Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 1247
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto autonomamente impugnabile, ma che i vizi degli atti impositivi presupposti possono essere fatti valere solo se tali atti non sono diventati definitivi. Nel caso di specie, è stata provata la notifica dell'avviso di accertamento IMU 2018, e la sua mancata impugnazione nei termini ha reso definitiva la pretesa tributaria. La regolarità del procedimento notificatorio è stata affermata anche in difetto di prova di ulteriori adempimenti o del rapporto di convivenza della persona cui è stato recapitato l'atto, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che la pretesa tributaria era diventata definitiva a seguito della valida notifica dell'avviso di accertamento e della sua mancata impugnazione. Pertanto, l'impugnazione degli atti successivi con riferimento alle pretese tributarie definitivamente accertate è inammissibile. Inoltre, non è maturata la prescrizione per il periodo considerato.

  • Rigettato
    Legittimazione passiva del Comune

    La Corte ha rigettato il ricorso nel merito, implicitamente rigettando anche la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune, in quanto ha affermato la validità della pretesa tributaria azionata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 1247
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1247
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo