Versione
20 gennaio 1974
20 gennaio 1974
Art. 9.
Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di due anni dalla data medesima, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale di cui al precedente articolo 7, sono stabilite, anche per singole zone territoriali, tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di due anni dalla data medesima, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale di cui al precedente articolo 7, sono stabilite, anche per singole zone territoriali, tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Commentario • 1
- 1. Lavoro a domicilioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021 · 4.665375
[…] Inail n. 37/1974 e n. 43/1975 Il primo comma dell'art. 9 della Legge n. 877/1973 stabilisce che ai lavoratori a domicilio si applicano in materia di assicurazioni sociali, le norme vigenti per i lavoratori subordinati e quindi, per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano le disposizioni del T.U. emanato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. […] Inps n. 1430/1975 e n. 110/1992 L'art. 9, c. 1, della Legge n. 877/1973 estende ai lavoratori a domicilio l'applicazione delle norme sugli assegni familiari. […]
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Giurisprudenza • 21
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/10/2002, n. 14127Provvedimento: […] L'appello dell'Istituto previdenziale, cui resisteva la lavoratrice, veniva rigettato dal Tribunale di Urbino con sentenza del 23 settembre/19 novembre 1999. Il Tribunale osservava che l'art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 877 ha esteso ai lavoratori a domicilio le norme in materia di assicurazioni sociali, ivi compresa l'assicurazione contro la disoccupazione; […] La diversa soluzione finirebbe per assegnare alla indennità di disoccupazione involontaria una funzione ad essa estranea: quella di integrazione dei guadagni del lavoratore a domicilio non sufficientemente occupato, una funzione del tutto analoga a quella propria delle garanzie previdenziali di integrazione salariale, dalle quali il lavoratore a domicilio è espressamente escluso (art. 9, primo comma, legge n. 877/1973).Leggi di più...
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