Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2087/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Via G. Toma, 8 82100 Parte_1
Benevento presso lo studio dell'avv. DI BLASIO ERIBERTO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini 1, rappresentato e difeso dall'avv. PASUT FRANCO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 13/06/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/05/2024 parte ricorrente ha chiesto di “-in via preliminare, disporre la sospensione della ordinanza – ingiunzione. 01-
002616123 anche inaudita altera parte, nei termini e nei modi previsti dalla
Legge, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora previsti dalla normativa in materia;
Nel merito, in accoglimento delle
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- accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la illegittimità dell'atto impugnato e l'inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare le sanzioni pecuniarie comminate;
-in via del tutto subordinata, per mero tuziorismo difensivo, ridurre l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte alla misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge valutando, in concreto tutti gli elementi di cui all'art 11 della legge
689/81; -con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
L' nel costituirsi in giudizio ha dedotto e documentato (mediante CP_1
allegazione della sola schermata video) che, avendo la ricorrente cessato la carica di amministratore della società nel maggio 2020, l'ordinanza CP_2
ingiunzione impugnata (relativa proprio all'omessa contribuzione anno 2020) veniva annullata in autotutela e che si provvedeva alla rettifica degli atti di accertamento emessi nei confronti di e (nuova Parte_1 CP_3
amministratrice) che tuttavia non risultano allegati .
2 Pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo al punto 3 della memoria.
Ne consegue che, nel merito deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con riferimento alla dedotta rettifica per il periodo febbraio – aprile 2020 si evidenza agli atti non risulta il provvedimento di rettifica , bensì solo l'annullamento in autotutela della impugnata ordinanza e una schermata da cui risulta una provvedimento “in attesa esito”.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando sul ricorso proposto nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 14/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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