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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 10503/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DISTEFANO TERESA in virtù di procura speciale Parte_1 in atti;
ricorrente
contro
con il patrocinio dell'avv. CARAMELLINO NATALIA in virtù di procura Controparte_1 speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: nato a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente:
come da conclusioni congiunte depositate, rispettivamente, in data 20.1.2025 e 27.1.2025
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 Controparte_1 quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 11.06.2024, chiedeva al Tribunale di disporre Parte_1
l'affidamento del migliore minore al padre, accogliendo, altresì, il calendario di visite madre – minori rappresentato in sede ricorso. Inoltre, chiedeva disporsi che ciascun genitore provvedesse al mantenimento del minore nei periodi di rispettiva pertinenza, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 7.7.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, disponeva la comparizione personale delle parti innanzi al G.O.P. delegato al 2.12.2024, nonché fissava udienza per la convocazione delle parti avanti a sé al 28.1.2025.
Con memoria depositata il 22.11.2024, si costituiva in giudizio , chiedendo Controparte_1 disporsi l'affidamento condiviso del minore, con residenza abituale e collocamento press o il padre.
Chiedeva, poi, accogliersi il calendario di visite rassegnato in sede di memoria;
chiedeva, ancora, disporsi che ciascun genitore provvedesse al mantenimento del minore nei periodi di rispettiva pertinenza, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, chiedeva, infine, disporsi la percezione dell'Assegno Unico nella misura del 50% a favore di ciascun genitore.
All'udienza del 2.12.2024, innanzi al G.O.P. delegato, le parti addivenivano ad un accordo;
pertanto, il G.O.P. delegato revocava l'udienza ex art. 473bis 21 c.p.c. in presenza già fissata, disponendo che la stessa venisse sostituita dal deposito telematico di note scritte, nonché assegnava alle parti termine perentorio fino al 28.1.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, unitamente alla dichiarazione sottoscritta da ciascuna parte personalmente di rinunciare all'udienza in presenza.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note scritte, contenenti le conclusioni congiunte;
pertanto, con ordinanza del 8.2.2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse del minore e nulla osta al suo accoglimento. Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
Dispone l'affidamento congiunto del minore , che manterrà la propria residenza presso il Per_1 domicilio paterno;
Dispone che il figlio trascorrerà una settimana presso la madre e una presso il padre, ferme Per_1 restando le esigenze lavorative delle parti e la volontà del minore, anche per quanto riguarda i periodi di vacanza e le festività;
Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio quando è con loro;
Dispone a carico dei genitori le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da protocollo in uso presso il Tribunale di Torino del 15.3.2016;
Dà atto che le parti concordano la percezione dell'assegno unico universale nella misura del 50% a favore di ciascun genitore.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7.3.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 10503/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DISTEFANO TERESA in virtù di procura speciale Parte_1 in atti;
ricorrente
contro
con il patrocinio dell'avv. CARAMELLINO NATALIA in virtù di procura Controparte_1 speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: nato a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente:
come da conclusioni congiunte depositate, rispettivamente, in data 20.1.2025 e 27.1.2025
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 Controparte_1 quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 11.06.2024, chiedeva al Tribunale di disporre Parte_1
l'affidamento del migliore minore al padre, accogliendo, altresì, il calendario di visite madre – minori rappresentato in sede ricorso. Inoltre, chiedeva disporsi che ciascun genitore provvedesse al mantenimento del minore nei periodi di rispettiva pertinenza, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 7.7.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, disponeva la comparizione personale delle parti innanzi al G.O.P. delegato al 2.12.2024, nonché fissava udienza per la convocazione delle parti avanti a sé al 28.1.2025.
Con memoria depositata il 22.11.2024, si costituiva in giudizio , chiedendo Controparte_1 disporsi l'affidamento condiviso del minore, con residenza abituale e collocamento press o il padre.
Chiedeva, poi, accogliersi il calendario di visite rassegnato in sede di memoria;
chiedeva, ancora, disporsi che ciascun genitore provvedesse al mantenimento del minore nei periodi di rispettiva pertinenza, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, chiedeva, infine, disporsi la percezione dell'Assegno Unico nella misura del 50% a favore di ciascun genitore.
All'udienza del 2.12.2024, innanzi al G.O.P. delegato, le parti addivenivano ad un accordo;
pertanto, il G.O.P. delegato revocava l'udienza ex art. 473bis 21 c.p.c. in presenza già fissata, disponendo che la stessa venisse sostituita dal deposito telematico di note scritte, nonché assegnava alle parti termine perentorio fino al 28.1.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, unitamente alla dichiarazione sottoscritta da ciascuna parte personalmente di rinunciare all'udienza in presenza.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note scritte, contenenti le conclusioni congiunte;
pertanto, con ordinanza del 8.2.2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse del minore e nulla osta al suo accoglimento. Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
Dispone l'affidamento congiunto del minore , che manterrà la propria residenza presso il Per_1 domicilio paterno;
Dispone che il figlio trascorrerà una settimana presso la madre e una presso il padre, ferme Per_1 restando le esigenze lavorative delle parti e la volontà del minore, anche per quanto riguarda i periodi di vacanza e le festività;
Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio quando è con loro;
Dispone a carico dei genitori le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da protocollo in uso presso il Tribunale di Torino del 15.3.2016;
Dà atto che le parti concordano la percezione dell'assegno unico universale nella misura del 50% a favore di ciascun genitore.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7.3.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.