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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 253 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato VIGOLO VANNA
e
SARTORI MANUEL, C.F. nato ad [...] il [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato VIGOLO VANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale resterà a disposizione del marito, mentre la moglie si trasferirà altrove asportando i soli effetti personali non appena avrà reperito un nuovo alloggio.
3. Il piano genitoriale concordato per il figlio è il seguente:
a) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, con i quali manterrà un rapporto equilibrato e Per_1 continuativo e dai quali riceverà cura, educazione ed istruzione. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per lui, in particolare quelle relative alla sua istruzione, educazione e salute, comprese le attività ricreative e sportive, tenendo conto delle sue naturali inclinazioni ed aspirazioni.
b) Il figlio rimarrà a vivere prevalentemente e trasferirà la propria residenza presso l'abitazione della madre, la quale eserciterà su di lui la propria responsabilità genitoriale separatamente per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione. Altrettanto farà il padre quando il minore sarà con lui.
c) Il padre potrà avere e tenere con sé il figlio quando lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e/o personali, previo accordo con la madre. In ogni caso, il minore trascorrerà con il padre due fine settimana alternati al mese;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive
(e pari periodo spetterà alla madre); in maniera alternata con la madre da un anno all'altro, la settimana di Natale o quella di Capodanno;
in maniera alternata con la madre da un anno all'altro, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
Nel corso della settimana, il figlio verrà gestito in maniera paritaria tra i due genitori, a settimane alterne, secondo i seguenti schemi, che saranno possibilmente osservati anche nel periodo non scolastico:
d) Luogo di scambio e consegna dei figli saranno preferibilmente le rispettive abitazioni dei genitori.
e) Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro i propri eventuali impegni di lavoro ed impedimenti con un preavviso di almeno cinque giorni.
f) I genitori trascorreranno insieme al figlio il compleanno di quest'ultimo.
g) Il padre e la madre, nei momenti in cui il figlio sarà con l'altro genitore, potranno contattarlo sia telefonicamente che tramite i moderni mezzi di comunicazione (whatsapp, videochiamate e simili).
h) I genitori si impegnano a comunicare regolarmente e ad essere collaborativi tra di loro in ordine alla gestione del figlio ed alle sue esigenze e a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che lo riguardino.
i) I genitori si impegnano, altresì, a sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore, evitando di squalificarlo e di controllare ovvero interferire nella comunicazione tra lo stesso ed il figlio.
j) Il figlio verrà iscritto alla scuola pubblica dalla madre, che concorderà la scelta scolastica così come quella relativa alle attività extra-curriculari con il padre;
entrambi i genitori, a turno, accompagneranno il figlio a scuola ed andranno a prenderlo al termine delle lezioni come da schemi che precedono.
k) I genitori condividono la scelta di fare seguire al figlio la religione cattolica.
l) I genitori non autorizzano il trasferimento del figlio minore fuori dal Paese senza un precedente consenso scritto che specifichi itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e recapito telefonico del luogo di destinazione.
4. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. Nessun assegno viene quindi reciprocamente corrisposto, rebus sic stantibus, a titolo di mantenimento.
5. In ragione del calendario paritetico di gestione del figlio, non viene previsto nessun assegno di mantenimento in favore di quest'ultimo, provvedendo ciascun genitore direttamente ai bisogni ordinari del figlio nel tempo che trascorrerà con lui.
6. Le parti si impegnano a contribuire, ciascuna per il 50%, alle spese straordinarie per il figlio, da intendersi come spese mediche specialistiche non convenzionate, scolastiche, sportive e ludiche, previamente concordate e successivamente documentate, con integrale richiamo al contenuto del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza.
7. Gli assegni familiari saranno percepiti dalla madre collocataria e le detrazioni e gli sgravi fiscali conseguenti ed inerenti saranno a favore della stessa. AN SA si impegna sin d'ora a collaborare con la moglie e ad attivarsi ai fini della compilazione dell'ISEE annuale, comunicando a quest'ultima il numero di protocollo della propria attestazione allo scopo di rinnovare la domanda di
AUU per ISEE del minore, con il padre non escluso dal calcolo in quanto non versa alcun assegno di mantenimento per lui.
8. Le automobili Peugeot tg. CE724VH e Renault tg. GX589LN resteranno in uso esclusivo a AN
SA; le automobili Fiat 500 tg. GL688FY e Nissan J10 tg. EB112PR resteranno in uso esclusivo a provvedendo ciascuno al pagamento della relativa polizza assicurativa e tassa di Parte_1 circolazione. Le parti prestano sin d'ora, in caso di vendita delle suddette automobili, il proprio assenso all'operazione, con rinuncia a percepire la metà del prezzo.
9. Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti.
10. I coniugi dichiarano di avere già provveduto a dividere di comune accordo tutti i beni comuni. 11. Con la sottoscrizione del presente accordo, i coniugi danno atto di non avere altri rapporti di natura patrimoniale da risolvere, essendo tra di loro già stata definita ogni questione di natura economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Sarego (VI) in data 21/12/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 22/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore ed alla sua collocazione paritetica presso ciascun genitore;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3,
n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e SA AN, uniti in matrimonio Parte_1 in Sarego (VI) in data 21/12/2013 con atto trascritto al n. 7, parte I, anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sarego (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1.07.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 253 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato VIGOLO VANNA
e
SARTORI MANUEL, C.F. nato ad [...] il [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato VIGOLO VANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale resterà a disposizione del marito, mentre la moglie si trasferirà altrove asportando i soli effetti personali non appena avrà reperito un nuovo alloggio.
3. Il piano genitoriale concordato per il figlio è il seguente:
a) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, con i quali manterrà un rapporto equilibrato e Per_1 continuativo e dai quali riceverà cura, educazione ed istruzione. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per lui, in particolare quelle relative alla sua istruzione, educazione e salute, comprese le attività ricreative e sportive, tenendo conto delle sue naturali inclinazioni ed aspirazioni.
b) Il figlio rimarrà a vivere prevalentemente e trasferirà la propria residenza presso l'abitazione della madre, la quale eserciterà su di lui la propria responsabilità genitoriale separatamente per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione. Altrettanto farà il padre quando il minore sarà con lui.
c) Il padre potrà avere e tenere con sé il figlio quando lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e/o personali, previo accordo con la madre. In ogni caso, il minore trascorrerà con il padre due fine settimana alternati al mese;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive
(e pari periodo spetterà alla madre); in maniera alternata con la madre da un anno all'altro, la settimana di Natale o quella di Capodanno;
in maniera alternata con la madre da un anno all'altro, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
Nel corso della settimana, il figlio verrà gestito in maniera paritaria tra i due genitori, a settimane alterne, secondo i seguenti schemi, che saranno possibilmente osservati anche nel periodo non scolastico:
d) Luogo di scambio e consegna dei figli saranno preferibilmente le rispettive abitazioni dei genitori.
e) Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro i propri eventuali impegni di lavoro ed impedimenti con un preavviso di almeno cinque giorni.
f) I genitori trascorreranno insieme al figlio il compleanno di quest'ultimo.
g) Il padre e la madre, nei momenti in cui il figlio sarà con l'altro genitore, potranno contattarlo sia telefonicamente che tramite i moderni mezzi di comunicazione (whatsapp, videochiamate e simili).
h) I genitori si impegnano a comunicare regolarmente e ad essere collaborativi tra di loro in ordine alla gestione del figlio ed alle sue esigenze e a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che lo riguardino.
i) I genitori si impegnano, altresì, a sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore, evitando di squalificarlo e di controllare ovvero interferire nella comunicazione tra lo stesso ed il figlio.
j) Il figlio verrà iscritto alla scuola pubblica dalla madre, che concorderà la scelta scolastica così come quella relativa alle attività extra-curriculari con il padre;
entrambi i genitori, a turno, accompagneranno il figlio a scuola ed andranno a prenderlo al termine delle lezioni come da schemi che precedono.
k) I genitori condividono la scelta di fare seguire al figlio la religione cattolica.
l) I genitori non autorizzano il trasferimento del figlio minore fuori dal Paese senza un precedente consenso scritto che specifichi itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e recapito telefonico del luogo di destinazione.
4. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. Nessun assegno viene quindi reciprocamente corrisposto, rebus sic stantibus, a titolo di mantenimento.
5. In ragione del calendario paritetico di gestione del figlio, non viene previsto nessun assegno di mantenimento in favore di quest'ultimo, provvedendo ciascun genitore direttamente ai bisogni ordinari del figlio nel tempo che trascorrerà con lui.
6. Le parti si impegnano a contribuire, ciascuna per il 50%, alle spese straordinarie per il figlio, da intendersi come spese mediche specialistiche non convenzionate, scolastiche, sportive e ludiche, previamente concordate e successivamente documentate, con integrale richiamo al contenuto del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza.
7. Gli assegni familiari saranno percepiti dalla madre collocataria e le detrazioni e gli sgravi fiscali conseguenti ed inerenti saranno a favore della stessa. AN SA si impegna sin d'ora a collaborare con la moglie e ad attivarsi ai fini della compilazione dell'ISEE annuale, comunicando a quest'ultima il numero di protocollo della propria attestazione allo scopo di rinnovare la domanda di
AUU per ISEE del minore, con il padre non escluso dal calcolo in quanto non versa alcun assegno di mantenimento per lui.
8. Le automobili Peugeot tg. CE724VH e Renault tg. GX589LN resteranno in uso esclusivo a AN
SA; le automobili Fiat 500 tg. GL688FY e Nissan J10 tg. EB112PR resteranno in uso esclusivo a provvedendo ciascuno al pagamento della relativa polizza assicurativa e tassa di Parte_1 circolazione. Le parti prestano sin d'ora, in caso di vendita delle suddette automobili, il proprio assenso all'operazione, con rinuncia a percepire la metà del prezzo.
9. Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti.
10. I coniugi dichiarano di avere già provveduto a dividere di comune accordo tutti i beni comuni. 11. Con la sottoscrizione del presente accordo, i coniugi danno atto di non avere altri rapporti di natura patrimoniale da risolvere, essendo tra di loro già stata definita ogni questione di natura economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Sarego (VI) in data 21/12/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 22/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore ed alla sua collocazione paritetica presso ciascun genitore;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3,
n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e SA AN, uniti in matrimonio Parte_1 in Sarego (VI) in data 21/12/2013 con atto trascritto al n. 7, parte I, anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sarego (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1.07.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo