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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9560 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Numero sent. ________________
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C A I TA L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE
RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att.
c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 17177 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
n.q di legale rapp.te della (c.f. Parte_1 Controparte_1
) rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente P.IVA_1
dagli avv. Vittorio Lombardi e dall'avv. Gianluca Meranda ed elettivamente domiciliato in Cosenza Viale Giacomo Mancini 236
OPPONENTE
E
1 (C.F. ), difensore di sé stesso ex Controparte_2 C.F._1
art. 86 cpc e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Sarno alla Via
Carmine Ruotolo n. 30
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc notificato in data
25.06.2024 in persona del legale rapp.te pt. CP_1 Parte_1
propone opposizione all'atto di precetto notificato dall'avv. in Controparte_2
data 9.04.2024 per il recupero delle spese di lite attribuitegli nella qualità di procuratore e difensore costituito di con Controparte_3
le sentenze nn. 8315/2023 e 5478/2024 del Tribunale di Roma e n.
5370/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma.
Adduce a sostegno la: • “carenza di stabilità del titolo azionato che riguarda decisioni decreto esecutive ex lege e non ancora definitive”; • “Errata
quantificazione del quantum nella denegata ipotesi di validità del precetto opposto”; • La sproporzione delle somme liquidate a titolo di compenso professionale con le sentenze richiamate nell'atto di precetto.
Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni
2 Piaccia al Tribunale , in via principale, annullare, previa urgente sospensione anche inaudita altera parte, l' atto di precetto notificato a
[...]
(c.f. ) e disapplicare per i motivi meglio CP_1 P.IVA_1
specificati nella parte in FATTO e in DIRITTO l' esecuzione delle sentenze del Tribunale di Roma nn. 8315 del 2023 e 5478 del 2024 oltre alla decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado n. 5370 del 2023
Il tutto con vittoria di spese ed onorari a favore del difensore che si dichiara antistatario
Si costituiva ritualmente parte opposta intendendo avvalersi della difesa personale ex art. 86 cpc, per impugnare ed opporsi all'avversa domanda ed invocarne il rigetto perché inammissibile e, comunque, infondata.
Argomentava in risposta alle doglianze dell'opponente e rassegnava le seguenti conclusioni
• in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione invocata con condanna alle spese anche di tale fase sommaria;
• a nulla concedere, nel merito dichiarare la domanda infondata. • Con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio e con condanna dell'opponente al pagamento di una somma determinata anche equitativamente, ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La trattazione della domanda di sospensione invocata dall'opponente veniva differita alla medesima udienza di trattazione del merito.
3 Ritenuta la natura documentale del presente la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c e la domanda di sospensione, a questo punto
è assorbita dalla decisione qui di seguito riportata.
Andiamo al merito delle questioni sollevate.
Ritenuta la competenza del Tribunale di Roma.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione. Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c per tutte le motivazioni sollevate.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt.
615 e 617 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono,
quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne
segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
4 Con il primo motivo di opposizione parte attrice lamenta la carenza dei presupposti per l'avvio della esecuzione atteso che i titoli richiamati nell'atto di precetto sarebbero ancora sub judice non essendo passati ancora in giudicato
L'eccezione va disattesa.
Le motivazioni addotte dall'opponente sul punto non colgono nel segno.
Ai sensi dell'art. 282, così come novellato dalla L. 26.11.1990, n. 353, la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza,
indipendentemente dalla natura - se di condanna, costitutiva o di mero accertamento. e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede (Cass. III, n.
10826/2020; Cass. III, n. 1283/2010; Cass. III, n. 16262/2005
Per quanto riguarda la doglianza relativa al quantum (seconda motivazione di opposizione) va rilevato che gli importi precettati sono dettagliatamente indicati e sono coerenti con quanto liquidato con le sentenze richiamate.
Per quanto riguarda poi l'ultima eccezione relativa ad una asserita sproporzione delle spese di lite liquidate con la sentenza n. 8315/2023 la stessa è inammissibile in questa sede.E' infatti pacifico in Giurisprudenza il
5 principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c.
sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale)
che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del
7.10.2008). cognizione (cfr. Cass. 2 agosto 2021, n. 22090 Corte d'Appello
Napoli, Sez. IV, Sentenza, 20/07/2023, n. 3497). Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione. Nello
stesso solco la seguente pronuncia: “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo
6 impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” (Cfr. Cass. 19.12.2006 n.
27159. Sul punto la giurisprudenza della Cassazione è pacifica e conforme
(Cass. sent. n. 22090/2021; Cass. sent. n. 3716/2020; Cass. sent. n.
9650/2020; Cass. sent. n. 3277/2015; .Cass. sent. n. 21293/2011; Cass.
sent. n. 24752/2008) disponendo che, in caso di titolo giudiziale, l'opponente può far valere solamente i fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi alla formazione del provvedimento giurisdizionale, dato che ogni doglianza riferita al merito della decisone giurisdizionale di primo grado può e deve essere fatta valere esclusivamente nel corso del giudizio di cognizione in cui il titolo (sentenza) è stato emesso, e pertanto solamente tramite impugnazione ordinaria.
Nel caso in questione la motivazione addotta andava lamentata in sede di impugna
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c cosi come invocata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo,
sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n.
55/2014
7
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così
provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 2540,00 oltre iva e cassa avvocati e spese generali a favore di
Controparte_2
Roma 25.06.2025 il giudice
RA SO
8
Numero R.G. _________________
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE
RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att.
c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 17177 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
n.q di legale rapp.te della (c.f. Parte_1 Controparte_1
) rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente P.IVA_1
dagli avv. Vittorio Lombardi e dall'avv. Gianluca Meranda ed elettivamente domiciliato in Cosenza Viale Giacomo Mancini 236
OPPONENTE
E
1 (C.F. ), difensore di sé stesso ex Controparte_2 C.F._1
art. 86 cpc e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Sarno alla Via
Carmine Ruotolo n. 30
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc notificato in data
25.06.2024 in persona del legale rapp.te pt. CP_1 Parte_1
propone opposizione all'atto di precetto notificato dall'avv. in Controparte_2
data 9.04.2024 per il recupero delle spese di lite attribuitegli nella qualità di procuratore e difensore costituito di con Controparte_3
le sentenze nn. 8315/2023 e 5478/2024 del Tribunale di Roma e n.
5370/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma.
Adduce a sostegno la: • “carenza di stabilità del titolo azionato che riguarda decisioni decreto esecutive ex lege e non ancora definitive”; • “Errata
quantificazione del quantum nella denegata ipotesi di validità del precetto opposto”; • La sproporzione delle somme liquidate a titolo di compenso professionale con le sentenze richiamate nell'atto di precetto.
Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni
2 Piaccia al Tribunale , in via principale, annullare, previa urgente sospensione anche inaudita altera parte, l' atto di precetto notificato a
[...]
(c.f. ) e disapplicare per i motivi meglio CP_1 P.IVA_1
specificati nella parte in FATTO e in DIRITTO l' esecuzione delle sentenze del Tribunale di Roma nn. 8315 del 2023 e 5478 del 2024 oltre alla decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado n. 5370 del 2023
Il tutto con vittoria di spese ed onorari a favore del difensore che si dichiara antistatario
Si costituiva ritualmente parte opposta intendendo avvalersi della difesa personale ex art. 86 cpc, per impugnare ed opporsi all'avversa domanda ed invocarne il rigetto perché inammissibile e, comunque, infondata.
Argomentava in risposta alle doglianze dell'opponente e rassegnava le seguenti conclusioni
• in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione invocata con condanna alle spese anche di tale fase sommaria;
• a nulla concedere, nel merito dichiarare la domanda infondata. • Con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio e con condanna dell'opponente al pagamento di una somma determinata anche equitativamente, ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La trattazione della domanda di sospensione invocata dall'opponente veniva differita alla medesima udienza di trattazione del merito.
3 Ritenuta la natura documentale del presente la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c e la domanda di sospensione, a questo punto
è assorbita dalla decisione qui di seguito riportata.
Andiamo al merito delle questioni sollevate.
Ritenuta la competenza del Tribunale di Roma.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione. Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c per tutte le motivazioni sollevate.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt.
615 e 617 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono,
quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne
segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
4 Con il primo motivo di opposizione parte attrice lamenta la carenza dei presupposti per l'avvio della esecuzione atteso che i titoli richiamati nell'atto di precetto sarebbero ancora sub judice non essendo passati ancora in giudicato
L'eccezione va disattesa.
Le motivazioni addotte dall'opponente sul punto non colgono nel segno.
Ai sensi dell'art. 282, così come novellato dalla L. 26.11.1990, n. 353, la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza,
indipendentemente dalla natura - se di condanna, costitutiva o di mero accertamento. e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede (Cass. III, n.
10826/2020; Cass. III, n. 1283/2010; Cass. III, n. 16262/2005
Per quanto riguarda la doglianza relativa al quantum (seconda motivazione di opposizione) va rilevato che gli importi precettati sono dettagliatamente indicati e sono coerenti con quanto liquidato con le sentenze richiamate.
Per quanto riguarda poi l'ultima eccezione relativa ad una asserita sproporzione delle spese di lite liquidate con la sentenza n. 8315/2023 la stessa è inammissibile in questa sede.E' infatti pacifico in Giurisprudenza il
5 principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c.
sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale)
che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del
7.10.2008). cognizione (cfr. Cass. 2 agosto 2021, n. 22090 Corte d'Appello
Napoli, Sez. IV, Sentenza, 20/07/2023, n. 3497). Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione. Nello
stesso solco la seguente pronuncia: “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo
6 impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” (Cfr. Cass. 19.12.2006 n.
27159. Sul punto la giurisprudenza della Cassazione è pacifica e conforme
(Cass. sent. n. 22090/2021; Cass. sent. n. 3716/2020; Cass. sent. n.
9650/2020; Cass. sent. n. 3277/2015; .Cass. sent. n. 21293/2011; Cass.
sent. n. 24752/2008) disponendo che, in caso di titolo giudiziale, l'opponente può far valere solamente i fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi alla formazione del provvedimento giurisdizionale, dato che ogni doglianza riferita al merito della decisone giurisdizionale di primo grado può e deve essere fatta valere esclusivamente nel corso del giudizio di cognizione in cui il titolo (sentenza) è stato emesso, e pertanto solamente tramite impugnazione ordinaria.
Nel caso in questione la motivazione addotta andava lamentata in sede di impugna
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c cosi come invocata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo,
sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n.
55/2014
7
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così
provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 2540,00 oltre iva e cassa avvocati e spese generali a favore di
Controparte_2
Roma 25.06.2025 il giudice
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