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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4397/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 8 aprile 2025
da
Parte_1 rappresentato e difeso nel presente procedimento, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Perrone del foro di Reggio Calabria, presso il cui Studio Legale, sito in Melito Porto Salvo (RC) alla Via Bruno Sergi 5, è elettivamente domiciliato. ricorrente contro
in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_1
in persona del Controparte_2
in carica, CP_3
in persona del Dirigente in carica, Controparte_4
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'avv.to Stefano Rovelli, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in , Via Soderini n.24 CP_4
convenuti OGGETTO: carta docenti
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 8 aprile 2025, il docente si è rivolto al Tribunale di Milano, Pt_1 in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del in qualità di docente in forza di una serie di contratti a Controparte_5 tempo determinato.
A tal riguardo, va precisato che, sulla base dei documenti offerti, gli anni di servizio risultano: 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, e non già anche il 2020-
2021 per il quale non vi è prova di insegnamento.
Va, inoltre precisato che gli istituti scolastici ove il docente ha prestato servizio non sono quelli indicati nel ricorso.
Attualmente è iscritto nelle graduatorie.
In esecuzione di questi contratti, ha sostenuto d'aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Contr Ciò nonostante, il gendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – la c.d. Carta elettronica del docente – e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Ha perciò agito in giudizio chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di euro 500 in ragione d'anno.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_5
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 26 maggio 2025, la causa è stata quindi discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto. In diritto, la pretesa del docente va valutata alla luce del disposto dell'art. 1, comma
121, l.n. 107/15 che così prevede: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_7 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Contr Sulla base di tali disposizioni, il a negato al docente, in quanto titolare di contratti a termine, la carta di cui sopra.
In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico».
Secondo il Consiglio di Stato «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.».
Secondo il Consiglio ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo)
a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione.
Canone che risulterebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione
a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti».
Sulla base di tali argomentazioni il Consiglio di Stato ha concluso dicendo «il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale».
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; il collegio è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.).
E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo».
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_5 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_5 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il » CP_5
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va affermato, quindi, affermato che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto tra docente Contr e on incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente.
Questa spetta a tutti i docenti, anche a quelli con contratto a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
A questo proposito, va ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, «non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare» [cfr. Cass., n. 31149/2019].
Proprio in ordine all'assimibilità tra servizio reso dal docente precario e servizio reso dal docente di ruolo, è intervenuta la Corte di Cassazione (sent. n. 10073/ del 27 ottobre
2023) stabilendo che i due rapporti (a titolo precario e stabile) possano dirsi analoghi laddove il docente a tempo determinato presti un'attività di docenza fino al 30 giugno oppure fino al 31 agosto.
Insegna la Corte:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Va soggiunto che una valutazione di illegittima “discriminazione” nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente “comparabile” con altri lavoratori “avvantaggiati”, rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili”.
(omissis) 2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione da servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Per quel che è di nostro interesse, dunque, per “cessazione del servizio” deve intendersi la cancellazione dalle graduatorie scolastiche, altrimenti, nel caso in cui il ricorrente sia inserito all'interno delle graduatorie GPS ma non abbia ricevuto alcuna nomina al momento del giudizio, egli ha comunque diritto a vedersi riconosciuto il beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Ciò è il caso del ricorrente il quale è attualmente inserito nelle graduatorie provinciali di . Dunque nulla esclude che egli potrebbe ricevere una nomina di supplenza CP_4 annuale.
Contr Il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni del ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Ciò posto, la domanda va accolta.
Questo anche in relazione agli anni precedenti a quello in corso La difesa resistente, invocando recente giurisprudenza che allega alla memoria di costituzione, assume che, per gli anni precedenti al ricorso, difetterebbe la domanda da parte della docente ed, in ogni caso, non si possa individuare alcun comportamento inadempiente da parte del . CP_5
Le argomentazioni non persuadono, il riconoscimento della carta docente anche gli insegnanti non di ruolo risponde, per le ragioni già più sopra esposte, all'esigenza di rimuovere un trattamento discriminatorio che ha penalizzato tale categoria di docenti.
Al fine della rimozione degli effetti della suddetta discriminazione, ferma la sussistenza dei rapporti di lavoro tra la ricorrente ed il , occorre che alla docente CP_5 discriminata sia offerto lo stesso trattamento riservato ai colleghi di ruolo.
Ciò per tutto il periodo in cui la stessa è stata impegnata nell'attività di insegnamento, svolgendo mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti di ruolo.
Diversamente opinando, la discriminazione non verrebbe rimossa.
Quanto all'eccezione di prescrizione per l'anno 2019-2020, occorre considerare che, quanto alla domanda relativa alla corresponsione del bonus, il termine di prescrizione
è quinquennale e il dies a quo, nella fattispecie, decorre, dalla data di assunzione o dal momento in cui era possibile la domanda, eventi che, tuttavia, in relazione all'anno in questione va ricavato dal d.P.C.M. 28.11.2016 che, all'art. 5, commi 2 e 3, ha stabilito:
“per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016”, quanto agli anni successivi, il DM suindicato, stabilisce :“a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”., quindi con decorrenza, nel caso di specie dal 7 ottobre 2019, giorno dell'assunzione, che porta al maturare della prescrizione al 7 ottobre 2024.
Prima di tale data, tuttavia e, precisamente il 27 luglio 2024 (doc. 5) è stata notificata a mezzo pec diffida.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015, per gli anni scolastici 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e condanna il al pagamento in favore della stessa della somma Controparte_5 di € 500 per ogni anno. -condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese del Controparte_5 giudizio, liquidate in euro 1200,00, oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Milano, 26 maggio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 8 aprile 2025
da
Parte_1 rappresentato e difeso nel presente procedimento, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Perrone del foro di Reggio Calabria, presso il cui Studio Legale, sito in Melito Porto Salvo (RC) alla Via Bruno Sergi 5, è elettivamente domiciliato. ricorrente contro
in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_1
in persona del Controparte_2
in carica, CP_3
in persona del Dirigente in carica, Controparte_4
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'avv.to Stefano Rovelli, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in , Via Soderini n.24 CP_4
convenuti OGGETTO: carta docenti
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 8 aprile 2025, il docente si è rivolto al Tribunale di Milano, Pt_1 in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del in qualità di docente in forza di una serie di contratti a Controparte_5 tempo determinato.
A tal riguardo, va precisato che, sulla base dei documenti offerti, gli anni di servizio risultano: 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, e non già anche il 2020-
2021 per il quale non vi è prova di insegnamento.
Va, inoltre precisato che gli istituti scolastici ove il docente ha prestato servizio non sono quelli indicati nel ricorso.
Attualmente è iscritto nelle graduatorie.
In esecuzione di questi contratti, ha sostenuto d'aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Contr Ciò nonostante, il gendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – la c.d. Carta elettronica del docente – e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Ha perciò agito in giudizio chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di euro 500 in ragione d'anno.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_5
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 26 maggio 2025, la causa è stata quindi discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto. In diritto, la pretesa del docente va valutata alla luce del disposto dell'art. 1, comma
121, l.n. 107/15 che così prevede: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_7 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Contr Sulla base di tali disposizioni, il a negato al docente, in quanto titolare di contratti a termine, la carta di cui sopra.
In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico».
Secondo il Consiglio di Stato «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.».
Secondo il Consiglio ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo)
a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione.
Canone che risulterebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione
a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti».
Sulla base di tali argomentazioni il Consiglio di Stato ha concluso dicendo «il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale».
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; il collegio è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.).
E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo».
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_5 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_5 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il » CP_5
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va affermato, quindi, affermato che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto tra docente Contr e on incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente.
Questa spetta a tutti i docenti, anche a quelli con contratto a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
A questo proposito, va ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, «non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare» [cfr. Cass., n. 31149/2019].
Proprio in ordine all'assimibilità tra servizio reso dal docente precario e servizio reso dal docente di ruolo, è intervenuta la Corte di Cassazione (sent. n. 10073/ del 27 ottobre
2023) stabilendo che i due rapporti (a titolo precario e stabile) possano dirsi analoghi laddove il docente a tempo determinato presti un'attività di docenza fino al 30 giugno oppure fino al 31 agosto.
Insegna la Corte:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Va soggiunto che una valutazione di illegittima “discriminazione” nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente “comparabile” con altri lavoratori “avvantaggiati”, rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili”.
(omissis) 2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione da servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Per quel che è di nostro interesse, dunque, per “cessazione del servizio” deve intendersi la cancellazione dalle graduatorie scolastiche, altrimenti, nel caso in cui il ricorrente sia inserito all'interno delle graduatorie GPS ma non abbia ricevuto alcuna nomina al momento del giudizio, egli ha comunque diritto a vedersi riconosciuto il beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Ciò è il caso del ricorrente il quale è attualmente inserito nelle graduatorie provinciali di . Dunque nulla esclude che egli potrebbe ricevere una nomina di supplenza CP_4 annuale.
Contr Il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni del ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Ciò posto, la domanda va accolta.
Questo anche in relazione agli anni precedenti a quello in corso La difesa resistente, invocando recente giurisprudenza che allega alla memoria di costituzione, assume che, per gli anni precedenti al ricorso, difetterebbe la domanda da parte della docente ed, in ogni caso, non si possa individuare alcun comportamento inadempiente da parte del . CP_5
Le argomentazioni non persuadono, il riconoscimento della carta docente anche gli insegnanti non di ruolo risponde, per le ragioni già più sopra esposte, all'esigenza di rimuovere un trattamento discriminatorio che ha penalizzato tale categoria di docenti.
Al fine della rimozione degli effetti della suddetta discriminazione, ferma la sussistenza dei rapporti di lavoro tra la ricorrente ed il , occorre che alla docente CP_5 discriminata sia offerto lo stesso trattamento riservato ai colleghi di ruolo.
Ciò per tutto il periodo in cui la stessa è stata impegnata nell'attività di insegnamento, svolgendo mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti di ruolo.
Diversamente opinando, la discriminazione non verrebbe rimossa.
Quanto all'eccezione di prescrizione per l'anno 2019-2020, occorre considerare che, quanto alla domanda relativa alla corresponsione del bonus, il termine di prescrizione
è quinquennale e il dies a quo, nella fattispecie, decorre, dalla data di assunzione o dal momento in cui era possibile la domanda, eventi che, tuttavia, in relazione all'anno in questione va ricavato dal d.P.C.M. 28.11.2016 che, all'art. 5, commi 2 e 3, ha stabilito:
“per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016”, quanto agli anni successivi, il DM suindicato, stabilisce :“a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”., quindi con decorrenza, nel caso di specie dal 7 ottobre 2019, giorno dell'assunzione, che porta al maturare della prescrizione al 7 ottobre 2024.
Prima di tale data, tuttavia e, precisamente il 27 luglio 2024 (doc. 5) è stata notificata a mezzo pec diffida.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015, per gli anni scolastici 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e condanna il al pagamento in favore della stessa della somma Controparte_5 di € 500 per ogni anno. -condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese del Controparte_5 giudizio, liquidate in euro 1200,00, oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Milano, 26 maggio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia