: 1) ACCERTARE E DICHIARAR E l'illegittimità e/o improcedibilità e/o inefficacia della cartella esattoriale impugnata per carenza di potere dell'agente della riscossione legittimazione passiva dell'opponente e/o insussistenza del diritto ad agire esecutivamente nei confronti della Sig.ra stante l'illegittimità e/o Parte_1
inefficacia del contratto di fideiussione stipulato in ragione del quale è stato reso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo richiamato nell'atto di precetto E
PER L 'EFFETTO annullare l'atto impugnato;
2) condannare Controparte_4
e/o in
[...] Controparte_5 via esclusiva e/o in solido tra loro ex art. 96 secondo comma c.p.c. , stante l'inesistenza del diritto per cui è stata avviata la procedura esecutiva de qua , al risarcimento dei danni cagionati all'istante nella misura che verrà provata in corso di causa o a quella che il G.I. riterrà equo liquidare nel limite di € 30.00,00 ; 3) in via subordinata condannare
[...]
e/o Controparte_4 Controparte_6
in via esclusiva e/o in solido tra loro ex art. 96 primo comma c.p.c. al
[...] risarcimento dei danni cagionati all'istante per aver agito con mala fede e/o colpa grave nella misura che il G.I. riterrà equo liquidare nel limite di € 30.00,00; 4) IN OGNI CASO condannare
e/o Controparte_4 [...]
n via esclusiva e/o in solido tra loro al pagamento delle Controparte_5 spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario.”; Per il CONVENUTO
( “Voglia il Tribunale: Controparte_7
1) Preliminarmente autorizzare la chiamata in causa di - - - a)
[...]
Controparte_3
, in persona del legale r.te pro tempore. 2) rigettare la richiesta di
[...] sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, non sussistendone i presupposti di legge;
3) nel merito, rigettare l'opposizione e, quindi, in via di eccezione, confermare il diritto di di Controparte_7 procedere esecutivamente, tramite l nei confronti Controparte_8
della sig.ra , confermando altresì la validità e legittimità della cartella di Parte_1 pagamento n. 10020190021091614001 di euro € 32.823,14; 3) in caso di accoglimento della domanda condannare la chiamata in causa a manlevare e tenere indenne la comparente da
pagina 2 di 13 qualsiasi importo dovesse essere riconosciuto all'attrice anche per spese legali ed, comunque, in caso di decadenza dalla garanzia diretta di o comunque di Pt_2
impossibilità di recuperare gli importi erogati dal fideiussore, condannare essa
[...]
anche eventualmente a titolo di risarcimento Controparte_9
danni, alla restituzione della perdita liquidata dal Fondo e pari ad euro 32.823,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 4) condannare l'attore e/o la chiamata in causa al pagamento di spese ed onorari del giudizio.”; Per il CONVENUTO (
[...]
): “Voglia l'On.le Tribunale adito: a) rigettare la domanda, poiché Controparte_1
inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
b) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del difensore per averne fatto anticipo.”; Per il CONVENUTO
[...]
) “Perché piaccia Controparte_3 all'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvedere e giudicare :
1. Accertare e dichiarare inammissibile, inesistente, infondata in fatto ed in diritto nonché priva di prova, per tutte le ragioni eccepite in premessa, l'opposizione svolta dalla sig.ra ;
2. Accertare l'assenza di qualsiasi responsabilità della Parte_1 [...]
” nei confronti della “ e, per l'effetto, rigettare ogni Controparte_9 Controparte_10 domanda – anche di manleva – svolta da quest'ultima nei confronti della medesima
[...]
”;
3. Con vittoria di spese e compensi legali.”. Controparte_9
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
pagina 3 di 13 Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 10020190021091614001 notificata il 29.11.2021 dall'
[...]
dell'importo di € 32.823,14 di cui € 31861,42 per escussione garanzia Controparte_4
L. 662/96 e interessi, € 955,84 per oneri di riscossione coattiva, € 5,88 per diritti di notifica;
.
Più in particolare, la “Industria Meccanica C.& P. Service srl”, con la fideiussione dei sigg.ri e (contratto di fideiussione n. 990/107817), otteneva da BCC Parte_1 Parte_3
CRA di IP e RV RO soc.coop., un finanziamento (contratto di mutuo chirografario n. 015/112512/89) dell'importo di euro 150.000,00, con l'intervento del Fondo garanzia PMI. In data 1.6.2012 il Comitato per il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, all'esito dell'istruttoria, deliberava sulla domanda (operazione n. 233440), comunicando all'istituto bancario richiedente ( di IP e RV CP_9
RO) la concessione dell'intervento del Fondo di garanzia PMI. Tale intervento si concretizzava mediante la copertura al 70% sull'insolvenza del capitale garantito (importo massimo garantito di € 108.500). Con A/R del 28.4.17, di IP e CP_9
RV RO, stante l'inadempimento della debitrice nel pagamento delle rate convenute per il complessivo importo di euro 45.496,11, comunicava a Industria Meccanica
C.& P. Service srl ed ai garanti la decadenza dal beneficio del termine, intimando il rientro immediato della debitoria. Pertanto, a fronte della escussione della garanzia “a prima richiesta” del Fondo da parte della di IP e RV RO (richiesta CP_9
attivazione del Fondo di garanzia del 23.10.2017), il gestore Controparte_5
Contr erogava ad essa l'importo di euro 31.847,27 pari al 70% del capitale garantito (calcolato sul totale dell'insolvenza di euro 45.496,11 - delibera di liquidazione della perdita in data
21.12.18 del Comitato di gestione del Fondo di garanzia). In conseguenza di ciò, la
[...]
acquisiva per conto del Fondo il diritto di rivalersi sull'impresa CP_11
inadempiente e sui relativi garanti, ai sensi del combinato disposto degli artt.1203 e 1204 c.c. nonchè art.2 co.4 D.M. 20.6. 2005, surrogandosi ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore, anche nei confronti dei fideiussori, mediante l'iscrizione a ruolo del credito.
A sostegno dell'opposizione alla cartella di pagamento de quo, parte opponente eccepiva: a)
l'illegittimità e/o inammissibilità e/o nullità della cartella esattoriale impugnata per violazione dell'art. 21 D.L.GS N. 46/1999 per la mancanza del titolo esecutivo;
b) nullità del contratto di mutuo chirografario n. 015/112512/89 per simulazione relativa e/o per difetto di causa tipica ex art. 1325 c.c. ed art. 1418 c.c; c) l'illegittimità del contratto di fideiussione n. 107819 relativamente al predetto contratto di mutuo chirografario per violazione del paragrafo 4.4
pagina 4 di 13 dell'allegato 1 del D.M. del 23.09.2005; d) carenza di legittimazione passiva per illegittimità della fideiussione rilasciata in favore della Banca finanziatrice e la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1957 c.c.; e) nullità del contratto di fideiussione del 06.09.2012 riferita al mutuo chirografario innanzi indicato;
f) diritto a non subire un'esecuzione ingiusta in presenza di clausole abusive nel caso di garanzie personali per debiti societari e la rilevabilità di ufficio da parte del Giudice dell'Esecuzione anche in presenza di un titolo esecutivo;
g) la violazione del principio di effettività e la tutela dei consumatori.
Parte opponente, sosteneva che il credito oggetto della cartella impugnata non aveva natura pubblicistica, né si trattava di un credito che trovava titolo in una pretesa impositiva, ma atteneva piuttosto ad un'entrata patrimoniale avente causa in un rapporto di diritto privato e, in particolare, nel contratto di finanziamento e nella relativa garanzia fideiussoria. Si tratta, dunque del corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale di finanziamento su basi paritetiche le cui vicende che attengono all'an e al quantum del credito vanno decise secondo le regole dei contratti di diritto comune. Ne consegue che il quadro normativo di riferimento è costituito dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, che disciplina le modalità di riscossione delle entrate dello Stato aventi causa in rapporti di diritto privato e subordina l'iscrizione a ruolo (atto iniziale della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo) per le entrate derivanti da rapporti paritetici alla presenza di un titolo avente efficacia esecutiva secondo le regole generali dettate dall'articolo 474 c.p.c. Alla luce di tale disciplina normativa, per poter procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo della somma dovuta dall'attore a titolo di restituzione del finanziamento ottenuto dalla beneficiaria inadempiente nonché a seguito di escussione della garanzia fideiussoria, l'ente creditore avrebbe dovuto avvalersi degli ordinari strumenti civilistici (ricorso per decreto ingiuntivo, azione ordinaria di condanna), precostituendosi in tal modo un titolo esecutivo giudiziale utilizzabile, poi, per l'iscrizione a ruolo.
Inoltre, la sig.ra nel proprio atto di opposizione all'esecuzione, asseriva che la Parte_1
somma erogata con il contratto di mutuo chirografario del 6.9.2012 non era stata destinata allo sviluppo dell'impresa, bensì era stata utilizzata dalla Banca erogatrice del mutuo per azzerare sia il saldo del conto corrente n. 15/324435 (in negativo) sia per dare ulteriore copertura finanziaria al fido promiscuo fino all'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) concesso sul medesimo conto corrente dalla Banca di Credito Cooperativo Campania Centro alla Industria Meccanica;
ne derivava la simulazione del mutuo e/o il difetto della causa tipica dello stesso stabilita dalla legge 662 del 1996.
pagina 5 di 13 Parte opponente eccepiva, tra l'altro, l'illegittimità del contratto di fideiussione n. 107819 sottoscritto dalla sig.ra per violazione dell'art.
4.4. dell'allegato 1 del D.M. del Pt_1
23.9.2005, il quale stabilisce il divieto di acquisire qualsiasi garanzia, quale la fideiussione nel
Contr caso di specie, sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo gestito dal In tal caso la garanzia prestata deve considerarsi illegittima. La sig.ra rilevava, altresì, Pt_1
l'inammissibilità e/o illegittimità della cartella di pagamento per carenza del diritto di surroga di nella posizione della Pt_4 Controparte_3
nei confronti del fideiussore;
difatti per i medesimi importi riportati nella
[...]
cartella esattoriale la aveva depositato presso il Tribunale di Controparte_3
Salerno ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 6308/2020 per il quale veniva emesso decreto monitorio n. 1931/2020 il 9.9.2020 in persona del G.I. Dott. Corrado D'Ambrosio, oggetto di opposizione, notificato in data 1.10.2020, alla società Parte_5
, nonché alla sig.ra e al sig. .
[...] Parte_1 Parte_3
Eccepiva, infine, la propria carenza di legittimazione passiva per intervenuta decadenza dalla possibilità di escutere in surroga la fideiussione prestata relativamente al finanziamento garantito ex lege 662/96 da , rilevando la vessatorietà della clausola di Controparte_5 cui al punto 5) delle condizioni generali del contratto di fideiussione ove veniva stabilito che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 che si intende derogato”, rivestendo il sig. la qualifica di consumatore dal momento che Pt_3
“non esercitava né esercita alcuna attività professionale legata alla originaria debitrice
Industria Meccanica, né ha mai avuto l'amministrazione o la rappresentanza legale della stessa;
tantomeno ha rivestito o riveste qualità tali da permetterle di ingerirsi o incidere nella gestione della vita della società”.
Insisteva, poi, per la sospensione dell'esecuzione.
Con comparsa depositata in data 30.3.2022 si costituiva la
[...] la quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità Controparte_5 dell'opposizione avendo la correttamente applicato l'art.9 co.5 Controparte_11
del d.lgs.123/1998, che prevede la procedura di iscrizione a ruolo del credito, trattandosi, tra l'altro, di un credito di natura pubblicistica. Chiedeva, inoltre, autorizzarsi la chiamata in causa della CP_3 Controparte_3
, eccependo il difetto di legittimazione passiva di
[...]
pagina 6 di 13 Contr
soprattutto con riguardo alle denunciate presunte violazioni da cui sarebbe affetto il contratto di mutuo e/o la fideiussione, trattandosi di contratti, attività ed adempimenti rientranti nell'esclusiva sfera di competenza del soggetto finanziatore (BCC CRA di IP e
RV RO soc.coop).
Con comparsa depositata in data 15.7.2022 si costituiva, altresì, l Controparte_4
, che chiedeva rigettare la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto,
[...]
Contr ponendo particolare attenzione alla legittimità della procedura seguita dal di iscrizione a ruolo del credito ex art. 9 comma 5 del d.lgs. n. 123/98, eccepiva, poi, il proprio difetto di legittimazione passivo in merito alle altre questioni sollevate dall'opponente.
