TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/10/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Paola Compagna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3360 / 2021 promossa tra le parti:
RICORRENTE
c.f. , con l'avv. ROVIELLO CP_1 C.F._1
ROBERTA, presso il cui Studio ha eletto domicilio
CONVENUTO
c.f. CP_2 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato:
- pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e CP_1 con addebito al marito ex art. 151 c. 2 c.c. per violazione dei CP_2 doveri nascenti dal matrimonio (morali e materiali nei confronti di figli e moglie
e di fedeltà) e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità di CP_2 in ordine alla causazione degli eventi dannosi subiti da e i figli CP_1
e meglio descritti in atti e che saranno accertati in istruttoria, in Per_1 Per_2
Pagina 1 di 15 particolare la causazione della rottura del vincolo matrimoniale e lo stato di malattia della e del figlio , accogliere la domanda di risarcimento CP_1 Per_2 danni formulata da condannando l pagamento in favore CP_1 CP_2 della moglie di una somma che risulterà di giustizia a seguito della espletanda istruttoria o da determinarsi in separato apposito giudizio, a titolo di risarcimento danni tutti alla persona (passati, presenti e futuri) alla vita di relazione, alla salute, morale, biologico, ecc.;
- disporre a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_2 un contributo al suo mantenimento di €4.000,00 mensili o quella CP_1 somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in seguito di istruttoria, oltre
ISTAT di legge;
disporre altresì a carico di l'obbligo di CP_2 corrispondere direttamente a favore dei figli un contributo al loro mantenimento nella misura di €1.000,00 cadauno, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito di istruttoria, oltre 100% spese straordinarie;
il tutto oltre rivalutazione ISTAT, di legge;
- prevedere o confermare, ex art. 614 bis cpc, la somma dovuta da parte di
[...] per ogni sua violazione o inosservanza dei provvedimenti di cui sopra CP_2 ovvero per ogni ritardo nella esecuzione da parte sua del provvedimento, disponendone il pagamento a carico dello stesso ed in favore della ricorrente;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre incombenti di legge”.
Per parte resistente: “-in via principale e e nel merito accertata la intervenuta riconciliazione di coniugi annullare gli effetti della separazione pronunciata con sentenza n. 206/2023 emessa dal Tribunale di Prato in data 22.3.2023. in denegata ipotesi nella non ritenuta ipotesi in cui non venisse accertata la riconciliazione dei coniugi:
- respingere la domanda di addebito e di risarcimento danni promossa dalla signora nei confronti del sig. ; - dichiarare il sig. CP_1 CP_2 CP_2 tenuto a corrispondere al figlio la somma di euro 1.000,00 mensili oltre Per_2 al 100% delle spese straordinarie rivalutabile secondo gli indici IS;
- revocare il mantenimento dovuto dal sig. al figlio non CP_2 Per_1 essendovi più i presupposti;
-dichiarare i sig. enuto a corrispondere alla signora la somma di CP_2 CP_1 euro 1.000,00 al mese rivalutabile annualmente secondo gli indici IS .
Con vittoria di compensi, rimborso spese generali oltre accessori come per legge.
Pagina 2 di 15 Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 15/07/2025”.
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato CP_1
Tribunale la pronuncia di separazione personale con addebito al coniuge
[...] sposato con rito concordatario a Carmignano (PO) in data CP_2
27/04/1997, atto trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di
Carmignano (PO), nel Registro Atti di Matrimonio dell'anno 1997, Parte II, Serie
A, atto n. 25.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati i figli e , rispettivamente in data 02/03/1998 e 28/04/1999, entrambi Per_1 Per_2 attualmente maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
(2) che i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni;
(3) che la comunione materiale e spirituale con il marito è venuta meno negli ultimi anni a causa del comportamento ostruzionistico e contrario ai doveri familiari del (4) che la nel marzo del 1997, ha iniziato a lavorare CP_2 CP_1 nell'azienda AM Jersey, di proprietà della famiglia nonostante il CP_2 comportamento ostruzionistico inizialmente subito dalla di lui sorella;
(5) che, fin dall'inizio della vita matrimoniale, il ha manifestato atteggiamenti di CP_2 chiusura e di ostilità nei confronti della moglie, che ha poi scoperto che il marito era solito intrattenersi su siti di giochi online ed incontri hard con altre donne in modalità virtuale;
(6) che, quando la ricorrente era in attesa del primo figlio
, è stata vittima di un grave episodio di violenza, sia fisica che verbale, Per_1 perpetrato ai suoi danni da parte del marito, il quale l'ha strattonata più volte e poi colpita ripetutamente al braccio sinistro con forti pugni nel corso di una lite;
(7) che nel mese di marzo del 1998 nacque il primogenito , poi seguito Per_1 nell'aprile del 1999 dal secondogenito;
(8) che il in quegli anni Per_2 CP_2 era solito assentarsi molto spesso da casa anche nei mesi estivi, giustificando i suoi viaggi per ragioni lavorative, lasciando la moglie sola ad accudire i due figli appena nati;
(9) che, nel frattempo, il aveva fatto divenire la moglie da CP_2 lui dipendente da un punto di vista economico, considerato che, anche dopo le dimissioni della dalla AM Jersey causate dalle ingerenze negative della CP_1 cognata, la stessa ha continuato ad essere occupata in altra società gemella della
AM Jersey, la FJ WD, costituita ad hoc, fino al mese di aprile 2007; (10) che, in
Pagina 3 di 15 seguito, la è sempre stata sostenuta economicamente dal marito e, dall'anno CP_1
2018, detiene in uso una carta ricaricabile, intestata al marito, su cui questi era solito effettuare sporadicamente piccoli versamenti che la moglie è sempre stata costretta a giustificare;
(11) che entrambi i figli hanno risentito negativamente dell'ambiente familiare tossico in cui sono nati e cresciuti, sviluppando fenomeni ansiogeni a causa del comportamento ostile e rabbioso manifestato nei loro riguardi dal padre, a volte culminati in accessi al pronto soccorso;
(12) che il si è reso protagonista, a più riprese, di episodi di violenza fisica sia nei CP_2 confronti diretti della moglie, che di oggetti casalinghi di proprietà della e CP_1 dei figli;
(13) che la ricorrente ha cercato di sottrarsi alla dipendenza economica dal marito cercando un'attività lavorativa ed iscrivendosi alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze;
(14) che il marito ha, tuttavia, sempre ostacolato la voglia di indipendenza della moglie, sminuendone la persona in ogni occasione utile;
(15) che, nei 25 anni di matrimonio col la lo ha CP_2 CP_1 sempre sostenuto sul piano professionale, partecipando con lui a fiere, visite dei clienti e corrispondenza con gli stessi, pur non essendo assunta regolarmente in seguito alla messa in liquidazione della AM Jersey dopo il mese di aprile 2007;
(16) che il dispone di vari conti correnti (c/o e CP_2 Controparte_3
Contr
quelli conosciuti dalla , svariati investimenti, proprietà immobiliari, CP_1 terreni;
percepisce utili assai consistenti e proventi per affitti e la ricorrente prospetta un esempio delle entrate mensili del marito (mese preso a riferimento: settembre 2021): - €4.178,61 per affitti immobile di via Tiepolo;
- €8.500 per compenso utilizzo brevetti n MI201068 da AM Jersey;
- €4.500 per compenso utilizzo brevetti n MI201065 da AM Jersey;
- €12.166 Busta PA DO AM
Jersey SPA;
- €1.400 Busta PA DO IN srl;
- € 5.000 Rimborso prestito
Obbligazionario; (17) che la è intestataria di un conto corrente ed ha solo CP_1 pochi risparmi personali, rimastigli dopo che, negli anni, vi ha dovuto attingere svariate volte per sopperire alle mancanze dei pagamenti delle utenze di casa da parte del marito e per provvedere alle sue necessità da quando quest'ultimo ha iniziato a centellinare il danaro;
(18) che la casa familiare è ancora abitata dal solo perché la ha dovuto trasferire il proprio domicilio e la propria CP_2 CP_1 residenza presso la casa della madre, in Treviglio (Bergamo), per sopperire alla duplice necessità di assistenza al figlio , ancora gravemente ammalato di Per_2 depressione ed in isolamento sociale, ed alla madre, che infine ha avuto un vero e
Pagina 4 di 15 proprio tracollo psico-fisico dopo aver sostenuto il nipote in questi lunghi due anni di depressione;
(19) che, allo stato, il non versa niente alla moglie CP_2
(salvo sporadiche ricariche di una carta prepagata, a lui intestata ed in uso alla moglie, e solo dopo suppliche da parte della moglie), mentre corrisponde ogni mese oltre € 1.000,00 per figlio, versati direttamente a loro.
