Decreto cautelare 21 luglio 2022
Decreto cautelare 15 settembre 2022
Decreto cautelare 15 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 9 novembre 2022
Decreto cautelare 23 novembre 2022
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 15/10/2022, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/10/2022
N. 00854/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AD EL, in qualità di legale rappresentante della S.r.l.s. Onoranze Funebri AP, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Serrano e EL Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Specchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Distante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota del 15.07.2022 prot. n. 7012 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - S.U.A.P. del Comune di Specchia, con la quale è stato comunicato alla parte ricorrente diniego e parere sfavorevole in merito alla S.C.I.A. presentata il 12.07.2022 per l'apertura di attività di commercio di vicinato nel settore non alimentare (vendita di piante e fiori) da svolgersi in immobile (locale a piano terra facente parte di un fabbricato sito in Via Col. De Giovanni n. 11) sito nel territorio di Specchia.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da AP EL il 14/9/2022:
della nota del 28 luglio 2022 prot. n. 7434 con la quale il Comune di Specchia, a seguito di riesame in esecuzione del decreto monocratico cautelare n. 355/2022 del 21 luglio 2022, ha comunicato diniego all'istanza di apertura di attività di commercio di vicinato nel settore non alimentare (vendita di piante e fiori);
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, dell'atto prot. n. 7392 del 27 luglio 2022 di “Revoca del certificato di agibilità rilasciata in data 07.06.2016 intestata al Sig. LU NI Greco, su immobile ubicato in via Col. De Giovanni n° 11 angolo Via Mazzini, attualmente in proprietà della signora EL GR, notificato al ricorrente in qualità di affittuario.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da AD EL il 14/10/2022:
dell’ordinanza n. 53 del 05.10.2022 a firma del Responsabile dell’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Specchia, con la quale è stata disposta la chiusura immediata dell’attività di commercio di vicinato nel settore non alimentare (vendita di piante e fiori) “Il Fioraio del Borgo” da svolgersi in immobile sito nel territorio di Specchia;
nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale e, in particolare:
-della nota del 28.07.2022 prot. n. 7434 a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale - Sportello S.U.A.P. del Comune di Specchia, con la quale a seguito di riesame in esecuzione del decreto monocratico cautelare n. 355/2022 del 21.07.2022 emesso da questo T.A.R., è stata comunicata a parte ricorrente diniego all’istanza di apertura di attività di commercio di vicinato nel settore non alimentare (vendita di piante e fiori) da svolgersi in immobile sito nel territorio di Specchia;
-dell’atto prot. n. 7392 del 27.07.2022 a firma del Responsabile del S.U.E. del Comune di Specchia recante “Revoca del certificato di agibilità rilasciata in data 07.06.2016 intestata al Sig. LU NI Greco, su immobile ubicato in via Col. De Giovanni n° 11 angolo Via Mazzini, attualmente di proprietà della signora EL GR, notificato al ricorrente in qualità di affittuario;
-nei limiti di interesse, del provvedimento prot. n. 8760 del 09.09.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Specchia;
Visti tutti gli atti di causa;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nei motivi aggiunti notificati alla controparte e depositati in data 14 Ottobre 2022, alle ore 23,14;
Ritenuto che non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge (contemplati dall’art. 56 c.p.a.) per la concessione della tutela cautelare monocratica urgente invocata dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti del 14 Ottobre 2022, considerato sia che il Comune di Specchia ha accertato con provvedimenti divenuti inoppugnabili l’esistenza di abusi edilizi (realizzati e giammai sanati) inerenti anche il locale commerciale in questione (peraltro, di recente, segnalandone ulteriori: spostamento verso la sede stradale del muro perimetrale), sia che sussistono effettivamente (allo stato) dubbi in ordine alla staticità e quindi all’agibilità dell’intero edificio sito in Via Col. De Giovanni n. 11, a seguito degli interventi edilizi abusivi posti in essere e poi (in parte) demoliti dalla proprietaria del fabbricato (mai sanati), sia che tali elementi appaiono prevalere nella specie (nell’ambito della valutazione dei contrapposti interessi delle parti in causa in un’ottica cautelare urgente) rispetto al pregiudizio di carattere meramente economico lamentato dal ricorrente, che non si configura, pertanto, come un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione dell’8 Novembre 2022.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti del 14 Ottobre 2022.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta con i predetti motivi aggiunti la Camera di Consiglio dell’8 Novembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 15 Ottobre 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO