Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del dott. Marco Bottino, lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 21.3.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8103/2024 R.G.
tra
Parte 1
rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso dagli avv.ti Leperino Ettore
e Leperino Alfonso
ricorrente
E
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa come in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.6.24 il ricorrente indicato in epigrafe agiva nei confronti dell' CP_1 esponendo: a) che con precedente ricorso al Tribunale di Napoli Nord Sez.
Lavoro aveva chiesto accertarsi il proprio diritto al ricalcolo del TFS considerando anche il periodo di lavoro dal 1 giugno 1979 al 11 giugno 1985 (quindi per il periodo complessivo dal
Giudice del Lavoro con sentenza n. 2915/2024 aveva accolto la domanda proposta dall'esponente, così disponendo: "Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato dal 1.6.1979 al 12.06.1985 e condanna l' CP_1 al pagamento delle conseguenti differenze economiche, da quantificare, in uno agli accessori di legge, in separata sede"; c) che al ricorrente, come da prospetto di calcolo dell' CP_1 all'atto della cessazione del rapporto di lavoro gli è stato riconosciuto un TFS lordo pari ad € 60.859,01, per il periodo dal 12.06.1985 al 31.07.2021 (36 anni) e così calcolato: stipendio utile complessivo: € 31.697,40: 15 X 80% X 36 anni di servizio = € 60.859,01, applicando i criteri di cui all'art. 4 della Legge n. 153/68.
Viceversa, in esecuzione della sentenza dianzi richiamata, il ricorrente aveva diritto a percepire un TFS calcolato su 42 anni di servizio (dal 01.06.1979 al 31.07.2021). Al ricorrente, quindi, in esecuzione della sentenza sull'an è dovuto l'importo lordo di € 10.143,17, a titolo di differenza sul TFS tra quanto dovuto per il maggior periodo di lavoro (€ 71.002,17 lordo - 42 anni di servizio dal 01.06.1979 al 31.07.2021) e quanto già corrisposto per il minor periodo (€
60.859,01 lordo - 36 anni di servizio dal 12.06.1985 al 31.07.2021), oltre interessi legali;
tanto premesso chiedeva la condanna dell' CP_1 al pagamento della somma di euro 10.143,17.
L'CP_1 si costituiva in data 2.11.16 dichiarando di aver pagato quanto richiesto con mandato del 25.7.24.
Alla luce delle allegazioni dell' CP_1 all'odierna udienza il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Va osservato che:
affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
ritenuto che:
effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso, dopo la notifica del ricorso;
atteso il pagamento dopo la notifica del ricorso giudiziario, le spese di lite vanno poste a carico dell'CP_1 e liquidato nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 800,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore del ricorrente, anticipatario.
Aversa, 24.3.25 Il Giudice
Dott. Marco Bottino