Quali domande accessorie la ricorrente ha chiesto: (1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito ex art. 151, c. 2, c.c. per violazione dei doveri coniugali e familiari e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno morale, biologico e relazionale cagionato alla moglie, da determinare all'esito dell'istruzione probatoria ovvero in separato apposito giudizio;
(2) la determinazione di un assegno di mantenimento a carico di in CP_2 favore della ricorrente, di € 4.000,00 mensili rivalutabili o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in seguito all'espletata istruttoria;
(3) la determinazione di un assegno di mantenimento a carico di in CP_2 favore dei figli e , di € 1.000,00 mensili cadauno rivalutabili, o di Per_1 Per_2 quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in seguito all'espletata istruttoria, oltre al 100% delle spese straordinarie;
(4) la determinazione, ex art. 614bis c.p.c., di una somma dovuta dal convenuto in caso di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione dei predetti provvedimenti di natura economica, disponendone il pagamento a carico del medesimo ed in favore della ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, attesa la mancata comparizione del convenuto non costituito il Presidente ha ritenuto sussistenti – CP_2 allo stato ed in via provvisoria - i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della determinando l'obbligo in capo al CP_1 di versare in favore della moglie la somma mensile pari ad € 1.600,00 a CP_2 titolo di contributo al mantenimento della stessa, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre che la somma mensile pari ad € 1.000,00 a titolo di mantenimento della prole da versare direttamente in favore di ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, rimettendo la causa dinanzi al G.I. designato.
Avanti al G.I., in sede di udienza ex art. 183 c.p.c., verificata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia di la ricorrente ha concluso CP_2
Pagina 5 di 15 per la pronuncia di sentenza parziale di separazione e chiesto la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
La causa, quindi, è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni.
Con sentenza non definitiva n. 206/2023, pubblicata in data 27/03/2023, il
Tribunale di Prato in composizione collegiale ha dichiarato la separazione personale tra e disponendo la rimessione della CP_1 CP_2 causa innanzi al Giudice Istruttore, come da separata ordinanza, necessitando di approfondimento istruttorio sia sotto il profilo dei rapporti genitori/figli, sia in ordine alla fondatezza della richiesta di addebito ex art. 151, c. 2, c.p.c., sia sotto l'aspetto della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge e della prole.
Concessi alla parte costituita i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa
è stata istruita mediante produzione documentale, escussione testimoniale sui capitoli di prova ritenuti ammissibili e di cui all'ordinanza ex art. 184 c.p.c. dell'11/10/2023, accertamenti sulla situazione patrimoniale e reddituale, nonché sulla capacità economica di disposti dalla Guardia di Finanza di CP_2
Prato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09/02/2024, si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo un differimento dell'udienza CP_2 prefissata per il 13/02/2024 al fine di consentire all'istante l'esame del fascicolo e la predisposizione di un'adeguata difesa.
All'udienza del 21/05/2024, differita nuovamente su istanza del difensore di parte ricorrente, rilevata la costituzione in giudizio di parte convenuta del 09/02/2024, il
G.I. ha revocato la dichiarazione di contumacia del convenuto effettuata a verbale di udienza del 22/11/2022, dando altresì atto che i difensori di parte convenuta hanno comunicato la rinuncia al mandato professionale in data 08/04/2024.
Escussi i capitoli di prova testimoniale ammessi, l'udienza è stata rinviata all'8/10/2024 ritenuto opportuno disporre l'interrogatorio formale del convenuto sui capitoli di prova per testi già ammessi.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore del 04/10/2024, si è costituito in giudizio a mezzo di nuovo legale, contestando la CP_2
Pagina 6 di 15 ricostruzione fattuale svolta da controparte e le domande accessorie tutte azionate nei confronti del coniuge.
A sostegno delle proprie argomentazioni, il convenuto ha addotto le seguenti circostanze: (1) che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente nel corso del presente giudizio, la soggiorna, ormai in via continuativa da 18 CP_1 mesi, presso la (ex) casa coniugale di proprietà esclusiva del marito e che non si tratta di una mera forma di coabitazione tra i coniugi, i quali hanno di fatto un comportamento incompatibile con lo stato di separazione, avendo ricostruito a tutti gli effetti una vita familiare fatta di momenti di condivisione, anche in ambiente esterno, che prevedono soggiorni in vacanza insieme nella medesima stanza;
(2) che, ad ogni buon conto, la crisi matrimoniale tra i due coniugi non sarebbe attribuibile ad un atteggiamento ostile e violento del bensì ad CP_2 un cambiamento repentino nel comportamento della moglie in seguito al viaggio di nozze, la quale si è resa a più riprese protagonista di vere e proprie scenate di gelosia estrema nei confronti del marito, cagionando incomprensioni anche nell'ambiente lavorativo della di lui famiglia;
(3) che il ha sempre CP_2 cercato di aiutare professionalmente la moglie, dapprima assumendola presso la propria azienda AM Jersey e, in seguito, presso la FJWD che il si è CP_2 intestato in via esclusiva in seguito all'acquisto delle quote societarie della di lui sorella per poter farvi entrare la moglie, che con la cognata aveva un atteggiamento molto teso ed ostile;
(4) che, a causa della crisi finanziaria dell'anno 2008, le cose cominciarono a peggiorare e le entrate della famiglia si ridussero notevolmente, ma la ricorrente non voleva rinunciare Persona_3 ad una vita agiata, utilizzando impropriamente la carta di credito intestata al marito e richiedendo vacanze in posti lussuosi;
(5) che il è stata CP_2
Contr costretto a contrarre un mutuo ventennale per € 250.000,00 con la per far fronte alla riduzione delle entrate della società di cui era socio, subendo anche il blocco della carta di credito in uso alla moglie per “mancanza di fondi”; (6) che, peraltro le società di cui era socio il dopo un periodo iniziale di ripresa CP_2 nell'anno 2018 hanno avuto nuovamente una crisi economica tanto che la società
AM Jersey spa ha avuto una perdita nel 2021 di euro 220.00,00, nel 2022 di euro
900.000,00, nel 2023 di 1 milione e 200.000,00, mentre la presenta Parte_1 un utile di € 108.330,00, con delle disponibilità liquide a fine anno pari a soli €
3.401,00; (7) che, dal marzo 2023, i compensi dovuti al dalla AM CP_2
Pagina 7 di 15 Jersey non sono stati corrisposti per crisi di liquidità aziendale ma gli stessi sono stati comunque conteggiati in bilancio per far risultare una liquidità aziendale e i brevetti sono decaduti da ormai 14/15 anni;
(8) che, nonostante la crisi economica, il ha continuato a corrispondere i canoni di locazione per i figli e le loro CP_2 rette scolastiche, oltre che a far fronte alle spese necessarie per la casa familiare, comprese quelle per una donna di servizio in ausilio alla moglie;
(9) che il figlio ha terminato l'Università Bocconi di Milano e lavora presso la Deloitte & Per_1
Partners di Milano, essendo economicamente autosufficiente, mentre il figlio vive presso la nonna materna e non ha contatti con nessuno dei due Per_2 genitori, trovandosi in una condizione psicologica di fragilità; (10) che il percepisce canoni di locazione per circa € 48.000 annui dai quali CP_2 devono essere detratte le tasse, l'IMU, le spese condominiali e la previsione di mancati pagamenti di inquilini o di lavori di ristrutturazione e dal novembre del
2023 percepisce una pensione di € 1537,85; (11) che da tali entrate deve essere detratto un finanziamento con poste italiane di € 42.000,00 per cui corrisponde €
650 al mese, nonché le tasse, IMU, condominio necessarie per gli immobili, Contr nonché il rateo di mutuo con la pari circa € 2.100,00 mensili;
(12) che, dal
26/06/2024, il è stato estromesso dal CDA della AM Jersey S.p.a. e, CP_2 anche se da tempo non venivano più corrisposti effettivamente gli stipendi, non avrà neanche in prospettiva la possibilità di percepirli.
Dunque, nello specifico, il convenuto, nella denegata ipotesi di mancato annullamento degli effetti della separazione pronunciata con sentenza non definitiva n. 206/2023 per intervenuta riconciliazione dei coniugi, ha avanzato le seguenti domande accessorie: 1) l'obbligo, in capo al di contribuire al CP_2 mantenimento economico del figlio mediante la corresponsione, in favore Per_2 del medesimo, di una somma mensile di € 1.000,00, oltre al 100% delle spese straordinarie resesi necessarie nel suo interesse;
2) la revoca del mantenimento economico dovuto dal in favore del figlio , non ricorrendone più CP_2 Per_1
i presupposti;
3) l'obbligo, in capo al di contribuire al mantenimento CP_2 economico della coniuge versando in favore della sig.ra la somma mensile CP_1 di € 1.000,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici IS;
4) rigettare le domande di addebito e di risarcimento dei danni promosse dalla ricorrente nei confronti del convenuto perché infondate.
Pagina 8 di 15 Con ordinanza del 30/10/2024, il G.I. ha rinviato la causa al 22/01/2025 per l'interrogatorio formale di parte convenuta.
Differita la causa al fine di consentire al convenuto di munirsi di nuovo difensore, preso atto della mancata costituzione dello stesso e della sua mancata comparsa al fine di rendere interrogatorio formale, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice ha riservato la causa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., abbreviati ai sensi del secondo comma, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Ribadito il giudizio circa le istanze istruttorie formulate dalle parti, non essendo quelle non ammesse necessarie ai fini della decisione, nel merito si osserva quanto segue.
Eccezione di riconciliazione – Con la costituzione di nuovo difensore parte convenuta, in data 4.10.2024, ha eccepito che tra le parti vi è stata riconciliazione allegando che le stesse vivono insieme nella stessa abitazione, effettuano viaggi insieme e consumano anche i pasti insieme. Sebbene l'eccezione sollevata sia ammissibile, perché non soggetta alle preclusioni istruttorie ed assertive ben potendo il giudice procedere ad un accertamento officioso
(Sez. 1, Sentenza n. 19535 del 17/09/2014 (Rv. 632567 - 01): “Nel giudizio di separazione dei coniugi, l'intervenuta riconciliazione integra una eccezione in senso lato poiché riguarda, in relazione al regime previsto dagli artt. 154 e 157 cod. civ., non un fatto impeditivo ma la sopravvenienza di una nuova condizione, il cui accertamento può avvenire anche d'ufficio da parte del giudice, ancorchè sulla base di deduzioni ed allegazioni delle parti, mentre nel procedimento di divorzio l'interruzione della separazione deve essere eccepita - ai sensi dell'art. 3, quarto comma, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 - dal convenuto, assumendo rilievo quale fatto impeditivo della realizzazione della condizione temporale stabilita nella medesima disposizione. Ne consegue che solo in tale ipotesi la formulazione, per la prima volta, in appello dell'eccezione predetta è improponibile.” nel caso in esame, tuttavia, la documentazione allegata da parte convenuta nella propria costituzione del 4.10.2024 non è da sola sufficiente a dimostrare la validità di tale eccezione. Si tratta di allegazioni per lo più generiche, non supportate da idoneo materiale probatorio, contestate ampiamente
Pagina 9 di 15 da parte ricorrente, la quale ha dedotto che trattasi di una mera coabitazione determinata dal fatto che la stessa non ha i mezzi necessari per reperire un alloggio in locazione. Parte convenuta, sulla quale gravava l'onere probatorio, non ha dimostrato la ricostituzione della comunione materiale e spirituale sulla quale si fonda l'unione matrimoniale. Secondo i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “La parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali. Il relativo apprezzamento, effettuato seguendo i criteri appena riportati, non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva.” (cfr.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20323 del 26/07/2019 (Rv. 654966 - 02).).
Domanda di addebito della separazione - Come noto, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione.” (cfr. Cassazione ordinanza n. 40795/2021). L'onere della prova è a carico della parte richiedente l'addebito e qualora si eccepisca l'anteriorità della crisi coniugale il relativo onere probatorio grava sulla controparte (cfr. Cassazione Ordinanza 3923/2018: “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della
Pagina 10 di 15 convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.”).
Nel caso in esame la domanda di addebito formulata da parte ricorrente deve trovare accoglimento. Risultano provati in atti i comportamenti contrari ai doveri coniugali posti in essere ripetutamente da parte convenuta. In particolare, sussistono messaggi nei quali il ha pacificamente ammesso di avere CP_2 relazioni extraconiugali (doc. 15), nonché conversazioni scritte (per mail o per messaggi telefonici) nelle quali il convenuto assume atteggiamenti offensivi, denigrando la moglie ripetutamente, comportamenti confermati anche nel documento 72 di parte ricorrente.
Detto ciò, sarebbe stato onere di parte convenuta dimostrare l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alle condotte adulterine poste in essere e provate nel presente giudizio. Tuttavia, il medesimo nulla ha provato, formulando soltanto allegazioni generiche.
All'esito del giudizio, questo Tribunale ritiene, pertanto, che i fatti posti a fondamento della domanda di addebito siano stati provati.
Mantenimento della prole - Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
Ebbene, nel caso in esame si osserva quanto segue.
La ricorrente ha da sempre allegato di non svolgere attività lavorativa risultando dipendente economicamente dal coniuge, circostanze queste che hanno trovato riscontro nell'istruttoria orale espletata.
Il convenuto, invece, ha allegato di avere dei redditi diversi rispetto a quanto emerso all'esito delle indagini della Guardia di Finanza, come disposto dal giudice istruttore, rilevando che il medesimo percepisce una pensione di euro
1.537,85 e che dovrebbe percepire la somma di euro 920,00 mensili dalla società
Pagina 11 di 15 ma che in realtà non percepisce. Ha dedotto, altresì, di essere gravato Parte_2
Contr da plurimi finanziamenti e dal mutuo con per euro 2.100,00 mensili.
Tali deduzioni, tuttavia, non sono lineari, posto che, se il medesimo percepisse una pensione di euro 1.537,00, non si comprende come possa onorare tutti i propri Contr debiti, primo fra tutti il mutuo acceso presso che ha una rata mensile superiore a quanto il medesimo ha dichiarato di percepire.
In realtà, esaminando la documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza, risulta che il è proprietario di molti immobili, di veicoli, di terreni, nonché di CP_2 plurimi conti correnti.
Inoltre, è proprio il convenuto che si è dichiarato disponibile a versare 1.000,00 euro mensili per il mantenimento del figlio , oltre al 100% delle spese Per_2 straordinarie nonché 1.000,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
Deve, pertanto, essere confermato l'assegno di mantenimento previsto in sede presidenziale disponendo a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere direttamente ai figli la somma di euro 1.000,00 ciascuno oltre al 100% spese straordinarie.
Tale obbligo persiste anche nei confronti del figlio . L'allegazione di parte Per_1 convenuta, difatti, secondo cui il medesimo avrebbe raggiunto la propria indipendenza economica, è rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Peraltro, la ricorrente ha tempestivamente contestato tale deduzione affermando che sta facendo uno stage a tempo determinato e vive nell'abitazione della Per_1 nonna materna a Treviglio con l'altro fratello e la nonna stessa.
Mantenimento della coniuge – Secondo l'art. 156 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155.
Pagina 12 di 15 La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.”
Ai fini della determinazione della sussistenza o meno del diritto di un coniuge rispetto all'altro di percepire un assegno di mantenimento si è espressa a più riprese la giurisprudenza di legittimità evidenziando che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento
a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.” (Cass. 12196/2017, conforme a
Ordinanze Cass. 16809/19 e 4327/22).
All'esito del giudizio, alla luce della documentazione in atti, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per accogliere la domanda svolta sul punto dalla CP_1 alla luce dell'istruttoria svolta.
Il Tribunale ritiene congruo l'assegno di mantenimento previsto in via provvisoria dal Presidente del Tribunale, ritenendolo pienamente satisfattivo ed idoneo a consentire alla stessa di provvedere autonomamente alle proprie necessità.
Domanda ex art. 614 bis c.p.c. – Deve essere, altresì, accolta la domanda formulata sul punto dalla ricorrente, disponendo che il convenuto versi alla medesima la ulteriore somma di euro 150,00 mensili, per ogni omessa o ritardata scadenza.
Domanda di risarcimento – Tale domanda non può trovare accoglimento. Alcuna prova del danno subito è stata fornita nel presente giudizio e per quanto attiene
Pagina 13 di 15 alla malattia del figlio non vi è legittimazione da parte della madre sul Per_2 punto.
Spese di lite – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico di parte convenuta. Le stesse saranno liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (valore indeterminabile complessità media, fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ai valori medi).
Non è possibile riconoscere le spese di natura stragiudiziale in assenza di adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 24481 del
4/11/2020 (Rv. 659763 – 02) “Le spese sostenute per
l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio.”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Respinge l'eccezione di riconciliazione formulata da parte convenuta;
2. Addebita la separazione a per sua colpa;
CP_2
3. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, in via diretta CP_2 ai figli, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 2.000,00
(euro 1.000,00 per ciascuno), a titolo di contributo al mantenimento dei medesimi, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie;
4. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_2 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 1.600,00
[...] mensili, a titolo di contributo al suo mantenimento, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
Pagina 14 di 15 5. Visto l'art. 614 bis c.p.c. determina in euro 150,00 mensili, la somma che il sarà tenuto a versare a per ogni omessa o CP_2 CP_1 ritardata scadenza;
6. Respinge la domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente;
7. Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute CP_2 da parte ricorrente che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi, euro
98,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 22/10/2025
Il Presidente
Dr.ssa Lucia Schiaretti
Il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
Pagina 15 di 15