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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33782 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
- ( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Camilla Galeota, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( , nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2 e difesa dall'avv. Paolo Pannella, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni del divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Nocera Umbra (PG) in data 4 marzo 1978 con la sig.ra
, dal quale non erano nati figli;
venuta meno la comunione spirituale e Controparte_1 materiale, avevano deciso di separarsi;
con sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 266/1988 del 15-5/18-8-1988 era stata dichiarata la loro separazione personale e, con successiva sentenza del
4-2/5-2-1991, il Tribunale di L'Aquila, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva recepito le condizioni rassegnate in particolare riconoscendo alla signora un assegno divorzile di lire 500; nel marzo del 2009 egli aveva cessato la propria CP_1 attività lavorativa di medico presso l'Ospedale S. Salvatore dell'Aquila, percependo una pensione di circa € 3.300 mensili, proseguendo l'attività privata presso uno studio medico che era costretto a chiudere a causa di problemi di salute nel 2017; oltre a ciò, in data 25.06.2021 aveva contratto nuovo matrimonio con la signora Persona_1
Tanto premesso, avuto riguardo delle intervenute richiamate modificazioni (pensionamento, chiusura studio medico, nuovo matrimonio), parte ricorrente chiedeva fosse revocato o perlomeno ridotto l'importo dell'assegno divorzile in favore della ex moglie. Si costituiva in giudizio la signora la quale, contestando tutto quanto dedotto, prodotto CP_1 ed eccepito da parte ricorrente, chiedeva il rigetto della domanda formulata osservando che – al contrario di quanto dedotto dall'ex marito – non vi erano state significative modificazioni reddituali del ricorrente rispetto all'epoca del divorzio, avuto riguardo dell'esiguo importo corrisposto a titolo di assegno divorzile;
inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva che il sig. fosse condannato alla corresponsione di una quota pari al 40% del trattamento di fine Pt_1 rapporto riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio.
In data 21.02.2024 il Giudice Delegato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.02.2024, esaminati gli atti e sentite le parti, vista la domanda riconvenzionale di parte resistente relativamente alla richiesta di una quota parte del TFR, onerava il sig. a Pt_1 richiedere alla l'esibizione Parte_2 ed il deposito del documento attestante l'avvenuto pagamento del trattamento di fine rapporto e il suo ammontare, e rinviava la causa per la verifica della predetta documentazione alla udienza del 26.06.2024. Con note scritte depositate in data 19.06.2024, per l'udienza del 26.06.2024, parte ricorrente evidenziava che la domanda della sig.ra di vedersi riconosciuto una parte del CP_1 trattamento fine servizio a lui spettante (erogazione avvenuta in data 09 febbraio 2010, con inizio procedimento il giorno 31 maggio 2009) risultava tardiva essendosi il relativo diritto prescritto.
Di contro, invece, parte resistente, richiamando e confermando tutto quanto dalla stessa dedotto, rappresentava, con riguardo alla dedotta eccezione di prescrizione del diritto di richiedere quota parte del TFS, la tardività di tale eccezione, la quale avrebbe dovuto essere sollevata nella prima difesa successiva alla costituzione in giudizio, chiedendone pertanto il rigetto. All'udienza di precisazione delle conclusioni, il GD, esaminati gli atti e i documenti depositati, dato atto delle conclusioni rassegnate, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, senza ulteriore attività istruttoria, rinviava le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024.
A tale udienza, il GD, lette le note scritte depositate, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Preliminarmente va esaminata la circostanza, dedotta dal sig. della sussistenza di eventi Pt_1 modificativi (diminutio reddituale, per effetto del pensionamento e della chiusura studio medico;
nuovo matrimonio). Parte ricorrente ha chiesto revocarsi l'assegno divorzile posto a suo carico in favore della signora . Di contro parte resistente ha chiesto la conferma dell'assegno divorzile già CP_1 disposto in suo favore e, in via riconvenzionale, il riconoscimento della quota di TFS percepito dall'ex marito, una volta andato in pensione. Orbene, dall'esame degli atti e della documentazione prodotta, risulta quanto segue. Il sig. medico in pensione, percepisce una indennità pensionistica mensile di circa € Pt_1
3.300. Oltre a ciò, come si desume dalla documentazione prodotta in data 20.05.2024, ha percepito nel 2010, dopo aver terminato il proprio incarico presso l'Azienda Ospedaliera S. Salvatore dell'Aquila, un trattamento di fine rapporto di complessivi € 93.311,97. Con riguardo invece ai cespiti immobiliari, il sig. è proprietario di una abitazione in nella Pt_1 Pt_2 frazione di Collemare di Sassa, e una in località Martinsicuro (TE). Infine, il ricorrente ha dichiarato di possedere titoli azionari in qualità di polizza vita per un totale di € 49.000 circa. Anche la signora dalla stessa dichiarato alla prima udienza e nella dichiarazione Parte_3 sostitutiva in atti- è pensionata, percependo un reddito mensile netto come ex insegnante di disegno tecnico alle scuole medie di € 900, oltre all'importo dell'assegno divorzile corrispostole dall'ex marito, ammontante a € 258 mensili (Mod.730 2021, anno 2020: € 15.532; Mod.730 2022, anno 2021: 16.266; Mod730 del 2023, anno 2022: € 15.973). Oltre a ciò, la signora è proprietaria di due immobili in comproprietà con il fratello, sig. , uno in Roma, Persona_2
Via Carlo Mezzacapo e uno in località Nocera Umbra (PG), Via Garibaldi. Ciò premesso, il Collegio evidenzia che, trattandosi di modifica di provvedimenti vigenti, il ricorrente avrebbe dovuto documentare i suoi redditi annuali al tempo della pronuncia della sentenza di cui chiede la modifica, con conseguente impossibilità per il Collegio di verificare comparativamente le modificazioni in peius delle sue condizioni economico-patrimoniali, non essendo sufficienti le mere dichiarazioni delle parti, non supportate da documenti. Dalla documentazione prodotta non vi sono elementi per valutare un decremento reddituale rilevante del sig. dall'epoca del divorzio ad oggi, tale da poter disporre la revoca o la Pt_1 rideterminazione dell'assegno divorzile. La circostanza del nuovo matrimonio non è determinante in quanto la moglie a sua volta percepisce redditi Si ritiene quindi di rigettare il ricorso e confermare l'assegno divorzile a carico del ricorrente in favore della resistente.
Con riguardo, infine, alla domanda di parte resistente ai sensi dell'art. 12bis della legge n. 898 del 1.12.1970, di vedersi riconosciuta la quota percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita nel 2010 dal sig. a seguito della cessazione del rapporto di lavoro presso Pt_1 l'Azienda Ospedaliera S. Salvatore dell'Aquila, e con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, si evidenzia preliminarmente, che la domanda è stata formulata con la comparsa di costituzione e riconvenzionale depositata in data 17.01.2024.
All'esito della prima udienza di comparizione del 20.02.2024, con ordinanza del 21.02.2024, il GD onerava il Sig. a chiedere alla Pt_1 Controparte_2 il deposito del documento attestante l'avvenuto pagamento del
[...]
Trattamento di fine rapporto e il suo ammontare e di produrre la relativa attestazione rinviando per la verifica alla udienza del 26.06.2024
Con deposito del 20.05.2024 il ricorrente ha prodotto la relativa attestazione, da cui emerge che l'erogazione del trattamento di fine servizio è avvenuta in data 09/02/2010 e ha sollevato l'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione formulata dal sig. (del diritto vantato dalla signora Pt_1 CP_1 di vedersi corrisposto una quota del TFS dallo stesso percepito a seguito del suo pensionamento) va rigettata in quanto tardiva, non presentata nei termini di cui all'art. 473 bis.17 cpc Nella specie, l'art. 473 bis.17 cpc prevede che “Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti (…) Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma”. Pertanto, sulla scorta del dettato normativo citato, deve respingersi l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente in quanto tardiva.
In merito alla domanda di corresponsione del TFS svolta dalla sig.ra , la stessa deve CP_1 ritenersi ammissibile, per quanto anche statuito dalla Suprema Corte con la sentenza del 12.3.2012, n. 3924 (“La domanda di revisione dell'assegno di divorzio e quella riconvenzionale di riconoscimento di una quota di t.f.r. sono oggettivamente connesse ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ., perché il diritto all'assegno, di cui si discute nel giudizio di revisione, è il presupposto di entrambe, non rilevando, inoltre, se il diritto alla quota del t.f.r. maturi successivamente alla sentenza di divorzio;
pertanto, l'art. 40 cod. proc. civ. ne consente il cumulo nello stesso processo, sebbene si tratti di azioni di per sé soggette a riti diversi.”). Il matrimonio tra le parti (celebrato in data 04.03.1978) è coinciso con il rapporto di lavoro, iniziato nel 1981, data di inizio per il ricorrente della attività di medico presso l'Ospedale, e terminato nel 1991 con la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ai fini del calcolo della quota percentuale di TFS il sig. ha depositato prospetto di Pt_1 riepilogo INPS (n. pratica 002201000008647) indicante l'erogazione del trattamento di fine rapporto del 09.02.2010, ammontante alla somma complessiva netta di € 93.311,97. Ciò premesso, quanto alla determinazione della somma spettante alla signora , si CP_1 osserva che la Suprema Corte ha chiarito come il parametro per la determinazione della percentuale sia non già la durata della convivenza, bensì quella del matrimonio, con ciò riconoscendo quanto già dedotto dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 23 del 1991) circa l'apporto che un coniuge è in grado di fornire all'altro anche durante la separazione, e anche con ciò ancorando la determinazione dell'entità della somma ad un parametro certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come quello della convivenza (cfr. Cass., sent. del 25.6.2003, n. 10075). Ebbene, il sig. veniva assunto presso l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 in data Pt_1 Pt_2
02/03/1981, in data successiva al matrimonio del 1978, cessando il suo rapporto di lavoro in data 31/05/2009, in data successiva alla sentenza di divorzio.
Il conteggio della somma allo stato dovuta alla parte resistente, dunque, dovrà essere svolto tenendo conto dell'arco temporale intercorrente tra il 1981 e il 1991, 10 anni di durata del matrimonio coincidenti con l'attività lavorativa del ricorrente, sulla somma effettivamente percepita con riferimento al periodo emarginato, decurtata del 40%. Ai sensi dell'art. 12bis L. 898/1970, la somma spettante alla signora risulta pari ad € CP_1
13.330,28 somma che il dovrà corrisponderle, oltre interessi legali a far data dalla Pt_1 presente sentenza e fino al soddisfo.
Spese di lite Sussistono giusti motivi, attesa la materia, per compensare la metà delle spese di lite. Per l'ulteriore metà si applica il principio della soccombenza. Le spese vanno liquidate come da dispositivo in favore dell'avv. Paolo Pannella, antistatario ex art. 93 c.p.c
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione rigettata:
- rigetta la domanda di revoca dell'assegno divorzile formulata dal sig. Parte_1
- accoglie la domanda della signora di pagamento in suo favore della quota di Controparte_1 TFS percepita da parte ricorrente e per l'effetto condanna il sig. al pagamento Parte_1 della somma di € 13.330,28, a titolo di quota percentuale dell'indennità di fine rapporto, oltre interessi legali dalla sentenza al dì del soddisfo;
- dichiara compensate la metà delle spese di lite. Per l'ulteriore metà il sig. è condannato Pt_1 al pagamento delle spese in favore della signora che si liquidano in € 1.200 oltre spese CP_1 generali e contributi come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Pannella, antistatario ex art. 93 c.p.c
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 13.12.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33782 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
- ( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Camilla Galeota, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( , nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2 e difesa dall'avv. Paolo Pannella, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni del divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Nocera Umbra (PG) in data 4 marzo 1978 con la sig.ra
, dal quale non erano nati figli;
venuta meno la comunione spirituale e Controparte_1 materiale, avevano deciso di separarsi;
con sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 266/1988 del 15-5/18-8-1988 era stata dichiarata la loro separazione personale e, con successiva sentenza del
4-2/5-2-1991, il Tribunale di L'Aquila, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva recepito le condizioni rassegnate in particolare riconoscendo alla signora un assegno divorzile di lire 500; nel marzo del 2009 egli aveva cessato la propria CP_1 attività lavorativa di medico presso l'Ospedale S. Salvatore dell'Aquila, percependo una pensione di circa € 3.300 mensili, proseguendo l'attività privata presso uno studio medico che era costretto a chiudere a causa di problemi di salute nel 2017; oltre a ciò, in data 25.06.2021 aveva contratto nuovo matrimonio con la signora Persona_1
Tanto premesso, avuto riguardo delle intervenute richiamate modificazioni (pensionamento, chiusura studio medico, nuovo matrimonio), parte ricorrente chiedeva fosse revocato o perlomeno ridotto l'importo dell'assegno divorzile in favore della ex moglie. Si costituiva in giudizio la signora la quale, contestando tutto quanto dedotto, prodotto CP_1 ed eccepito da parte ricorrente, chiedeva il rigetto della domanda formulata osservando che – al contrario di quanto dedotto dall'ex marito – non vi erano state significative modificazioni reddituali del ricorrente rispetto all'epoca del divorzio, avuto riguardo dell'esiguo importo corrisposto a titolo di assegno divorzile;
inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva che il sig. fosse condannato alla corresponsione di una quota pari al 40% del trattamento di fine Pt_1 rapporto riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio.
In data 21.02.2024 il Giudice Delegato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.02.2024, esaminati gli atti e sentite le parti, vista la domanda riconvenzionale di parte resistente relativamente alla richiesta di una quota parte del TFR, onerava il sig. a Pt_1 richiedere alla l'esibizione Parte_2 ed il deposito del documento attestante l'avvenuto pagamento del trattamento di fine rapporto e il suo ammontare, e rinviava la causa per la verifica della predetta documentazione alla udienza del 26.06.2024. Con note scritte depositate in data 19.06.2024, per l'udienza del 26.06.2024, parte ricorrente evidenziava che la domanda della sig.ra di vedersi riconosciuto una parte del CP_1 trattamento fine servizio a lui spettante (erogazione avvenuta in data 09 febbraio 2010, con inizio procedimento il giorno 31 maggio 2009) risultava tardiva essendosi il relativo diritto prescritto.
Di contro, invece, parte resistente, richiamando e confermando tutto quanto dalla stessa dedotto, rappresentava, con riguardo alla dedotta eccezione di prescrizione del diritto di richiedere quota parte del TFS, la tardività di tale eccezione, la quale avrebbe dovuto essere sollevata nella prima difesa successiva alla costituzione in giudizio, chiedendone pertanto il rigetto. All'udienza di precisazione delle conclusioni, il GD, esaminati gli atti e i documenti depositati, dato atto delle conclusioni rassegnate, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, senza ulteriore attività istruttoria, rinviava le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024.
