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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/10/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7173/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Angela Baraldi: nel procedimento iscritto al n.r.g. 7173/2025, promosso da:
, nato in [...], il [...], CUI: , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. VALENTI ALBERTO, elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Scacchini n. 9, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna (C.F. ), domiciliati presso gli C.F._2 uffici di quest'ultima in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6; RESISTENTE
Conclusioni per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo disporre l'annullamento dell'impugnato decreto di espulsione Prot. N. 27/2025 Gab. emesso dalla Prefettura di Parma in data 13.05.2025 ed eseguito a seguito di decreto di convalida emesso dal Questore della Provincia di Parma Prot. Cat. A11/2025 Acc. N. 06 del 13.05.2025, nei confronti del sig. , siccome infondato, in fatto e in diritto, non sufficientemente motivato, viziato da Parte_1 nullità, illegittimità, eccesso di potere ed inopportunità nel merito, nonché di tutti i provvedimenti presupposti, conseguenti, accessori e connessi allo stesso, con l'adozione di ogni più utile ed opportuno provvedimento. Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali e CPA ed IVA come per legge.”.
Conclusioni per parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso siccome infondato. Vinte le spese.”.
A scioglimento della riserva assunta il 18/9/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 18 D.lgs. n. 150/2011
Fatto e diritto 1. Con ricorso depositato il 29.5.2025 ai sensi degli artt. 281-decies c.p.c., 13 co. 8 D.lgs. n. 286/1998 e 18 D.lgs. n. 150/2011, , cittadino nigeriano, ha chiesto al Tribunale l'annullamento Parte_1 del decreto prot. nr. 27/2025 emesso il 13.5.2025 dal Prefetto della Provincia di Parma, con il quale è stata disposta la sua espulsione dal territorio nazionale, notificato il 13.5.2025 ed eseguito in data 14.5.2025 con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica a seguito di decreto di convalida emesso dal Questore della Provincia di Parma. 2. Il provvedimento espulsivo è stato adottato in ragione della rilevata irregolarità della posizione dello straniero sul territorio nazionale ex art. 13 co. 2 lett. b) D.lgs. n. 286/1998 derivante dalla titolarità di un permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni del quale non era stato chiesto il rinnovo. Il Prefetto ha inoltre preso atto della presentazione da parte del cittadino nigeriano di una domanda di asilo rigettata dalla competente Commissione territoriale in data 25.9.2014 con decisione irrevocabile e dell'esistenza di precedenti a suo carico, in particolare, di una condanna riportata il 6.7.2022 con sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Appello di Bologna (irrevocabile il 28.4.2023) per lesioni personali (art. 582 c.p.), (sfruttamento della) prostituzione (art. 3 L. 75/1958), stupefacenti (art. 73 co. 5 DPR 309/1990), associazione per delinquere (art. 416 co. 1 c.p.), prostituzione non minorile (art. 4 L. 75/1958). L'autorità amministrativa non ha dunque ravvisato le condizioni per il rilascio in favore dello straniero di un permesso di soggiorno in forza di obblighi costituzionali o internazionali ovvero ai sensi dell'art. 19 D.lgs. n. 296/1998, anche tenuto conto dell'infruttuosa presentazione da parte del cittadino nigeriano di domanda ex art. 31 co. 3 D.lgs. n. 286/1998 rigettata in data 13.1.2020 dal Tribunale per i Minorenni di Bologna e nuovamente in data 9.2.2023 con decisione confermata dalla Corte di Appello di Bologna in data 28.3.2025. Nella scelta della modalità esecutiva del provvedimento espulsivo, il Prefetto si è richiamato al disposto di cui all'art. 13 co. 4 e 5 D.lgs. n. 286/1998, atteso il rifiuto opposto dallo straniero all'allontanamento volontario nel Paese di origine. Contestualmente, il Questore di Parma ha disposto l'accompagnamento coattivo alla frontiera, poi eseguito in data 14.5.2025.
3. Con l'odierno ricorso, l'istante ha rappresentato, in fatto, di essere cittadino nigeriano e di trovarsi in Italia dal 2011; di aver commesso alcuni illeciti penali tra il 2016 e il 2017, ma di aver radicalmente modificato la propria condotta di vita dopo il matrimonio con una connazionale e la nascita delle sue tre figlie, nate a Parma rispettivamente l'8.5.2018, il 9.12.2020, il 5.3.2023; di aver tentato di depositare in data 13.5.2025 istanza di autorizzazione ex art. 31 presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, ma di aver ricevuto in tale data la notificazione del decreto prefettizio qui impugnato, da eseguirsi il giorno successivo mediante accompagnamento coattivo alla frontiera;
di aver proposto, a seguito dell'esecuzione del decreto di espulsione, in data 23.5.2025, una richiesta di autorizzazione all'ingresso sul territorio nazionale debitamente iscritta presso il competente Tribunale per i Minorenni di Bologna. Nel merito, il ricorrente ha contestato la legittimità di tale provvedimento, censurando la violazione dell'art. 13 co. 2-bis D.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, attesa l'assoluta mancanza di riferimenti nel decreto prefettizio alla propria condizione familiare, con conseguente omesso bilanciamento tra le esigenze pubblicistiche connesse al controllo dell'immigrazione irregolare e a quelle privatistiche correlate alla tutela della vita privata e familiare. La difesa ha poi evidenziato l'inadeguatezza del richiamo ai precedenti penali dell'istante, risalenti nel tempo e comunque anteriori al matrimonio e alla nascita delle figlie, come tali inidonei a fondare un giudizio attuale e concreto di pericolosità sociale. Inoltre, nel ricorso si evidenzia l'attuale pendenza presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna di specifica istanza volta al reingresso del cittadino straniero sul territorio nazionale e fondata sul diritto all'unità familiare con le figlie minori, circostanza che giustifica, nel caso di specie, la competenza del Tribunale ordinario.
4. Il , costituitosi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha contestato quanto dedotto da Controparte_1 parte ricorrente e, in particolare, si è richiamata ai precedenti penali riportati dal cittadino straniero per reati ostativi alla permanenza sul territorio nazionale ed espressivi di una pericolosità sociale attuale e concreta, tale da determinare la soccombenza del diritto all'unità familiare a fronte delle esigenze pubblicistiche di tutela, come peraltro confermato dalle determinazioni negative assunte dal Tribunale per i Minorenni in due occasioni, da ultimo nel febbraio 2023 con decisione confermata dalla Corte di Appello di Bologna nel marzo 2025. 5. All'udienza del 12.8.2025, fissata per la comparizione delle parti, il difensore di parte attrice si è richiamato a quanto dedotto in sede di ricorso con particolare riferimento alla condotta penale tenuta dal proprio assistito negli anni 2016 e 2017, dunque, in epoca anteriore alla costituzione del nucleo familiare e, in ogni caso, alla comminatoria di una pena detentiva inferiore agli anni 2. La difesa ha inoltre rappresentato come il ricorrente fosse stato in passato titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche in occasione della gravidanza della moglie. Il Giudice, ritenuto indispensabile acquisire copia del casellario giudiziale, dei carichi pendenti presso la Procura di Bologna e presso la Procura di Parma e dell'AFIS aggiornato, ha rinviato all'udienza dell'11.9.2023.
6. Dalla documentazione acquisita ex art. 213 c.p.c. non risultano carichi pendenti né presso la Procura di Bologna né presso la Procura di Parma, mentre da copia del casellario giudiziale emerge quale unico precedente penale la condanna comminata al ricorrente in data 6.7.2022 con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bologna (irrevocabile il 28.4.2023), in parziale riforma della sentenza del 23.6.2021 del Gip – Tribunale di Bologna, alla pena della reclusione di anni 2, mesi 10 e multa di € 1.800, per i reati di associazione per delinquere ex art. 416 co. 6 c.p., commesso in epoca anteriore e prossima all'aprile 2016 in Bologna, Parma e Nigeria, di reclutamento di persone per esercizio della prostituzione continuato in concorso ex art. 81, 110 c.p., art. 3 n. 4 L. 75/1958 commesso fino all'aprile 2017 in Parma e altre località, di acquisto e cessione illeciti di sostanze stupefacenti continuato in concorso ex art. 81, 110 c.p. e art. 73 co. 5 DPR 309/1990 commesso in epoca anteriore e prossima all'aprile 2016 in Bologna e Parma, di lesione personale in concorso ex artt. 110, 582 co. 6 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima all'8.8.2016 in Parma. In data 26.5.2023, con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è stata disposta la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 co. 5 c.p.p. – L. 165/1998 per complessivi anni 1, mesi 10 e giorni 9 di reclusione (avendo all'evidenza già espiato la pena residua).
7. Con ordinanza del 3.9.2025 è stato disposto un rinvio d'udienza al 18.9.2025, udienza così sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
8. La sola difesa di parte attrice ha provveduto al tempestivo deposito di note conclusionali, con le quali si è integralmente richiamata deduzioni e istanze formulate in sede di ricorso. La causa è stata quindi riservata per la decisione.
***
9. Il ricorso non merita accoglimento.
10. In via preliminare, quanto alla competenza, va rilevato che ai sensi dell'art. 1, co. 2 bis, D.L. n. 241/2004, introdotto in sede di conversione con L. 271/2004, è competente il Tribunale ordinario a conoscere delle controversie relative all'espulsione amministrativa qualora sia pendente un giudizio in materia di unità familiare (art. 30 co. 6 D.lgs. n. 286/1998) ovvero una richiesta di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare di minore straniero (art. 31 co. 3 D.lgs. n. 286/1998). Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato la pendenza dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna di un ricorso proposto in data 26.5.2025 ai sensi dell'art. 31 co. 3 D.lgs. n. 286/1998, condizione che determina lo spostamento della competenza dal Giudice di Pace al Tribunale monocratico.
11. Ciò posto, avuto riguardo alla motivazione sottesa al provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto (cfr. doc. 7), deve rilevarsi che la fattispecie in esame si inscrive nell'ipotesi di cui all'art. 13 co. 2 lett. b) D.lgs. n. 286/1998, stante la titolarità da parte del cittadino nigeriano di un permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni del quale non era stato richiesto il rinnovo («l'espulsione è disposta dal Prefetto, caso per caso, […] quando il permesso di soggiorno sia scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo») e l'insussistenza delle condizioni di legge per il rilascio di un titolo di soggiorno in suo favore. Il presupposto del provvedimento espulsivo si rinviene dunque nella posizione di irregolarità del ricorrente sul territorio italiano, sebbene l'autorità amministrativa abbia anche fatto riferimento all'esistenza di rilevanti pregiudizi penali a carico dello straniero divenuti definitivi nel marzo 2023, per fatti occorsi tra il 2016 e il 2017 e a pregresse istanze avanzate dal ricorrente ai sensi dell'art. 31 co. 3 D.lgs. n. 286/1998 dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna, tutte concluse negativamente dapprima nel gennaio 2020 e, da ultimo, nel febbraio 2023 (con decisione confermata nel marzo 2025). Dunque, può dirsi che entrambe le circostanze, unitamente all'assenza di un titolo di soggiorno, appaiono essere state prese in considerazione dal Prefetto nell'adozione del provvedimento espulsivo che ha valutato soccombente il diritto all'unità familiare.
12. In diritto, va considerato il disposto di cui all'art. 13 co. 2-bis D.lgs. n. 286/1998. Tale norma chiarisce che, nell'adottare un provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero irregolare che abbia «esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine» La ratio della norma, conformemente alla previsione dell'art. 8 CEDU, è in tutta evidenza quella di tutelare l'unità familiare dal rischio di disgregazione della famiglia provocato dall'allontanamento dello straniero. Ne deriva che, qualora lo straniero abbia esercitato un diritto al ricongiungimento familiare, il legislatore esclude qualsiasi automatismo all'adozione e all'esecuzione di un provvedimento di espulsione, dovendo innanzitutto l'autorità amministrativa e poi quella giurisdizionale verificare, in concreto, la proporzionalità tra le esigenze di natura pubblicistica e il diritto alla vita familiare. Tale valutazione deve essere compiuta non soltanto nei confronti di chi abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ma anche nei confronti di chi, pur avendo legami familiari, non abbia formalmente esercitato il diritto al ricongiungimento. Com'è noto, con la pronuncia 202 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, co. 5, D.lgs. n. 286/98 nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato». L'autorità amministrativa, nella propria valutazione discrezionale, deve allora tener conto di una pluralità di elementi quali “la natura è la gravità del reato commesso dal ricorrente;
la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo;
la nazionalità delle diverse persone interessate;
la situazione familiare del ricorrente, e segnatamente, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio da altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare in seno alla coppia;
la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della relazione familiare;
il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro età; le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione;
l'interesse ed il benessere dei figli;
la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite.”. (Corte Cost. sent. n. 202/2013).
13. Nella fattispecie in esame va quindi esaminata in concreto la situazione individuale del ricorrente, bilanciando la sua posizione caratterizzata dalla presenza sul territorio italiano in condizioni di prolungata irregolarità, già attinto da una condanna penale irrevocabile per reati di grave allarme sociale, con i legami familiari da lui costituiti in Italia con la moglie e le tre figlie minori, anch'essi valutati nella loro effettività.
13.1. L'istante ha fatto ingresso in Italia nel gennaio 2011 tramite la frontiera di Lampedusa e ha risieduto sul territorio dello Stato in condizioni di irregolarità, salvo che per brevi periodi, ossia dall'agosto 2013 quantomeno all'ottobre 2014 per l'esperimento della domanda di asilo (rigettata in via definitiva) e in occasione della gravidanza della moglie, secondo quanto riferito dal difensore in udienza, ottenendo un permesso per cure mediche. Durante la sua permanenza sul territorio dello Stato, in particolare tra l'aprile 2016 e l'aprile 2017, egli si è reso responsabile di condotte delittuose che ne hanno determinato la prima e unica condanna a carico concernente illeciti gravi e idonei a destare allarme sociale. L'istante è stato infatti condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena della reclusione di anni 2 mesi 10 e multa di € 1.800 per associazione per delinquere, reclutamento di persone per l'esercizio della prostituzione, acquisto e cessione illeciti di sostanze stupefacenti e lesioni personali, tutti commessi in concorso di persone e in continuazione interna ed esterna (cfr. casellario giudiziale). Benché il ricorrente sia gravato unicamente da tale precedente, divenuto definitivo il 28.4.2023, la vicenda appare grave non solo per essersi protratta per un arco temporale significativo, ma anche