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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 2983/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Valentina Monge
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Valentina Monge
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.4.25 depositate il 14.3.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e di comunicare qualsiasi cambio di residenza o domicilio;
2. il marito Sig. provvederà al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 corrispondendo esclusivamente alla moglie euro duecentocinquanta/00 (€ 250,00) entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. il marito provvederà al mantenimento della moglie Sig.ra corrispondendo entro il cinque di ogni mese Parte_2 euro duecento/00 (€200,00) mensili rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT;
6. la casa coniugale, già di proprietà della Sig.ra è assegnata alla madre ed il padre se ne Parte_2
è già allontanato a far data dal 03 Febbraio 2024 spostando anche la residenza;
7. il padre per il mantenimento del figlio verserà esclusivamente sul conto corrente bancario della madre € 250,00 2 mensili entro il cinque di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT;
8. il padre e la madre divideranno tra loro tutte le spese mediche;
sanitarie; scolastiche;
di istruzione necessarie;
e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo, nella misura del 50% pro quota;
9. le spese straordinarie e comunque tutte le nuove voci di spesa nell'interesse del figlio dovranno essere previamente concordate per iscritto” e il procuratore ha concluso in Per_1
conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità, mentre non vi è luogo a provvedere sulle clausole 4,5 e
10 previste dalle parti, in punto di affidamento e modalità di frequentazione, in quanto il figlio
è nelle more divenuto maggiorenne essendo nato il [...]; Per_1
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...], alle condizioni come integralmente riportate Parte_2
in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n. 01230, parte II,
Serie A03);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 10.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi