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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
RGAC 1277/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 12/03/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1277 /2024, posta in deliberazione tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in Supino, Via G. Marconi 18, presso lo studio legale dell'avv. Schietroma Fabio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, rappresento e difeso dall' avv. CP_1
Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del CP_1 legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti
1 sanitari utili ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagno ex art. 1 L. 18/1980 e dello stato di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3 della L. 104/92.
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e
445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto ai benefici indicati con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa all'udienza del 12 Marzo 2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti indicati.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda
2 all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_1
Nella specie parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito e ha specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio sarebbero errate in quanto, il CTU non ha preso in debito conto di tutte le patologie di cui risulta affetta parte ricorrente (pag. 2 e 3 ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_1 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale sulla parte ricorrente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto.
Il C.T.U. della presente fase di opposizione, ha accertato che la il ricorrente risulta affetto da: “Artrite psoriasica in soggetto poliartrosico, con amputazione ii falange del piede dx, portatore di artroprotesi di ginocchio dx e anca bilateralmente;
cardiopatia ischemico ipertensiva in portatore di pmk. Tali infermità – non dipendenti da infortunio o causa di servizio o di guerra - configurano nel ricorrente una condizione di “Invalido con difficoltà persistenti gravi a compiere i compiti e le funzioni proprie della sua età” ed uno status di “handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L 104”.
In particolare, il CTU ha evidenziato che “Nel complesso, l'obiettività clinica emersa alle operazioni peritali è ancora pressocchè sovrapponibile a quella descritto sia dai sanitari CP_1 nel verbale del maggio 2023 che dal CTU nella relazione peritale anche se emerge un iniziale rallentamento ideomotorio che, pur
3 non configurando la necessità di assistenza continuativa, è causa, nel ricorrente, di una maggior difficoltà nell'espletamento degli atti di vita quotidiana.”
Sulla scorta di siffatte valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, l'opposizione proposta da Parte_1 deve essere accolta con riferimento al riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3 com. L. 104/92, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extra sanitari, con decorrenza dalla visita peritale.
Rigetta il ricorso per la restante parte (riconoscimento dell'indennità di accompagno).
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia e stante il riconoscimento di una sola delle prestazioni richiesti (status di handicap grave) in data successiva alla presentazione del ricorso di merito, vanno compensate tra le parti per 1/2; per il resto le spese sono a carico dell' secondo la norma della CP_1 soccombenza e liquidate, come da dispositivo, tenendo in considerazione la complessità medio-bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate tenendo CP_1 in considerazione la completezza e la complessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t. in data 10/04/2024 nella causa iscritta al n. 1277/2024 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari utili per il beneficio in capo alla parte ricorrente dello status di portatore di handicap grave ex art. 3 com. 3 L. 104/92 con riconoscimento dei relativi benefici, con decorrenza dalla visita peritale, salva la previa verifica della sussistenza dei restanti requisiti legali;
b) Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna l al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente della restante parte non
4 compensata, che si liquida in euro 1345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione;
c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in CP_1 favore della dott.ssa che si liquidano in euro Persona_1
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 17/03/2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore
5
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 12/03/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1277 /2024, posta in deliberazione tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in Supino, Via G. Marconi 18, presso lo studio legale dell'avv. Schietroma Fabio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, rappresento e difeso dall' avv. CP_1
Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del CP_1 legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti
1 sanitari utili ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagno ex art. 1 L. 18/1980 e dello stato di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3 della L. 104/92.
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e
445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto ai benefici indicati con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa all'udienza del 12 Marzo 2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti indicati.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda
2 all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_1
Nella specie parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito e ha specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio sarebbero errate in quanto, il CTU non ha preso in debito conto di tutte le patologie di cui risulta affetta parte ricorrente (pag. 2 e 3 ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_1 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale sulla parte ricorrente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto.
Il C.T.U. della presente fase di opposizione, ha accertato che la il ricorrente risulta affetto da: “Artrite psoriasica in soggetto poliartrosico, con amputazione ii falange del piede dx, portatore di artroprotesi di ginocchio dx e anca bilateralmente;
cardiopatia ischemico ipertensiva in portatore di pmk. Tali infermità – non dipendenti da infortunio o causa di servizio o di guerra - configurano nel ricorrente una condizione di “Invalido con difficoltà persistenti gravi a compiere i compiti e le funzioni proprie della sua età” ed uno status di “handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L 104”.
In particolare, il CTU ha evidenziato che “Nel complesso, l'obiettività clinica emersa alle operazioni peritali è ancora pressocchè sovrapponibile a quella descritto sia dai sanitari CP_1 nel verbale del maggio 2023 che dal CTU nella relazione peritale anche se emerge un iniziale rallentamento ideomotorio che, pur
3 non configurando la necessità di assistenza continuativa, è causa, nel ricorrente, di una maggior difficoltà nell'espletamento degli atti di vita quotidiana.”
Sulla scorta di siffatte valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, l'opposizione proposta da Parte_1 deve essere accolta con riferimento al riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3 com. L. 104/92, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extra sanitari, con decorrenza dalla visita peritale.
Rigetta il ricorso per la restante parte (riconoscimento dell'indennità di accompagno).
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia e stante il riconoscimento di una sola delle prestazioni richiesti (status di handicap grave) in data successiva alla presentazione del ricorso di merito, vanno compensate tra le parti per 1/2; per il resto le spese sono a carico dell' secondo la norma della CP_1 soccombenza e liquidate, come da dispositivo, tenendo in considerazione la complessità medio-bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate tenendo CP_1 in considerazione la completezza e la complessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t. in data 10/04/2024 nella causa iscritta al n. 1277/2024 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari utili per il beneficio in capo alla parte ricorrente dello status di portatore di handicap grave ex art. 3 com. 3 L. 104/92 con riconoscimento dei relativi benefici, con decorrenza dalla visita peritale, salva la previa verifica della sussistenza dei restanti requisiti legali;
b) Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna l al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente della restante parte non
4 compensata, che si liquida in euro 1345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione;
c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in CP_1 favore della dott.ssa che si liquidano in euro Persona_1
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 17/03/2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore
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