Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 22234/2022 Verbale dell'udienza dell'11/02/2025 Per l'opponente è presente l'avv. Pepe. Per è presente l'avv. Perrino. CP_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Pepe, in particolare, ribadisce che non c'è prova rituale sulla notificazione del decreto di irricevi- bilità del ricorso amministrativo e chiede che tale aspetto sia in ogni caso valutato, quan- to meno ai fini della buona fede di parte opponente, in relazione alle spese di lite. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 22234 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f. , rapp.to e di- Parte_1 C.F._1 feso dall'avv. Gianmarco Pepe, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, via Santa Brigida n. 51 OPPONENTE E
, c.f.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Nicola Perrino, presso il cui studio elett.te domicilia in Afragola, via G. Pascoli n. 7 OPPOSTA NONCHE'
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e l'ente impositore, proponendo opposizione avverso la cartella esat- Controparte_3 toriale n. 02020220015337945000, notificata il 21/07/2022, relativa a sanzioni per viola- zione del codice della strada. Nell'eccepire l'omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada sottesi alla stessa, nonché ulteriori vizi propri della cartella di pagamento, ha chie- sto dichiararsene l'illegittimità, con conseguente annullamento, e vittoria di spese con at- tribuzione. Si sono costituiti l' e l'ente impositore, resistendo alla domanda e Controparte_4 chiedendone il rigetto. L'opposizione è infondata. Va premesso che la domanda non può essere considerata di natura c.d. recuperatoria. Invero, l'istante ha avuto piena conoscenza dei verbali sottesi, per avere proposto ricorso al prefetto, dichiarato irricevibile per tardività. A prescindere dalla notifica di tale decreto (e della conoscenza da parte dell'opponente), è chiaro che il ricorso amministrativo è tardivo, in quanto presentato oltre il termine di giorni 60 dalla notifica dei verbali, sicchè gli stessi sono senz'altro valido titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo. Al riguardo, la S.C. (sentenza n. 4170 del 22/02/2010) ha chiarito che la disciplina sulla so- spensione dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, posta dall'art. 1 della legge 7 otto- bre 1969, n. 742, riconnettendosi alla necessità della difesa tecnica in giudizio, vale per i soli termini processuali, non potendo così trovare applicazione al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dal- la notificazione dell'accertamento di una violazione del codice della strada, stabilito dall'art. 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto, che ha riguardo ad attività da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo. Per quanto riguarda le doglianze di natura formale (difetto di motivazione, mancata pro- va di sottoscrizione del ruolo, generica indicazione del responsabile del procedimento), parimenti l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta nel termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c., termine non osservato nella specie. In ogni caso, la domanda, sotto tali profili, è infondata. È noto che la cartella esattoriale, che non costituisca il primo e l'unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente (Cass. 21177 del 08/10/2014). Nella specie, vi è il richiamo degli atti presupposti, per cui la cartella risulta validamente motivata per relationem, senza alcun pregiudizio per l'istante che, come detto, aveva pacifi- camente conosciuto i verbali sottesi. Quanto all'eccezione di mancata indicazione del responsabile del procedimento, la stessa risulta del tutto dilatoria, atteso che la giurisprudenza richiamata dall'opponente, secondo cui non sarebbe valida l'indicazione “generica del direttore dell'Ufficio o di un suo dele- gato”, non è pertinente al caso di specie, essendo chiaramente indicato in cartella il nome del soggetto fisico responsabile del procedimento. Sulla sottoscrizione del ruolo, si richiama quanto, da ultimo, evidenziato dalla S.C. (ord. n. 19327/2024) secondo cui in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originaria- mente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e noti- ficata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del po- tere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. Da quanto sopra, consegue il rigetto integrale dell'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, in ragione della non particolare comples- sità della controversia e della limitata attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 CP_1 CP_3
dei compensi di lite, che liquida, per ciascuna parte, in € 3.809,00, oltre spese CP_3 generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge. Così deciso in Napoli, l'11/02/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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