Art. 12.
Le aree risultanti dalle espropriazioni per l'attuazione dei progetti di cui agli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, tranne quelle destinate alle opere pubbliche, alle istituzioni di assistenza e protezione sociale e ai pubblici servizi, dovranno essere cedute ai soggetti che le richiedono con l'obiettivo della migliore utilizzazione delle opere e dello sviluppo industriale.
Le richieste dovranno essere accompagnate da un piano tecnico finanziario ed economico e su di esse si pronuncera' il Consiglio di amministrazione del Consorzio, dopo aver redatto un piano generale per la sistemazione della zona e per la cessione delle aree, con la indicazione dei prezzi di vendita.
Detto piano generale dovra' essere sottoposto alla approvazione del Ministro per l'industria e il commercio.
Il piano, ai fini delle condizioni di cessione delle aree da parte del Consorzio, deve contemplare i criteri orientativi della selezione delle iniziative di industrializzazione delle zone in rapporto:
a) all'incremento del livello di occupazione che puo' derivare, direttamente o indirettamente, nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;
b) al necessario completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano le aziende della zona;
c) allo sviluppo delle imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;
d) all'esigenza di agevolare lo sviluppo delle aziende il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori e, in particolare, di quelle che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale.
Negli atti di vendita saranno previsti il vincolo di destinazione industriale ed i termini entro i quali dovranno essere attivati gli impianti, nonche' la penale per i ritardi.
Le aree risultanti dalle espropriazioni per l'attuazione dei progetti di cui agli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, tranne quelle destinate alle opere pubbliche, alle istituzioni di assistenza e protezione sociale e ai pubblici servizi, dovranno essere cedute ai soggetti che le richiedono con l'obiettivo della migliore utilizzazione delle opere e dello sviluppo industriale.
Le richieste dovranno essere accompagnate da un piano tecnico finanziario ed economico e su di esse si pronuncera' il Consiglio di amministrazione del Consorzio, dopo aver redatto un piano generale per la sistemazione della zona e per la cessione delle aree, con la indicazione dei prezzi di vendita.
Detto piano generale dovra' essere sottoposto alla approvazione del Ministro per l'industria e il commercio.
Il piano, ai fini delle condizioni di cessione delle aree da parte del Consorzio, deve contemplare i criteri orientativi della selezione delle iniziative di industrializzazione delle zone in rapporto:
a) all'incremento del livello di occupazione che puo' derivare, direttamente o indirettamente, nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;
b) al necessario completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano le aziende della zona;
c) allo sviluppo delle imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;
d) all'esigenza di agevolare lo sviluppo delle aziende il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori e, in particolare, di quelle che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale.
Negli atti di vendita saranno previsti il vincolo di destinazione industriale ed i termini entro i quali dovranno essere attivati gli impianti, nonche' la penale per i ritardi.