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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/07/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE
- Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA Giudice
- Giudice3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 817 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2025,
TRA
,rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Parte_1 (c.f.: C.F. 1
Manzone, come da mandato in atti;
E
(c.f.: C.F._2 (), rappresentata e difesa dall'avv. Donato Amato, CP_1
come da mandato in atti;
-RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
All'udienza del 5 maggio 2025, le parti hanno precisato, come riportato in verbale, le richieste formulate con l'atto introduttivo del giudizio. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha osservato.
-==>> ===>> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===>>
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 20.2.2025, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 7.7.2018 in Ugento (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli Per_1 e Per 2 il 20.6.2022; che i coniugi avevano stabilito la residenza coniugale in Ugento, in un'abitazione di proprietà della CP_1 ; che la situazione lavorativa e economico-patrimoniale delle parti era quella indicata in ricorso;
che, a causa di incomprensioni e del venuta meno l'affectio coniugalis, il rapporto coniugale era in crisi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, specificate in atti: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2) L'abitazione coniugale, ubicata nel Comune di Ugento alla Via Guglielmo
Marconi n. 5, come detto, è di proprietà della sig.ra AC e resterà nella sua disponibilità.
3) I figli minori NT e EO vengono affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) I figli minori saranno collocati presso la madre in Ugento alla Via
Marconi n.
5. In considerazione del collocamento dei minori presso la madre e della circostanza che entrambi i genitori sono lavoratori turnisti, i tempi e le modalità di frequentazione con il padre saranno dettati dai turni di lavoro di entrambi i genitori;
in ogni caso, il tempo di permanenza dei figli con il padre non potrà essere inferiore a 10 pomeriggi al mese in cui il padre li prenderà da casa della madre alle ore 16,00 e li terrà con sé fino alle ore 20,15 per poi riportarli a casa della madre, e ad almeno 4
pernotti al mese, con una notte di sabato, salvo che il giorno successivo il sig. NN non sia di turno la mattina presto, da concordare all'inizio di ogni mese, salvo particolari esigenze di lavoro o salute. Ovviamente
salvo diversi accordi che potranno intervenire tra i genitori onde consentire ad essi la possibilità di coprire i rispettivi turni di lavoro (come detto, entrambi i genitori sono lavoratori turnisti).In tal senso le parti si impegnano ad andare incontro alle rispettive esigenze di lavoro e si prevede che in caso di annullamento di un pomeriggio o di un pernottamento presso il padre, questi saranno recuperati, ovvero scambiati. Durante l'estate, il padre e la madre terranno con loro i minori per due tranche di gg. 7 continuativi, tra giugno e settembre,
sempre salvo diversi accordi, in cui è sospesa l'alternanza ordinaria da comunicarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie e pasquali potranno essere alternate, di anno in anno, le festività più importanti, ossia il giorno di Natale e quello della
Vigilia così come il 31 e il primo dell'anno. Altrettanto sarà previsto per la
Pasqua e la pasquetta. Fatti sempre salvi i turni di lavoro. I bambini proprio compleanno con entrambi i genitori;
ove ciòtrascorreranno non fosse possibile, il pranzo con il padre e la cena con la madre, in via alternata di anno in anno. I bambini trascorreranno il giorno del compleanno dei propri genitori, con ciascuno di essi. Entrambi si occuperanno degli aspetti sanitari e delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli venendosi incontro reciprocamente in caso di necessità per gli accompagnamenti. เกง
5) Resta inteso che le parti hanno il diritto di derogare consensualmente a quanto sin qui indicato al fine di ottemperare nel migliore dei modi alle esigenze dei figli.
6) Le parti concordano che esse potranno condurre i minori in vacanza lontano dal luogo di residenza;
a tal fine si impegnano a comunicare all'altro genitore con congruo anticipo, il periodo e il luogo di permanenza.
7) Il sig. NN a titolo di mantenimento dei figli minori corrisponderà alla sig.ra AC, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 175,00
per ciascun figlio per un totale di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che le parti concorderanno di sostenere nell'interesse dei figli dando applicazione alle disposizioni contenute nel Protocollo di Intesa sulle Spese
straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Lecce dall'Ordine degli Avvocati
di Lecce e dalle rappresentanze distrettuali di Associazioni di diritto di famiglia. Le parti convengono che saranno comunque divise a metà
anche le spese dei farmaci necessari per le allergie di cui soffrono i minori.
8) Le parti convengono che il cane LA di proprietà della sig.ra AC
sarà ceduto al sig. NN che sarà onerato della relativa cura e onere,
mentre i costi per il trasferimento di proprietà dell'animale saranno a carico della sig.ra AC.
9) I sigg.ri NN e AC divideranno in parti uguali l'assegno unico nel suo ammontare mensile complessivo, ammontante attualmente ad €
461,40 mensili.
10) I coniugi NN e AC riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto non hanno diritto al n versamento di alcun contributo per il proprio mantenimento cui espressamente rinunciano reciprocamente.
11) | signori NN e AC sin da ora, prestano il loro reciproco consenso per sé stessi e per i figli minori al rilascio di passaporto o altro documento di identità valido per l'espatrio.
12) Gli accordi contenuti nel presente atto avranno efficacia a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Hanno chiesto, inoltre, che, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Rileva il Tribunale che le deduzioni delle parti confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra i coniugi può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, tenuto conto delle precisazioni rese all'udienza del 5.5.2025 (nel corso della quale le parti, ascoltate dalla CP_2 ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, hanno confermato le richieste in ricorso, dando atto della valutata adeguatezza anche del contributo economico paterno alle esigenze dei figli minori, così concordato da circa un anno, con la precisazione che il padre si è sempre dichiarato disponibile ad affrontare ogni spesa extra sopravvenuta), non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:CP_1 che hannoa) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1 e CP_1
contratto matrimonio in Ugento (LE) il 7.7.2018 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 9 parte II serie A anno 2018), alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE
- Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA Giudice
- Giudice3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 817 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2025,
TRA
,rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Parte_1 (c.f.: C.F. 1
Manzone, come da mandato in atti;
E
(c.f.: C.F._2 (), rappresentata e difesa dall'avv. Donato Amato, CP_1
come da mandato in atti;
-RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
All'udienza del 5 maggio 2025, le parti hanno precisato, come riportato in verbale, le richieste formulate con l'atto introduttivo del giudizio. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 20.2.2025, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 7.7.2018 in Ugento (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli Per_1 e Per 2 il 20.6.2022; che i coniugi avevano stabilito la residenza coniugale in Ugento, in un'abitazione di proprietà della CP_1 ; che la situazione lavorativa e economico-patrimoniale delle parti era quella indicata in ricorso;
che, a causa di incomprensioni e del venuta meno l'affectio coniugalis, il rapporto coniugale era in crisi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, specificate in atti: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2) L'abitazione coniugale, ubicata nel Comune di Ugento alla Via Guglielmo
Marconi n. 5, come detto, è di proprietà della sig.ra AC e resterà nella sua disponibilità.
3) I figli minori NT e EO vengono affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) I figli minori saranno collocati presso la madre in Ugento alla Via
Marconi n.
5. In considerazione del collocamento dei minori presso la madre e della circostanza che entrambi i genitori sono lavoratori turnisti, i tempi e le modalità di frequentazione con il padre saranno dettati dai turni di lavoro di entrambi i genitori;
in ogni caso, il tempo di permanenza dei figli con il padre non potrà essere inferiore a 10 pomeriggi al mese in cui il padre li prenderà da casa della madre alle ore 16,00 e li terrà con sé fino alle ore 20,15 per poi riportarli a casa della madre, e ad almeno 4
pernotti al mese, con una notte di sabato, salvo che il giorno successivo il sig. NN non sia di turno la mattina presto, da concordare all'inizio di ogni mese, salvo particolari esigenze di lavoro o salute. Ovviamente
salvo diversi accordi che potranno intervenire tra i genitori onde consentire ad essi la possibilità di coprire i rispettivi turni di lavoro (come detto, entrambi i genitori sono lavoratori turnisti).In tal senso le parti si impegnano ad andare incontro alle rispettive esigenze di lavoro e si prevede che in caso di annullamento di un pomeriggio o di un pernottamento presso il padre, questi saranno recuperati, ovvero scambiati. Durante l'estate, il padre e la madre terranno con loro i minori per due tranche di gg. 7 continuativi, tra giugno e settembre,
sempre salvo diversi accordi, in cui è sospesa l'alternanza ordinaria da comunicarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie e pasquali potranno essere alternate, di anno in anno, le festività più importanti, ossia il giorno di Natale e quello della
Vigilia così come il 31 e il primo dell'anno. Altrettanto sarà previsto per la
Pasqua e la pasquetta. Fatti sempre salvi i turni di lavoro. I bambini proprio compleanno con entrambi i genitori;
ove ciòtrascorreranno non fosse possibile, il pranzo con il padre e la cena con la madre, in via alternata di anno in anno. I bambini trascorreranno il giorno del compleanno dei propri genitori, con ciascuno di essi. Entrambi si occuperanno degli aspetti sanitari e delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli venendosi incontro reciprocamente in caso di necessità per gli accompagnamenti. เกง
5) Resta inteso che le parti hanno il diritto di derogare consensualmente a quanto sin qui indicato al fine di ottemperare nel migliore dei modi alle esigenze dei figli.
6) Le parti concordano che esse potranno condurre i minori in vacanza lontano dal luogo di residenza;
a tal fine si impegnano a comunicare all'altro genitore con congruo anticipo, il periodo e il luogo di permanenza.
7) Il sig. NN a titolo di mantenimento dei figli minori corrisponderà alla sig.ra AC, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 175,00
per ciascun figlio per un totale di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che le parti concorderanno di sostenere nell'interesse dei figli dando applicazione alle disposizioni contenute nel Protocollo di Intesa sulle Spese
straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Lecce dall'Ordine degli Avvocati
di Lecce e dalle rappresentanze distrettuali di Associazioni di diritto di famiglia. Le parti convengono che saranno comunque divise a metà
anche le spese dei farmaci necessari per le allergie di cui soffrono i minori.
8) Le parti convengono che il cane LA di proprietà della sig.ra AC
sarà ceduto al sig. NN che sarà onerato della relativa cura e onere,
mentre i costi per il trasferimento di proprietà dell'animale saranno a carico della sig.ra AC.
9) I sigg.ri NN e AC divideranno in parti uguali l'assegno unico nel suo ammontare mensile complessivo, ammontante attualmente ad €
461,40 mensili.
10) I coniugi NN e AC riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto non hanno diritto al n versamento di alcun contributo per il proprio mantenimento cui espressamente rinunciano reciprocamente.
11) | signori NN e AC sin da ora, prestano il loro reciproco consenso per sé stessi e per i figli minori al rilascio di passaporto o altro documento di identità valido per l'espatrio.
12) Gli accordi contenuti nel presente atto avranno efficacia a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Hanno chiesto, inoltre, che, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Rileva il Tribunale che le deduzioni delle parti confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra i coniugi può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, tenuto conto delle precisazioni rese all'udienza del 5.5.2025 (nel corso della quale le parti, ascoltate dalla CP_2 ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, hanno confermato le richieste in ricorso, dando atto della valutata adeguatezza anche del contributo economico paterno alle esigenze dei figli minori, così concordato da circa un anno, con la precisazione che il padre si è sempre dichiarato disponibile ad affrontare ogni spesa extra sopravvenuta), non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:CP_1 che hannoa) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1 e CP_1
contratto matrimonio in Ugento (LE) il 7.7.2018 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 9 parte II serie A anno 2018), alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore