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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13161 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Frettoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da nato in [...] in data [...] e residente in [...]
Canapa n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Ginevra Maccarone (C.F.: C.F._1
P.E.C.: ) e dall'avv. Claudia Spirito (C.F.: Email_1
; P.E.C: ) ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliato presso lo studio sito in Roma alla via Oslavia n. 30, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1 in persona del Ministro pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
***
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. titolare di permesso di soggiorno per Parte_1 protezione sussidiaria, premesso di aver ottenuto il nulla osta per il ricongiungimento fra lui e la coniuge residente in e che tuttavia quest'ultima non è ancora riuscita a ricevere CP_1
l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e la legalizzazione dei documenti, ha chiesto di ordinare all'amministrazione il rilascio del visto e in subordine la fissazione di detto appuntamento.
Con la comparsa di costituzione, l'amministrazione ha rappresento e documentato che l' CP_1 ha nel frattempo stabilito l'appuntamento in questione, concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese processuali.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 24/09/2025, parte ricorrente ha depositato il visto richiesto e concluso chiedendo la condanna alle spese, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Precisato che la presente decisione concernente il merito e che quindi assorbe ogni valutazione sulla domanda cautelare anche ai fini della regolazione delle spese, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
2. Quanto alle spese processuali, ne appare ragionevole la compensazione, dovendosi tener conto dell'oggettiva difficoltà dell'ambasciata in a gestire un numero di pratiche di CP_1 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta implicitamente anche da recenti interventi legislativi (artt. 3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in L. n. 187/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 25 settembre 2025
Il Giudice
Francesco Frettoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Frettoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da nato in [...] in data [...] e residente in [...]
Canapa n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Ginevra Maccarone (C.F.: C.F._1
P.E.C.: ) e dall'avv. Claudia Spirito (C.F.: Email_1
; P.E.C: ) ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliato presso lo studio sito in Roma alla via Oslavia n. 30, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1 in persona del Ministro pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
***
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. titolare di permesso di soggiorno per Parte_1 protezione sussidiaria, premesso di aver ottenuto il nulla osta per il ricongiungimento fra lui e la coniuge residente in e che tuttavia quest'ultima non è ancora riuscita a ricevere CP_1
l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e la legalizzazione dei documenti, ha chiesto di ordinare all'amministrazione il rilascio del visto e in subordine la fissazione di detto appuntamento.
Con la comparsa di costituzione, l'amministrazione ha rappresento e documentato che l' CP_1 ha nel frattempo stabilito l'appuntamento in questione, concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese processuali.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 24/09/2025, parte ricorrente ha depositato il visto richiesto e concluso chiedendo la condanna alle spese, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Precisato che la presente decisione concernente il merito e che quindi assorbe ogni valutazione sulla domanda cautelare anche ai fini della regolazione delle spese, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
2. Quanto alle spese processuali, ne appare ragionevole la compensazione, dovendosi tener conto dell'oggettiva difficoltà dell'ambasciata in a gestire un numero di pratiche di CP_1 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta implicitamente anche da recenti interventi legislativi (artt. 3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in L. n. 187/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 25 settembre 2025
Il Giudice
Francesco Frettoni