Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/05/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott. Gaetano Sole Giudice
Dott. Anna Loredana Ciulla Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura N. 51-3/2024
Avente ad oggetto ricorso per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata ai sensi degli artt. 56, 57, e 63 e ss. CCII dalla:
“ , con sede legale in Palermo, Via Antonio Veneziano n. 69 - domicilio digitale: Controparte_1
REA-PA: 215413 c.f. e P. Iva: , in persona del Email_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, Ing. CP_2
(nato a [...] il [...] - c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Francesco Paolo Di Trapani del Foro di Palermo
RICORRENTE
*********
In data 12.01.2025, la ha proposto ricorso per l'omologa degli accordi di Controparte_1 ristrutturazione dei debiti.
L'avv. in proprio ha proposto opposizione avverso l'istanza di omologa, deducendo la Pt_1 carenza di legittimazione sostanziale e processuale della in relazione al contenuto CP_1 della sentenza n.1363/2021 del 30.03.2021, con la quale la Sezione Imprese del Tribunale di Palermo ha accertato la nullità per illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2332 co. 1 n. 2 c.c., della CP_1
e, per l'effetto, ha dichiarato il verificarsi della causa di scioglimento prevista dalla norma,
[...] nominando un collegio composto da tre liquidatori, nonché al contenuto della ordinanza del
19.05.2021 resa dal Tribunale di Palermo.
Orbene, sul punto deve osservarsi che le statuizioni contenute negli indicati provvedimenti presentano natura accertativo – costitutiva e, pertanto, non producono effetto sino al passaggio in giudicato della sentenza, ad oggi non avvenuto in ragione della pendenza del giudizio di impugnazione contro la stessa proposto.
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Sul punto si richiama il condiviso costante orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, secondo il quale: “La sentenza avente natura costitutiva o dichiarativa, non già di condanna, deve ritenersi provvisoriamente esecutiva solo con riferimento alla statuizione condannatoria del capo relativo alle spese di lite, mentre gli effetti costitutivi e dichiarativi divengono esecutivi solo con il passaggio in giudicato” (Cass. n. 2554/2012, Cass. n. 27090/2011, Cass. n.
26415/2008, Cass. n. 16003/2008, Cass. n. 4306/2008, Cass. n. 18512/2007, Cass. n. 16263/2005,
Cass. n. 16262/2005, Cass. n. 1619/2005, Cass. n. 21367/2004; Tribunale, Reggio Emilia, ordinanza
06/09/2012).
Pertanto, al momento, l'organo amministrativo della deve ritenersi in carica e Controparte_1 legittimato alla presentazione dell'istanza di omologa degli accordi di ristrutturazione, di talché non può ravvisarsi il dedotto vizio di legittimazione attiva.
Quanto alle questioni afferenti l'omesso inserimento del proprio credito e l'appostamento a suo debito di un importo ritenuto non dovuto, con memoria del 6.05.2025 la ha Controparte_1 comunicato di avere saldato quanto dovuto all'avv. e, quanto all'importo appostato a Pt_1 carico dello stesso, dalla lettura del piano si evince che nella quarta colonna della tabella di pagina
13 del medesimo (intitolata “valore da piano”) il valore è indicato pari a zero.
Quanto alle ulteriori questioni poste in sede di udienza e afferenti l'esistenza di una offerta di acquisto del complesso immobiliare per un importo maggiore a quello offerto dalla , CP_3 trattandosi di mera asserzione priva di qualsivoglia riscontro documentale, la stessa non può dar luogo ad alcun tipo di pronuncia da parte del Tribunale.
Le ragioni che precedono impongono il rigetto di tutti i motivi di opposizione spiegati dall'avv.
Pt_1
L'avv. Barraco ha avanzato delle contestazioni nell'interesse di ON
, rispetto alle quali si osserva quanto segue.
[...] CP_5 Controparte_6
L' ha segnalato la pendenza presso la Sezione ON
Specializzata Imprese del Tribunale di Palermo del giudizio R.G. n.3841/2024, avente ad oggetto l'impugnazione del verbale di assemblea differito in not. iscritto nel Registro delle Parte_2
Imprese di Trapani in data 22 dicembre 2023, con il quale sono stati modificati gli articoli dello statuto sociale relativi alle categorie speciali di azioni, e ha lamentato l'omesso inserimento nel piano del "controvalore per gli azionisti che a seguito dell'assemblea sopra citata non hanno ricevuto alcun ristoro dall'esercizio del diritto di recesso ex art. 2437, comma 2, lett. b), del codice civile in quanto dissenzienti e che non hanno ottenuto e ricevuto nessun controvalore per la perdita dei privilegi connessi all'azione speciale convertita in ordinaria".
Sul punto deve osservarsi che il giudizio in oggetto risulta pendente e che la parte non ha fornito elementi utili alla esatta quantificazione del credito non appostato nel piano.
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ha chiesto la rettifica del piano con inserimento del credito dalla stessa vantato in forza CP_5 del decreto ingiuntivo n. 2232/2024 del 23/03/2024, con il quale il Giudice di Pace di Palermo ha condannato la a pagarle l'importo di € 1.555,25, oltre spese e compensi liquidati in Controparte_1 complessivi €526,00 di cui € 76,00 per spese ed € 450,00 per competenze professionali oltre IVA e
CPA.
La ha dedotto che il detto decreto è stato opposto e che pende allo stato il relativo CP_1 giudizio, con la conseguenza che, trattandosi di credito contestato, è stato inserito nella sezione
"estranei in contestazione".
nella qualità di erede della sig.ra ha contestato l'inserimento del Controparte_6 Persona_1 proprio credito di € 2.718,02 per finanziamento infruttifero versato nella qualità di socio alla società nel 2003 non sotto la voce "debiti", ma sotto la voce "estranei in contestazione". La nei CP_1 propri scritti ha eccepito la prescrizione del diritto, pertanto, trattandosi di credito in contestazione, lo stesso è stato inserito, secondo la logica assunta nella redazione del piano, alla voce "estranei in contestazione".
Occorre chiarire che il soddisfacimento degli estranei in contestazione (a seguito di accertamento giudiziale delle relative pretese) è garantito dal fondo rischi costituito dall'avanzo finanziario derivante dalla vendita di cui si dirà.
Le ragioni che precedono impongono il rigetto delle contestazioni avanzate dall'avv. Barraco nell'interesse dei suoi assistiti.
Procedendo al giudizio d'omologa, dato atto che è riconosciuto al Tribunale il potere di verifica della regolarità della procedura nonché, in particolare, della capacità del proponente di soddisfare tutti i crediti dei creditori estranei nel rispetto dei regolari termini di adempimento, possono ritenersi esistenti e verificati i seguenti requisiti di legalità formale e sostanziale:
1) la qualità di imprenditore dell'istante tenuto conto dell'oggetto sociale quale risultante dalla visura camerale in atti (art. 57 CCII);
2) lo stato di crisi o di insolvenza (art. 57 CCII);
3) il superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) CCII (art. 57 CCII) potendosi senza dubbio escludere che la ricorrente sia impresa minore. Ciò emerge ictu oculi dai dati contabili oltre che dall'esame dei bilanci e della situazione patrimoniale aggiornata depositati in atti. All'uopo, si osserva, infatti, che già la sola debitoria eccede di gran lunga la soglia dei 500.000,00 euro stabilita dall'art. 2 lett. d) CCII.
4) la competenza del Tribunale adito;
5) la completezza della documentazione, considerato che risulta validamente eseguito il deposito dei documenti ex art. 39 co. 1, del piano economico –finanziario redatto secondo le modalità di cui all'art. 56 CCII, della attestazione del professionista indipendente ex art. 57 co. 4 CCI
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completa del vaglio di convenienza ex art. 63 co. 1 CCII, degli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i creditori aderenti;
6) la pubblicazione degli accordi nel R.I. (art. 40 co. 4 CCII) e l'iscrizione della domanda nel
Registro delle Imprese (art. 48 co. 4 CCII);
7) la presenza di adesioni dei creditori superiore al 60% dei crediti (art. 57 co. 1 CCII) (in particolare, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla contiene l'accordo raggiunto Controparte_1 con una percentuale di creditori che rappresentano il 72,78% del totale del debito complessivo della società); rilevato che il pagamento previsto in favore dei creditori con i quali si è raggiunto l'accordo è pari ad € 7.199.965, mentre quello previsto in favore dei creditori estranei è di € 3.375.189, per un totale complessivo di € 10.575.153.
8) l'attuabilità del piano, le concrete prospettive di realizzo prospettate dal debitore, la sussistenza di un avanzo finanziario di consistente importo per la copertura dei crediti contestati, soprattutto considerata la percentuale dei creditori estranei all'accordo, sono tutti elementi su cui giova richiamare la relazione resa ex art. 57 IV comma CCII dal professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 I comma lett. o), che attesta la fattibilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori ad esso estranei nei termini temporali massimi di 120 giorni dall'omologa;
considerato che
il Piano sotteso agli accordi di ristrutturazione si fonda sull'afflusso di risorse finanziarie tramite:
a) la cessione del complesso immobiliare alla che, in data 15.04.2025, ha CP_3
trasmesso offerta vincolante (sospensivamente condizionata alla omologa degli ADR entro il termine del 30.06.2025) con la quale ha offerto l'importo di € 11.450.000 che, tuttavia, ad esito della definiva quantificazione del debito, ammonterà ad € 11.237.576;
b) il corrispettivo della vendita dei terreni, il cui ammontare sarà non superiore ad € 200.000;
c) l'importo pari a poco meno di € 20.000, depositato sul conto corrente intestato alla procedura concorsuale.
Considerato che l'operazione di ristrutturazione proposta dalla darà luogo ad un Controparte_1 avanzo finanziario di € 662.423, ai quali va aggiunto l'importo non superiore ad € 200.000 derivante dalla vendita dei terreni e l'importo di € 20.000 presente sul conto della procedura, che sarà utilizzato, detratti i costi di procedura, quale fondo rischi per le posizioni contestate.
Ritenuto che sussistano le condizioni per disporre la chiesta omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti;
P.Q.M.
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il Tribunale di Trapani, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattese, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione spiegata dall'avv. Matteo Raimondi in proprio e le contestazioni sollevate dall'avv. Ilaria Barraco nell'interesse di , e ON CP_5
Controparte_6
omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati dalla con i creditori meglio Controparte_1 identificati nel ricorso, che rappresentano il 72,78% dell'ammontare totale del debito complessivo della società.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla società debitrice, al Registro delle Imprese e per la pubblicazione a norma dell'art. 48 comma V CCII.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Anna Loredana Ciulla Michele Ruvolo
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