Il Giudice, dott. Luigi Bobbio, con ordinanza del 15.7.2022 autorizzava la chiamata in causa del terzo (“Autorizza la chiamata in causa del terzo Banca Credito Cooperativo Campania
Centro Cassa Rurale ed Artigiana soc. coop. ai soli limitati fini di cui alla motivazione che precede”), “Banca di Credito Cooperativo Campania Centro Cassa Rurale ed Artigiana –
Società Cooperativa;
la terza chiamata in causa si costituiva in data 16.10.2023 e chiedeva accertare e dichiarare inammissibile, inesistente, infondata in fatto ed in diritto nonché priva di prova, l'opposizione svolta dalla sig.ra , ponendo particolare attenzione alla Parte_1
presunta nullità del contratto di mutuo chirografario n. 015/112512/89 per simulazione relativa e/o per difetto della causa tipica ex art. 1325 c.c. e 1418 c.c., facendo presente che dalla copia degli estratti di c/c n. 324435 relativi alle annualità 2011 – 2012, si evinceva che: 1) in data 6/9/2012 l'importo netto del mutuo chirografario di euro 154.007,50 (euro 155.000,00 –
605,00 – 387,50) veniva accreditato sul conto corrente ordinario n. 324435; 2) tale rapporto di c/c alla data del 5.9.2012 (ovvero il giorno prima della stipulazione del contratto di mutuo chirografario) presentava un saldo di euro – 5.828,00. Pertanto, l'importo mutuato, seppur accreditato sul rapporto di c/c, non era stato minimamente utilizzato dall'istituto di credito per azzerare il saldo del conto corrente ordinario n. 15/324435 atteso che alla data dell'erogazione del 6/9/2012 la correntista era a debito di soli euro -5.828,00 a fronte dei
154.007,50 euro erogati a titolo di mutuo, e dopo l'erogazione aveva a disposizione la somma di euro 148.179,50 per finanziarie lo sviluppo dell'attività, né tanto meno era sostenibile che l'operazione di mutuo chirografario era stata posta in essere per dare ulteriore copertura finanziaria al fido promiscuo concesso sul medesimo conto corrente in data 6.9.2012. Anzi, ciò dimostrava l'esatto contrario poiché, a tale data, era concessa un'ulteriore linea di credito a favore della società correntista.
pagina 7 di 13 Sulla presunta vessatorietà delle clausole, con particolare attenzione alla deroga del termine di 6 mesi previsto dalla normativa vigente per escutere la garanzia della fideiussore, la Banca erogatrice evidenziava, che contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la sig.ra non rivestiva la qualifica di consumatore, in quanto la sig.ra è coniuge del sig. Pt_1 Pt_1
(altro fideiussore), il quale in qualità di amministratore della società “Industria Pt_3
Meccanica C.&P. Service”, con scrittura del 04.01.2007 conferiva alla sig.ra Parte_1
procura a compiere, in nome e per conto della predetta società, qualsiasi operazione bancaria anche per richiedere crediti. Ed ancora, con scrittura del 23.12.2014 l'amministratore della suddetta società autorizzava la sig.ra ad operare, senza obbligo di Parte_1
rendicontazione, sui rapporti bancari in essere con la banca opposta e con precedente lettera del 03.11.2014, il sig. , quale nuovo socio ed amministratore della Società Persona_1
Industria Meccanica C&P Service srl, ratificava tutte le operazioni bancarie, sino a quel momento, compiute dalla sig.ra . Parte_1
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
In via preliminare, quanto all'eccepita carenza assoluta di potere in capo all'Agente della
Riscossione per inesistenza del titolo esecutivo, la stessa è destituita di fondamento;
invero,
Contr dalla disciplina legislativa riguardante i finanziamenti agevolati mediante intervento di
(cfr. artt. 9 co. 5 d.lgs. n. 123/1998, 67 co. 2 del d.p.r. n. 43/1988, 17 d.lgs. n. 46/1999, 2 co. 4
d.m. 20.06.2005 e 13.1 delle condizioni di ammissibilità del fondo di garanzia allegate al d.m. del 23.09.2005, nonché 8 bis co. 3 del d.l. n. 3/2015) si evince la volontà del legislatore di proteggere ed accelerare le procedure di recupero dei benefici economici erogati attraverso il sostegno pubblico alle imprese, prevedendo che il recupero della perdita liquidata dal fondo si attua mediante la procedura esattoriale prevista per la riscossione di tasse e imposte. Come più volte precisato dalla prevalente giurisprudenza di merito, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1996 devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori - in quanto fondato sul contratto di finanziamento - da quello riguardante (in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI), Parte_6
l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla legge n. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456.
Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, trovando ogni segmento di tale rapporto la propria regolamentazione nella legge e ciò anche alla luce della funzione (anch'essa pagina 8 di 13 pubblica) svolta dalla garanzia;
tale conclusione è stata recentemente confermata dalla
Suprema Corte, secondo cui “l'avvenuta escussione della garanzia pubblica nei confronti di
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del Controparte_5
garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (cfr. Cass. civ. n. 1005/2023). Quand'anche al rapporto dal quale ha avuto origine la cartella di pagamento volesse attribuirsi natura privatistica, l'immediata formazione del ruolo sarebbe comunque consentita dal d. lgs. n. 123/1998 e dalla correlata normativa attuativa, rappresentando tale disciplina la deroga tipizzata richiesta dalla clausola di apertura dell'art
21 d.lgs. 46/1999.
In considerazione della normativa richiamata e del consolidato orientamento giurisprudenziale, questo Giudicante ritiene che parte opposta, , Controparte_11
abbia validamente agito sulla scorta del titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo chirografario, di cui parte opponente era fideiussore.
Inoltre, ai sensi dell'art.2, co.4 del D.M. del 20.6.2005 (Gazzetta Uff. 02/07/2005 n.152) "In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art.9, co.5, del decreto legislativo 31 marzo 1998
n.123, la procedura esattoriale di cui all'art.67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, così come sostituita dall'art.17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n.46”. Quindi la formalizzazione del credito mediante l'iscrizione a ruolo esattoriale e la notifica della relativa cartella a mezzo dell' , attesa la natura Controparte_12
pubblicistica del credito, è del tutto legittima. Il richiamato art.9 co.5 del d.lgs.123/1998
(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese) prevede che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto “si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. Il comma 4 dell'art.9 del medesimo decreto,
pagina 9 di 13 che individua i casi per i quali è possibile avviare la procedura di riscossione esattoriale, si riferisce, oltre che alle ipotesi di revoca del finanziamento anche ai casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca “comunque disposta per azioni o fatti addebitati all' impresa beneficiaria”, in cui non può non comprendersi anche l'inadempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, del contratto di mutuo garantito dall'intervento di sostegno pubblico.
Relativamente alle altre doglianze eccepite, giova precisare che parte opponente contesta circostanze relative al merito della vicenda, non sollevando eccezioni attinenti alla legittimità dell'azione esecutiva nonché degli atti esecutivi posti in essere se non limitatamente alla parte introduttiva dell'atto di opposizione, contestando perlopiù nel merito il rapporto di fideiussione ed eccependo, pertanto, questioni che esulano dal novero dei motivi opponibili nella presente sede oppositiva al precetto, attenendo esclusivamente, al rapporto originario tra lo stesso opponente/fideiussore e l'istituto di credito erogante e garantito.
Tuttavia, l' eccezione di parte opponente relativa alla presunta nullità del contratto di mutuo chirografario n. 015/112512/89 per simulazione relativa e/o per difetto della causa tipica ex art. 1325 c.c. e 1418 c.c risulta smentita dalla documentazione versata in atti, ovvero estratti di c/c n. 324435 relativi alle annualità 2011 – 2012, in quanto dall'estratto conto del 31.8.2018 risultava un saldo in negativo di - 8.456,50, mentre in data 6/9/2012 l'importo netto del mutuo chirografario di euro 154.007,50 (euro 155.000,00 – 605,00 – 387,50) veniva accreditato sul conto corrente ordinario n. 324435; tale rapporto di c/c alla data del 5.9.2012 (ovvero il giorno prima del mutuo) presentava un saldo di euro – 5.828,00. Pertanto, l'opponente aveva a disposizione un'ingente somma di circa 148.179,50 per finanziarie lo sviluppo dell'attività.
Sulla presunta illegittimità del contratto di fideiussione n. 107819 sottoscritto dalla sig.ra Pt_1
relativamente al contratto di mutuo n. 015/112512/89 per violazione del paragrafo 4.4 dell'allegato 1 del D.M. del 23.09.2005, si osserva che la norma citata da controparte dispone quanto segue: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.” La norma non esclude la possibilità per la Banca erogatrice di richiedere altri tipi di garanzie, quale la fideiussione, qualificata quale garanzia di natura personale.
pagina 10 di 13 L'opponente ha inoltre dedotto che uno dei crediti in oggetto sarebbe stato già giudizialmente azionato dal suo originario titolare, ovverosia da , con Controparte_3
ricorso monitorio oggetto di opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno ed iscritto con il n.
8558/2020 di R.G. Ebbene, tale circostanza è ininfluente al fine di stabilire se la CP_13
sia o meno divenuta titolare del credito vantato;
ammesso, infatti, che l'originaria
[...] creditrice abbia agito per ottenere l'intera somma (circostanza tra l'altro smentita dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo in cui si chiedeva di ingiungere il pagamento della somma complessiva di € 50.067, 50 di cui 15.736,51 per saldo liquido debitore del mutuo chirografario n. 15/112512 ed € 34.331,19 per saldo liquido debitore di cc n. 15/324435) corrispondente all'esposizione debitoria dell'opponente e non solo la differenza fra questa e la garanzia esposta, ciò non farebbe venir meno l'avvenuta surrogazione della in Pt_4
parte del suo credito e il separato procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, coinvolgendo diversi soggetti giuridici, non avrebbe comunque alcuna efficacia pregiudiziale rispetto al presente giudizio. La rivendicazione del medesimo credito da parte di due diversi soggetti, uno dei quali surrogatosi nella posizione del primo, può inibire la pretesa di quest'ultimo soltanto ove vi siano stati, da parte del debitore, atti solutori in favore del creditore originario, in un tempo anteriore alla conoscenza da parte sua della surrogazione, ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Infine, sulla presunta carenza di legittimazione passiva della sig.ra per illegittimità della Pt_1
fideiussione rilasciata in favore della banca e decadenza dal beneficio del termine ex art. 1957 c.c, per vessatorietà della clausola inserita nel contratto di fideiussore di deroga al termine di 6 mesi per l'escussione della garanzia, di cui alla normativa richiamata, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso
l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata,
l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 31569 del 3 dicembre 2019). Ed ancora, “La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle
pagina 11 di 13 condizioni patrimoniali del debitore”. (Cassazione civile sez. VI 24 settembre 2013 n. 21867).
E' opportuno evidenziare che un fideiussore assume la veste di consumatore qualora agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta;
nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente secondo cui la sig.ra “non Pt_1
esercitava né esercita alcuna attività professionale legata alla originaria debitrice Industria
Meccanica, né ha mai avuto l'amministrazione o la rappresentanza legale della stessa;
tantomeno ha rivestito o riveste qualità tali da permetterle di ingerirsi o incidere nella gestione della vita della società”, risulta smentito dalla documentazione versata in atti. Inoltre, immediatamente, in data 28.4.2017 la Banca erogatrice comunicava sia all'impresa beneficiaria del mutuo chirografario sia ai fideiussori la revoca del beneficio per mancato pagamento di n. 11 rate mensili dal 6.6.2016 al 6.4.2017. A tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che In tema di decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il "dies a quo", agli effetti dell'art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15902 del 11 luglio 2014).
Ne deriva che i profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle altre questioni proposte, ponendosi nel solco dell'orientamento tracciato dalla giurisprudenza secondo cui “In tema di motivazione della sentenza, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, potendosi, al più, contestare le ragioni dell'assorbimento contestando utilmente la decisione ritenuta
“assorbente” (Corte di Cassazione civile, Ordinanza 9 novembre 2022 n. 32977)
P.Q.M
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pagina 12 di 13 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore delle parti opposte delle spese processuali che liquida nei confronti di ciascuna in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6677.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Della Porta;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Freda;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Scotti Galletta;
CONVENUTA
CONTRO
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Lavita;
CONVENUTA
pagina 1 di 13 Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “CONCLUSIONI IN VIA PRELIMINARE
CONCEDERSI, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, la sospensione della cartella esattoriale impugnata;
NEL MERITO. In Accoglimento della spiegata opposizione all'esecuzione: 1) ACCERTARE E DICHIARAR E l'illegittimità e/o improcedibilità e/o inefficacia della cartella esattoriale impugnata per carenza di potere dell'agente della riscossione legittimazione passiva dell'opponente e/o insussistenza del diritto ad agire esecutivamente nei confronti della Sig.ra stante l'illegittimità e/o Parte_1
inefficacia del contratto di fideiussione stipulato in ragione del quale è stato reso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo richiamato nell'atto di precetto E
PER L 'EFFETTO annullare l'atto impugnato;
2) condannare Controparte_4
e/o in
[...] Controparte_5 via esclusiva e/o in solido tra loro ex art. 96 secondo comma c.p.c. , stante l'inesistenza del diritto per cui è stata avviata la procedura esecutiva de qua , al risarcimento dei danni cagionati all'istante nella misura che verrà provata in corso di causa o a quella che il G.I. riterrà equo liquidare nel limite di € 30.00,00 ; 3) in via subordinata condannare
[...]
e/o Controparte_4 Controparte_6
in via esclusiva e/o in solido tra loro ex art. 96 primo comma c.p.c. al
[...] risarcimento dei danni cagionati all'istante per aver agito con mala fede e/o colpa grave nella misura che il G.I. riterrà equo liquidare nel limite di € 30.00,00; 4) IN OGNI CASO condannare
e/o Controparte_4 [...]
n via esclusiva e/o in solido tra loro al pagamento delle Controparte_5 spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario.”; Per il CONVENUTO
( “Voglia il Tribunale: Controparte_7
1) Preliminarmente autorizzare la chiamata in causa di - - - a)
[...]
Controparte_3
, in persona del legale r.te pro tempore. 2) rigettare la richiesta di
[...] sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, non sussistendone i presupposti di legge;
3) nel merito, rigettare l'opposizione e, quindi, in via di eccezione, confermare il diritto di di Controparte_7 procedere esecutivamente, tramite l nei confronti Controparte_8
della sig.ra , confermando altresì la validità e legittimità della cartella di Parte_1 pagamento n. 10020190021091614001 di euro € 32.823,14; 3) in caso di accoglimento della domanda condannare la chiamata in causa a manlevare e tenere indenne la comparente da
pagina 2 di 13 qualsiasi importo dovesse essere riconosciuto all'attrice anche per spese legali ed, comunque, in caso di decadenza dalla garanzia diretta di o comunque di Pt_2
impossibilità di recuperare gli importi erogati dal fideiussore, condannare essa
[...]
anche eventualmente a titolo di risarcimento Controparte_9
danni, alla restituzione della perdita liquidata dal Fondo e pari ad euro 32.823,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 4) condannare l'attore e/o la chiamata in causa al pagamento di spese ed onorari del giudizio.”; Per il CONVENUTO (
[...]
): “Voglia l'On.le Tribunale adito: a) rigettare la domanda, poiché Controparte_1
inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
b) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del difensore per averne fatto anticipo.”; Per il CONVENUTO
[...]
) “Perché piaccia Controparte_3 all'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvedere e giudicare :
1. Accertare e dichiarare inammissibile, inesistente, infondata in fatto ed in diritto nonché priva di prova, per tutte le ragioni eccepite in premessa, l'opposizione svolta dalla sig.ra ;
2. Accertare l'assenza di qualsiasi responsabilità della Parte_1 [...]
” nei confronti della “ e, per l'effetto, rigettare ogni Controparte_9 Controparte_10 domanda – anche di manleva – svolta da quest'ultima nei confronti della medesima
[...]
”;
3. Con vittoria di spese e compensi legali.”. Controparte_9
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
pagina 3 di 13 Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 10020190021091614001 notificata il 29.11.2021 dall'
[...]
dell'importo di € 32.823,14 di cui € 31861,42 per escussione garanzia Controparte_4
L. 662/96 e interessi, € 955,84 per oneri di riscossione coattiva, € 5,88 per diritti di notifica;
.
Più in particolare, la “Industria Meccanica C.& P. Service srl”, con la fideiussione dei sigg.ri e (contratto di fideiussione n. 990/107817), otteneva da BCC Parte_1 Parte_3
CRA di IP e RV RO soc.coop., un finanziamento (contratto di mutuo chirografario n. 015/112512/89) dell'importo di euro 150.000,00, con l'intervento del Fondo garanzia PMI. In data 1.6.2012 il Comitato per il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, all'esito dell'istruttoria, deliberava sulla domanda (operazione n. 233440), comunicando all'istituto bancario richiedente ( di IP e RV CP_9
RO) la concessione dell'intervento del Fondo di garanzia PMI. Tale intervento si concretizzava mediante la copertura al 70% sull'insolvenza del capitale garantito (importo massimo garantito di € 108.500). Con A/R del 28.4.17, di IP e CP_9
RV RO, stante l'inadempimento della debitrice nel pagamento delle rate convenute per il complessivo importo di euro 45.496,11, comunicava a Industria Meccanica
C.& P. Service srl ed ai garanti la decadenza dal beneficio del termine, intimando il rientro immediato della debitoria. Pertanto, a fronte della escussione della garanzia “a prima richiesta” del Fondo da parte della di IP e RV RO (richiesta CP_9
attivazione del Fondo di garanzia del 23.10.2017), il gestore Controparte_5
Contr erogava ad essa l'importo di euro 31.847,27 pari al 70% del capitale garantito (calcolato sul totale dell'insolvenza di euro 45.496,11 - delibera di liquidazione della perdita in data
21.12.18 del Comitato di gestione del Fondo di garanzia). In conseguenza di ciò, la
[...]
acquisiva per conto del Fondo il diritto di rivalersi sull'impresa CP_11
inadempiente e sui relativi garanti, ai sensi del combinato disposto degli artt.1203 e 1204 c.c. nonchè art.2 co.4 D.M. 20.6. 2005, surrogandosi ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore, anche nei confronti dei fideiussori, mediante l'iscrizione a ruolo del credito.
A sostegno dell'opposizione alla cartella di pagamento de quo, parte opponente eccepiva: a)
l'illegittimità e/o inammissibilità e/o nullità della cartella esattoriale impugnata per violazione dell'art. 21 D.L.GS N. 46/1999 per la mancanza del titolo esecutivo;
b) nullità del contratto di mutuo chirografario n. 015/112512/89 per simulazione relativa e/o per difetto di causa tipica ex art. 1325 c.c. ed art. 1418 c.c; c) l'illegittimità del contratto di fideiussione n. 107819 relativamente al predetto contratto di mutuo chirografario per violazione del paragrafo 4.4
pagina 4 di 13 dell'allegato 1 del D.M. del 23.09.2005; d) carenza di legittimazione passiva per illegittimità della fideiussione rilasciata in favore della Banca finanziatrice e la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1957 c.c.; e) nullità del contratto di fideiussione del 06.09.2012 riferita al mutuo chirografario innanzi indicato;
f) diritto a non subire un'esecuzione ingiusta in presenza di clausole abusive nel caso di garanzie personali per debiti societari e la rilevabilità di ufficio da parte del Giudice dell'Esecuzione anche in presenza di un titolo esecutivo;
g) la violazione del principio di effettività e la tutela dei consumatori.
Parte opponente, sosteneva che il credito oggetto della cartella impugnata non aveva natura pubblicistica, né si trattava di un credito che trovava titolo in una pretesa impositiva, ma atteneva piuttosto ad un'entrata patrimoniale avente causa in un rapporto di diritto privato e, in particolare, nel contratto di finanziamento e nella relativa garanzia fideiussoria. Si tratta, dunque del corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale di finanziamento su basi paritetiche le cui vicende che attengono all'an e al quantum del credito vanno decise secondo le regole dei contratti di diritto comune. Ne consegue che il quadro normativo di riferimento è costituito dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, che disciplina le modalità di riscossione delle entrate dello Stato aventi causa in rapporti di diritto privato e subordina l'iscrizione a ruolo (atto iniziale della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo) per le entrate derivanti da rapporti paritetici alla presenza di un titolo avente efficacia esecutiva secondo le regole generali dettate dall'articolo 474 c.p.c. Alla luce di tale disciplina normativa, per poter procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo della somma dovuta dall'attore a titolo di restituzione del finanziamento ottenuto dalla beneficiaria inadempiente nonché a seguito di escussione della garanzia fideiussoria, l'ente creditore avrebbe dovuto avvalersi degli ordinari strumenti civilistici (ricorso per decreto ingiuntivo, azione ordinaria di condanna), precostituendosi in tal modo un titolo esecutivo giudiziale utilizzabile, poi, per l'iscrizione a ruolo.
Inoltre, la sig.ra nel proprio atto di opposizione all'esecuzione, asseriva che la Parte_1
somma erogata con il contratto di mutuo chirografario del 6.9.2012 non era stata destinata allo sviluppo dell'impresa, bensì era stata utilizzata dalla Banca erogatrice del mutuo per azzerare sia il saldo del conto corrente n. 15/324435 (in negativo) sia per dare ulteriore copertura finanziaria al fido promiscuo fino all'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) concesso sul medesimo conto corrente dalla Banca di Credito Cooperativo Campania Centro alla Industria Meccanica;
ne derivava la simulazione del mutuo e/o il difetto della causa tipica dello stesso stabilita dalla legge 662 del 1996.
pagina 5 di 13 Parte opponente eccepiva, tra l'altro, l'illegittimità del contratto di fideiussione n. 107819 sottoscritto dalla sig.ra per violazione dell'art.
4.4. dell'allegato 1 del D.M. del Pt_1
23.9.2005, il quale stabilisce il divieto di acquisire qualsiasi garanzia, quale la fideiussione nel
Contr caso di specie, sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo gestito dal In tal caso la garanzia prestata deve considerarsi illegittima. La sig.ra rilevava, altresì, Pt_1
l'inammissibilità e/o illegittimità della cartella di pagamento per carenza del diritto di surroga di nella posizione della Pt_4 Controparte_3
nei confronti del fideiussore;
difatti per i medesimi importi riportati nella
[...]
cartella esattoriale la aveva depositato presso il Tribunale di Controparte_3
Salerno ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 6308/2020 per il quale veniva emesso decreto monitorio n. 1931/2020 il 9.9.2020 in persona del G.I. Dott. Corrado D'Ambrosio, oggetto di opposizione, notificato in data 1.10.2020, alla società Parte_5
, nonché alla sig.ra e al sig. .
[...] Parte_1 Parte_3
Eccepiva, infine, la propria carenza di legittimazione passiva per intervenuta decadenza dalla possibilità di escutere in surroga la fideiussione prestata relativamente al finanziamento garantito ex lege 662/96 da , rilevando la vessatorietà della clausola di Controparte_5 cui al punto 5) delle condizioni generali del contratto di fideiussione ove veniva stabilito che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 che si intende derogato”, rivestendo il sig. la qualifica di consumatore dal momento che Pt_3
“non esercitava né esercita alcuna attività professionale legata alla originaria debitrice
Industria Meccanica, né ha mai avuto l'amministrazione o la rappresentanza legale della stessa;
tantomeno ha rivestito o riveste qualità tali da permetterle di ingerirsi o incidere nella gestione della vita della società”.
Insisteva, poi, per la sospensione dell'esecuzione.
Con comparsa depositata in data 30.3.2022 si costituiva la
[...] la quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità Controparte_5 dell'opposizione avendo la correttamente applicato l'art.9 co.5 Controparte_11
del d.lgs.123/1998, che prevede la procedura di iscrizione a ruolo del credito, trattandosi, tra l'altro, di un credito di natura pubblicistica. Chiedeva, inoltre, autorizzarsi la chiamata in causa della CP_3 Controparte_3
, eccependo il difetto di legittimazione passiva di
[...]
pagina 6 di 13 Contr
soprattutto con riguardo alle denunciate presunte violazioni da cui sarebbe affetto il contratto di mutuo e/o la fideiussione, trattandosi di contratti, attività ed adempimenti rientranti nell'esclusiva sfera di competenza del soggetto finanziatore (BCC CRA di IP e
RV RO soc.coop).
Con comparsa depositata in data 15.7.2022 si costituiva, altresì, l Controparte_4
, che chiedeva rigettare la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto,
[...]
Contr ponendo particolare attenzione alla legittimità della procedura seguita dal di iscrizione a ruolo del credito ex art. 9 comma 5 del d.lgs. n. 123/98, eccepiva, poi, il proprio difetto di legittimazione passivo in merito alle altre questioni sollevate dall'opponente.
Il Giudice, dott. Luigi Bobbio, con ordinanza del 15.7.2022 autorizzava la chiamata in causa del terzo (“Autorizza la chiamata in causa del terzo Banca Credito Cooperativo Campania
Centro Cassa Rurale ed Artigiana soc. coop. ai soli limitati fini di cui alla motivazione che precede”), “Banca di Credito Cooperativo Campania Centro Cassa Rurale ed Artigiana –
Società Cooperativa;
la terza chiamata in causa si costituiva in data 16.10.2023 e chiedeva accertare e dichiarare inammissibile, inesistente, infondata in fatto ed in diritto nonché priva di prova, l'opposizione svolta dalla sig.ra , ponendo particolare attenzione alla Parte_1
presunta nullità del contratto di mutuo chirografario n. 015/112512/89 per simulazione relativa e/o per difetto della causa tipica ex art. 1325 c.c. e 1418 c.c., facendo presente che dalla copia degli estratti di c/c n. 324435 relativi alle annualità 2011 – 2012, si evinceva che: 1) in data 6/9/2012 l'importo netto del mutuo chirografario di euro 154.007,50 (euro 155.000,00 –
605,00 – 387,50) veniva accreditato sul conto corrente ordinario n. 324435; 2) tale rapporto di c/c alla data del 5.9.2012 (ovvero il giorno prima della stipulazione del contratto di mutuo chirografario) presentava un saldo di euro – 5.828,00. Pertanto, l'importo mutuato, seppur accreditato sul rapporto di c/c, non era stato minimamente utilizzato dall'istituto di credito per azzerare il saldo del conto corrente ordinario n. 15/324435 atteso che alla data dell'erogazione del 6/9/2012 la correntista era a debito di soli euro -5.828,00 a fronte dei
154.007,50 euro erogati a titolo di mutuo, e dopo l'erogazione aveva a disposizione la somma di euro 148.179,50 per finanziarie lo sviluppo dell'attività, né tanto meno era sostenibile che l'operazione di mutuo chirografario era stata posta in essere per dare ulteriore copertura finanziaria al fido promiscuo concesso sul medesimo conto corrente in data 6.9.2012. Anzi, ciò dimostrava l'esatto contrario poiché, a tale data, era concessa un'ulteriore linea di credito a favore della società correntista.
pagina 7 di 13 Sulla presunta vessatorietà delle clausole, con particolare attenzione alla deroga del termine di 6 mesi previsto dalla normativa vigente per escutere la garanzia della fideiussore, la Banca erogatrice evidenziava, che contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la sig.ra non rivestiva la qualifica di consumatore, in quanto la sig.ra è coniuge del sig. Pt_1 Pt_1
(altro fideiussore), il quale in qualità di amministratore della società “Industria Pt_3
Meccanica C.&P. Service”, con scrittura del 04.01.2007 conferiva alla sig.ra Parte_1
procura a compiere, in nome e per conto della predetta società, qualsiasi operazione bancaria anche per richiedere crediti. Ed ancora, con scrittura del 23.12.2014 l'amministratore della suddetta società autorizzava la sig.ra ad operare, senza obbligo di Parte_1
rendicontazione, sui rapporti bancari in essere con la banca opposta e con precedente lettera del 03.11.2014, il sig. , quale nuovo socio ed amministratore della Società Persona_1
Industria Meccanica C&P Service srl, ratificava tutte le operazioni bancarie, sino a quel momento, compiute dalla sig.ra . Parte_1
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
In via preliminare, quanto all'eccepita carenza assoluta di potere in capo all'Agente della
Riscossione per inesistenza del titolo esecutivo, la stessa è destituita di fondamento;
invero,
Contr dalla disciplina legislativa riguardante i finanziamenti agevolati mediante intervento di
(cfr. artt. 9 co. 5 d.lgs. n. 123/1998, 67 co. 2 del d.p.r. n. 43/1988, 17 d.lgs. n. 46/1999, 2 co. 4
d.m. 20.06.2005 e 13.1 delle condizioni di ammissibilità del fondo di garanzia allegate al d.m. del 23.09.2005, nonché 8 bis co. 3 del d.l. n. 3/2015) si evince la volontà del legislatore di proteggere ed accelerare le procedure di recupero dei benefici economici erogati attraverso il sostegno pubblico alle imprese, prevedendo che il recupero della perdita liquidata dal fondo si attua mediante la procedura esattoriale prevista per la riscossione di tasse e imposte. Come più volte precisato dalla prevalente giurisprudenza di merito, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1996 devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori - in quanto fondato sul contratto di finanziamento - da quello riguardante (in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI), Parte_6
l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla legge n. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456.
Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, trovando ogni segmento di tale rapporto la propria regolamentazione nella legge e ciò anche alla luce della funzione (anch'essa pagina 8 di 13 pubblica) svolta dalla garanzia;
tale conclusione è stata recentemente confermata dalla
Suprema Corte, secondo cui “l'avvenuta escussione della garanzia pubblica nei confronti di
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del Controparte_5
garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (cfr. Cass. civ. n. 1005/2023). Quand'anche al rapporto dal quale ha avuto origine la cartella di pagamento volesse attribuirsi natura privatistica, l'immediata formazione del ruolo sarebbe comunque consentita dal d. lgs. n. 123/1998 e dalla correlata normativa attuativa, rappresentando tale disciplina la deroga tipizzata richiesta dalla clausola di apertura dell'art
21 d.lgs. 46/1999.
In considerazione della normativa richiamata e del consolidato orientamento giurisprudenziale, questo Giudicante ritiene che parte opposta, , Controparte_11
abbia validamente agito sulla scorta del titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo chirografario, di cui parte opponente era fideiussore.
