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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1247/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NUNZIATA GABRIELE, Presidente
IE GAETANO, Relatore
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13821/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I 16 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 20250048113590053583010 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 933/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, BA US ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca , notificata a mezzo raccomandata a/r in data 22-4-2025 per omesso versamento dell'IMU per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 per un totale di € 93.088,39, emessa dal Società_1 s. p. a. e Advanced Systems s. p. a. per conto del Comune di Marano di Napoli.
La ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti prodromici relativi all'anno 2018 e ha chiesto dichiararsi la nullità della comunicazione di iscrizione di ipoteca impugnata, esclusivamente per l'annualità 2018, per la mancata notificazione degli atti prodromici alla stessa e dichiarare la decadenza del Comune di Marano di Napoli dal potere impositivo per l'IMU 2018.
Si è costituita in giudizio Municipia s.p.a. per Il R.T.I. che ha chiesto il rigetto del ricorso , esponendo che alla parte è stato regolarmente notificato l'avviso di accertamento IMU 2018 n. 199 in data 28.12-2020.
Si è costituito in giudizio anche il Comune di Marano di Napoli che in via preliminare ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e , nel merito il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative, contestando la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento effettuata con consegna alla figlia non convivente , allegando i certificati di stato di famiglia e di residenza.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è infondato.
Va evidenziato che, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi dell'atto stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (Cass. sez. trib. 15/01/2014, n. 701).
Nella fattispecie, si rileva che la parte resistente ha depositato documentazione che prova l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento richiamato. nel provvedimento impugnato.
La regolarità del procedimento notificatorio presso il domicilio del destinatario va affermata anche in difetto di prova di ogni ulteriore adempimento dell'invio della raccomandata c.d. informativa (C.A.N.) o al rapporto di convivenza della persona cui è stato recapitata stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c. c. (in termini, Cass. Sez. Trib. 13/7/2018, n. 18716; 14/11/2019, n. 29642; n. 4160/2022; n. 23177/2023;
n.21936/2024 e, infine, n. 8618/2024) Accertata dunque la valida notificazione degli atti prodromici e stante la loro mancata impugnazione da parte del contribuente, deve affermarsi la definitività della pretesa tributaria che con le stesse era stata azionata e quindi la inammissibilità della impugnazione degli atti successivi con riferimento alla contestazione delle pretese tributarie definitivamente accertate
Nemmeno è maturata la prescrizione per il periodo successiva alla notifica dell'atto prodromico, rispetto alla notifica dell'atto impugnato in questa sede, effettuata ben prima della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione per i tributi locali
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti che liquida per ciascuna in € 1.000,00 oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge se dovuti, con attribuzione per Municipia Spa all'Avv. Difensore_4 dichiaratosi antistatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NUNZIATA GABRIELE, Presidente
IE GAETANO, Relatore
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13821/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I 16 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 20250048113590053583010 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 933/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, BA US ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca , notificata a mezzo raccomandata a/r in data 22-4-2025 per omesso versamento dell'IMU per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 per un totale di € 93.088,39, emessa dal Società_1 s. p. a. e Advanced Systems s. p. a. per conto del Comune di Marano di Napoli.
La ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti prodromici relativi all'anno 2018 e ha chiesto dichiararsi la nullità della comunicazione di iscrizione di ipoteca impugnata, esclusivamente per l'annualità 2018, per la mancata notificazione degli atti prodromici alla stessa e dichiarare la decadenza del Comune di Marano di Napoli dal potere impositivo per l'IMU 2018.
Si è costituita in giudizio Municipia s.p.a. per Il R.T.I. che ha chiesto il rigetto del ricorso , esponendo che alla parte è stato regolarmente notificato l'avviso di accertamento IMU 2018 n. 199 in data 28.12-2020.
Si è costituito in giudizio anche il Comune di Marano di Napoli che in via preliminare ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e , nel merito il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative, contestando la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento effettuata con consegna alla figlia non convivente , allegando i certificati di stato di famiglia e di residenza.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è infondato.
Va evidenziato che, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi dell'atto stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (Cass. sez. trib. 15/01/2014, n. 701).
Nella fattispecie, si rileva che la parte resistente ha depositato documentazione che prova l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento richiamato. nel provvedimento impugnato.
La regolarità del procedimento notificatorio presso il domicilio del destinatario va affermata anche in difetto di prova di ogni ulteriore adempimento dell'invio della raccomandata c.d. informativa (C.A.N.) o al rapporto di convivenza della persona cui è stato recapitata stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c. c. (in termini, Cass. Sez. Trib. 13/7/2018, n. 18716; 14/11/2019, n. 29642; n. 4160/2022; n. 23177/2023;
n.21936/2024 e, infine, n. 8618/2024) Accertata dunque la valida notificazione degli atti prodromici e stante la loro mancata impugnazione da parte del contribuente, deve affermarsi la definitività della pretesa tributaria che con le stesse era stata azionata e quindi la inammissibilità della impugnazione degli atti successivi con riferimento alla contestazione delle pretese tributarie definitivamente accertate
Nemmeno è maturata la prescrizione per il periodo successiva alla notifica dell'atto prodromico, rispetto alla notifica dell'atto impugnato in questa sede, effettuata ben prima della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione per i tributi locali
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti che liquida per ciascuna in € 1.000,00 oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge se dovuti, con attribuzione per Municipia Spa all'Avv. Difensore_4 dichiaratosi antistatario.