Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo
- Presidente est.
- Giudice dott. Alessandro Carra
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 332/2025 VG, avente ad oggetto divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Mirko De Luca, come da mandato Parte 1 rappresentato e difeso dall' avv. Cesario Vito Del Cuore, Parte_2in atti e come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
21.2.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 14.6.1997;
di aver generato due figli, attualmente maggiorenni ed economicamente
-
indipendenti;
di essere stati destinatari del decreto di omologa della separazione reso dal
di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21.2.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B 1. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione consensuale delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
2. La sig.ra Parte 1 continuerà a vivere nella casa che fù coniugale sita in Carmiano alla via Nazario Sauro, n. 24/a e che nelle more è stata donata ai Controparte_2 con riserva di usufrutto in figli Controparte 1 e favore della stessa Parte 1
3. Il sig. Parte_2 continuerà a vivere nella tavernetta posta nel seminterrato della casa che fù coniugale con l'utilizzo esclusivo del garage che nelle more, anche questa donata ai figli Controparte 1 e [...]
CP_2 4. Il sig. Parte 2 non sarà più tenuto a versare, in favore della sig.ra l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione Parte 1
Controparte 2 atteso che quest'ultimo è divenuto per figlio economicamente indipendente;
5. Spese legali compensate tra le parti.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
14.6.1997 e trascritto nel registro dello stato civile del comune di Novoli (Le) al n.
11 parte II serie A anno 1997, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00; nulla sulle spese di lite.
Lecce, 1.4.2025
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo