Decreto cautelare 3 febbraio 2026
Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 06/03/2026, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01554/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00699/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 699 del 2026, proposto da
-OMISSIS- in qualità di genitore del minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del P.E.I. approvato in data 17.11.2025, rilasciato in copia unitamente al verbale G.L.O. in data 19.01.2026, nonché di tutti gli atti conseguenti e/o connessi;
nonché per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno, secondo il rapporto uno/uno, per tutta la durata dell’orario scolastico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS- di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa NA Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che parte ricorrente ha impugnato il PEI 2025/2026 nella parte in cui assegnava al minore, affetto da disabilità qualificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992, 18 ore settimanali di sostegno didattico, pur riportando contraddittoriamente tale locuzione “si consiglia copertura totale delle ore scolastiche”;
Considerato che l’istanza cautelare è stata accolta con Decreto monocratico -OMISSIS-, con il quale è stato ordinato “ al dirigente scolastico dell’Istituto intimato, di provvedere, nel più breve tempo possibile, al riesame del provvedimento gravato, limitatamente all’interesse fatto valere dalla ricorrente in giudizio, ed in particolare a riformulare il P.E.I. per il corrente a.s. 2025-2026, con conseguente assegnazione, al minore, delle ore di sostegno, necessarie alla sua piena integrazione scolastica, auspicabilmente in misura pari all’intero orario scolastico, dal medesimo frequentato ”;
Osservato che, con nota sopravvenuta depositata in data 27 febbraio 2026, l’istituto scolastico ha rappresentato di aver autonomamente proceduto al riesame della fattispecie e che, tenendo conto della gravità della patologia dell’alunno, il GLO, in data 4 febbraio 2026, ha proposto “ la totalità dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno ”, pari a 30 ore settimanali, mediante la riformulazione del PEI che è stato depositato in giudizio unitamente a tale nota;
Ritenuto che pertanto, soprassedendo anche sulle eccezioni processuali sollevate dalla difesa dell’Amministrazione, può ritenersi cessata la materia del contendere alla luce di tale sopravvenuta rideterminazione favorevole agli interessi del minore.
Ritenuto che possano compensarsi le spese di lite, in ragione dell’evoluzione della vicenda procedimentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
NA Lo IO, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NA Lo IO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.