A tale udienza, il GD, lette le note scritte depositate, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Preliminarmente va esaminata la circostanza, dedotta dal sig. della sussistenza di eventi Pt_1 modificativi (diminutio reddituale, per effetto del pensionamento e della chiusura studio medico;
nuovo matrimonio). Parte ricorrente ha chiesto revocarsi l'assegno divorzile posto a suo carico in favore della signora . Di contro parte resistente ha chiesto la conferma dell'assegno divorzile già CP_1 disposto in suo favore e, in via riconvenzionale, il riconoscimento della quota di TFS percepito dall'ex marito, una volta andato in pensione. Orbene, dall'esame degli atti e della documentazione prodotta, risulta quanto segue. Il sig. medico in pensione, percepisce una indennità pensionistica mensile di circa € Pt_1
3.300. Oltre a ciò, come si desume dalla documentazione prodotta in data 20.05.2024, ha percepito nel 2010, dopo aver terminato il proprio incarico presso l'Azienda Ospedaliera S. Salvatore dell'Aquila, un trattamento di fine rapporto di complessivi € 93.311,97. Con riguardo invece ai cespiti immobiliari, il sig. è proprietario di una abitazione in nella Pt_1 Pt_2 frazione di Collemare di Sassa, e una in località Martinsicuro (TE). Infine, il ricorrente ha dichiarato di possedere titoli azionari in qualità di polizza vita per un totale di € 49.000 circa. Anche la signora dalla stessa dichiarato alla prima udienza e nella dichiarazione Parte_3 sostitutiva in atti- è pensionata, percependo un reddito mensile netto come ex insegnante di disegno tecnico alle scuole medie di € 900, oltre all'importo dell'assegno divorzile corrispostole dall'ex marito, ammontante a € 258 mensili (Mod.730 2021, anno 2020: € 15.532; Mod.730 2022, anno 2021: 16.266; Mod730 del 2023, anno 2022: € 15.973). Oltre a ciò, la signora è proprietaria di due immobili in comproprietà con il fratello, sig. , uno in Roma, Persona_2
Via Carlo Mezzacapo e uno in località Nocera Umbra (PG), Via Garibaldi. Ciò premesso, il Collegio evidenzia che, trattandosi di modifica di provvedimenti vigenti, il ricorrente avrebbe dovuto documentare i suoi redditi annuali al tempo della pronuncia della sentenza di cui chiede la modifica, con conseguente impossibilità per il Collegio di verificare comparativamente le modificazioni in peius delle sue condizioni economico-patrimoniali, non essendo sufficienti le mere dichiarazioni delle parti, non supportate da documenti. Dalla documentazione prodotta non vi sono elementi per valutare un decremento reddituale rilevante del sig. dall'epoca del divorzio ad oggi, tale da poter disporre la revoca o la Pt_1 rideterminazione dell'assegno divorzile. La circostanza del nuovo matrimonio non è determinante in quanto la moglie a sua volta percepisce redditi Si ritiene quindi di rigettare il ricorso e confermare l'assegno divorzile a carico del ricorrente in favore della resistente.
Con riguardo, infine, alla domanda di parte resistente ai sensi dell'art. 12bis della legge n. 898 del 1.12.1970, di vedersi riconosciuta la quota percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita nel 2010 dal sig. a seguito della cessazione del rapporto di lavoro presso Pt_1 l'Azienda Ospedaliera S. Salvatore dell'Aquila, e con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, si evidenzia preliminarmente, che la domanda è stata formulata con la comparsa di costituzione e riconvenzionale depositata in data 17.01.2024.
All'esito della prima udienza di comparizione del 20.02.2024, con ordinanza del 21.02.2024, il GD onerava il Sig. a chiedere alla Pt_1 Controparte_2 il deposito del documento attestante l'avvenuto pagamento del
[...]
Trattamento di fine rapporto e il suo ammontare e di produrre la relativa attestazione rinviando per la verifica alla udienza del 26.06.2024
Con deposito del 20.05.2024 il ricorrente ha prodotto la relativa attestazione, da cui emerge che l'erogazione del trattamento di fine servizio è avvenuta in data 09/02/2010 e ha sollevato l'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione formulata dal sig. (del diritto vantato dalla signora Pt_1 CP_1 di vedersi corrisposto una quota del TFS dallo stesso percepito a seguito del suo pensionamento) va rigettata in quanto tardiva, non presentata nei termini di cui all'art. 473 bis.17 cpc Nella specie, l'art. 473 bis.17 cpc prevede che “Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti (…) Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma”. Pertanto, sulla scorta del dettato normativo citato, deve respingersi l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente in quanto tardiva.
In merito alla domanda di corresponsione del TFS svolta dalla sig.ra , la stessa deve CP_1 ritenersi ammissibile, per quanto anche statuito dalla Suprema Corte con la sentenza del 12.3.2012, n. 3924 (“La domanda di revisione dell'assegno di divorzio e quella riconvenzionale di riconoscimento di una quota di t.f.r. sono oggettivamente connesse ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ., perché il diritto all'assegno, di cui si discute nel giudizio di revisione, è il presupposto di entrambe, non rilevando, inoltre, se il diritto alla quota del t.f.r. maturi successivamente alla sentenza di divorzio;
pertanto, l'art. 40 cod. proc. civ. ne consente il cumulo nello stesso processo, sebbene si tratti di azioni di per sé soggette a riti diversi.”). Il matrimonio tra le parti (celebrato in data 04.03.1978) è coinciso con il rapporto di lavoro, iniziato nel 1981, data di inizio per il ricorrente della attività di medico presso l'Ospedale, e terminato nel 1991 con la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ai fini del calcolo della quota percentuale di TFS il sig. ha depositato prospetto di Pt_1 riepilogo INPS (n. pratica 002201000008647) indicante l'erogazione del trattamento di fine rapporto del 09.02.2010, ammontante alla somma complessiva netta di € 93.311,97. Ciò premesso, quanto alla determinazione della somma spettante alla signora , si CP_1 osserva che la Suprema Corte ha chiarito come il parametro per la determinazione della percentuale sia non già la durata della convivenza, bensì quella del matrimonio, con ciò riconoscendo quanto già dedotto dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 23 del 1991) circa l'apporto che un coniuge è in grado di fornire all'altro anche durante la separazione, e anche con ciò ancorando la determinazione dell'entità della somma ad un parametro certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come quello della convivenza (cfr. Cass., sent. del 25.6.2003, n. 10075). Ebbene, il sig. veniva assunto presso l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 in data Pt_1 Pt_2
02/03/1981, in data successiva al matrimonio del 1978, cessando il suo rapporto di lavoro in data 31/05/2009, in data successiva alla sentenza di divorzio.
Il conteggio della somma allo stato dovuta alla parte resistente, dunque, dovrà essere svolto tenendo conto dell'arco temporale intercorrente tra il 1981 e il 1991, 10 anni di durata del matrimonio coincidenti con l'attività lavorativa del ricorrente, sulla somma effettivamente percepita con riferimento al periodo emarginato, decurtata del 40%. Ai sensi dell'art. 12bis L. 898/1970, la somma spettante alla signora risulta pari ad € CP_1
13.330,28 somma che il dovrà corrisponderle, oltre interessi legali a far data dalla Pt_1 presente sentenza e fino al soddisfo.
Spese di lite Sussistono giusti motivi, attesa la materia, per compensare la metà delle spese di lite. Per l'ulteriore metà si applica il principio della soccombenza. Le spese vanno liquidate come da dispositivo in favore dell'avv. Paolo Pannella, antistatario ex art. 93 c.p.c
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione rigettata:
- rigetta la domanda di revoca dell'assegno divorzile formulata dal sig. Parte_1
- accoglie la domanda della signora di pagamento in suo favore della quota di Controparte_1 TFS percepita da parte ricorrente e per l'effetto condanna il sig. al pagamento Parte_1 della somma di € 13.330,28, a titolo di quota percentuale dell'indennità di fine rapporto, oltre interessi legali dalla sentenza al dì del soddisfo;
- dichiara compensate la metà delle spese di lite. Per l'ulteriore metà il sig. è condannato Pt_1 al pagamento delle spese in favore della signora che si liquidano in € 1.200 oltre spese CP_1 generali e contributi come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Pannella, antistatario ex art. 93 c.p.c
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 13.12.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi