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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 12/06/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 434/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P., dott.ssa Filomena IA Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 434/202 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Russo ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE contro
(c.f.e p. iva ), in persona AR P.IVA_1 dell'amministratore p.t. (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Luigi Salciarini ed elettivamente domiciliato come in atti,
CONVENUTA
Nonché
c.f. ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata c/o rappresentata e Controparte_5
difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Mattia Bernardini e dall'Avv. Andrea Girardi;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Risarcimento danni.
1 *****
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate da tutte le parti costituite per l'udienza del
24.10.2024.
1. Con atto di citazione del 29.07.2022, depositato il 20 successivo, il IG. Parte_2
chiedeva “ A. Condannare, la convenuta
[...] AR
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso in favore
[...] dell'attore sig. degli oneri e dei ristori esposti in narrativa, Parte_1
nella ivi indicata misura complessiva di € 9.594,71 o in quell'altra, anche minore, che il
Tribunale riterrà di determinare sulla scorta degli elementi che emergeranno dalla istruttoria oppure in via equitativa, con gli interessi legali dal dovuto al saldo (salvo riconoscimento del danno da lucro cessante nella misura che fosse possibile accertare nel corso del giudizio). B.
Condannare la convenuta predetta ala pagamento delle spese e competenze di causa, di sentenza e successive occorrende.
Deduceva l'attore, nelle premesse, che, nel 2020/2021, si era avvalso dell'intermediazione dell'agenzia immobiliare della per CP_6 AR
l'acquisto dell'immobile sito in Ortona, C.da Riccio, Loc. Brecciara s.n.c., di proprietà dei
IGg.ri e con e-mail del 04.12.2020, l'attore Parte_3 Parte_4
accettava la proposta di acquisto formulata dai venditori il 25.11.2020, relativa al predetto immobile, per il prezzo di € 315.000,00, da versarsi alla stipula del rogito entro il 30.06.2021
e, a seguito di tale accordo, versava anche le provvigioni dovute al convenuto CP_1
e le spese di registrazione, ossia complessivamente la somma di € 15.809,50; l'attore, prima telefonicamente e poi con e-mail del 27.02.2021, veniva convocato dallo Studio per la CP_1
stipula del rogito notarile stabilita per il 05.03.2021 presso il Notaio , ma, giunto in Per_1
Italia, avendo saputo che l'immobile non gli sarebbe stato rilasciato libero da persone e cose, si rendeva necessario rinegoziare nuove condizioni di rilascio e stipula del rogito, che avveniva il successivo 24.06.2021; l'attore aveva tempestivamente contestato il danno economico causatogli dalla predetta inutile convocazione, tanto che il convenuto, con e-mail del 18.06.2021, gli aveva chiesto un cronistoria degli avvenimenti, con relativa quantificazione dei danni, al fine di istruire la pratica presso la propria compagnia assicurativa, che con polizza copre i danni da responsabilità professionali e così il IG.
2 il 27.10.2021, provvedeva con pec inviata dal proprio legale, rimasta senza esito;
Parte_1
in data 01.12.2021, con pec del legale dell'attore, il convenuto veniva invitato a stipulare convenzione di negoziazione assistita che, nonostante svoltasi, non aveva esito positivo.
*********
2. Si costituiva in giudizio la convenuta, con comparsa di costituzione e risposta del 02.12.2022, contrastando le pretese attoree e per chiedere “in via preliminare: disporre – al fine di consentire l'eventuale integrale manleva della convenuta – autorizzare AR
la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazioni con sede legale Controparte_3
in 38123 Trento, piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, partita IVA P. Iva PEC P.IVA_2
ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 269 c.p.c., Email_1
disponendo opportunamente il differimento di udienza finalizzato a detta chiamata, nel rispetto dei termini a comparire previsti dal disposto dell'art. 163 bis c.p.c.; nel merito: In via principale: rigettare in toto la domanda risarcitoria spiegata nei confronti della
[...]
in quanto inammissibile, irricevibile e/o infondata in fatto ed in diritto e/o AR
comunque dichiarare detta società esente da qualsiasi responsabilità e/o non tenuta ad alcun rimborso e/o risarcimento;
In via subordinata: contenere e limitare l'ammontare della cifra richiesta da parte attrice, a titolo di rimborsi e/o di risarcimenti, e/o l'ammontare della cifra che sarà ritenuta a qualsiasi titolo dovuta dalla società nella misura che AR
sarà ritenuta di giustizia, e, comunque, nell'importo nettamente inferiore a quello quantificato dall'istante; In ogni caso, in funzione della chiamata in causa eventualmente autorizzata, nella denegata ipotesi in cui il G.U. accerti una qualche responsabilità risarcitoria della
dichiarare che la chiamata Compagnia di Assicurazioni AR CP_3
è tenuta a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea,
[...] AR
condannando detta Compagnia a rifondere al sig. quanto la CP_7 CP_1
sarà ritenuta obbligata a pagare a titolo di risarcimento;
il tutto con vittoria di spese,
[...]
diritti ed onorari del giudizio, rimborso forfettario ex art. 14 T.F., accessori, c.a.p. ed i.v.a. come per legge o, in mero subordine, con compensazione, totale o parziale, delle suddette poste di spese e costi, in conseguenza del rigetto e/o della riduzione della domanda.”
Preliminarmente, la convenuta chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della Compagnia di
Assicurazioni previo differimento della prima udienza ex art. art. 269 c.p.c., Controparte_3
ai fini di manleva. Nel merito, deduceva che l'intermediazione svolta dallo , CP_1
relativamente all'immobile di pregio fatto acquistare all'attore, era consistita in trattative svolte dallo stesso, riuscendo a far accettare ai venditori un prezzo molto più basso di quello fissato per la vendita, ossia € 430.000,00, ma i venditori condizionavano la vendita al fatto che il rogito venisse fissato entro e non oltre il 30.06.2021, allo scopo procurarsi un altro
3 alloggio e il IG. accettava tale condizione temporale;
a fronte delle richieste Parte_1 dell'attore di anticipare la data del rogito, veniva convocato presso lo studio notarile per i giorni 4 e 5 marzo 2021 e, al momento della formalizzazione dell'affare, non avendo ottenuto l'anticipazione della consegna del possesso materiale dell'immobile, veniva sottoscritta un'integrazione dei patti contrattuali del preliminare già sottoscritto dalle parti, ove veniva formalmente confermata la data di stipula entro il 30.06.2021 ed altre pattuizioni inerenti l'eventuale anticipazione del rogito, se i venditori avessero reperito altra abitazione ed anche le conseguenze dell'eventuale mancato rispetto della data ultima prevista per il rogito, così stabilite: “nel caso in cui alla data ultima del 30/6/2021, al rogito l'immobile non fosse consegnato libero da persone, l'acquirente lascerà la cifra di euro 100.000,00 come deposito prezzo dal notaio prescelto. Tale somma diverrà saldo del prezzo e incassata dai venditori alla consegna dell'immobile libero da persone” (!). L'atto notarile, poi, veniva stipulato il
24.06.2021, pertanto la convenuta respingeva l'addebito di responsabilità, deducendo l'infondatezza della pretesa azionata e contestando anche la quantificazione delle somme richieste dall'attore, ritenute sproporzionate ed esorbitanti.
3. Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata, con comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta del 20.03.2023, dichiarando di aderire, nel merito, alle difese dell'assicurata per quanto di ragione e per quanto compatibili con la sua posizione difensiva, tra cui le contestazioni espresse ex art. 115 c.p.c., relative alla ricostruzione in fatto dell'attore ed anche in merito al quantum debeatur, chiedendo: “in via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande versate in causa dall'attore contro l'Assicurata e per l'effetto rigettarle, con ogni conseguente statuizione;
- in via subordinata, nel merito: nella denegata
e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità colposa della società
e sua conseguente condanna, dichiarare la Compagnia tenuta a CP_1 CP_3
manlevare e garantire l'Assicurata nel limite del massimale di polizza, con l'applicazione rispettivamente dello scoperto di 1/10 dell'importo a carico della società (minimo CP_1
assoluto di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 10.000,00) e della franchigia, nonché in ogni caso nei limiti di polizza, delle condizioni generali e particolari di assicurazione e con ogni conseguente statuizione;
- in via istruttoria: riservata ogni istanza anche in relazione all'atteggiamento processuale delle controparti;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”
4 Deduceva che la chiamata è stata azionata solo sulla scorta della polizza che copre la responsabilità civile professionale n. M13882255 (e non anche la polizza “Tutela Legale” n.
S09000791 relativa alle sole spese legali sostenute in un eventuale procedimento penale) per essere manlevata nell'eventualità in cui il convenuto , agenzia immobiliare, CP_1
venisse condannata a risarcire alcunché a parte attrice. Contestava, in fatto ed in diritto, le ragioni avversarie e ne chiedeva il rigetto. Precisava che la polizza sottoscritta è imposta dalla legge e che viene conclusa per adesione con i conseguenti limiti, condizioni ed esclusioni alla sua sfera di operatività e che, pertanto, non può essere mosso alcun addebito per i costi sostenuti dall'attore, che si era recato inutilmente in Italia per la stipula del rogito e, comunque, la quantificazione del danno è lontana dai criteri per la sua liquidazione e non supportata da prova. Il massimale di polizza è di € 1.550.000,00 con una franchigia fissa di €
250,00 a sinistro, con uno scoperto pari a 1/10 dell'importo con il minimo assoluto di € 500,00
e un massimo di € 10.000,00 indicando per quale tipo di rischi è prevista la copertura assicurativa. La somma che eventualmente sarà condannata a pagare dovrà essere CP_3
calcolata al netto della franchigia di € 250,00 e dello scoperto e non sarà tenuta a rimborsare eventuali spese legali e/o di tecnici anticipate dall'assicurata, poiché la Compagnia può riconoscere solo i compensi convenzionalmente pattuiti.
*******
4. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 23.03.2023, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, concedeva rinvio richiesto da entrambe le parti alla udienza del 27.04.2023, sostituita con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 27.04.2023, fissava per la comparizione delle parti, al fine di provocarne la conciliazione, l'udienza del 09.11.2023.
Alla udienza del 09.11.2023, il Giudice proponeva ex art. 185 bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa: “Pagamento della somma di € 4.000,00 in favore dell'attore da parte delle convenute in solido, con compensazione parziale delle spese di lite” e rinviava, per la verifica della volontà delle parti di aderire alla proposta conciliativa, all'udienza del 07.12.2023, ove le parti accettavano la proposta conciliativa, ma dichiaravano di non essere riusciti a trovare un accordo sulle spese di lite, pertanto il Giudice, a precisazione e parziale modifica della precedente, proponeva la seguente proposta conciliativa: “Pagamento della somma di €
4.000,00 in favore dell'attore da parte delle convenute in solido a tacitazione di ogni pretesa concernente la presente lite. Pagamento della somma di € 2.000,00 in favore dell'attore a titolo di spese legali sino ad ora sostenute”, rinviando, per la verifica della volontà delle parti di aderire alla proposta medesima, all'udienza del 25.1.2024 .
5 Alla udienza del 25.01.2024, l'Avv. Russo, per l'attore, deduceva che vi erano stati infruttuosi tentativi di contatti telefonici, sollecitando il convenuto a pronunciarsi sulla proposta conciliativa, comunicando loro la disponibilità in tal senso dell'attore, ma il convenuto con e- mail si era riservato di esprimersi all'esito del pronunciamento della Compagnia terza chiamata, ma che non aveva dato alcuna risposta;
lo si riportava alle precedenti CP_1
difese, insistendo per l'accoglimento delle richieste ed eccezioni istruttorie formulate;
la terza chiamata pure si riportava ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle richieste ivi formulate e il Giudice riservava ordinanza. A scioglimento dell'ordinanza, venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti, con rinvio alla udienza del 28.03.2024 per l'interrogatorio formale di parte attrice.
Alla udienza del 28.03.2024, l'attore si dichiarava disponibile a rendere il deferito interrogatorio formale e, a seguito di sue dichiarazioni, il convenuto rinunciava al mezzo istruttorio richiesto e, sulla rinuncia, nulla opponevano le altre parti, pertanto l'udienza veniva rinviata al 27.06.2024 per il prosieguo della prova orale ammessa.
Alla udienza del 27.06.2024, venivano escussi i testi ammessi, con rinvio, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza al 24.10.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da note scritte di udienza.
Il giudice, lette le note scritte di udienza del 24.10.2024, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Seguiva il deposito delle memorie conclusionali e di replica, in ossequio alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. dalla parte attrice e convenuta.
La causa viene ora per la decisione.
------ OSSERVATO E CONSIDERATO ------
5. Dalla disamina della produzione documentale, i dati fattuali emersi dalla stessa possono riassumersi nel modo che segue.
La vicenda trae origine dalla e-mail del 27.02.2021, inviata dal IG. , agente Testimone_1
della società al IG. con la quale veniva AR Parte_1
convocato l'attore per procedere, in data 05.03.2021, alle ore 10,00, alla stipula dell'atto pubblico di compravendita dell'immobile acquistato, sito in Ortona, presso il Notaio Per_1
in Miglianico.
Il tenore letterale della e-mail in parola è chiaro ed è il seguente: “Buongiorno Persona_2
a abbiamo raggiunto delle date certe e già fissate. L'atto notarile si svolgerà a Per_3
Miglianico presso il Notaio dott. il 05.03.2021 alle ore 10,00 presso il suo Persona_4
6 studio sito in via Roma n. 115. Per effettuare questo abbiamo bisogno del codice fiscale. Sono stato venerdì in Agenzia delle entrate portando la delega che prontamente mi è arrivata firmata da parte tua. Naturalmente loro vogliono la presenza del cliente in loco. Giovedì mattina giorno 04.03.2021 andremo io e te e a richiedere il codice fiscale presso Per_3
l'agenzia delle entrate di Pescara…. Invio inoltre questo documento in italiano che ti da la possibilità di venire in Italia causa atto notarile e conseguente acquisto casa con partenza
03.03.2021 da Nagold con direzione Francavilla al Mare Viale Nettuno, indirizzo della nostra sede…..Ti aspetto ”. Testimone_2
La circostanza, dunque, oltre a non essere contestata da parte convenuta e dalla terza chiamata, risulta provata documentalmente. (Cfr. doc n. 3 allegato all'atto di citazione)
Non solo, anche il teste escusso alla udienza del 27.06.2024, sulla circostanza Testimone_1
“5) “Vero che allo scopo di effettuare detta stipula anticipata del rogito notarile definitivo di vendita era stato fissato un appuntamento presso lo studio notarile di Miglianico Per_1
in data 5/3/2021, comunicando detto appuntamento al sig. affinchè fosse presente Parte_1 quale acquirente?” rispondeva “Non ricordo le circostanze. ADR: io ho preso contatti con il notaio perché dovevamo trovare un notaio per la stipula del rogito e per Per_1 presentarmi come collaboratore della . CP_6
Peraltro, su tutte le circostanze ha risposto di non ricordare le stesse e l'unica precisazione è stata quella che precede.
Comunque, in merito allo svolgimento dei fatti, è stata illuminante la testimonianza resa dalla
IG.ra , addotta da parte attrice, alla medesima udienza del 27.06.2024, e, con Testimone_3
la premessa di aver “conosciuto il sig. in quanto consulente esterno della Parte_1
associazione Chiesa Neo Apostolica in Italia della quale ero dipendente;
un mio superiore mi ha informato che il sig. cercava un immobile in Abruzzo e mi ha chiesto se Parte_1
potessi accompagnarlo gratuitamente per qualche traduzione essendo io madrelingua tedesca”, sulle circostanze capitolate: a) “Se è vero che, dopo la convocazione al 5.3.2021 dal notaio di Miglianico, comunicata con la e-mail 27.2.2021 del sig. Per_1 Testimone_1
sub doc. 03 di parte attrice (da mostrare al teste), la sig.ra si premurò di Testimone_3
avvertire telefonicamente l'attore sig. della necessità di un test molecolare CP_7
SARS-CoV-2 negativo per poter, all'epoca, recarsi in Italia." rispondeva “Sì, c'era ancora in vigore la legge sul COVID e allora l'ho informato della necessità del test. Il sig. mi Parte_1
ha informato che prima di arrivare in Italia sarebbe dovuto passare per la Svizzera e se poteva svolgere il test in Svizzera. Io gli confermai che poteva purché il test fosse stato svolto non prima di 48 ore dall'ingresso in Italia.” b) "Se è vero che, nell'occasione di cui al precedente capitolo a), il sig. chiese e ottenne dalla sig.ra conferma Parte_1 Testimone_3
7 della validità anche in Italia, per almeno 2 giorni, del test molecolare che, dovendosi recare
a Zurigo per altri motivi, egli avrebbe potuto fare e farsi refertare il 1° marzo 2021 presso
l'aeroporto di quella città elvetica". Rispondeva “Sì, confermo quanto già detto nella risposta sub. a)”. c) “Se è vero che la sera del 3.3.2021, dopo le 18:30, il sig. comunicò CP_7
alla sig.ra che, dopo alcuni acquisti fatti presso il centro commerciale Testimone_3
Polycenter all'uscita del casello di Lanciano, aveva deciso di recarsi direttamente all'Hotel
Levante di Fossacesia per riposarsi e che si sarebbero quindi visti la mattina successiva per recarsi all'Agenzia delle Entrate di Pescara per la richiesta del codice fiscale." Rispondeva
“Sì, è esatto, confermo che mi avvertì e ci vedemmo la mattina successiva”. d) "Se Parte_1
è vero che la mattina del 4.3.2021, circa alle ore 9:00, il sig. accompagnato dalla Parte_1
predetta sig.ra si è recato con la propria autovettura Land Rover Discovery Testimone_3
presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara per ottenere il rilascio del codice fiscale richiestogli per la stipula dell'atto notarile di compravendita fissata al giorno successivo" Rispondeva
“Sì, confermo quanto descritto nel capitolo d). ADR: Preciso che la prenotazione all'Agenzia delle Entrate era stata fatta dal sig. che ci aveva comunicato data e ora. Preciso Tes_1
inoltre che il sig. aveva e utilizzava nell'occasione una Land Rover Discovery. e) Parte_1
“Se è vero che, dopo aver ottenuto il codice fiscale, il sig. e la sig.ra Parte_1 Testimone_3
si sono recati, con la vettura dell'attore, presso l'agenzia della convenuta CP_6 [...]
in Francavilla al Mare per concordare il sopralluogo alla AR villa oggetto della compravendita da stipulare”. Rispondeva: “Sì, confermo quanto descritto nel capitolo e), ci recammo a Francavilla al Mare”.
Anche in merito alle ricevute relative al pedaggio autostradale dei giorni allegati all'atto di citazione introduttiva, la teste sulla circostanza f) "Se è vero che gli scontrini Tes_3
autostradali del 04-03-2021, relativi alla tratta Lanciano/Francavilla delle ore 09:23 e alla tratta Pescara-Chieti/Francavilla delle ore 12:08, riprodotti a pag. 2 del doc. 14 di parte attrice (da mostrare al teste) si riferiscono ai fatti di cui ai precedenti capitoli d) ed e) e che sono stati pagati dal sig. . Rispondeva “Sì, confermo che abbiamo preso Parte_1
l'autostrada e che il sig. ha provveduto a pagare il pedaggio. Gli orari degli Parte_1
scontrini corrispondono ai viaggi effettuati insieme”.
La teste confermava anche le circostanze come di seguito ritrascritte, per una migliore comprensione della necessità per l'attore dei vari spostamenti effettuati, a conferma dei costi da esso sopportati:
g) "Se è vero che nel pomeriggio del 4.3.2021 il sig. sempre accompagnato dalla Parte_1
sig.ra si è recato in Ortona, c.da Lido Ricco, loc. Brecciara a visionare Testimone_3
l'immobile oggetto della compravendita prevista per il giorno seguente, ivi incontrando i
8 promittenti venditori sigg. e ed il sig. ". Parte_4 Parte_3 Testimone_1
Sì, avevamo l'appuntamento lì tutti insieme.
h) "Se è vero che in occasione del sopralluogo di cui al precedente capitolo g) i promittenti venditori sig.ri e non avevano neppure iniziato a svuotare dei propri averi Pt_3 Parte_4
l'immobile oggetto del preliminare e che dissero al sig. di non essere neppure a Parte_1
conoscenza dell'appuntamento fissato per l'indomani a Miglianico dal notaio per Per_1
la stipula del rogito di compravendita". “Sì, quando siamo arrivati siamo rimasti stupiti che la casa fosse completa di tutti gli arredi. Inoltre, so che i signori non abitavano lì, ma a
Milano, quindi non ci aspettavamo di trovarceli. I venditori non sapevano nulla della stipula fissata per il giorno successivo, pensavano che fossimo solamente andati a visionare nuovamente l'immobile.
i) "Se è vero che in occasione del sopralluogo di cui ai precedenti capitoli g) e h) fu rilevata anche la presenza di una considerevole infiltrazione di acqua in uno degli appartamenti siti al pianterreno della villa oggetto del preliminare di compravendita di cui è causa". “Sì, perché ce l'hanno fatta rivisitare tutta e l'appartamento al piano terra corrispondente ad un terrazzo, aveva una infiltrazione.
l) "Se è vero che, sentito a proposito della stipula, il notaio di Miglianico disse alla Per_1
sig.ra di non avere mai programmato il relativo appuntamento al 5 marzo Testimone_3
2021 e che perciò non aveva predisposto alcuna bozza, neppure in italiano, né del rogito di compravendita dell'immobile di cui è causa, né di una eventuale procura del sig. Parte_1
precisando che per la redazione in italiano di tali atti e per la loro traduzione da asseverare nella lingua tedesca o nella lingua inglese conosciute dal sig. occorreva che gli Parte_1
fossero forniti ancora diversi documenti e che sarebbero stati comunque necessari non meno di 20-30 giorni”. “Sì, una volta che ci siamo resi conto che i venditori non sapevano dell'atto, ci siamo fatti dare il numero di telefono del Notaio, io personalmente ho telefonato e in effetti il Notaio non sapeva dell'appuntamento del giorno successivo, non aveva preparato la bozza dell'atto che ci aspettavamo di leggere quella sera stessa del 4 marzo e il notaio ci ha anche detto che era impossibile preparare l'atto perché mancavano dei documenti da parte dell'Agenzia”.
Tale ultima circostanza conferma che il IG. veniva convocato in Italia, Parte_1
precisamente presso il Notaio in Miglianico, del tutto immotivatamente, come Per_1
sostenuto dall'attore nei propri atti.
Anche le circostanze che seguono, confermate dalla teste giustificano la domanda Tes_3
proposta dall'attore.
9 m) "Se è vero che il 5.4.2021, dopo essere stato informato dell'accaduto, il sig. CP_2
si scusò per l'operato del suo collaboratore che aveva già
[...] Testimone_1
licenziato, disse che si sarebbe occupato lui di regolamentare con un accordo integrativo sia la eliminazione a cura dei promittenti venditori della infiltrazione rilevata al pian terreno della villa di cui è causa, sia l'ipotesi di una eventuale stipula anticipata del rogito di compravendita.”. “Specifico che si trattava del 5 marzo e non del 5 aprile 2021. Il sig.
era abbastanza alterato e ci disse che aveva già licenziato e di non CP_2 Tes_1
contattarlo più perché non lavorava più nel suo ufficio e che lui si sarebbe occupato CP_2 di preparare una integrazione che sarebbe potuta andare bene a entrambe le parti”.
p) “Se è vero che la scrittura privata integrativa di cui al precedente capitolo m), prodotta sub doc. 04 di parte attrice (e da mostrare al teste), fu predisposta dal sig. Parte_5
agente dei venditori ed è stata firmata nella tarda mattinata del 10 marzo 2021 CP_6 presso l'agenzia RE/MAX App dello stesso, in Pescara.”. “Sì, ci ha informati che si CP_2
era sentito con il sig. (agente e ci hanno invitati ad andare a Pescara Parte_5 CP_6
la mattina del 10 marzo per sottoscrivere l'integrazione, cosa che abbiamo fatto ed erano presenti sia che . CP_2 Pt_5
q) “Se è vero che gli scontrini autostradali del 10-03-2021, relativi alla tratta
Lanciano/Francavilla delle ore 10:16 e alla tratta Pescara-Chieti/Lanciano delle ore 13:55
e quello della sosta nell'area di risulta ex stazione di Pescara dalle ore 10:36 alle ore 13:06 dello stesso 10.3.2021 riprodotti a pagg. 4 e 5 del doc. 14 di parte attrice (da mostrare al teste) sono stati pagati dal sig. per i viaggi a/da Pescara e per la sosta della Parte_1
autovettura che lo stesso ha fatto, insieme alla sig.ra per la firma della Testimone_3
scrittura privata integrativa di cui al precedente capitolo p)". Sì, abbiamo fatto quel viaggio prendendo l'autostrada in quegli orari e il sig. ha pagato pedaggio e parcheggio. Parte_1
r) "Se è vero che il 9.3.2021, su richiesta del sig. la signora trovò il Parte_1 Testimone_3
laboratorio della Bioanalisi S.r.l. di Vasto quale laboratorio più vicino disposto a garantire la refertazione entro il 10.3.2021 del test molecolare SARS-CoV-2 a condizione che il sig.
l'avesse eseguito entro quello stesso 9.3.2021.”. “Sì, era l'unico che Parte_1 Controparte_8
aveva appuntamenti liberi e garantiva la refertazione entro il giorno successivo, quindi siamo dovuti andare a Vasto. Ho contattato io la Bioanalisi perché li conoscevo”.
s) “Se è vero che gli scontrini autostradali Lanciano/Vasto Nord del 09-03-2021, ore 16:53,
Lanciano/Vasto Nord del 10-03-2021, ore 17:58 e Vasto Nord/ Lanciano del 10-03-2021, ore
18:54 (riprodotti a pagg. 3 e 4 del doc. 14 di parte attrice (da mostrare al teste) sono stati pagati dal sig. per i viaggi a/da Vasto compiuti con la propria autovettura, insieme Parte_1
alla sig.ra per la esecuzione (il 9.3.2021) e per il ritiro del referto (il Testimone_3
10 10.3.2021) del test molecolare SARS-CoV-2 all'epoca necessario per il viaggio dall'Italia, il transito in Svizzera ed il rientro del sig. in Germania.”. “Sì, abbiamo fatto quel Parte_1
viaggio prendendo l'autostrada in quegli orari e il sig. ha pagato pedaggio e Parte_1 parcheggio”.
t) “Se è vero che la sig.ra è di lingua madre tedesca e che ha eseguito le Testimone_3
traduzioni in lingua italiana da essa stessa annotate sulle corrispondenti parti dei testi originali tedeschi del contratto di mutuo e delle contabili di erogazione Deutsche Bank prodotti sub docc. 16 e 17 di parte attrice (da mostrare al teste).”. “Sì, confermo quanto sopra, visionando il doc. 16 confermo che è la mia scrittura. Quanto al doc. 17 l'appunto manoscritto non è mio e non c'era bisogno di tradurlo perché i termini ivi contenuti sono gli stessi che ho tradotto nel doc. 16. ADR: ho fatto ciò gratuitamente, in quanto tutti appartenenti alla stessa Chiesa”.
u) “Se è vero che, nei giorni dal 4.3.2021 all'11.3.2021, ha sentito il sig. comunicare Parte_1
numerose volte al telefono di non poter eseguire gli interventi di assistenza e personalizzazione informatica del software Delta Master che gli venivano richieste dalle aziende sue clienti”. “Sì, perché, essendo lui da solo, io e il mio compagno l'abbiamo invitato spesso a casa nostra. Da noi ha pranzato diverse volte e l'ho sentito più volte rimandare interventi di lavoro con i suoi clienti, anche perché nell'Hotel Levante non c'era un wi-fi sufficiente per lo svolgimento del suo lavoro, che rimandava al suo rientro”.
v) “Se è vero che la tariffa praticata dal sig. per tale attività di assistenza e CP_7 personalizzazione informatica è di € 225,00/ora”. “Sì, perché quel software è utilizzato dalla
Chiesa per la quale lavoravo ed essendo io dipendente nell'amministrazione della stessa mi occupavo di pagare le sue fatture”.
Le cristalline affermazioni della teste che confermano anche i documenti, che peraltro Tes_3
le sono stati esibiti e tutti confermati nel loro contenuto, sono dimostrative dei fatti posti a fondamento della domanda.
Persino uno dei due venditori, IG. escusso quale teste alla udienza del Parte_4
27.06.2024, confermava la mancata convocazione di parte venditrice per il rogito fissato per il giorno 05.03.2021, infatti, sulla circostanza n. 5 “Vero che, in sede di stipula anticipata dell'atto notarile di vendita, fissata presso il notaio per il 5/3/2021, il sig. Per_1 Parte_1
non sottoscrisse il relativo atto in quanto non gli veniva immediatamente consegnato il possesso materiale dell'immobile venduto;
” rispondeva “Noi non siamo mai stati convocati dal notaio né ci siamo recati nel suo studio”. Per_1
Né può essere attribuita rilevanza alcuna alla pattuizione, più volte ribadita dal convenuto
, relativa alla data del 30.06.2021 stabilita per il rogito, atteso che la domanda CP_1
11 proposta è relativa al danno cagionato all'attore per l'inutile convocazione in Italia per la stipula del rogito e non per eventuali ritardi in ordine alla data del rogito, che resta estranea al presente giudizio.
Inoltre, il fatto che l'attore vivesse in Germania era circostanza nota alle parti e, pertanto, lo studio convenuto avrebbe ben potuto assumere una condotta più diligente e valutare concretamente la reale possibilità di stipula del rogito per la data di convocazione dell'attore, stabilita al 05.03.2021, valutazione che, invece, non ha fatto con la perizia che meritava, delegando il IG. , agente della Remax/Studio Lilium, autore della e-mail che ha Tes_1
originato il presente giudizio.
Sul punto, deve considerarsi che l'attore aveva sempre manifestato la volontà di procedere anticipatamente alla stipula del rogito, quindi è verosimile che poi abbia accolto, pur con tutte le difficoltà già esposte, la possibilità di fare ritorno in Italia per soddisfare tale requisito, ma purtroppo i fatti non si sono svolti per come gli erano stati prospettati.
******
6. Acquisiti e valutati gli elementi di prova che conducono all'accertamento dei fatti per come rappresentati dall'attore, non può revocarsi in dubbio che il IG. abbia subito il Parte_1
danno economico lamentato per l'inutile convocazione per il rogito, anche in virtù del particolare periodo storico (2021) che, come correttamente precisato dalla difesa di parte attrice, a causa delle restrizioni imposte dalle norme per fronteggiare la Pandemia da Covid-
19, vi era anche l'obbligo all'esecuzione dei test molecolari che, all'epoca, erano molto costosi rispetto al periodo successivo, ove i costi erano scemati grandemente.
7. Passando, pertanto, alla concreta monetizzazione del danno risarcibile, appare congrua e corretta la quantificazione degli stessi come segue:
- in € 2.468,46 (viaggio, soggiorno in Italia e n. 3 test molecolari);
- in € 2.126,25 (restituzione provvigione pagate alla Deutsche Bank per le somme mutuate messe a disposizione per il primo mese);
- in € 2.000,00 (perdita di n. 10 giornate lavorative dell'attore calcolate con criterio equitativo ex artt. 2056 e 1226 c.c. tenuto conto dell'attività lavorativa da esso svolta);
- nulla è dovuto a titolo di lucro cessante poiché non opportunamente di mostrato.
Quindi, ritiene la scrivente che il danno cagionato all'attore può essere ragionevolmente quantificato in complessivi € 6.594,71.
D'altra parte, il Giudice, in corso di causa, in virtù della palese responsabilità per aver lo studio inutilmente convocato l'attore per farlo venire dalla Germania in Italia per un CP_1
rogito che non poteva essere stipulato in quella occasione, aveva già formulato una proposta
12 conciliativa che il convenuto, nonché la terza chiamata, ben avrebbe potuto accettare, evitando l'ulteriore attività istruttoria, resasi necessaria ai fini decisionali.
In ordine alla posizione della terza chiamata in causa si osserva che, CP_3
contrariamente a quanto dalla stessa asserito nei propri scritti difensivi, sarà tenuta a manlevare l'assicurata in virtù dell'errore professionale, poiché di questo si è trattato, commesso dal proprio agente per tutte le ragioni spiegate sopra, pertanto la polizza stipulata, nel caso di specie, è operante entro i limiti del massimale assicurativo previsto, al netto della franchigia fissa ed assoluta di € 250,00 e dello scoperto di € 500,00.
Inoltre, la arà tenuta a corrispondere le spese legali al convenuto, in Controparte_3
virtù della soccombenza, avendo resistito nel presente giudizio, opponendosi alla manleva richiesta, con eccezioni tutte rigettate.
8. Rigetta ogni altra domanda, poiché infondata o non dimostrata.
9.
10. Quanto alle spese che l'assicurato soccombente deve pagare al danneggiato vittorioso in giudizio, si osserva che le stesse, in quanto accessorie rispetto all'obbligazione principale risarcitoria, non rientrano nel terzo comma dell'art. 1917 c.c., ma nel primo comma e, quindi, non sono soggette al limite del quarto del massimale (cfr. in termini Cass. Sent. n. 5242/2004 che recita. “in tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza;
mentre le spese sopportate dall'assicurato per resistere alla domanda del danneggiato sono, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, e, quindi, anche oltre il limite del suddetto massimale”).
Deve ritenersi, dunque, che la garanzia prevista dall'art. 1917, comma 3, c.c. non possa essere esclusa per il fatto che l'assicurato abbia scelto un proprio difensore, in quanto il diritto di difesa è garantito dall'art. 24 della Costituzione e, quindi, non si può privare lo stesso del diritto di farsi difendere da un avvocato di sua fiducia;
del resto, il patto di gestione di lite prevede la possibilità, per la compagnia, di assumere la lite solo nel caso in cui questa vi abbia interesse, cioè quando ritiene, in base alla sua discrezionalità, l'opportunità di resistere alle pretese del presunto danneggiato;
tale patto, quindi, non preclude la possibilità per l'assicurata di rivolgersi ad un proprio legale di fiducia per resistere in giudizio.
13 Alla luce di quanto affermato, si deve ritenere non operante la limitazione prevista dall'art. 22 delle condizioni generali di assicurazione, in quanto nulla e sostituita di diritto dalle previsioni imperative, ai sensi degli artt. 1917, comma 3, 1932 e 1419, comma 2, c.c.
Ne consegue che l'assicurazione è tenuta a manlevare il convenuto, per la somma attribuita a suo carico in favore del proprio assicurato entro i AR
limiti del massimale, nonché le spese legali sostenute per questo giudizio dall'assicurato; tali spese, in conformità ai valori previsti dal DM 55/2014, vanno liquidate in € 3.384,66 ossia un terzo del totale (€ 5.077,00), in virtù dell'accoglimento parziale della domanda proposta, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge ed esborsi.
In ordine alle spese legali sostenute dal convenuto in Controparte_9
virtù della soccombenza totale dell'Assicurazione, quest'ultima va condannata alla corresponsione delle spese legali, che si quantificano in € 5.077,00 (fase studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisionale € 1.701,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal IG. nei confronti del convenuto Parte_1
nonché della terza chiamata, società AR
, con atto di citazione depositato il 28.09.2022, in accoglimento parziale della CP_3
domanda proposta da parte ricorrente, IG. , così provvede: Parte_1
CONDANNA parte convenuta, in persona AR dell'amministratore p.t., IG. , al pagamento, in favore dell'attore, IG. Controparte_2
, della complessiva somma di € 6.594,71, oltre interessi legali, Parte_1
dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
CONDANNA parte convenuta, in persona AR dell'amministratore p.t., IG. al pagamento delle spese per la difesa Controparte_2 dell'attore, IG. , che si liquidano in € 3.384,66 (un terzo del Parte_1
14 totale di € 5.077 in virtù dell'accoglimento parziale della domanda proposta), oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge ed esborsi, come da parte motiva.
CONDANNA parte terza chiamata, in persona del procuratore speciale, dott. Controparte_3 CP_4
a manlevare il convenuto, dal
[...] AR
pagamento delle somme che quest'ultimo è tenuto a pagare all'attore in virtù dei capi che precedono;
CONDANNA parte resistente, in persona del procuratore speciale, dott. Controparte_3 CP_4
al pagamento delle spese per la difesa del convenuto,
[...] AR
che si liquidano in € 5.077, oltre spese generali nella misura del 15%,
[...]
CPA e IVA come per legge ed esborsi, come da parte motiva.
Rigetta ogni altra richiesta come da parte motiva.
Si comunichi
Chieti, lì 12.06.2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Filomena IA Cofone
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P., dott.ssa Filomena IA Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 434/202 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Russo ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE contro
(c.f.e p. iva ), in persona AR P.IVA_1 dell'amministratore p.t. (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Luigi Salciarini ed elettivamente domiciliato come in atti,
CONVENUTA
Nonché
c.f. ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata c/o rappresentata e Controparte_5
difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Mattia Bernardini e dall'Avv. Andrea Girardi;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Risarcimento danni.
1 *****
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate da tutte le parti costituite per l'udienza del
24.10.2024.
1. Con atto di citazione del 29.07.2022, depositato il 20 successivo, il IG. Parte_2
chiedeva “ A. Condannare, la convenuta
[...] AR
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso in favore
[...] dell'attore sig. degli oneri e dei ristori esposti in narrativa, Parte_1
nella ivi indicata misura complessiva di € 9.594,71 o in quell'altra, anche minore, che il
Tribunale riterrà di determinare sulla scorta degli elementi che emergeranno dalla istruttoria oppure in via equitativa, con gli interessi legali dal dovuto al saldo (salvo riconoscimento del danno da lucro cessante nella misura che fosse possibile accertare nel corso del giudizio). B.
Condannare la convenuta predetta ala pagamento delle spese e competenze di causa, di sentenza e successive occorrende.
Deduceva l'attore, nelle premesse, che, nel 2020/2021, si era avvalso dell'intermediazione dell'agenzia immobiliare della per CP_6 AR
l'acquisto dell'immobile sito in Ortona, C.da Riccio, Loc. Brecciara s.n.c., di proprietà dei
IGg.ri e con e-mail del 04.12.2020, l'attore Parte_3 Parte_4
accettava la proposta di acquisto formulata dai venditori il 25.11.2020, relativa al predetto immobile, per il prezzo di € 315.000,00, da versarsi alla stipula del rogito entro il 30.06.2021
e, a seguito di tale accordo, versava anche le provvigioni dovute al convenuto CP_1
e le spese di registrazione, ossia complessivamente la somma di € 15.809,50; l'attore, prima telefonicamente e poi con e-mail del 27.02.2021, veniva convocato dallo Studio per la CP_1
stipula del rogito notarile stabilita per il 05.03.2021 presso il Notaio , ma, giunto in Per_1
Italia, avendo saputo che l'immobile non gli sarebbe stato rilasciato libero da persone e cose, si rendeva necessario rinegoziare nuove condizioni di rilascio e stipula del rogito, che avveniva il successivo 24.06.2021; l'attore aveva tempestivamente contestato il danno economico causatogli dalla predetta inutile convocazione, tanto che il convenuto, con e-mail del 18.06.2021, gli aveva chiesto un cronistoria degli avvenimenti, con relativa quantificazione dei danni, al fine di istruire la pratica presso la propria compagnia assicurativa, che con polizza copre i danni da responsabilità professionali e così il IG.
2 il 27.10.2021, provvedeva con pec inviata dal proprio legale, rimasta senza esito;
Parte_1
in data 01.12.2021, con pec del legale dell'attore, il convenuto veniva invitato a stipulare convenzione di negoziazione assistita che, nonostante svoltasi, non aveva esito positivo.
*********
2. Si costituiva in giudizio la convenuta, con comparsa di costituzione e risposta del 02.12.2022, contrastando le pretese attoree e per chiedere “in via preliminare: disporre – al fine di consentire l'eventuale integrale manleva della convenuta – autorizzare AR
la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazioni con sede legale Controparte_3
in 38123 Trento, piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, partita IVA P. Iva PEC P.IVA_2
ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 269 c.p.c., Email_1
disponendo opportunamente il differimento di udienza finalizzato a detta chiamata, nel rispetto dei termini a comparire previsti dal disposto dell'art. 163 bis c.p.c.; nel merito: In via principale: rigettare in toto la domanda risarcitoria spiegata nei confronti della
[...]
in quanto inammissibile, irricevibile e/o infondata in fatto ed in diritto e/o AR
comunque dichiarare detta società esente da qualsiasi responsabilità e/o non tenuta ad alcun rimborso e/o risarcimento;
In via subordinata: contenere e limitare l'ammontare della cifra richiesta da parte attrice, a titolo di rimborsi e/o di risarcimenti, e/o l'ammontare della cifra che sarà ritenuta a qualsiasi titolo dovuta dalla società nella misura che AR
sarà ritenuta di giustizia, e, comunque, nell'importo nettamente inferiore a quello quantificato dall'istante; In ogni caso, in funzione della chiamata in causa eventualmente autorizzata, nella denegata ipotesi in cui il G.U. accerti una qualche responsabilità risarcitoria della
dichiarare che la chiamata Compagnia di Assicurazioni AR CP_3
è tenuta a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea,
[...] AR
condannando detta Compagnia a rifondere al sig. quanto la CP_7 CP_1
sarà ritenuta obbligata a pagare a titolo di risarcimento;
il tutto con vittoria di spese,
[...]
diritti ed onorari del giudizio, rimborso forfettario ex art. 14 T.F., accessori, c.a.p. ed i.v.a. come per legge o, in mero subordine, con compensazione, totale o parziale, delle suddette poste di spese e costi, in conseguenza del rigetto e/o della riduzione della domanda.”
Preliminarmente, la convenuta chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della Compagnia di
Assicurazioni previo differimento della prima udienza ex art. art. 269 c.p.c., Controparte_3
ai fini di manleva. Nel merito, deduceva che l'intermediazione svolta dallo , CP_1
relativamente all'immobile di pregio fatto acquistare all'attore, era consistita in trattative svolte dallo stesso, riuscendo a far accettare ai venditori un prezzo molto più basso di quello fissato per la vendita, ossia € 430.000,00, ma i venditori condizionavano la vendita al fatto che il rogito venisse fissato entro e non oltre il 30.06.2021, allo scopo procurarsi un altro
3 alloggio e il IG. accettava tale condizione temporale;
a fronte delle richieste Parte_1 dell'attore di anticipare la data del rogito, veniva convocato presso lo studio notarile per i giorni 4 e 5 marzo 2021 e, al momento della formalizzazione dell'affare, non avendo ottenuto l'anticipazione della consegna del possesso materiale dell'immobile, veniva sottoscritta un'integrazione dei patti contrattuali del preliminare già sottoscritto dalle parti, ove veniva formalmente confermata la data di stipula entro il 30.06.2021 ed altre pattuizioni inerenti l'eventuale anticipazione del rogito, se i venditori avessero reperito altra abitazione ed anche le conseguenze dell'eventuale mancato rispetto della data ultima prevista per il rogito, così stabilite: “nel caso in cui alla data ultima del 30/6/2021, al rogito l'immobile non fosse consegnato libero da persone, l'acquirente lascerà la cifra di euro 100.000,00 come deposito prezzo dal notaio prescelto. Tale somma diverrà saldo del prezzo e incassata dai venditori alla consegna dell'immobile libero da persone” (!). L'atto notarile, poi, veniva stipulato il
24.06.2021, pertanto la convenuta respingeva l'addebito di responsabilità, deducendo l'infondatezza della pretesa azionata e contestando anche la quantificazione delle somme richieste dall'attore, ritenute sproporzionate ed esorbitanti.
3. Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata, con comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta del 20.03.2023, dichiarando di aderire, nel merito, alle difese dell'assicurata per quanto di ragione e per quanto compatibili con la sua posizione difensiva, tra cui le contestazioni espresse ex art. 115 c.p.c., relative alla ricostruzione in fatto dell'attore ed anche in merito al quantum debeatur, chiedendo: “in via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande versate in causa dall'attore contro l'Assicurata e per l'effetto rigettarle, con ogni conseguente statuizione;
- in via subordinata, nel merito: nella denegata
e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità colposa della società
e sua conseguente condanna, dichiarare la Compagnia tenuta a CP_1 CP_3
manlevare e garantire l'Assicurata nel limite del massimale di polizza, con l'applicazione rispettivamente dello scoperto di 1/10 dell'importo a carico della società (minimo CP_1
assoluto di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 10.000,00) e della franchigia, nonché in ogni caso nei limiti di polizza, delle condizioni generali e particolari di assicurazione e con ogni conseguente statuizione;
- in via istruttoria: riservata ogni istanza anche in relazione all'atteggiamento processuale delle controparti;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”
4 Deduceva che la chiamata è stata azionata solo sulla scorta della polizza che copre la responsabilità civile professionale n. M13882255 (e non anche la polizza “Tutela Legale” n.
S09000791 relativa alle sole spese legali sostenute in un eventuale procedimento penale) per essere manlevata nell'eventualità in cui il convenuto , agenzia immobiliare, CP_1
venisse condannata a risarcire alcunché a parte attrice. Contestava, in fatto ed in diritto, le ragioni avversarie e ne chiedeva il rigetto. Precisava che la polizza sottoscritta è imposta dalla legge e che viene conclusa per adesione con i conseguenti limiti, condizioni ed esclusioni alla sua sfera di operatività e che, pertanto, non può essere mosso alcun addebito per i costi sostenuti dall'attore, che si era recato inutilmente in Italia per la stipula del rogito e, comunque, la quantificazione del danno è lontana dai criteri per la sua liquidazione e non supportata da prova. Il massimale di polizza è di € 1.550.000,00 con una franchigia fissa di €
250,00 a sinistro, con uno scoperto pari a 1/10 dell'importo con il minimo assoluto di € 500,00
e un massimo di € 10.000,00 indicando per quale tipo di rischi è prevista la copertura assicurativa. La somma che eventualmente sarà condannata a pagare dovrà essere CP_3
calcolata al netto della franchigia di € 250,00 e dello scoperto e non sarà tenuta a rimborsare eventuali spese legali e/o di tecnici anticipate dall'assicurata, poiché la Compagnia può riconoscere solo i compensi convenzionalmente pattuiti.
*******
4. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 23.03.2023, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, concedeva rinvio richiesto da entrambe le parti alla udienza del 27.04.2023, sostituita con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 27.04.2023, fissava per la comparizione delle parti, al fine di provocarne la conciliazione, l'udienza del 09.11.2023.
Alla udienza del 09.11.2023, il Giudice proponeva ex art. 185 bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa: “Pagamento della somma di € 4.000,00 in favore dell'attore da parte delle convenute in solido, con compensazione parziale delle spese di lite” e rinviava, per la verifica della volontà delle parti di aderire alla proposta conciliativa, all'udienza del 07.12.2023, ove le parti accettavano la proposta conciliativa, ma dichiaravano di non essere riusciti a trovare un accordo sulle spese di lite, pertanto il Giudice, a precisazione e parziale modifica della precedente, proponeva la seguente proposta conciliativa: “Pagamento della somma di €
4.000,00 in favore dell'attore da parte delle convenute in solido a tacitazione di ogni pretesa concernente la presente lite. Pagamento della somma di € 2.000,00 in favore dell'attore a titolo di spese legali sino ad ora sostenute”, rinviando, per la verifica della volontà delle parti di aderire alla proposta medesima, all'udienza del 25.1.2024 .
5 Alla udienza del 25.01.2024, l'Avv. Russo, per l'attore, deduceva che vi erano stati infruttuosi tentativi di contatti telefonici, sollecitando il convenuto a pronunciarsi sulla proposta conciliativa, comunicando loro la disponibilità in tal senso dell'attore, ma il convenuto con e- mail si era riservato di esprimersi all'esito del pronunciamento della Compagnia terza chiamata, ma che non aveva dato alcuna risposta;
lo si riportava alle precedenti CP_1
difese, insistendo per l'accoglimento delle richieste ed eccezioni istruttorie formulate;
la terza chiamata pure si riportava ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle richieste ivi formulate e il Giudice riservava ordinanza. A scioglimento dell'ordinanza, venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti, con rinvio alla udienza del 28.03.2024 per l'interrogatorio formale di parte attrice.
Alla udienza del 28.03.2024, l'attore si dichiarava disponibile a rendere il deferito interrogatorio formale e, a seguito di sue dichiarazioni, il convenuto rinunciava al mezzo istruttorio richiesto e, sulla rinuncia, nulla opponevano le altre parti, pertanto l'udienza veniva rinviata al 27.06.2024 per il prosieguo della prova orale ammessa.
Alla udienza del 27.06.2024, venivano escussi i testi ammessi, con rinvio, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza al 24.10.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da note scritte di udienza.
Il giudice, lette le note scritte di udienza del 24.10.2024, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Seguiva il deposito delle memorie conclusionali e di replica, in ossequio alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. dalla parte attrice e convenuta.
La causa viene ora per la decisione.
------ OSSERVATO E CONSIDERATO ------
5. Dalla disamina della produzione documentale, i dati fattuali emersi dalla stessa possono riassumersi nel modo che segue.
La vicenda trae origine dalla e-mail del 27.02.2021, inviata dal IG. , agente Testimone_1
della società al IG. con la quale veniva AR Parte_1
convocato l'attore per procedere, in data 05.03.2021, alle ore 10,00, alla stipula dell'atto pubblico di compravendita dell'immobile acquistato, sito in Ortona, presso il Notaio Per_1
in Miglianico.
Il tenore letterale della e-mail in parola è chiaro ed è il seguente: “Buongiorno Persona_2
a abbiamo raggiunto delle date certe e già fissate. L'atto notarile si svolgerà a Per_3
Miglianico presso il Notaio dott. il 05.03.2021 alle ore 10,00 presso il suo Persona_4
6 studio sito in via Roma n. 115. Per effettuare questo abbiamo bisogno del codice fiscale. Sono stato venerdì in Agenzia delle entrate portando la delega che prontamente mi è arrivata firmata da parte tua. Naturalmente loro vogliono la presenza del cliente in loco. Giovedì mattina giorno 04.03.2021 andremo io e te e a richiedere il codice fiscale presso Per_3
l'agenzia delle entrate di Pescara…. Invio inoltre questo documento in italiano che ti da la possibilità di venire in Italia causa atto notarile e conseguente acquisto casa con partenza
03.03.2021 da Nagold con direzione Francavilla al Mare Viale Nettuno, indirizzo della nostra sede…..Ti aspetto ”. Testimone_2
La circostanza, dunque, oltre a non essere contestata da parte convenuta e dalla terza chiamata, risulta provata documentalmente. (Cfr. doc n. 3 allegato all'atto di citazione)
Non solo, anche il teste escusso alla udienza del 27.06.2024, sulla circostanza Testimone_1
“5) “Vero che allo scopo di effettuare detta stipula anticipata del rogito notarile definitivo di vendita era stato fissato un appuntamento presso lo studio notarile di Miglianico Per_1
in data 5/3/2021, comunicando detto appuntamento al sig. affinchè fosse presente Parte_1 quale acquirente?” rispondeva “Non ricordo le circostanze. ADR: io ho preso contatti con il notaio perché dovevamo trovare un notaio per la stipula del rogito e per Per_1 presentarmi come collaboratore della . CP_6
Peraltro, su tutte le circostanze ha risposto di non ricordare le stesse e l'unica precisazione è stata quella che precede.
Comunque, in merito allo svolgimento dei fatti, è stata illuminante la testimonianza resa dalla
IG.ra , addotta da parte attrice, alla medesima udienza del 27.06.2024, e, con Testimone_3
la premessa di aver “conosciuto il sig. in quanto consulente esterno della Parte_1
associazione Chiesa Neo Apostolica in Italia della quale ero dipendente;
un mio superiore mi ha informato che il sig. cercava un immobile in Abruzzo e mi ha chiesto se Parte_1
potessi accompagnarlo gratuitamente per qualche traduzione essendo io madrelingua tedesca”, sulle circostanze capitolate: a) “Se è vero che, dopo la convocazione al 5.3.2021 dal notaio di Miglianico, comunicata con la e-mail 27.2.2021 del sig. Per_1 Testimone_1
sub doc. 03 di parte attrice (da mostrare al teste), la sig.ra si premurò di Testimone_3
avvertire telefonicamente l'attore sig. della necessità di un test molecolare CP_7
SARS-CoV-2 negativo per poter, all'epoca, recarsi in Italia." rispondeva “Sì, c'era ancora in vigore la legge sul COVID e allora l'ho informato della necessità del test. Il sig. mi Parte_1
ha informato che prima di arrivare in Italia sarebbe dovuto passare per la Svizzera e se poteva svolgere il test in Svizzera. Io gli confermai che poteva purché il test fosse stato svolto non prima di 48 ore dall'ingresso in Italia.” b) "Se è vero che, nell'occasione di cui al precedente capitolo a), il sig. chiese e ottenne dalla sig.ra conferma Parte_1 Testimone_3
7 della validità anche in Italia, per almeno 2 giorni, del test molecolare che, dovendosi recare
a Zurigo per altri motivi, egli avrebbe potuto fare e farsi refertare il 1° marzo 2021 presso
l'aeroporto di quella città elvetica". Rispondeva “Sì, confermo quanto già detto nella risposta sub. a)”. c) “Se è vero che la sera del 3.3.2021, dopo le 18:30, il sig. comunicò CP_7
alla sig.ra che, dopo alcuni acquisti fatti presso il centro commerciale Testimone_3
Polycenter all'uscita del casello di Lanciano, aveva deciso di recarsi direttamente all'Hotel
Levante di Fossacesia per riposarsi e che si sarebbero quindi visti la mattina successiva per recarsi all'Agenzia delle Entrate di Pescara per la richiesta del codice fiscale." Rispondeva
“Sì, è esatto, confermo che mi avvertì e ci vedemmo la mattina successiva”. d) "Se Parte_1
è vero che la mattina del 4.3.2021, circa alle ore 9:00, il sig. accompagnato dalla Parte_1
predetta sig.ra si è recato con la propria autovettura Land Rover Discovery Testimone_3
presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara per ottenere il rilascio del codice fiscale richiestogli per la stipula dell'atto notarile di compravendita fissata al giorno successivo" Rispondeva
“Sì, confermo quanto descritto nel capitolo d). ADR: Preciso che la prenotazione all'Agenzia delle Entrate era stata fatta dal sig. che ci aveva comunicato data e ora. Preciso Tes_1
inoltre che il sig. aveva e utilizzava nell'occasione una Land Rover Discovery. e) Parte_1
“Se è vero che, dopo aver ottenuto il codice fiscale, il sig. e la sig.ra Parte_1 Testimone_3
si sono recati, con la vettura dell'attore, presso l'agenzia della convenuta CP_6 [...]
in Francavilla al Mare per concordare il sopralluogo alla AR villa oggetto della compravendita da stipulare”. Rispondeva: “Sì, confermo quanto descritto nel capitolo e), ci recammo a Francavilla al Mare”.
Anche in merito alle ricevute relative al pedaggio autostradale dei giorni allegati all'atto di citazione introduttiva, la teste sulla circostanza f) "Se è vero che gli scontrini Tes_3
autostradali del 04-03-2021, relativi alla tratta Lanciano/Francavilla delle ore 09:23 e alla tratta Pescara-Chieti/Francavilla delle ore 12:08, riprodotti a pag. 2 del doc. 14 di parte attrice (da mostrare al teste) si riferiscono ai fatti di cui ai precedenti capitoli d) ed e) e che sono stati pagati dal sig. . Rispondeva “Sì, confermo che abbiamo preso Parte_1
l'autostrada e che il sig. ha provveduto a pagare il pedaggio. Gli orari degli Parte_1
scontrini corrispondono ai viaggi effettuati insieme”.
La teste confermava anche le circostanze come di seguito ritrascritte, per una migliore comprensione della necessità per l'attore dei vari spostamenti effettuati, a conferma dei costi da esso sopportati:
g) "Se è vero che nel pomeriggio del 4.3.2021 il sig. sempre accompagnato dalla Parte_1
sig.ra si è recato in Ortona, c.da Lido Ricco, loc. Brecciara a visionare Testimone_3
l'immobile oggetto della compravendita prevista per il giorno seguente, ivi incontrando i
8 promittenti venditori sigg. e ed il sig. ". Parte_4 Parte_3 Testimone_1
Sì, avevamo l'appuntamento lì tutti insieme.
h) "Se è vero che in occasione del sopralluogo di cui al precedente capitolo g) i promittenti venditori sig.ri e non avevano neppure iniziato a svuotare dei propri averi Pt_3 Parte_4
l'immobile oggetto del preliminare e che dissero al sig. di non essere neppure a Parte_1
conoscenza dell'appuntamento fissato per l'indomani a Miglianico dal notaio per Per_1
la stipula del rogito di compravendita". “Sì, quando siamo arrivati siamo rimasti stupiti che la casa fosse completa di tutti gli arredi. Inoltre, so che i signori non abitavano lì, ma a
Milano, quindi non ci aspettavamo di trovarceli. I venditori non sapevano nulla della stipula fissata per il giorno successivo, pensavano che fossimo solamente andati a visionare nuovamente l'immobile.
i) "Se è vero che in occasione del sopralluogo di cui ai precedenti capitoli g) e h) fu rilevata anche la presenza di una considerevole infiltrazione di acqua in uno degli appartamenti siti al pianterreno della villa oggetto del preliminare di compravendita di cui è causa". “Sì, perché ce l'hanno fatta rivisitare tutta e l'appartamento al piano terra corrispondente ad un terrazzo, aveva una infiltrazione.
l) "Se è vero che, sentito a proposito della stipula, il notaio di Miglianico disse alla Per_1
sig.ra di non avere mai programmato il relativo appuntamento al 5 marzo Testimone_3
2021 e che perciò non aveva predisposto alcuna bozza, neppure in italiano, né del rogito di compravendita dell'immobile di cui è causa, né di una eventuale procura del sig. Parte_1
precisando che per la redazione in italiano di tali atti e per la loro traduzione da asseverare nella lingua tedesca o nella lingua inglese conosciute dal sig. occorreva che gli Parte_1
fossero forniti ancora diversi documenti e che sarebbero stati comunque necessari non meno di 20-30 giorni”. “Sì, una volta che ci siamo resi conto che i venditori non sapevano dell'atto, ci siamo fatti dare il numero di telefono del Notaio, io personalmente ho telefonato e in effetti il Notaio non sapeva dell'appuntamento del giorno successivo, non aveva preparato la bozza dell'atto che ci aspettavamo di leggere quella sera stessa del 4 marzo e il notaio ci ha anche detto che era impossibile preparare l'atto perché mancavano dei documenti da parte dell'Agenzia”.
Tale ultima circostanza conferma che il IG. veniva convocato in Italia, Parte_1
precisamente presso il Notaio in Miglianico, del tutto immotivatamente, come Per_1
sostenuto dall'attore nei propri atti.
Anche le circostanze che seguono, confermate dalla teste giustificano la domanda Tes_3
proposta dall'attore.
9 m) "Se è vero che il 5.4.2021, dopo essere stato informato dell'accaduto, il sig. CP_2
si scusò per l'operato del suo collaboratore che aveva già
[...] Testimone_1
licenziato, disse che si sarebbe occupato lui di regolamentare con un accordo integrativo sia la eliminazione a cura dei promittenti venditori della infiltrazione rilevata al pian terreno della villa di cui è causa, sia l'ipotesi di una eventuale stipula anticipata del rogito di compravendita.”. “Specifico che si trattava del 5 marzo e non del 5 aprile 2021. Il sig.
era abbastanza alterato e ci disse che aveva già licenziato e di non CP_2 Tes_1
contattarlo più perché non lavorava più nel suo ufficio e che lui si sarebbe occupato CP_2 di preparare una integrazione che sarebbe potuta andare bene a entrambe le parti”.
p) “Se è vero che la scrittura privata integrativa di cui al precedente capitolo m), prodotta sub doc. 04 di parte attrice (e da mostrare al teste), fu predisposta dal sig. Parte_5
agente dei venditori ed è stata firmata nella tarda mattinata del 10 marzo 2021 CP_6 presso l'agenzia RE/MAX App dello stesso, in Pescara.”. “Sì, ci ha informati che si CP_2
era sentito con il sig. (agente e ci hanno invitati ad andare a Pescara Parte_5 CP_6
la mattina del 10 marzo per sottoscrivere l'integrazione, cosa che abbiamo fatto ed erano presenti sia che . CP_2 Pt_5
q) “Se è vero che gli scontrini autostradali del 10-03-2021, relativi alla tratta
Lanciano/Francavilla delle ore 10:16 e alla tratta Pescara-Chieti/Lanciano delle ore 13:55
e quello della sosta nell'area di risulta ex stazione di Pescara dalle ore 10:36 alle ore 13:06 dello stesso 10.3.2021 riprodotti a pagg. 4 e 5 del doc. 14 di parte attrice (da mostrare al teste) sono stati pagati dal sig. per i viaggi a/da Pescara e per la sosta della Parte_1
autovettura che lo stesso ha fatto, insieme alla sig.ra per la firma della Testimone_3
scrittura privata integrativa di cui al precedente capitolo p)". Sì, abbiamo fatto quel viaggio prendendo l'autostrada in quegli orari e il sig. ha pagato pedaggio e parcheggio. Parte_1
r) "Se è vero che il 9.3.2021, su richiesta del sig. la signora trovò il Parte_1 Testimone_3
laboratorio della Bioanalisi S.r.l. di Vasto quale laboratorio più vicino disposto a garantire la refertazione entro il 10.3.2021 del test molecolare SARS-CoV-2 a condizione che il sig.
l'avesse eseguito entro quello stesso 9.3.2021.”. “Sì, era l'unico che Parte_1 Controparte_8
aveva appuntamenti liberi e garantiva la refertazione entro il giorno successivo, quindi siamo dovuti andare a Vasto. Ho contattato io la Bioanalisi perché li conoscevo”.
s) “Se è vero che gli scontrini autostradali Lanciano/Vasto Nord del 09-03-2021, ore 16:53,
Lanciano/Vasto Nord del 10-03-2021, ore 17:58 e Vasto Nord/ Lanciano del 10-03-2021, ore
18:54 (riprodotti a pagg. 3 e 4 del doc. 14 di parte attrice (da mostrare al teste) sono stati pagati dal sig. per i viaggi a/da Vasto compiuti con la propria autovettura, insieme Parte_1
alla sig.ra per la esecuzione (il 9.3.2021) e per il ritiro del referto (il Testimone_3
10 10.3.2021) del test molecolare SARS-CoV-2 all'epoca necessario per il viaggio dall'Italia, il transito in Svizzera ed il rientro del sig. in Germania.”. “Sì, abbiamo fatto quel Parte_1
viaggio prendendo l'autostrada in quegli orari e il sig. ha pagato pedaggio e Parte_1 parcheggio”.
t) “Se è vero che la sig.ra è di lingua madre tedesca e che ha eseguito le Testimone_3
traduzioni in lingua italiana da essa stessa annotate sulle corrispondenti parti dei testi originali tedeschi del contratto di mutuo e delle contabili di erogazione Deutsche Bank prodotti sub docc. 16 e 17 di parte attrice (da mostrare al teste).”. “Sì, confermo quanto sopra, visionando il doc. 16 confermo che è la mia scrittura. Quanto al doc. 17 l'appunto manoscritto non è mio e non c'era bisogno di tradurlo perché i termini ivi contenuti sono gli stessi che ho tradotto nel doc. 16. ADR: ho fatto ciò gratuitamente, in quanto tutti appartenenti alla stessa Chiesa”.
u) “Se è vero che, nei giorni dal 4.3.2021 all'11.3.2021, ha sentito il sig. comunicare Parte_1
numerose volte al telefono di non poter eseguire gli interventi di assistenza e personalizzazione informatica del software Delta Master che gli venivano richieste dalle aziende sue clienti”. “Sì, perché, essendo lui da solo, io e il mio compagno l'abbiamo invitato spesso a casa nostra. Da noi ha pranzato diverse volte e l'ho sentito più volte rimandare interventi di lavoro con i suoi clienti, anche perché nell'Hotel Levante non c'era un wi-fi sufficiente per lo svolgimento del suo lavoro, che rimandava al suo rientro”.
v) “Se è vero che la tariffa praticata dal sig. per tale attività di assistenza e CP_7 personalizzazione informatica è di € 225,00/ora”. “Sì, perché quel software è utilizzato dalla
Chiesa per la quale lavoravo ed essendo io dipendente nell'amministrazione della stessa mi occupavo di pagare le sue fatture”.
Le cristalline affermazioni della teste che confermano anche i documenti, che peraltro Tes_3
le sono stati esibiti e tutti confermati nel loro contenuto, sono dimostrative dei fatti posti a fondamento della domanda.
Persino uno dei due venditori, IG. escusso quale teste alla udienza del Parte_4
27.06.2024, confermava la mancata convocazione di parte venditrice per il rogito fissato per il giorno 05.03.2021, infatti, sulla circostanza n. 5 “Vero che, in sede di stipula anticipata dell'atto notarile di vendita, fissata presso il notaio per il 5/3/2021, il sig. Per_1 Parte_1
non sottoscrisse il relativo atto in quanto non gli veniva immediatamente consegnato il possesso materiale dell'immobile venduto;
” rispondeva “Noi non siamo mai stati convocati dal notaio né ci siamo recati nel suo studio”. Per_1
Né può essere attribuita rilevanza alcuna alla pattuizione, più volte ribadita dal convenuto
, relativa alla data del 30.06.2021 stabilita per il rogito, atteso che la domanda CP_1
11 proposta è relativa al danno cagionato all'attore per l'inutile convocazione in Italia per la stipula del rogito e non per eventuali ritardi in ordine alla data del rogito, che resta estranea al presente giudizio.
Inoltre, il fatto che l'attore vivesse in Germania era circostanza nota alle parti e, pertanto, lo studio convenuto avrebbe ben potuto assumere una condotta più diligente e valutare concretamente la reale possibilità di stipula del rogito per la data di convocazione dell'attore, stabilita al 05.03.2021, valutazione che, invece, non ha fatto con la perizia che meritava, delegando il IG. , agente della Remax/Studio Lilium, autore della e-mail che ha Tes_1
originato il presente giudizio.
Sul punto, deve considerarsi che l'attore aveva sempre manifestato la volontà di procedere anticipatamente alla stipula del rogito, quindi è verosimile che poi abbia accolto, pur con tutte le difficoltà già esposte, la possibilità di fare ritorno in Italia per soddisfare tale requisito, ma purtroppo i fatti non si sono svolti per come gli erano stati prospettati.
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6. Acquisiti e valutati gli elementi di prova che conducono all'accertamento dei fatti per come rappresentati dall'attore, non può revocarsi in dubbio che il IG. abbia subito il Parte_1
danno economico lamentato per l'inutile convocazione per il rogito, anche in virtù del particolare periodo storico (2021) che, come correttamente precisato dalla difesa di parte attrice, a causa delle restrizioni imposte dalle norme per fronteggiare la Pandemia da Covid-
19, vi era anche l'obbligo all'esecuzione dei test molecolari che, all'epoca, erano molto costosi rispetto al periodo successivo, ove i costi erano scemati grandemente.
7. Passando, pertanto, alla concreta monetizzazione del danno risarcibile, appare congrua e corretta la quantificazione degli stessi come segue:
- in € 2.468,46 (viaggio, soggiorno in Italia e n. 3 test molecolari);
- in € 2.126,25 (restituzione provvigione pagate alla Deutsche Bank per le somme mutuate messe a disposizione per il primo mese);
- in € 2.000,00 (perdita di n. 10 giornate lavorative dell'attore calcolate con criterio equitativo ex artt. 2056 e 1226 c.c. tenuto conto dell'attività lavorativa da esso svolta);
- nulla è dovuto a titolo di lucro cessante poiché non opportunamente di mostrato.
Quindi, ritiene la scrivente che il danno cagionato all'attore può essere ragionevolmente quantificato in complessivi € 6.594,71.
D'altra parte, il Giudice, in corso di causa, in virtù della palese responsabilità per aver lo studio inutilmente convocato l'attore per farlo venire dalla Germania in Italia per un CP_1
rogito che non poteva essere stipulato in quella occasione, aveva già formulato una proposta
12 conciliativa che il convenuto, nonché la terza chiamata, ben avrebbe potuto accettare, evitando l'ulteriore attività istruttoria, resasi necessaria ai fini decisionali.
In ordine alla posizione della terza chiamata in causa si osserva che, CP_3
contrariamente a quanto dalla stessa asserito nei propri scritti difensivi, sarà tenuta a manlevare l'assicurata in virtù dell'errore professionale, poiché di questo si è trattato, commesso dal proprio agente per tutte le ragioni spiegate sopra, pertanto la polizza stipulata, nel caso di specie, è operante entro i limiti del massimale assicurativo previsto, al netto della franchigia fissa ed assoluta di € 250,00 e dello scoperto di € 500,00.
Inoltre, la arà tenuta a corrispondere le spese legali al convenuto, in Controparte_3
virtù della soccombenza, avendo resistito nel presente giudizio, opponendosi alla manleva richiesta, con eccezioni tutte rigettate.
8. Rigetta ogni altra domanda, poiché infondata o non dimostrata.
9.
10. Quanto alle spese che l'assicurato soccombente deve pagare al danneggiato vittorioso in giudizio, si osserva che le stesse, in quanto accessorie rispetto all'obbligazione principale risarcitoria, non rientrano nel terzo comma dell'art. 1917 c.c., ma nel primo comma e, quindi, non sono soggette al limite del quarto del massimale (cfr. in termini Cass. Sent. n. 5242/2004 che recita. “in tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza;
mentre le spese sopportate dall'assicurato per resistere alla domanda del danneggiato sono, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, e, quindi, anche oltre il limite del suddetto massimale”).
Deve ritenersi, dunque, che la garanzia prevista dall'art. 1917, comma 3, c.c. non possa essere esclusa per il fatto che l'assicurato abbia scelto un proprio difensore, in quanto il diritto di difesa è garantito dall'art. 24 della Costituzione e, quindi, non si può privare lo stesso del diritto di farsi difendere da un avvocato di sua fiducia;
del resto, il patto di gestione di lite prevede la possibilità, per la compagnia, di assumere la lite solo nel caso in cui questa vi abbia interesse, cioè quando ritiene, in base alla sua discrezionalità, l'opportunità di resistere alle pretese del presunto danneggiato;
tale patto, quindi, non preclude la possibilità per l'assicurata di rivolgersi ad un proprio legale di fiducia per resistere in giudizio.
13 Alla luce di quanto affermato, si deve ritenere non operante la limitazione prevista dall'art. 22 delle condizioni generali di assicurazione, in quanto nulla e sostituita di diritto dalle previsioni imperative, ai sensi degli artt. 1917, comma 3, 1932 e 1419, comma 2, c.c.
Ne consegue che l'assicurazione è tenuta a manlevare il convenuto, per la somma attribuita a suo carico in favore del proprio assicurato entro i AR
limiti del massimale, nonché le spese legali sostenute per questo giudizio dall'assicurato; tali spese, in conformità ai valori previsti dal DM 55/2014, vanno liquidate in € 3.384,66 ossia un terzo del totale (€ 5.077,00), in virtù dell'accoglimento parziale della domanda proposta, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge ed esborsi.
In ordine alle spese legali sostenute dal convenuto in Controparte_9
virtù della soccombenza totale dell'Assicurazione, quest'ultima va condannata alla corresponsione delle spese legali, che si quantificano in € 5.077,00 (fase studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisionale € 1.701,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal IG. nei confronti del convenuto Parte_1
nonché della terza chiamata, società AR
, con atto di citazione depositato il 28.09.2022, in accoglimento parziale della CP_3
domanda proposta da parte ricorrente, IG. , così provvede: Parte_1
CONDANNA parte convenuta, in persona AR dell'amministratore p.t., IG. , al pagamento, in favore dell'attore, IG. Controparte_2
, della complessiva somma di € 6.594,71, oltre interessi legali, Parte_1
dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
CONDANNA parte convenuta, in persona AR dell'amministratore p.t., IG. al pagamento delle spese per la difesa Controparte_2 dell'attore, IG. , che si liquidano in € 3.384,66 (un terzo del Parte_1
14 totale di € 5.077 in virtù dell'accoglimento parziale della domanda proposta), oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge ed esborsi, come da parte motiva.
CONDANNA parte terza chiamata, in persona del procuratore speciale, dott. Controparte_3 CP_4
a manlevare il convenuto, dal
[...] AR
pagamento delle somme che quest'ultimo è tenuto a pagare all'attore in virtù dei capi che precedono;
CONDANNA parte resistente, in persona del procuratore speciale, dott. Controparte_3 CP_4
al pagamento delle spese per la difesa del convenuto,
[...] AR
che si liquidano in € 5.077, oltre spese generali nella misura del 15%,
[...]
CPA e IVA come per legge ed esborsi, come da parte motiva.
Rigetta ogni altra richiesta come da parte motiva.
Si comunichi
Chieti, lì 12.06.2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Filomena IA Cofone
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