Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 4077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4077 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04077/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01342/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NE AL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tarcisio Grechi e Roberto Invernizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e AL Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
che la NE AL ha adempiuto a tutte le obbligazioni di sua competenza assunte con l’atto unilaterale d’obbligo 19.7.2018, mettendo in condizione (e in mora) il Comune di procedere alla stipula della cessione delle aree relative al parcheggio pubblico ed alla stipula della relativa convenzione di manutenzione e, dunque, per l’accertamento dell’indebito oggettivo di cui in narrativa ed il conseguente diritto alla restituzione della somma di € 51.991,43;
e per la condanna
ex artt. 2033 e 2041 cc, del Comune di Milano alla restituzione in favore della NE AL srl della somma indebitamente pretesa e percepita di € 51.991,43 (o di quell’altra minore o maggiore che risulterà all’esito del giudizio) con interessi dal dovuto al saldo, nonché alla restituzione del titolo fideiussorio rilasciati da Groupama Assicurazioni spa n. G266/00A0750754 (prestata a garanzia della riduzione oneri di cui alla deliberazione C.C. 73/2007), ovvero, altra equipollente dichiarazione di svincolo da parte del Comune.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 23 ottobre 2025, tenutasi da remoto, il dott. CC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, la società NE AL chiedeva la condanna del Comune alla restituzione, ex artt. 2033 e 2041 cc, della somma di € 51.991,43 (oltre interessi e accessori di legge), percepiti a titolo di oneri di urbanizzazione, nonché la restituzione del titolo fideiussorio rilasciato dalla Groupama Assicurazioni spa n. G266/00A0750754 a garanzia della riduzione oneri di cui alla deliberazione C.C. 73/2007.
A fondamento della propria pretesa, la società esponeva che:
“ - a seguito del rilascio del permesso di costruire 307/2019, il Comune autorizzava la rateizzazione dei contributi di costruzione dovuti per complessivi € 692.096,86 (per OO.UU 1a e 2a , costo costruzione e monetizzazione) in quattro rate;
- NE AL eseguiva opere a scomputo per totali € 361.274,98 e, quindi, chiedeva al Comune l’annullamento delle ultime due rate ancora da pagare di complessivi € 346.112,29; (…)
- il Comune (…), provvedeva (…) ad aggiornare (…) il piano di rateizzazione, riducendo le ultime due rate;
-(…) Il Comune (…) limitava immotivatamente lo scomputo degli oneri alla somma di € 268.931,19 (pari all’importo della OU 1a inscritto nella tabella originaria);
- (…) ON LY chiedeva la corrispondente ulteriore riduzione della terza e quarta rata ancora da versare (di complessivi € 76.885,43); onde evitare la (…) escussione della fideiussione [e] in data 2.10.2019 NE AL versava comunque al Comune la somma di € 76.885,43 (…) istando, il successivo 8.10.2020, sul presupposto dell’avvenuto pagamento degli oneri, per la restituzione delle polizze fideiussorie (…);
- (…) di contro, il Comune assumeva che le polizze non potevano essere restituite (perché la garanzia restava ancora subordinata alle verifiche d’ufficio ancora in corso) mentre il conguaglio veniva rinviato all’asseverazione delle opere da parte del competente ufficio, con conseguente accertamento circa il diritto alla ripetizione della somma di € 76.885,43 (…);
- il Comune, asserendo la carenza di documentazione tecnica, assumeva l’impossibilità di concludere le verifiche tecnico-contabili, ordinando alla NE AL di presentare (entro 15 giorni) gli aggiornamenti richiesti, il verbale di accertamento ai fini della consegna anticipata (del Parcheggio), la bozza di convenzione relativa alle aree in cessione e altra polizza assicurativa a copertura dei danni per l’apertura del parcheggio al pubblico transito (…) [e] successivamente (…) ON LY puntualizzava al Comune (i) le residue opere, previste nell’atto unilaterale d’obbligo, che avrebbe realizzato, certificandone e asseverandone l’esecuzione; (ii) che completate quelle opere a scomputo, si sarebbe datocorso alla contabilità definitiva per lo svincolo delle garanzie e per il rimborso dei maggiori oneri versati; (iii) una volta effettuato l’allineamento catastale, sarebbe stata sottoscritta la convenzione di manutenzione dell’area a parcheggio con contestale cessione delle relative aree private;
- (…) il Comune restava inerte sia con riguardo alla cessione delle aree private (su cui insiste il parcheggio pubblico) sia sulla stipulazione della convenzione di manutenzione del medesimo parcheggio pubblico;
- comunque, in data 4.1.2022 veniva trasmesso il certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo (CRE) del 29.12.2.2021, poi nuovamente trasmesso il 12.4.2022, determinandone in via definitiva l’importo in € 320.922,62 (cfr.: minore dell’importo di € 361.274,98 inizialmente stimato dalla NE AL (…); per cui risultava un credito di ON LY pari a € 51.991,43, derivante dalle opere a scomputo dalla stessa realizzate, asseverate e certificate dalla D.L con regolare CRE (cfr.: € 320.922,62 - € 268.931,19 = € 51.991,43) ” .
Si costituiva per resistere la intimata Amministrazione civica.
In data 17.7.2025, nondimeno, il Comune di Milano –all’esito di una rinnovata verifica delle opere a scomputo realizzate dalla società- rideterminava il relativo importo, in senso sfavorevole ad essa società, indicando un credito del Comune pari a:
- “ € 46.347,32, quale differenza tra la somma dovuta quali oneri di urbanizzazione primaria (€ 268.931,19) e quella riconosciuta a scomputo (€ 222.583,87), salvo conguaglio in relazione alla variante presentata il 28.6.2019 ”;
- “ € 58.494,81 ”, dovuti per la rideterminazione delle “ riduzioni oneri di urbanizzazioni primaria ” e “ secondaria da PH ”.
Di qui, a seguito della rideterminazione del rapporto inter partes , la esistenza –secondo il Comune, e come compendiato nella ridetta nota del 17 luglio 2025- non già di un debito, siccome allegato dalla ricorrente, bensì di un credito della Amministrazione comunale, ammontante a complessivi “ € 104.842,13 ” (46.347,32 + 58.494,81); somma di cui il Comune, con la ridetta nota, ha ingiunto il pagamento alla ricorrente società
Avverso tale ultima determinazione la ricorrente insorgeva pel tramite di atto recante motivi aggiunti cd. “impropri”.
La causa, al fine, veniva introitata per la decisione, all’esito della udienza del 23 ottobre 2025, tenutasi da remoto.
2. Va, in via liminare, rilevato che, siccome peraltro espressamente sancito nel corso della odierna udienza, l’atto recante motivi aggiunti –corredato, peraltro, di apposita domanda cautelare- è stato oggetto di separazione, avendo i requisiti sostanziali di un autonomo ricorso; in tal guisa essendosi incardinato un autonomo giudizio, avente ad oggetto le contrapposte pretese afferenti al rapporto tra le parti.
2.1. Le ragioni che hanno indotto il Collegio a tale “separazione” inducono, consequenzialmente, alla declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo.
2.1.1. L’assetto di interessi, siccome cristallizzato al momento della proposizione del ricorso introduttivo, è stato invero superato pel tramite di una nuova manifestazione di volontà dell’Amministrazione, giunta all’esito di una rinnovata ricognizione e valutazione della vicenda procedimentale che ne occupa:
- frutto di una complessiva attività istruttoria, posta in essere dalle competenti unità organizzative del Comune, in ordine: i) ai “ maggiori costi dichiarati ” dalla ricorrente, epperò “ non dimostrati e quindi non asseverati dalle competenti Aree ” e, indi, non suscettibili di “ essere portati a scomputo ”; ii) alla deminutio dell’ammontare dell’importo inizialmente riconosciuto “ con l’avviso di rilascio del titolo edilizio ” a titolo di “ riduzione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria PH ”;
- che, indi, nella prospettiva della Amministrazione comunale ha in toto , re melius perpensa , mutato e rideterminato i tratti del rapporto giuridico relativo di debito intercorrente tra le parti;
- idoneo a superare l’assetto fattuale e giuridico sulla base del quale si era formulata la domanda introduttiva del presente giudizio, traslando l’interesse che quella domanda muoveva nella nuova vicenda procedimentale e giurisdizionale (iniziatasi, giustappunto, con il nuovo giudizio incardinatosi con l’atto recante motivi aggiunti, oggetti di qualificazione in termini di ricorso “autonomo”, e separato dal presente) siccome allegata dalla Amministrazione, e censurata dal ricorrente con l’atto recante motivi aggiunti.
2.1.2. Di talchè, si appalesa evidente la sopravvenuta carenza di interesse alla ulteriore coltivazione della domanda introduttiva, che rientra naturaliter nel thema decidendum dell’autonomo giudizio già incardinato con l’atto recante motivi aggiunti proposto avverso la “rinnovata” determinazione del rapporto esistente tra le parti, ivi potendo essere compiutamente dedotta e illustrata dalla attuale ricorrente ed ex professo scrutinata da questo TAR (anche al lume delle rinnovate indicazioni promananti dalla nota del Comune del 17 luglio 2025).
2.1.3. E, invero, la nuova determinazione della Amministrazione del 17 luglio 2025:
- supera e assorbe la situazione di fatto, e di diritto, posta a fondamento del ricorso introduttivo, ormai non più attuale, comechè “rivisitata” ex novo dal Comune;
- depriva, indi, di qualsivoglia utilitas lo scrutinio della domanda veicolata con il ricorso introduttivo, comechè affondante le radici su presupposti anacronistici, non più attuali, assorbiti e superati dalle nuove risultanze e dalle nuove determinazioni della Amministrazione.
2.1.3. La novellata “connotazione” del rapporto –siccome allegata dalla Amministrazione, e già contestata dal ricorrente- costituisce, in altre parole, il sopravvenuto humus fattuale e giuridico dell’autonomo giudizio incardinato con l’atto recante motivi aggiunti, perciò separato dal presente giudizio, su cui impiantare ed innervare le reciproche rimostranze e doglianze, al fine di pervenire al giudiziale accertamento della complessiva latitudine delle situazioni giuridiche soggettive, passive ed attive, di cui sono rispettivamente titolari la parte pubblica e quella privata, al fine di pervenire alle eventuali statuizioni di condanna nei confronti della parte che, al fine, risulterà debitrice nei confronti dell’altra.
2.2. Si impone, dunque, la declaratoria di improcedibilità della domanda originaria a’ sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., essendo stato:
- adottato dall’Amministrazione “ un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco che, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 maggio 2013, n. 2511; 26 febbraio 2013, n. 1184; sez. V, 26 settembre 2013, n. 4784) ” (solo da ultimo, CdS, IV, 28 maggio 2018, n. 3169; TAR Lombardia, II, 9 gennaio 2017, n. 16);
- incardinato un autonomo giudizio (con l’atto recante motivi aggiunti, oggetto della odierna separazione) il cui thema decidendum è giustappunto esteso alla natura e ai contorni del complessivo rapporto intercorrente tra le parti, nella sua interezza, senza limitazione veruna; in quella sede, invero, potranno essere vagliate funditus, tota re perspecta ac plena causae cognitio , la effettiva natura e latitudine delle situazioni soggettive, passive ed attive, delle parti, il loro effettivo grado di soddisfacimento e la eventuale esistenza di obbligazioni ancora inadempiute (ed il soggetto in capo al quale tali obbligazione gravano).
Trattasi, invero, di un rapporto paritetico, oggetto di sindacato pieno da parte del Giudice, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., investito della ridetta causa iniziata con l’atto recante motivi aggiunti.
In quel giudizio, invero, potranno vagliarsi:
- le pretese azionate dalla ricorrente con la domanda introduttiva del presente giudizio;
- le “contropretese” allegate dalla civica Amministrazione pel tramite della nota del 17 luglio 2025.
E ciò in ossequio al principio di economicità e di concentrazione processuale , di ragionevole durata e dunque del giusto processo , oltre che di coerenza degli esiti processuali e di non contraddizione .
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
OV IN, Presidente
CC MP, Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC MP | OV IN |
IL SEGRETARIO