in ragione del fatto che l'istante ha fatto parte di un'associazione criminale operante nel territorio nazionale tra Bologna e Parma e nel Paese di origine, la Nigeria, partecipando sistematicamente ad un'attività organizzata e finalizzata al reclutamento di persone da avviare alla prostituzione, con conseguente lesione di valori giuridici fondamentali. Tale pregiudizio, per quanto non seguito – a quanto consta – da ulteriori episodi criminali, testimonia una pericolosità sociale che, seppur affievolita dal trascorrere del tempo, appare ad oggi ancora attuale e concreta, anche tenuto conto che l'istante non ha neppure terminato di espiare la pena comminata dalla Corte di Assise di Appello. Difatti, stando a quanto emerge dal certificato del casellario giudiziale, egli ha ottenuto nel maggio 2023 la sospensione dell'esecuzione della pena residua della reclusione di anni 1 e mesi 10 e giorni 9 ai sensi dell'art. 656 co. 5 c.p.p. Sul punto, nulla è stato allegato o prodotto nel corso dell'odierno giudizio e, tuttavia, appare il caso di evidenziare che, anche ove al ricorrente fosse concessa una misura alternativa, tale circostanza non sarebbe di per sé idonea a ritenere cessate le esigenze di tutela pubblicistica. Del resto, la concessione di una misura alternativa non presuppone la totale assenza di pericolosità sociale del condannato, ma unicamente l'inizio del processo di rieducazione (cfr. tra le altre, Cass. penale, sez. V, sent. 36233/2015 in materia di affidamento in prova al servizio sociale). E nel caso di specie, il richiedente si trova ancora in attesa di una decisione in merito. Nel corso dell'odierno giudizio non è stata prodotta alcuna documentazione concernente l'eventuale svolgimento di attività lavorativa in regola da parte dell'istante, la frequentazione di corsi di formazione, di volontariato o qualsiasi altro elemento idoneo a ritenere che egli sia sufficientemente radicato sul territorio dello Stato. A fronte di tale vissuto, i legami familiari dall'istante, valutati nella loro effettività e consistenza, non appaiono tali da prevalere sulle esigenze pubblicistiche di tutela. Difatti, non può condividersi quanto evidenziato dalla difesa in sede di ricorso in merito all'asserita necessità di tutelare il legame tra il ricorrente, la moglie e le tre figlie minori, queste ultime tutte nate in Italia, rispettivamente, l'8.5.2018, il 9.12.2020, il 5.3.2023. Sul punto, occorre evidenziare che il diritto all'unità familiare, così come il diritto dei minori a non essere privati delle figure genitoriali di riferimento, non è assoluto e deve essere bilanciato con i confliggenti interessi pubblici alla luce del superiore principio di proporzionalità. Nel caso di specie, il Tribunale per i Minorenni ha già effettuato due valutazioni negative dei legami con le figlie, una prima volta nel gennaio 2020 e una seconda volta nel febbraio 2023 con decisione di recente confermata dalla Corte di Appello con decreto del 28.3.2025 (RG 629/2023) nel quale si dà atto della
“ridotta idoneità del ricorrente al corretto svolgimento della funzione genitoriale”, anche sulla scorta della relazione del Servizio sociale di riferimento pervenuta il 29.10.2024 (cfr. “Preme d'altra parte sottolineare che dalla relazione del Servizio Sociale emerge che figura genitoriale di principale riferimento per la scuola frequentata dalle minori è la madre […] alla luce delle superiori considerazioni, pare alla Corte che, nel bilanciamento degli interessi al quale si è in precedenza accennato, debba darsi, nel caso di specie, prevalenza all'interesse pubblico generale alla sicurezza del territorio, tenuto conto della pericolosità sociale di , quale in precedenza delineata e della inidoneità – o Parte_1 quantomeno della ridotta idoneità – di quest'ultimo al corretto svolgimento della funzione genitoriale, desumibile dalla tipologia stessa dei reati consumati, tanto più che dalla relazione del Servizio sociale sopra menzionata non emergono specifiche circostanze di fatto che possano permettere di confutare il giudizio sopra espresso.”). Nella fattispecie in esame, non è emerso alcun elemento nuovo o diverso rispetto a quanto già negativamente e recentemente valutato dal Tribunale per i Minorenni, anche tenuto conto delle allegazioni contenute in sede di ricorso, ove si fa genericamente riferimento al legame del ricorrente con le figlie minori e alla convivenza con il proprio nucleo familiare, circostanze che di per sé non testimoniano la sussistenza di una relazione tale da giustificare la prevalenza dell'interesse fatto valere dall'istante. Del resto, la relazione del Servizio sociale di cui al documento n. 9) allegato al ricorso appare essere la medesima già tenuta in considerazione dal Tribunale per i Minorenni, come si evince dal numero di riferimento (proc. 629/2023).
13.2. Dunque, all'esito del bilanciamento imposto dall'art. 8 CEDU e dall'art. 13 co. 2bis D.lgs. n. 286/1998 va ritenuto subvalente il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita familiare, attesto che a fronte di una pericolosità sociale allo stato attuale e concreta non vi è prova di una relazione familiare effettiva e idonea a prevalere sugli interessi pubblici di tutela. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
14. Le spese si intendono compensate avuto riguardo alla natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-bis e ss. c.p.c. e l'art. 18 D.lgs. n. 150/2011, ogni altra istanza o eccezione disattesa,
RIGETTA il ricorso.
Spese compensate
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Bologna, 6 ottobre 2025
Il Giudice Dott. Angela Baraldi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Angela Baraldi: nel procedimento iscritto al n.r.g. 7173/2025, promosso da:
, nato in [...], il [...], CUI: , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. VALENTI ALBERTO, elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Scacchini n. 9, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna (C.F. ), domiciliati presso gli C.F._2 uffici di quest'ultima in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6; RESISTENTE
Conclusioni per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo disporre l'annullamento dell'impugnato decreto di espulsione Prot. N. 27/2025 Gab. emesso dalla Prefettura di Parma in data 13.05.2025 ed eseguito a seguito di decreto di convalida emesso dal Questore della Provincia di Parma Prot. Cat. A11/2025 Acc. N. 06 del 13.05.2025, nei confronti del sig. , siccome infondato, in fatto e in diritto, non sufficientemente motivato, viziato da Parte_1 nullità, illegittimità, eccesso di potere ed inopportunità nel merito, nonché di tutti i provvedimenti presupposti, conseguenti, accessori e connessi allo stesso, con l'adozione di ogni più utile ed opportuno provvedimento. Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali e CPA ed IVA come per legge.”.
Conclusioni per parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso siccome infondato. Vinte le spese.”.
A scioglimento della riserva assunta il 18/9/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 18 D.lgs. n. 150/2011
Fatto e diritto 1. Con ricorso depositato il 29.5.2025 ai sensi degli artt. 281-decies c.p.c., 13 co. 8 D.lgs. n. 286/1998 e 18 D.lgs. n. 150/2011, , cittadino nigeriano, ha chiesto al Tribunale l'annullamento Parte_1 del decreto prot. nr. 27/2025 emesso il 13.5.2025 dal Prefetto della Provincia di Parma, con il quale è stata disposta la sua espulsione dal territorio nazionale, notificato il 13.5.2025 ed eseguito in data 14.5.2025 con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica a seguito di decreto di convalida emesso dal Questore della Provincia di Parma. 2. Il provvedimento espulsivo è stato adottato in ragione della rilevata irregolarità della posizione dello straniero sul territorio nazionale ex art. 13 co. 2 lett. b) D.lgs. n. 286/1998 derivante dalla titolarità di un permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni del quale non era stato chiesto il rinnovo. Il Prefetto ha inoltre preso atto della presentazione da parte del cittadino nigeriano di una domanda di asilo rigettata dalla competente Commissione territoriale in data 25.9.2014 con decisione irrevocabile e dell'esistenza di precedenti a suo carico, in particolare, di una condanna riportata il 6.7.2022 con sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Appello di Bologna (irrevocabile il 28.4.2023) per lesioni personali (art. 582 c.p.), (sfruttamento della) prostituzione (art. 3 L. 75/1958), stupefacenti (art. 73 co. 5 DPR 309/1990), associazione per delinquere (art. 416 co. 1 c.p.), prostituzione non minorile (art. 4 L. 75/1958). L'autorità amministrativa non ha dunque ravvisato le condizioni per il rilascio in favore dello straniero di un permesso di soggiorno in forza di obblighi costituzionali o internazionali ovvero ai sensi dell'art. 19 D.lgs. n. 296/1998, anche tenuto conto dell'infruttuosa presentazione da parte del cittadino nigeriano di domanda ex art. 31 co. 3 D.lgs. n. 286/1998 rigettata in data 13.1.2020 dal Tribunale per i Minorenni di Bologna e nuovamente in data 9.2.2023 con decisione confermata dalla Corte di Appello di Bologna in data 28.3.2025. Nella scelta della modalità esecutiva del provvedimento espulsivo, il Prefetto si è richiamato al disposto di cui all'art. 13 co. 4 e 5 D.lgs. n. 286/1998, atteso il rifiuto opposto dallo straniero all'allontanamento volontario nel Paese di origine. Contestualmente, il Questore di Parma ha disposto l'accompagnamento coattivo alla frontiera, poi eseguito in data 14.5.2025.
3. Con l'odierno ricorso, l'istante ha rappresentato, in fatto, di essere cittadino nigeriano e di trovarsi in Italia dal 2011; di aver commesso alcuni illeciti penali tra il 2016 e il 2017, ma di aver radicalmente modificato la propria condotta di vita dopo il matrimonio con una connazionale e la nascita delle sue tre figlie, nate a Parma rispettivamente l'8.5.2018, il 9.12.2020, il 5.3.2023; di aver tentato di depositare in data 13.5.2025 istanza di autorizzazione ex art. 31 presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, ma di aver ricevuto in tale data la notificazione del decreto prefettizio qui impugnato, da eseguirsi il giorno successivo mediante accompagnamento coattivo alla frontiera;
di aver proposto, a seguito dell'esecuzione del decreto di espulsione, in data 23.5.2025, una richiesta di autorizzazione all'ingresso sul territorio nazionale debitamente iscritta presso il competente Tribunale per i Minorenni di Bologna. Nel merito, il ricorrente ha contestato la legittimità di tale provvedimento, censurando la violazione dell'art. 13 co. 2-bis D.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, attesa l'assoluta mancanza di riferimenti nel decreto prefettizio alla propria condizione familiare, con conseguente omesso bilanciamento tra le esigenze pubblicistiche connesse al controllo dell'immigrazione irregolare e a quelle privatistiche correlate alla tutela della vita privata e familiare. La difesa ha poi evidenziato l'inadeguatezza del richiamo ai precedenti penali dell'istante, risalenti nel tempo e comunque anteriori al matrimonio e alla nascita delle figlie, come tali inidonei a fondare un giudizio attuale e concreto di pericolosità sociale. Inoltre, nel ricorso si evidenzia l'attuale pendenza presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna di specifica istanza volta al reingresso del cittadino straniero sul territorio nazionale e fondata sul diritto all'unità familiare con le figlie minori, circostanza che giustifica, nel caso di specie, la competenza del Tribunale ordinario.
4. Il , costituitosi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha contestato quanto dedotto da Controparte_1 parte ricorrente e, in particolare, si è richiamata ai precedenti penali riportati dal cittadino straniero per reati ostativi alla permanenza sul territorio nazionale ed espressivi di una pericolosità sociale attuale e concreta, tale da determinare la soccombenza del diritto all'unità familiare a fronte delle esigenze pubblicistiche di tutela, come peraltro confermato dalle determinazioni negative assunte dal Tribunale per i Minorenni in due occasioni, da ultimo nel febbraio 2023 con decisione confermata dalla Corte di Appello di Bologna nel marzo 2025. 5. All'udienza del 12.8.2025, fissata per la comparizione delle parti, il difensore di parte attrice si è richiamato a quanto dedotto in sede di ricorso con particolare riferimento alla condotta penale tenuta dal proprio assistito negli anni 2016 e 2017, dunque, in epoca anteriore alla costituzione del nucleo familiare e, in ogni caso, alla comminatoria di una pena detentiva inferiore agli anni 2. La difesa ha inoltre rappresentato come il ricorrente fosse stato in passato titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche in occasione della gravidanza della moglie. Il Giudice, ritenuto indispensabile acquisire copia del casellario giudiziale, dei carichi pendenti presso la Procura di Bologna e presso la Procura di Parma e dell'AFIS aggiornato, ha rinviato all'udienza dell'11.9.2023.
6. Dalla documentazione acquisita ex art. 213 c.p.c. non risultano carichi pendenti né presso la Procura di Bologna né presso la Procura di Parma, mentre da copia del casellario giudiziale emerge quale unico precedente penale la condanna comminata al ricorrente in data 6.7.2022 con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bologna (irrevocabile il 28.4.2023), in parziale riforma della sentenza del 23.6.2021 del Gip – Tribunale di Bologna, alla pena della reclusione di anni 2, mesi 10 e multa di € 1.800, per i reati di associazione per delinquere ex art. 416 co. 6 c.p., commesso in epoca anteriore e prossima all'aprile 2016 in Bologna, Parma e Nigeria, di reclutamento di persone per esercizio della prostituzione continuato in concorso ex art. 81, 110 c.p., art. 3 n. 4 L. 75/1958 commesso fino all'aprile 2017 in Parma e altre località, di acquisto e cessione illeciti di sostanze stupefacenti continuato in concorso ex art. 81, 110 c.p. e art. 73 co. 5 DPR 309/1990 commesso in epoca anteriore e prossima all'aprile 2016 in Bologna e Parma, di lesione personale in concorso ex artt. 110, 582 co. 6 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima all'8.8.2016 in Parma. In data 26.5.2023, con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è stata disposta la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 co. 5 c.p.p. – L. 165/1998 per complessivi anni 1, mesi 10 e giorni 9 di reclusione (avendo all'evidenza già espiato la pena residua).
7. Con ordinanza del 3.9.2025 è stato disposto un rinvio d'udienza al 18.9.2025, udienza così sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
8. La sola difesa di parte attrice ha provveduto al tempestivo deposito di note conclusionali, con le quali si è integralmente richiamata deduzioni e istanze formulate in sede di ricorso. La causa è stata quindi riservata per la decisione.
***
9. Il ricorso non merita accoglimento.
10. In via preliminare, quanto alla competenza, va rilevato che ai sensi dell'art. 1, co. 2 bis, D.L. n. 241/2004, introdotto in sede di conversione con L. 271/2004, è competente il Tribunale ordinario a conoscere delle controversie relative all'espulsione amministrativa qualora sia pendente un giudizio in materia di unità familiare (art. 30 co. 6 D.lgs. n. 286/1998) ovvero una richiesta di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare di minore straniero (art. 31 co. 3 D.lgs. n. 286/1998). Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato la pendenza dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna di un ricorso proposto in data 26.5.2025 ai sensi dell'art. 31 co. 3 D.lgs. n. 286/1998, condizione che determina lo spostamento della competenza dal Giudice di Pace al Tribunale monocratico.
11. Ciò posto, avuto riguardo alla motivazione sottesa al provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto (cfr. doc. 7), deve rilevarsi che la fattispecie in esame si inscrive nell'ipotesi di cui all'art. 13 co. 2 lett. b) D.lgs. n. 286/1998, stante la titolarità da parte del cittadino nigeriano di un permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni del quale non era stato richiesto il rinnovo («l'espulsione è disposta dal Prefetto, caso per caso, […] quando il permesso di soggiorno sia scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo») e l'insussistenza delle condizioni di legge per il rilascio di un titolo di soggiorno in suo favore. Il presupposto del provvedimento espulsivo si rinviene dunque nella posizione di irregolarità del ricorrente sul territorio italiano, sebbene l'autorità amministrativa abbia anche fatto riferimento all'esistenza di rilevanti pregiudizi penali a carico dello straniero divenuti definitivi nel marzo 2023, per fatti occorsi tra il 2016 e il 2017 e a pregresse istanze avanzate dal ricorrente ai sensi dell'art. 31 co. 3 D.lgs. n. 286/1998 dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna, tutte concluse negativamente dapprima nel gennaio 2020 e, da ultimo, nel febbraio 2023 (con decisione confermata nel marzo 2025). Dunque, può dirsi che entrambe le circostanze, unitamente all'assenza di un titolo di soggiorno, appaiono essere state prese in considerazione dal Prefetto nell'adozione del provvedimento espulsivo che ha valutato soccombente il diritto all'unità familiare.
12. In diritto, va considerato il disposto di cui all'art. 13 co. 2-bis D.lgs. n. 286/1998. Tale norma chiarisce che, nell'adottare un provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero irregolare che abbia «esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine» La ratio della norma, conformemente alla previsione dell'art. 8 CEDU, è in tutta evidenza quella di tutelare l'unità familiare dal rischio di disgregazione della famiglia provocato dall'allontanamento dello straniero. Ne deriva che, qualora lo straniero abbia esercitato un diritto al ricongiungimento familiare, il legislatore esclude qualsiasi automatismo all'adozione e all'esecuzione di un provvedimento di espulsione, dovendo innanzitutto l'autorità amministrativa e poi quella giurisdizionale verificare, in concreto, la proporzionalità tra le esigenze di natura pubblicistica e il diritto alla vita familiare. Tale valutazione deve essere compiuta non soltanto nei confronti di chi abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ma anche nei confronti di chi, pur avendo legami familiari, non abbia formalmente esercitato il diritto al ricongiungimento. Com'è noto, con la pronuncia 202 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, co. 5, D.lgs. n. 286/98 nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato». L'autorità amministrativa, nella propria valutazione discrezionale, deve allora tener conto di una pluralità di elementi quali “la natura è la gravità del reato commesso dal ricorrente;
la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo;
la nazionalità delle diverse persone interessate;
la situazione familiare del ricorrente, e segnatamente, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio da altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare in seno alla coppia;
la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della relazione familiare;
il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro età; le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione;
l'interesse ed il benessere dei figli;
la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite.”. (Corte Cost. sent. n. 202/2013).
13. Nella fattispecie in esame va quindi esaminata in concreto la situazione individuale del ricorrente, bilanciando la sua posizione caratterizzata dalla presenza sul territorio italiano in condizioni di prolungata irregolarità, già attinto da una condanna penale irrevocabile per reati di grave allarme sociale, con i legami familiari da lui costituiti in Italia con la moglie e le tre figlie minori, anch'essi valutati nella loro effettività.
13.1. L'istante ha fatto ingresso in Italia nel gennaio 2011 tramite la frontiera di Lampedusa e ha risieduto sul territorio dello Stato in condizioni di irregolarità, salvo che per brevi periodi, ossia dall'agosto 2013 quantomeno all'ottobre 2014 per l'esperimento della domanda di asilo (rigettata in via definitiva) e in occasione della gravidanza della moglie, secondo quanto riferito dal difensore in udienza, ottenendo un permesso per cure mediche. Durante la sua permanenza sul territorio dello Stato, in particolare tra l'aprile 2016 e l'aprile 2017, egli si è reso responsabile di condotte delittuose che ne hanno determinato la prima e unica condanna a carico concernente illeciti gravi e idonei a destare allarme sociale. L'istante è stato infatti condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena della reclusione di anni 2 mesi 10 e multa di € 1.800 per associazione per delinquere, reclutamento di persone per l'esercizio della prostituzione, acquisto e cessione illeciti di sostanze stupefacenti e lesioni personali, tutti commessi in concorso di persone e in continuazione interna ed esterna (cfr. casellario giudiziale). Benché il ricorrente sia gravato unicamente da tale precedente, divenuto definitivo il 28.4.2023, la vicenda appare grave non solo per essersi protratta per un arco temporale significativo, ma anche in ragione del fatto che l'istante ha fatto parte di un'associazione criminale operante nel territorio nazionale tra Bologna e Parma e nel Paese di origine, la Nigeria, partecipando sistematicamente ad un'attività organizzata e finalizzata al reclutamento di persone da avviare alla prostituzione, con conseguente lesione di valori giuridici fondamentali. Tale pregiudizio, per quanto non seguito – a quanto consta – da ulteriori episodi criminali, testimonia una pericolosità sociale che, seppur affievolita dal trascorrere del tempo, appare ad oggi ancora attuale e concreta, anche tenuto conto che l'istante non ha neppure terminato di espiare la pena comminata dalla Corte di Assise di Appello. Difatti, stando a quanto emerge dal certificato del casellario giudiziale, egli ha ottenuto nel maggio 2023 la sospensione dell'esecuzione della pena residua della reclusione di anni 1 e mesi 10 e giorni 9 ai sensi dell'art. 656 co. 5 c.p.p. Sul punto, nulla è stato allegato o prodotto nel corso dell'odierno giudizio e, tuttavia, appare il caso di evidenziare che, anche ove al ricorrente fosse concessa una misura alternativa, tale circostanza non sarebbe di per sé idonea a ritenere cessate le esigenze di tutela pubblicistica. Del resto, la concessione di una misura alternativa non presuppone la totale assenza di pericolosità sociale del condannato, ma unicamente l'inizio del processo di rieducazione (cfr. tra le altre, Cass. penale, sez. V, sent. 36233/2015 in materia di affidamento in prova al servizio sociale). E nel caso di specie, il richiedente si trova ancora in attesa di una decisione in merito. Nel corso dell'odierno giudizio non è stata prodotta alcuna documentazione concernente l'eventuale svolgimento di attività lavorativa in regola da parte dell'istante, la frequentazione di corsi di formazione, di volontariato o qualsiasi altro elemento idoneo a ritenere che egli sia sufficientemente radicato sul territorio dello Stato. A fronte di tale vissuto, i legami familiari dall'istante, valutati nella loro effettività e consistenza, non appaiono tali da prevalere sulle esigenze pubblicistiche di tutela. Difatti, non può condividersi quanto evidenziato dalla difesa in sede di ricorso in merito all'asserita necessità di tutelare il legame tra il ricorrente, la moglie e le tre figlie minori, queste ultime tutte nate in Italia, rispettivamente, l'8.5.2018, il 9.12.2020, il 5.3.2023. Sul punto, occorre evidenziare che il diritto all'unità familiare, così come il diritto dei minori a non essere privati delle figure genitoriali di riferimento, non è assoluto e deve essere bilanciato con i confliggenti interessi pubblici alla luce del superiore principio di proporzionalità. Nel caso di specie, il Tribunale per i Minorenni ha già effettuato due valutazioni negative dei legami con le figlie, una prima volta nel gennaio 2020 e una seconda volta nel febbraio 2023 con decisione di recente confermata dalla Corte di Appello con decreto del 28.3.2025 (RG 629/2023) nel quale si dà atto della
“ridotta idoneità del ricorrente al corretto svolgimento della funzione genitoriale”, anche sulla scorta della relazione del Servizio sociale di riferimento pervenuta il 29.10.2024 (cfr. “Preme d'altra parte sottolineare che dalla relazione del Servizio Sociale emerge che figura genitoriale di principale riferimento per la scuola frequentata dalle minori è la madre […] alla luce delle superiori considerazioni, pare alla Corte che, nel bilanciamento degli interessi al quale si è in precedenza accennato, debba darsi, nel caso di specie, prevalenza all'interesse pubblico generale alla sicurezza del territorio, tenuto conto della pericolosità sociale di , quale in precedenza delineata e della inidoneità – o Parte_1 quantomeno della ridotta idoneità – di quest'ultimo al corretto svolgimento della funzione genitoriale, desumibile dalla tipologia stessa dei reati consumati, tanto più che dalla relazione del Servizio sociale sopra menzionata non emergono specifiche circostanze di fatto che possano permettere di confutare il giudizio sopra espresso.”). Nella fattispecie in esame, non è emerso alcun elemento nuovo o diverso rispetto a quanto già negativamente e recentemente valutato dal Tribunale per i Minorenni, anche tenuto conto delle allegazioni contenute in sede di ricorso, ove si fa genericamente riferimento al legame del ricorrente con le figlie minori e alla convivenza con il proprio nucleo familiare, circostanze che di per sé non testimoniano la sussistenza di una relazione tale da giustificare la prevalenza dell'interesse fatto valere dall'istante. Del resto, la relazione del Servizio sociale di cui al documento n. 9) allegato al ricorso appare essere la medesima già tenuta in considerazione dal Tribunale per i Minorenni, come si evince dal numero di riferimento (proc. 629/2023).
13.2. Dunque, all'esito del bilanciamento imposto dall'art. 8 CEDU e dall'art. 13 co. 2bis D.lgs. n. 286/1998 va ritenuto subvalente il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita familiare, attesto che a fronte di una pericolosità sociale allo stato attuale e concreta non vi è prova di una relazione familiare effettiva e idonea a prevalere sugli interessi pubblici di tutela. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
14. Le spese si intendono compensate avuto riguardo alla natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-bis e ss. c.p.c. e l'art. 18 D.lgs. n. 150/2011, ogni altra istanza o eccezione disattesa,
RIGETTA il ricorso.
Spese compensate
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Bologna, 6 ottobre 2025
Il Giudice Dott. Angela Baraldi