Inoltre, ai sensi dell'art.2, co.4 del D.M. del 20.6.2005 (Gazzetta Uff. 02/07/2005 n.152) "In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art.9, co.5, del decreto legislativo 31 marzo 1998
n.123, la procedura esattoriale di cui all'art.67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, così come sostituita dall'art.17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n.46”. Quindi la formalizzazione del credito mediante l'iscrizione a ruolo esattoriale e la notifica della relativa cartella a mezzo dell' , attesa la natura Controparte_12
pubblicistica del credito, è del tutto legittima. Il richiamato art.9 co.5 del d.lgs.123/1998
(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese) prevede che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto “si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. Il comma 4 dell'art.9 del medesimo decreto,
pagina 9 di 13 che individua i casi per i quali è possibile avviare la procedura di riscossione esattoriale, si riferisce, oltre che alle ipotesi di revoca del finanziamento anche ai casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca “comunque disposta per azioni o fatti addebitati all' impresa beneficiaria”, in cui non può non comprendersi anche l'inadempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, del contratto di mutuo garantito dall'intervento di sostegno pubblico.
Relativamente alle altre doglianze eccepite, giova precisare che parte opponente contesta circostanze relative al merito della vicenda, non sollevando eccezioni attinenti alla legittimità dell'azione esecutiva nonché degli atti esecutivi posti in essere se non limitatamente alla parte introduttiva dell'atto di opposizione, contestando perlopiù nel merito il rapporto di fideiussione ed eccependo, pertanto, questioni che esulano dal novero dei motivi opponibili nella presente sede oppositiva al precetto, attenendo esclusivamente, al rapporto originario tra lo stesso opponente/fideiussore e l'istituto di credito erogante e garantito.
Tuttavia, l' eccezione di parte opponente relativa alla presunta nullità del contratto di mutuo chirografario n. 015/112512/89 per simulazione relativa e/o per difetto della causa tipica ex art. 1325 c.c. e 1418 c.c risulta smentita dalla documentazione versata in atti, ovvero estratti di c/c n. 324435 relativi alle annualità 2011 – 2012, in quanto dall'estratto conto del 31.8.2018 risultava un saldo in negativo di - 8.456,50, mentre in data 6/9/2012 l'importo netto del mutuo chirografario di euro 154.007,50 (euro 155.000,00 – 605,00 – 387,50) veniva accreditato sul conto corrente ordinario n. 324435; tale rapporto di c/c alla data del 5.9.2012 (ovvero il giorno prima del mutuo) presentava un saldo di euro – 5.828,00. Pertanto, l'opponente aveva a disposizione un'ingente somma di circa 148.179,50 per finanziarie lo sviluppo dell'attività.
Sulla presunta illegittimità del contratto di fideiussione n. 107819 sottoscritto dalla sig.ra Pt_1
relativamente al contratto di mutuo n. 015/112512/89 per violazione del paragrafo 4.4 dell'allegato 1 del D.M. del 23.09.2005, si osserva che la norma citata da controparte dispone quanto segue: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.” La norma non esclude la possibilità per la Banca erogatrice di richiedere altri tipi di garanzie, quale la fideiussione, qualificata quale garanzia di natura personale.
pagina 10 di 13 L'opponente ha inoltre dedotto che uno dei crediti in oggetto sarebbe stato già giudizialmente azionato dal suo originario titolare, ovverosia da , con Controparte_3
ricorso monitorio oggetto di opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno ed iscritto con il n.
8558/2020 di R.G. Ebbene, tale circostanza è ininfluente al fine di stabilire se la CP_13
sia o meno divenuta titolare del credito vantato;
ammesso, infatti, che l'originaria
[...] creditrice abbia agito per ottenere l'intera somma (circostanza tra l'altro smentita dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo in cui si chiedeva di ingiungere il pagamento della somma complessiva di € 50.067, 50 di cui 15.736,51 per saldo liquido debitore del mutuo chirografario n. 15/112512 ed € 34.331,19 per saldo liquido debitore di cc n. 15/324435) corrispondente all'esposizione debitoria dell'opponente e non solo la differenza fra questa e la garanzia esposta, ciò non farebbe venir meno l'avvenuta surrogazione della in Pt_4
parte del suo credito e il separato procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, coinvolgendo diversi soggetti giuridici, non avrebbe comunque alcuna efficacia pregiudiziale rispetto al presente giudizio. La rivendicazione del medesimo credito da parte di due diversi soggetti, uno dei quali surrogatosi nella posizione del primo, può inibire la pretesa di quest'ultimo soltanto ove vi siano stati, da parte del debitore, atti solutori in favore del creditore originario, in un tempo anteriore alla conoscenza da parte sua della surrogazione, ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Infine, sulla presunta carenza di legittimazione passiva della sig.ra per illegittimità della Pt_1
fideiussione rilasciata in favore della banca e decadenza dal beneficio del termine ex art. 1957 c.c, per vessatorietà della clausola inserita nel contratto di fideiussore di deroga al termine di 6 mesi per l'escussione della garanzia, di cui alla normativa richiamata, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso
l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata,
l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 31569 del 3 dicembre 2019). Ed ancora, “La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle
pagina 11 di 13 condizioni patrimoniali del debitore”. (Cassazione civile sez. VI 24 settembre 2013 n. 21867).
E' opportuno evidenziare che un fideiussore assume la veste di consumatore qualora agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta;
nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente secondo cui la sig.ra “non Pt_1
esercitava né esercita alcuna attività professionale legata alla originaria debitrice Industria
Meccanica, né ha mai avuto l'amministrazione o la rappresentanza legale della stessa;
tantomeno ha rivestito o riveste qualità tali da permetterle di ingerirsi o incidere nella gestione della vita della società”, risulta smentito dalla documentazione versata in atti. Inoltre, immediatamente, in data 28.4.2017 la Banca erogatrice comunicava sia all'impresa beneficiaria del mutuo chirografario sia ai fideiussori la revoca del beneficio per mancato pagamento di n. 11 rate mensili dal 6.6.2016 al 6.4.2017. A tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che In tema di decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il "dies a quo", agli effetti dell'art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15902 del 11 luglio 2014).
Ne deriva che i profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle altre questioni proposte, ponendosi nel solco dell'orientamento tracciato dalla giurisprudenza secondo cui “In tema di motivazione della sentenza, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, potendosi, al più, contestare le ragioni dell'assorbimento contestando utilmente la decisione ritenuta
“assorbente” (Corte di Cassazione civile, Ordinanza 9 novembre 2022 n. 32977)
P.Q.M
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pagina 12 di 13 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore delle parti opposte delle spese processuali che liquida nei confronti di ciascuna in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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