Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/06/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
19 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12225/2023 R.G. promossa da rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Spina e Sebastiano Mauro Parte_1
Bonaccorso come da procura come in atti;
-ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi CP_1
Tomaselli come da procura in atti;
- resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in cancelleria in data 29.11.2023 parte ricorrente ha esposto:
- che il Tribunale di Catania con sentenza del 17/10/2019 ha dichiarato il fallimento della datrice di lavoro (c.f. e p.iva ) con sede in Aci Catena (CT), Via Parte_2 P.IVA_1
Allegracuore n. 6;
- di essere creditore della società fallita per retribuzioni e TFR;
- che in data 30.1.2020 ha presentato domanda di ammissione al passivo, al quale è stato ammesso – per quanto in questa sede rileva – in misura pari a 38.269,35 per TFR;
- che in data 18.5.2022 ha presentato, a mezzo patronato, rituale domanda di liquidazione delle somme richiedendo l'intervento del Fondo di Garanzia presso per il pagamento del TFR e dei crediti CP_1 di lavoro (retribuzioni) in quanto ammesso al passivo della detta procedura fallimentare;
- che alla data di presentazione del presente ricorso giudiziario risultano abbondantemente superati i termini di legge per la conclusione del procedimento amministrativo fissati dall'art. 2 della legge
- che l' ha liquidato gli emolumenti a titolo di retribuzione, ma nulla gli ha corrisposto a titolo CP_1 di T.F.R..
Ciò posto, parte ricorrente, rilevato come l'intervento del Fondo di Garanzia avviene per CP_1 sopperire all'inadempimento del datore di lavoro per il TFR maturato fino al 31/12/2006, richiedendo l'Istituto solo in via amministrativa l'accertamento del diritto nella procedura fallimentare, ha CP_ affermato di avere diritto al pagamento a carico del Fondo di Garanzia dell'importo di euro
38.269,35, dal quale va solo detratta la ritenuta di imposta del 23%.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare che il ricorrente ha diritto al pagamento,
a carico del Fondo di Garanzia della somma complessiva lorda di euro 38 269,35 o della CP_1 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sul capitale dal dì del dovuto alla soddisfo, oltre rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
2) condannare l' al pagamento in CP_1 favore del ricorrente della somma complessiva lorda di euro 38 269,35 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sul capitale dal dì del dovuto al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria sino al soddisfo, alla quale somma lorda deve andare solo detratta la ritenuta di legge del 23%; 3) condannare l' al pagamento de i compensi professionali oltre CP_1 accessori da distrarsi nei confronti dei difensori che si dichiarano antistatari.”.
CP_ Con memoria depositata in data 9.3.2024 si è costituito l' il quale ha rilevato che parte ricorrente
è stato ammesso al passivo del fallimento della per € 38.269,35 (istanza n. 93), importo Pt_2 peraltro richiesto dallo stesso nella domanda amministrativa presentata in data 18.5.2022.
Ha, poi evidenziato che la CU anno 2019 aveva quantificato il TFR al 31.12.2018 in € 52.848,34 e che l'estratto conto afferente al Tfr tesoreria riportava un importo accantonato pari ad € 22.310,43 come aggiornato dal verbale di accertamento dell'INL del 20/05/2021, di cui il G.D. aveva dato conto nello stato passivo, riscontrando omissioni contributive al Fondo tesoreria per gli anni dal 2015 al
2019. Non avendo, poi, parte ricorrente dato riscontro alla richiesta di integrazione documentale CP_ avanzata dall'Istituto in data 4.10.2022, l' con provvedimento del 15.2.2023 aveva rigettato la domanda di pagamento del Fondo di garanzia, mentre la quota di Tfr accantonata nel Fondo di
Tesoreria, comprensiva del rateo di Tfr del 2019 per un totale lordo di € 24.023,33, era stata regolarmente liquidata in data 06/12/2023.
Ciò posto, l'Istituto previdenziale, argomentato in ordine all'assenza di vincolatività assoluta nei confronti dell'ente dello stato passivo definitivo con cui è stata accertata la natura di debito di massa del Tfr del lavoratore, ha dedotto l'infondatezza del ricorso, affermando che, tenuto conto della statuizione del giudice delegato che condiziona l'ammissione del Tfr (id est, il dovuto dal Fondo di Garanzia) agli importi versati al Fondo di Tesoreria (in est, il dovuto direttamente dal FdT), la somma CP_ lorda teoricamente liquidabile dall' nella qualità di gestore del Fondo di garanzia è pari ad
€.30.537,91 ottenuta sottraendo dal totale importo di Tfr al 2018 (€.52.848,34) quanto dovuto dal
Fondo di Tesoreria (€.22.310,43).
Ha poi osservato che, in quanto sostituto di imposta, è tenuto a operare le ritenute IRPEF all'atto del pagamento del Tfr, dovendo i crediti retributivi essere accertati al lordo delle ritenute fiscali secondo le modalità di tassazione di cui agli artt. 17 e 19 del TUIR, sicchè del tutto infondata, in quanto difforme dalle specifiche previsioni della normativa tributaria, appariva la richiesta di controparte di limitare la ritenuta fiscale ad una ritenuta di legge del 23%.
L' ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso per i motivi esposti. In CP_2
CP_ subordine, limitare l'eventuale condanna dell' ad €.30.537,91 lorde, con interessi dalla sentenza, rigettando ogni altra domanda. Con il favore di spese ed onorari di causa.”.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU.
Sostituita l'udienza del 19 giugno 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
________
1. Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti di quanto di seguito esplicitato.
Al riguardo, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per l'analogia delle questioni proposte e della situazione processuale trattata, può farsi riferimento ex art. 118 Disp. Att. c.p.c., recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr, sentenza n. 3073/2024 emessa in data
03.06.2024 nel proc. n. 10534/2023 R.G., est. dott.ssa Laura Renda;
sentenza n. 3184/2024 emessa il giorno 10.06.2024 nel proc. n. 10544/2023 R.G., est. dott.ssa Laura Renda).
Come evidenziato nei richiamati precedenti, “La l. 29.05.1982, n.297, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 80/1987, ha istituito presso l' il fondo di garanzia, gestito dall CP_1 CP_2 medesimo, per assicurare ai lavoratori subordinati, nelle situazioni di insolvenza dell'impresa datrice di lavoro, la corresponsione effettiva del TFR e, a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. n.80/1992, dei crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione maturata prima della cessazione del rapporto di lavoro entro un massimale predeterminato.
I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2 della richiamata legge n. 297/1982, regolano i presupposti e i termini in base ai quali i lavoratori possono presentare al Fondo la richiesta di pagamento, distinguendo due ipotesi, e precisamente quella in cui il rapporto di lavoro è intercorso con datore di lavoro sottoposto a una procedura concorsuale, dalla situazione di inadempimento facente capo ad imprese non soggette alle disposizioni del R.D. 16.03.1942 n. 267, condizionando l'accoglimento delle domande amministrative, nel primo caso, alla prova dell'inadempimento, totale o parziale, dei crediti de quibus da parte del datore di lavoro e all'accertata insolvenza del medesimo, mentre, nella seconda ipotesi, all'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata laddove le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte, il Fondo di garanzia costituisce una forma di assicurazione sociale che si attiva, in sostituzione del datore di lavoro, per neutralizzare CP_ il rischio dell'insolvenza di quest'ultimo, per cui il diritto del lavoratore ad ottenere dall' la corresponsione dei crediti non pagati dalla parte datoriale si risolve in un diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto a quello vantato nei confronti del datore di lavoro, essendo svincolato dal legame con i presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute (Cass. 19.07.2018, n. 19277; Cass. 24.02.2006, n. 4183).
E' stato quindi sottolineato che “Il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l' ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ove, accertata CP_1
l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato "in bonis" e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente” (Cass. 28.01.2020, n. 1886).
Ai sensi dell'art. 2, comma 7, l. n. 297/1982 “Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751 bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate”, senza che l' debba dimostrare al CP_1 datore di lavoro inadempiente la sussistenza degli elementi costitutivi della autonoma fattispecie previdenziale, ma semplicemente –secondo principi desumibili dagli artt. 1886 e 1916 c.c.-
l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa ai lavoratori ed il diritto al TFR in capo ai lavoratori cui l' è surrogato per legge. CP_1
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'adempimento da parte del fondo di garanzia dell'obbligazione assicurativa nasce dall'esigenza di assicurare ai lavoratori subordinati una copertura sociale per l'ammontare complessivo del TFR maturato rimasto impagato che ammortizzi l'omissione contributiva del datore di lavoro insolvente (Cass. 11.10.2019, n.25682; conf., tra le tante, Cass. 13.11.2014, n. 24231).
L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito (nella specie, per trattamento di fine rapporto) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della L. 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell CP_1 nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.
Ciò è confermato dallo stesso tenore letterale della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 2, là dove si prevede che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi della
L. Fall., art. 97, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere "a domanda" il pagamento, a carico del Fondo di G. all'uopo istituto presso l' del trattamento di fine rapporto e dei relativi CP_1 crediti accessori.
D'altro verso va precisato che la modifica apportata all'art. 10 del d.lgs. n. 252/2005 dal comma
764 dell'art. 1 della l.n.296/2006 non influisce sulla ratio e sulla funzione del fondo di garanzia, perseguendo una più modesta esigenza di semplificazione, in guisa da favorire la percezione del TFR con esonero dall'obbligo contributivo relativo al fondo di garanzia per i datori di lavoro che si trovano in una situazione di regolarità contributiva (Trib. di Catania, sez. lav. 8.07.2019, n.3414; id. del 7.03.2019, n.1019).
Al riguardo, giova evidenziare che la legge finanziaria n. 296/2006, all'art .1, commi 755 e 756, ha concepito i versamenti al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.”, slegati dalla situazione di insolvenza datoriale ed in alternativa alle opzioni del lavoratore nell'ambito della previdenza complementare e integrativa.
“Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello
Stato, dall su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto CP_1
Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo” (c. 755 cit.).
“Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo
2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma
757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”
(c. 756).
Come efficacemente esposto dall'esegesi in tema, l'istituzione del Fondo (di Garanzia) ha risposto all'esigenza di socializzazione del rischio di insolvenza datoriale, di tal ché per l'accesso a tale forma di previdenza è che possano ritenersi rigorosamente accertati tanto l'esistenza e l'ammontare del credito quanto l'insolvenza del datore di lavoro. L'obbligazione del Fondo di Garanzia ha, dunque, ad oggetto una prestazione previdenziale e deve considerarsi indipendente dall'obbligazione contributiva del datore di lavoro. Come detto, presupposto indefettibile per ottenere la prestazione è innanzi tutto la verifica dell'esistenza e della misura del credito in oggetto. E' pertanto necessaria la previa ammissione del credito al passivo fallimentare o la verifica dello stesso nel corso di altra procedura collettiva ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato alle procedure concorsuali, la formazione di un titolo esecutivo .[…] Si tratta di forma di assicurazione sociale obbligatoria nella quale la tutela previdenziale si concretizza mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso di insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito nel suo ammontare complessivo (in questi termini Tribunale di Catania, nn. 742/2021; 3358/2020; 11204/2019; 389/2018)” (cfr. Tribunale di Catania, sent. n. 3073/2024 cit).
Ciò posto, con riguardo al caso a mano, contrastano le parti in ordine alla quantificazione dell'importo a parte ricorrente ancora dovuto per il vantato titolo, assumendo l' che, in ragione di quanto già CP_1 liquidato dal Fondo di Tesoreria, al lavoratore spetterebbe semmai la differenza tra le somme ammesse al passivo e quanto già liquidato dal Fondo di Tesoreria.
Ebbene, richiamando in motivazione quanto statuito dalla suindicata sentenza di questo Tribunale secondo cui “l'importo ammesso allo stato passivo va considerato al lordo e nel suo valore matematico, non potendo certo effettuarsi compensazioni e recuperi per cifre afferenti altre causali;
che deve tenersi conto degli acconti corrisposti ma che tutti gli importi indicati allo stato passivo vano considerati al lordo di ritenute”, con ordinanza del 6.6.2024 è stato disposto farsi luogo ad una
CTU contabile al fine di “quantificare l'importo eventualmente ancora spettante a parte ricorrente a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di garanzia, in ragione del rapporto di lavoro intercorso con tenuto conto dell'importo al predetto titolo Parte_2 ammesso al passivo, nonché degli acconti già corrisposti al medesimo titolo” (cfr. mandato ordinanza del 6.6.2024).
Nell'espletamento del mandato, il CTU ha preso le mosse dall'importo del TFR ammesso al passivo pari ad euro 38.269,35 lordo, non risultando indicato nello stato passivo alcun acconto al medesimo titolo eventualmente da scomputare;
ha quindi considerato gli ulteriori importi ammessi al passivo afferenti interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati sul suddetto importo del TFR lordo di euro 38.269,35 con decorrenza dal licenziamento del 31/12/2019 e fino al 31/05/2024 (data di pubblicazione ad oggi dell'ultimo indice ISTAT) e quantificati nella misura rispettivamente di euro
3.261,28 ed euro 6.276,17; ha poi detratto dall'importo complessivo ottenuto la ritenuta Irpef a tassazione separata ex art. 17 TUIR nella misura del 23%.
CP_ Il CTU, rilevato, infine, che l' nulla ha liquidato al ricorrente per il titolo in questione stante il diniego della domanda del lavoratore, ha accertato una differenza netta ancora dovuta di euro
36.811,24.
Non possono condividersi i rilievi critici mossi da alla CTU, anche a fronte degli esaustivi CP_1 chiarimenti offerti dal consulente.
Sulla circostanza secondo cui i crediti retributivi sarebbero da accertare al lordo delle ritenute fiscali, come riscontrato dallo stesso CTU, i “crediti retributivi accertati al lordo delle ritenute fiscali risultano di euro 47.806,80, per come evidenziato supra nel prospetto di pag. 7 cui si rinvia”;.
Circa l'osservazione dell'ente previdenziale secondo cui “in una sentenza di condanna è il giudice che dispone sugli interessi e la rivalutazione, sicchè una eventuale condanna ad una data somma che contenga già oltre la sorte capitale anche gli oneri accessori – come il conteggio in esame - rischia di far locupletare in favore del beneficiario della condanna le voci interessi e rivalutazione in sede di esecuzione della sentenza stessa”, la stessa non può dirsi rilevante, tenuto conto che gli accessori del credito a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali rientrano tra gli importi ammessi al passivo, come anche rilevato dallo stesso CTU in risposta sul punto (cfr. all.4 relazione peritale).
CP_ Parimenti, privo di pregio appare il rilevo dell' ribadito in sede di osservazioni alla CTU (e già esposto nel contenuto della memoria difensiva), secondo cui, a fronte di un importo del TFR ammesso al passivo di euro 38.269,35, invero “il tfr di competenza del Fondo di garanzia sia pari ad €
30.537,91 tenuto conto del tfr tesoreria accantonato in favore del Sig. e già al medesimo Pt_1 pagato”.
Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità: “L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito (nella specie, per trattamento di fine rapporto) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell nel debito del CP_1 datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'"an"
e del "quantum debeatur".” (cfr. Cass. n. 24231/2014).
Nella medesima prospettiva è stato ulteriormente precisato che “l' subentra ex lege nel debito CP_1 del datore insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato. In altre parole, una volta che i crediti de quibus siano stati definitivamente ammessi al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale, l' non può contestare tale CP_1 accertamento, che vincola l'istituto previdenziale sia che abbia partecipato alla procedura concorsuale (in tal caso lo stato passivo munito di esecutività ha forza di cosa giudicata anche nei suoi confronti) sia che ad essa sia rimasto estraneo” ( Cassazione, n. 24730 del 2015).
Tale impostazione, pur nella consapevolezza circa l'esistenza di orientamenti parzialmente difformi, appare coerente con la ratio legis della disciplina che è quella di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori, senza costringerli ad ulteriori defatiganti accertamenti in altra sede.
Non ricorre, comunque, nel caso di specie, alcun dubbio sui presupposti dell'intervento del Fondo, come definiti dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982 né si è realizzata alcuna vicenda circolatoria che possa mettere in dubbio la relazione causale e temporale tra inadempimento datoriale ed insolvenza dichiarata con procedura concorsuale.
I rilievi critici di non appaiono strettamente pertinenti rispetto alla questione oggetto del CP_1 giudizio, laddove riferiti a somme afferenti il Fondo di Tesoreria, mentre l'intervento richiesto ed oggetto del giudizio è relativo al Fondo di Garanzia. Non appare, in particolare, possibile operare alcuna commistione delle spettanze in carico a distinte gestioni, operanti sulla base di distinte normative e aventi finalità del tutto diverse.
Neppure appaiono intellegibili i rilievi concernenti la richiesta eventuale di condanna al pagamento al “lordo” di cui all'allegato 4 , se raffrontate rispetto a quanto dedotto da nelle note del CP_1
17/06/2024 ove una eventuale condanna al lordo non è richiesta e si legge “ Ora, è incontroverso che il ricorrente ha già ricevuto tutto quanto dovutogli dal Fondo di Tesoreria, per cui è palese che dall'importo complessivamente dovuto (sia dal Fondo di Garanzia, che dal Fondo di Tesoreria, ciascuno per la quota parte di propria spettanza) devono essere detratti sia l'importo a saldo liquidato dal Fondo di Tesoreria, che le anticipazioni del datore di lavoro in bonis, a saldo parziale del tfr a suo carico -oltre che le relative ritenute fiscali-, per giungere alla determinazione dell'importo residuale eventualmente dovuto dal Fondo di Garanzia in sostituzione del datore di lavoro”. Peraltro, come rilevato nella citata sentenza n. 3073/2024 del Tribunale di Catania: “ si osserva che alcuna riserva o condizione – anche a voler astrattamente ritenere possibile, cosa che non è, una ammissione “condizionata” al passivo del fallimento – è stata posta, osservando esclusivamente il giudice delegato, nel rigettare l'insinuazione afferente la domanda per la parte di tfr di competenza del Fondo di tesoreria, che trattasi di somme già versate nel corso del rapporto di lavoro al predetto
Fondo, come risultante dal cassetto previdenziale, e rilevando in obiter che gli importi “versati” al
Fondo di tesoreria risultano verificati in sede di verbale ispettivo”. Neppure rileva che, a differenza di quanto accaduto in fattispecie analoghe trattate innanzi a Codesto Ufficio, nel caso in esame CP_1 non aveva provveduto a versare acconti, apparendo invece dirimente il dato incontestato della somma oggetto di ammissione al passivo.
2.In conclusione, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione a carico del Fondo di Garanzia della somma di euro 36.811,24 netta, per le ragioni meglio sopra esposte, oltre CP_1 ulteriori interessi e rivalutazione monetaria, in quanto il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto non muta la propria natura retributiva quando in forza della legge 29 maggio 1982 n.
297 e del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 sia fatto valere nei confronti del Fondo di Garanzia gestito dall' per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro ed è comprensivo, come di regola, CP_1 di interessi legali e di rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16 sesto comma della legge 30 dicembre 1991 n. 412; a nulla rilevando che l' possa poi surrogarsi nel privilegio spettante al lavoratore ai sensi degli art. 2751 bis e CP_1
2776 c.c. con ammissione al passivo nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore e, quindi, non già per l'intero importo corrisposto a questo ultimo, ma comprendendo nel credito privilegiato solo gli interessi maturati sino alla data della vendita, nonché la rivalutazione monetaria maturata fino al momento in cui lo stato passivo sia divenuto definitivo, con la conseguente esclusione degli interessi e della rivalutazione maturati in epoca successiva.
3.Le spese processuali restano regolate dal principio della soccombenza, ivi comprese le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, e per l'effetto poste a carico dell' , liquidate nella CP_1 misura di cui in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, di quanto previsto dal DM 55/2014, sì come integrato e modificato dal DM 147/2022, con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della somma netta di euro € 36.811,24 a CP_1 titolo di TFR, oltre ulteriore rivalutazione ed interessi al soddisfo;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 4636,5 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato decreto. CP_1
Catania, 20/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso