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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/09/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 6493 dell'anno 2022, avente per oggetto: opposizione a cartella di pagamento, TRA c.f. in concordato preventivo, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore delegato, dott. , con l'Avv. Samuele Donatelli, Parte_2 opponente E (c.f. e p.i. Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Stefano Gallo, P.IVA_3
opposta E
(c.f. e p.i. ), Controparte_2 P.IVA_4 altra opposta – non costituita All'udienza del 20.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che in concordato preventivo proponeva opposizione, con Parte_1 pedissequa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, alla cartella di pagamento n.10620220010675074000, notificatale a mezzo p.e.c. il 23.09.2022 da Controparte_2
e dalla stessa emessa per il soddisfacimento di un credito vantato dall'ente
[...] creditore, per il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 136.244,54, di cui € 136.238,66 a titolo di “entrate coattive anno 2021” ed €5.88 per diritti di notifica spettanti ad Controparte_2 l'opponente (già , in particolare, rappresentava che in data Controparte_3 24.02.2010 la per azioni, le aveva concesso un Controparte_4 finanziamento chirografario pari ad € 1.500.000,00, assistito dalla garanzia ex L. 662/1996, rilasciata dalla Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale s.p.a. e che, in data 30.04.2019, aveva depositato presso il Tribunale di Taranto ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ex art. 161, comma VI, L.F. e, successivamente, in data 17.11.2021, il Tribunale di Taranto aveva emesso decreto di omologazione del piano concordatario proposto dall'odierna opponente e che, pertanto, in base agli artt. 168 L.F., non avrebbero potuto essere iniziate e proseguite azioni esecutive individuali fino alla definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo, evidenziando che l'art. 184, L. F. prevedeva che il concordato era obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 stessa legge e denunciava l'illegittimità della cartella di pagamento, ex art. 9, comma V, d.lgs. n. 123/1989, 4 d.m. 20.06.2005, 21 d.lgs. n. 46/2992 e ex art. 474 c.p.c. per insussistenza del titolo esecutivo;
l'opponente chiedeva in via preliminare che il Tribunale disponesse la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento sopra richiamata e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di nullità della cartella stessa, con condanna delle opposte al pagamento delle spese e competenze di lite;
rilevato che si costituiva in giudizio Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale s.p.a., contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il rigetto con condanna dell'opponente al pagamento di spese e competenze di lite, mentre Controparte_2
non si costituiva;
[...] rilevato che con ordinanza del 09.12.2022 veniva accolta l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente; rilevato che all'udienza del 20.05.2025 la difesa del Medio Credito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a. rappresentava che il fideiussore, a seguito di atto di CP_5 pignoramento presso terzi notificato da , aveva provveduto Controparte_2 al pagamento integrale della somma precettata con la cartella impugnata anche nel presente giudizio e, pertanto, insistendo nella domanda di accoglimento delle conclusioni come dettagliatamente già rassegnate alla luce del dichiarato persistente interesse di
[...]
chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere e che Parte_3 questo giudice provvedesse sulle sole spese in base al principio della soccombenza virtuale;
rilevato che l'intervenuta estinzione del credito per avvenuto pagamento, dichiarato dalla stessa parte creditrice, importando la cessazione dell'efficacia della cartella opposta in questa sede, determina la cessazione della materia del contendere e la necessità di decidere sulle sole spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale;
ritenuto che
dette spese possano essere compensate, in quanto va rilevata l'infondatezza virtuale del secondo motivo di opposizione, in quanto la giurisprudenza ha affermato che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di Controparte_1 detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass. n. 1005/2023); la stessa Corte in motivazione precisa: “…questa Corte ha in effetti già avuto modo di ribadire che la previsione dell'art.
8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie pp. 11.6, 11.7)…”; è stato, inoltre, in proposito rilevato che “l'art. 2 comma 100 della l. n. 662 del 1996 ha istituito il fondo di garanzia presso il mediocredito centrale S.P.A., che ha lo scopo di fornire una parziale copertura in senso lato fideiussoria ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Tale fondo - in ragione delle esigenze di finanza pubblica da tutelare e al fine di assicurare l'effettività della garanzia legale e quindi del meccanismo di sostegno alla media e piccola impresa - gode di un sistema di riscossione unitario, sia nei confronti dell'imprenditore finanziato, che nei confronti dei terzi prestatori di garanzia in favore dello stesso. Pertanto al recupero del credito concesso si procede attraverso la semplice iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999, ossia in deroga al principio generale della necessaria sussistenza di un titolo esecutivo per i crediti con fonte in rapporto di diritto privato” (Corte Appello Napoli 03/11/2022 n. 4588); in tali casi, una volta effettuato il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi in surrogazione ex art. 1203 c.c. anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzia per il debitore cfr. (art. 1204 c.c.); deve, però, rilevarsi che con riferimento al primo motivo di opposizione esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti, che, ad avviso di questo giudice, determinano la sussistenza di una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., come risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018; deve, infatti, osservarsi che la Corte di Cassazione, con sentenza n.13831/2022, in motivazione così si esprime: “…2. Con il secondo motivo la società deduce la violazione dell'art. 168, L. Fall., e dei principi generali che regolano la funzione di riscossione, per aver la Commissione regionale ritenuto che l'ammissione della contribuente alla procedura di concordato preventivo non ostasse alla successiva notifica della cartella di pagamento. Con la medesima censura critica la sentenza impugnata per aver ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo anche dell'importo rappresentato dall'aggio di riscossione applicato.
2.1. Il motivo è fondato. L'art. 168, L. Fall., nella formulazione pro tempore vigente, stabilisce che dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (oggi, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della relativa domanda) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato proposto diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. La disposizione assolve alla duplice funzione di conservare l'integrità del patrimonio dell'imprenditore da possibili azioni intraprese dai creditori concorsuali e di garantire il rispetto della par condicio creditorum, nella prospettiva di un negativo epilogo della procedura concordataria con conseguente dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 8 luglio 1998, n. 6671, nonché, più recentemente, Cass., ord., 18 maggio 2021, n. 13514). Il divieto in esame trova applicazione, sotto il profilo soggettivo, anche ai crediti dell'erario sorti prima dell'apertura della procedura, per cui anche i crediti dell'agente della riscossione devono essere fatti valere nell'ambito della procedura concordataria, ancorché assistiti da titolo esecutivo (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 6 settembre 1990, n. 9201).
2.2. Con particolare riferimento a tali crediti, è stato affermato che la notifica di una cartella di pagamento costituisce un vero e proprio esercizio di azione esecutiva, avuto riguardo alla sua funzione esclusiva di realizzare, anche in executivis, la pretesa erariale, e, in quanto tale, ricade nel divieto di cui all'art. 168, L. Fall. (cfr. Cass. 2 ottobre 2008, n. 24427). Più recentemente è stata autorevolmente ribadita l'incompatibilità con l'art. 168, L. Fall., della notificazione della cartella, in relazione alla sua funzione di atto corrispondente al precetto di pagamento, e ciò indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla sua natura riscossiva e non esecutiva (così, Cass., Sez. Un., 11 novembre 2021, n. 33408).
2.3. Può, in proposito, osservarsi che, ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 122, art. 33, e D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, art. 90, comma 1, a seguito dell'ammissione del contribuente alla procedura di concordato preventivo, l'ente creditore iscrive a ruolo il credito e l'agente della riscossione provvede, sulla base del ruolo, al compimento di ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura. L'Amministrazione finanziaria può, dunque, partecipare al concorso limitandosi a produrre l'estratto di ruolo, senza alcuna necessità di notificare alla società concordataria la cartella di pagamento, atteso che la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza della documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore (così, Cass., Sez. Un., 15 marzo 2012, n. 4126).
2.4. Sotto altro aspetto, si evidenzia che la notifica della cartella di pagamento si presenterebbe priva di alcuna utilità pratica, non potendo assolvere né alla sua funzione propria di atto preordinato all'esecuzione, né rappresentare un atto utile per evitare la decadenza dalla potestà riscossiva, atteso che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1-bis, stabilisce che per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, la notifica della cartella di pagamento debba avvenire solo qualora il concordato non sia andato a buon fine (per l'esattezza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo).
2.5. Non possono, dunque, condividersi le conclusioni formulate dal pubblico ministero, favorevoli alla notifica della cartella di pagamento al debitore concordatario e argomentate con la sua strumentalità all'esercizio del diritto del debitore di contestare la pretesa dell'Erario previa impugnazione avanti alla competente Commissione tributaria provinciale o, comunque, di tener conto del credito erariale portato dalla cartella nella quantificazione del passivo concordatario e nella definizione dei contenuti del piano di concordato e della proposta che del piano costituisca il portato, nonché all'esercizio da parte dell'Erario delle sue prerogative del creditore concordatario, dalla espressione del voto all'eventuale opposizione all'omologazione. Infatti, quanto alla posizione del debitore concordatario, l'esigenza di assicurare la tutela del suo diritto di difesa è fatta salva dalla previsione generale che riconosce la possibilità di contestazione dei crediti vantati da terzi. Inoltre, i crediti erariali scaturiscono dall'inadempimento degli obblighi tributari, e, quindi, in dipendenza dell'insorgenza dei relativi presupposti, e non già a seguito degli avvisi di accertamento, per cui il debitore concordatario è in possesso degli elementi utili per poter effettuare una valutazione in ordine alla loro esistenza e consistenza e, conseguentemente, di poter calibrare il piano concordatario anche alla luce di tali poste. Per quanto attiene, invece, alla posizione dell'Erario, si rammenta che questi, anche in assenza della previa notifica della cartella di pagamento, può esercitare le prerogative spettanti ai creditori concordatari, ivi incluse quelle attinenti alla manifestazione del voto e alla eventuale opposizione all'omologazione.
2.6. Le considerazioni che precedono giustificano la tesi della impossibilità di notificare una cartella di pagamento al contribuente dopo la presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo anche nell'eventualità - ricorrente nel caso in esame - in cui la cartella sia stata notificata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, e, dunque, non sia stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento. Infatti, come rilevato in precedenza, il divieto di notificare la cartella di pagamento a seguito del ricorso per l'ammissione alla procedura concorsuale non trova il suo fondamento - esclusivo o meno - nell'esistenza di un accertamento definitivo in ordine alla pretesa erariale (che sembra, invece, essere valorizzato da alcune decisioni di questa Corte che hanno ammesso la possibilità di notificare la cartella in una siffatta situazione, tra cui Cass., ord., 6 novembre 2020, n. 24880; Cass., ord., 4 aprile 2019, n. 9440), quanto, piuttosto, nel dato formale dell'esistenza del procedimento e nell'inconfigurabilità di pregiudizi per l'Amministrazione finanziaria derivanti dall'operatività di un siffatto divieto….”; potrebbe, peraltro, sostenersi la applicabilità dei principi affermati nella pronunzia appena citata anche nell'ipotesi in cui il credito fatto valere abbia natura non tributaria, come nel caso di specie, se si considera che per il soddisfacimento del credito della Controparte_1 il piano concordatario prevede l'appostamento di un fondo di € 144.504,00,
[...] riconoscendosi nel medesimo piano che “…trattasi di debito potenziale munito di privilegio ex art. 9 c.5 D.Lgs opportunamente appostato in un fondo tra le passività il quale sarà attinto eventualmente a seguito dell'azione di rivalsa esercitata dal nei confronti della Pt_3 società ricorrente…” e con “…previsione di una percentuale di soddisfacimento pari al 100% per i debiti potenziali accantonati nel Fondo MCC…”; ed in proposito occorre rilevare che parte opponente ha anche depositato l'atto del 28.12.2021, con il quale il Controparte_1 comunicava la propria surroga ex artt. 1203 c.c. e 2, comma 4, d.m. 20.06.2005, dichiarando che in favore della banca finanziatrice garantita era stato liquidato l'importo di € 136.228,58 con valuta 01.04.2021; si aggiunga che il finanziamento garantito dal Controparte_1 risale all'anno 2010 (cfr. atto pubblico del 24.02.2010 prodotto dalla parte opponente) e, Parte_ pertanto, non può dubitarsi del fatto che titolo e causa del credito ancora fatto valere da risalgano a data precedente rispetto alla pubblicazione del ricorso ex art. 161 L.F. (si osservi in proposito che il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo risale all'anno 2019); infatti, è noto che per effetto della surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c. si determina una successione a titolo particolare dal lato attivo nella titolarità del credito e, pertanto, colui che paga il creditore originario subentra nella medesima posizione di quest'ultimo, vale a dire che succede nella titolarità del medesimo credito, tanto vero che, a norma dell'art. 1204 c.c. la surrogazione ha effetto anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzie per il debitore (cfr. Cass. n. 19097/2007, la quale ha affermato che “nel caso di fallimento del debitore principale, ove il fideiussore paghi dopo il fallimento il creditore già insinuato al passivo e s'insinui a sua volta, dichiarando di surrogarsi ai sensi degli art. 1949 e 1203, n. 3, c.c., non osta all'ammissione del credito il principio di cristallizzazione della massa passiva né occorre che il credito così insinuato sia stato «prenotato» tramite la preventiva insinuazione in via condizionale, ai sensi dell'art. 55, comma 3, l. fall. Il pagamento con surrogazione, infatti, ha il limitato effetto di soddisfare il creditore originario senza liberare il debitore, con la conseguenza che il rapporto obbligatorio non si estingue e il solvens si sostituisce al creditore originario subentrando nel medesimo rapporto, sì che il credito mantiene il suo carattere concorsuale, senza che per effetto della successione nella titolarità dello stesso si determini danno per i creditori, perché il pagamento del creditore principale non viene effettuato con denaro della massa, ma del fideiussore, e perché nel concorso nulla viene a modificarsi per quanto concerne i rapporti tra i creditori”, specificando che “il credito sorto antecedentemente al fallimento e azionato in via di surroga dal fideiussore, che ha pagato, ha natura concorsuale, in quanto essendo già insinuato al passivo per opera del creditore principale, continua ad essere insinuato per iniziativa del fideiussore surrogatosi, anche quando questi non abbia provveduto in precedenza all'insinuazione del credito in via condizionale, a nulla rilevando la successione di diverso soggetto nella sua titolarità; né tale successione è di pregiudizio ai creditori concorrenti ovvero viola il principio della cristalizzazione della massa passiva, posto che nel concorso nulla viene a modificarsi, soltanto subentrando nella titolarità di un credito insinuato, nel suo ammontare originario, un creditore (fideiussore) ad un altro (il creditore principale)”); appare, pertanto, a questo Tribunale che, in presenza della appostazione nel piano concordatario di un fondo destinato proprio al Parte_ soddisfacimento del credito in rivalsa di nella misura del 100% e di quant'altro innanzi osservato in ordine alla qualificazione del credito ex art. 1203 c.c., la notificazione nel settembre 2022 della cartella esattoriale oggetto della presente opposizione, nella parte in cui intimava il pagamento della somma in essa portata, comprensiva di spese, nel termine di sessanta giorni, avrebbe potuto anche essere ritenuta priva di utilità pratica e in contrasto, prima che il decreto di omologazione del concordato fosse divenuto definitivo, con la disposizione contenuta nell'art. 168 L.F., posto che la notifica della cartella esattoriale, avendo quest'ultima notoriamente anche la medesima funzione del precetto di preannunziare un'azione esecutiva (tanto vero che il codice di rito consente al debitore, che intenda contestare il diritto del creditore di agire in executiviis, di proporre opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. senza necessariamente dovere attendere l'inizio della procedura esecutiva) avrebbe potuto essere ritenuta in contrasto con la disposizione contenuta nell'art. 184 L.F., nella parte in cui dispone che “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161”; deve, però, come detto rilevarsi anche la sussistenza di precedenti giurisprudenziali difformi dalla sentenza del 2022 innanzi citata e nella stessa riportati;
in particolare la stessa Corte Suprema, con pronunzia n. 24880/2020, aveva affermato che “l'apertura di un concordato preventivo non è ostativa all'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né alla irrogazione delle sanzioni e degli accessori, ove i presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono le sanzioni siano stati posti in essere anteriormente alla procedura concorsuale che nemmeno può essere invocata quale ipotesi di forza maggiore estintiva dell'obbligazione”; e con la precedente pronunzia n. 9440/2019 la stessa Corte aveva specificato che “l'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale”; ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite. Taranto, 16.09.2025
Il giudice dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 6493 dell'anno 2022, avente per oggetto: opposizione a cartella di pagamento, TRA c.f. in concordato preventivo, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore delegato, dott. , con l'Avv. Samuele Donatelli, Parte_2 opponente E (c.f. e p.i. Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Stefano Gallo, P.IVA_3
opposta E
(c.f. e p.i. ), Controparte_2 P.IVA_4 altra opposta – non costituita All'udienza del 20.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che in concordato preventivo proponeva opposizione, con Parte_1 pedissequa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, alla cartella di pagamento n.10620220010675074000, notificatale a mezzo p.e.c. il 23.09.2022 da Controparte_2
e dalla stessa emessa per il soddisfacimento di un credito vantato dall'ente
[...] creditore, per il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 136.244,54, di cui € 136.238,66 a titolo di “entrate coattive anno 2021” ed €5.88 per diritti di notifica spettanti ad Controparte_2 l'opponente (già , in particolare, rappresentava che in data Controparte_3 24.02.2010 la per azioni, le aveva concesso un Controparte_4 finanziamento chirografario pari ad € 1.500.000,00, assistito dalla garanzia ex L. 662/1996, rilasciata dalla Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale s.p.a. e che, in data 30.04.2019, aveva depositato presso il Tribunale di Taranto ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ex art. 161, comma VI, L.F. e, successivamente, in data 17.11.2021, il Tribunale di Taranto aveva emesso decreto di omologazione del piano concordatario proposto dall'odierna opponente e che, pertanto, in base agli artt. 168 L.F., non avrebbero potuto essere iniziate e proseguite azioni esecutive individuali fino alla definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo, evidenziando che l'art. 184, L. F. prevedeva che il concordato era obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 stessa legge e denunciava l'illegittimità della cartella di pagamento, ex art. 9, comma V, d.lgs. n. 123/1989, 4 d.m. 20.06.2005, 21 d.lgs. n. 46/2992 e ex art. 474 c.p.c. per insussistenza del titolo esecutivo;
l'opponente chiedeva in via preliminare che il Tribunale disponesse la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento sopra richiamata e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di nullità della cartella stessa, con condanna delle opposte al pagamento delle spese e competenze di lite;
rilevato che si costituiva in giudizio Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale s.p.a., contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il rigetto con condanna dell'opponente al pagamento di spese e competenze di lite, mentre Controparte_2
non si costituiva;
[...] rilevato che con ordinanza del 09.12.2022 veniva accolta l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente; rilevato che all'udienza del 20.05.2025 la difesa del Medio Credito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a. rappresentava che il fideiussore, a seguito di atto di CP_5 pignoramento presso terzi notificato da , aveva provveduto Controparte_2 al pagamento integrale della somma precettata con la cartella impugnata anche nel presente giudizio e, pertanto, insistendo nella domanda di accoglimento delle conclusioni come dettagliatamente già rassegnate alla luce del dichiarato persistente interesse di
[...]
chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere e che Parte_3 questo giudice provvedesse sulle sole spese in base al principio della soccombenza virtuale;
rilevato che l'intervenuta estinzione del credito per avvenuto pagamento, dichiarato dalla stessa parte creditrice, importando la cessazione dell'efficacia della cartella opposta in questa sede, determina la cessazione della materia del contendere e la necessità di decidere sulle sole spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale;
ritenuto che
dette spese possano essere compensate, in quanto va rilevata l'infondatezza virtuale del secondo motivo di opposizione, in quanto la giurisprudenza ha affermato che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di Controparte_1 detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass. n. 1005/2023); la stessa Corte in motivazione precisa: “…questa Corte ha in effetti già avuto modo di ribadire che la previsione dell'art.
8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie pp. 11.6, 11.7)…”; è stato, inoltre, in proposito rilevato che “l'art. 2 comma 100 della l. n. 662 del 1996 ha istituito il fondo di garanzia presso il mediocredito centrale S.P.A., che ha lo scopo di fornire una parziale copertura in senso lato fideiussoria ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Tale fondo - in ragione delle esigenze di finanza pubblica da tutelare e al fine di assicurare l'effettività della garanzia legale e quindi del meccanismo di sostegno alla media e piccola impresa - gode di un sistema di riscossione unitario, sia nei confronti dell'imprenditore finanziato, che nei confronti dei terzi prestatori di garanzia in favore dello stesso. Pertanto al recupero del credito concesso si procede attraverso la semplice iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999, ossia in deroga al principio generale della necessaria sussistenza di un titolo esecutivo per i crediti con fonte in rapporto di diritto privato” (Corte Appello Napoli 03/11/2022 n. 4588); in tali casi, una volta effettuato il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi in surrogazione ex art. 1203 c.c. anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzia per il debitore cfr. (art. 1204 c.c.); deve, però, rilevarsi che con riferimento al primo motivo di opposizione esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti, che, ad avviso di questo giudice, determinano la sussistenza di una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., come risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018; deve, infatti, osservarsi che la Corte di Cassazione, con sentenza n.13831/2022, in motivazione così si esprime: “…2. Con il secondo motivo la società deduce la violazione dell'art. 168, L. Fall., e dei principi generali che regolano la funzione di riscossione, per aver la Commissione regionale ritenuto che l'ammissione della contribuente alla procedura di concordato preventivo non ostasse alla successiva notifica della cartella di pagamento. Con la medesima censura critica la sentenza impugnata per aver ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo anche dell'importo rappresentato dall'aggio di riscossione applicato.
2.1. Il motivo è fondato. L'art. 168, L. Fall., nella formulazione pro tempore vigente, stabilisce che dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (oggi, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della relativa domanda) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato proposto diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. La disposizione assolve alla duplice funzione di conservare l'integrità del patrimonio dell'imprenditore da possibili azioni intraprese dai creditori concorsuali e di garantire il rispetto della par condicio creditorum, nella prospettiva di un negativo epilogo della procedura concordataria con conseguente dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 8 luglio 1998, n. 6671, nonché, più recentemente, Cass., ord., 18 maggio 2021, n. 13514). Il divieto in esame trova applicazione, sotto il profilo soggettivo, anche ai crediti dell'erario sorti prima dell'apertura della procedura, per cui anche i crediti dell'agente della riscossione devono essere fatti valere nell'ambito della procedura concordataria, ancorché assistiti da titolo esecutivo (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 6 settembre 1990, n. 9201).
2.2. Con particolare riferimento a tali crediti, è stato affermato che la notifica di una cartella di pagamento costituisce un vero e proprio esercizio di azione esecutiva, avuto riguardo alla sua funzione esclusiva di realizzare, anche in executivis, la pretesa erariale, e, in quanto tale, ricade nel divieto di cui all'art. 168, L. Fall. (cfr. Cass. 2 ottobre 2008, n. 24427). Più recentemente è stata autorevolmente ribadita l'incompatibilità con l'art. 168, L. Fall., della notificazione della cartella, in relazione alla sua funzione di atto corrispondente al precetto di pagamento, e ciò indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla sua natura riscossiva e non esecutiva (così, Cass., Sez. Un., 11 novembre 2021, n. 33408).
2.3. Può, in proposito, osservarsi che, ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 122, art. 33, e D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, art. 90, comma 1, a seguito dell'ammissione del contribuente alla procedura di concordato preventivo, l'ente creditore iscrive a ruolo il credito e l'agente della riscossione provvede, sulla base del ruolo, al compimento di ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura. L'Amministrazione finanziaria può, dunque, partecipare al concorso limitandosi a produrre l'estratto di ruolo, senza alcuna necessità di notificare alla società concordataria la cartella di pagamento, atteso che la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza della documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore (così, Cass., Sez. Un., 15 marzo 2012, n. 4126).
2.4. Sotto altro aspetto, si evidenzia che la notifica della cartella di pagamento si presenterebbe priva di alcuna utilità pratica, non potendo assolvere né alla sua funzione propria di atto preordinato all'esecuzione, né rappresentare un atto utile per evitare la decadenza dalla potestà riscossiva, atteso che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1-bis, stabilisce che per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, la notifica della cartella di pagamento debba avvenire solo qualora il concordato non sia andato a buon fine (per l'esattezza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo).
2.5. Non possono, dunque, condividersi le conclusioni formulate dal pubblico ministero, favorevoli alla notifica della cartella di pagamento al debitore concordatario e argomentate con la sua strumentalità all'esercizio del diritto del debitore di contestare la pretesa dell'Erario previa impugnazione avanti alla competente Commissione tributaria provinciale o, comunque, di tener conto del credito erariale portato dalla cartella nella quantificazione del passivo concordatario e nella definizione dei contenuti del piano di concordato e della proposta che del piano costituisca il portato, nonché all'esercizio da parte dell'Erario delle sue prerogative del creditore concordatario, dalla espressione del voto all'eventuale opposizione all'omologazione. Infatti, quanto alla posizione del debitore concordatario, l'esigenza di assicurare la tutela del suo diritto di difesa è fatta salva dalla previsione generale che riconosce la possibilità di contestazione dei crediti vantati da terzi. Inoltre, i crediti erariali scaturiscono dall'inadempimento degli obblighi tributari, e, quindi, in dipendenza dell'insorgenza dei relativi presupposti, e non già a seguito degli avvisi di accertamento, per cui il debitore concordatario è in possesso degli elementi utili per poter effettuare una valutazione in ordine alla loro esistenza e consistenza e, conseguentemente, di poter calibrare il piano concordatario anche alla luce di tali poste. Per quanto attiene, invece, alla posizione dell'Erario, si rammenta che questi, anche in assenza della previa notifica della cartella di pagamento, può esercitare le prerogative spettanti ai creditori concordatari, ivi incluse quelle attinenti alla manifestazione del voto e alla eventuale opposizione all'omologazione.
2.6. Le considerazioni che precedono giustificano la tesi della impossibilità di notificare una cartella di pagamento al contribuente dopo la presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo anche nell'eventualità - ricorrente nel caso in esame - in cui la cartella sia stata notificata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, e, dunque, non sia stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento. Infatti, come rilevato in precedenza, il divieto di notificare la cartella di pagamento a seguito del ricorso per l'ammissione alla procedura concorsuale non trova il suo fondamento - esclusivo o meno - nell'esistenza di un accertamento definitivo in ordine alla pretesa erariale (che sembra, invece, essere valorizzato da alcune decisioni di questa Corte che hanno ammesso la possibilità di notificare la cartella in una siffatta situazione, tra cui Cass., ord., 6 novembre 2020, n. 24880; Cass., ord., 4 aprile 2019, n. 9440), quanto, piuttosto, nel dato formale dell'esistenza del procedimento e nell'inconfigurabilità di pregiudizi per l'Amministrazione finanziaria derivanti dall'operatività di un siffatto divieto….”; potrebbe, peraltro, sostenersi la applicabilità dei principi affermati nella pronunzia appena citata anche nell'ipotesi in cui il credito fatto valere abbia natura non tributaria, come nel caso di specie, se si considera che per il soddisfacimento del credito della Controparte_1 il piano concordatario prevede l'appostamento di un fondo di € 144.504,00,
[...] riconoscendosi nel medesimo piano che “…trattasi di debito potenziale munito di privilegio ex art. 9 c.5 D.Lgs opportunamente appostato in un fondo tra le passività il quale sarà attinto eventualmente a seguito dell'azione di rivalsa esercitata dal nei confronti della Pt_3 società ricorrente…” e con “…previsione di una percentuale di soddisfacimento pari al 100% per i debiti potenziali accantonati nel Fondo MCC…”; ed in proposito occorre rilevare che parte opponente ha anche depositato l'atto del 28.12.2021, con il quale il Controparte_1 comunicava la propria surroga ex artt. 1203 c.c. e 2, comma 4, d.m. 20.06.2005, dichiarando che in favore della banca finanziatrice garantita era stato liquidato l'importo di € 136.228,58 con valuta 01.04.2021; si aggiunga che il finanziamento garantito dal Controparte_1 risale all'anno 2010 (cfr. atto pubblico del 24.02.2010 prodotto dalla parte opponente) e, Parte_ pertanto, non può dubitarsi del fatto che titolo e causa del credito ancora fatto valere da risalgano a data precedente rispetto alla pubblicazione del ricorso ex art. 161 L.F. (si osservi in proposito che il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo risale all'anno 2019); infatti, è noto che per effetto della surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c. si determina una successione a titolo particolare dal lato attivo nella titolarità del credito e, pertanto, colui che paga il creditore originario subentra nella medesima posizione di quest'ultimo, vale a dire che succede nella titolarità del medesimo credito, tanto vero che, a norma dell'art. 1204 c.c. la surrogazione ha effetto anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzie per il debitore (cfr. Cass. n. 19097/2007, la quale ha affermato che “nel caso di fallimento del debitore principale, ove il fideiussore paghi dopo il fallimento il creditore già insinuato al passivo e s'insinui a sua volta, dichiarando di surrogarsi ai sensi degli art. 1949 e 1203, n. 3, c.c., non osta all'ammissione del credito il principio di cristallizzazione della massa passiva né occorre che il credito così insinuato sia stato «prenotato» tramite la preventiva insinuazione in via condizionale, ai sensi dell'art. 55, comma 3, l. fall. Il pagamento con surrogazione, infatti, ha il limitato effetto di soddisfare il creditore originario senza liberare il debitore, con la conseguenza che il rapporto obbligatorio non si estingue e il solvens si sostituisce al creditore originario subentrando nel medesimo rapporto, sì che il credito mantiene il suo carattere concorsuale, senza che per effetto della successione nella titolarità dello stesso si determini danno per i creditori, perché il pagamento del creditore principale non viene effettuato con denaro della massa, ma del fideiussore, e perché nel concorso nulla viene a modificarsi per quanto concerne i rapporti tra i creditori”, specificando che “il credito sorto antecedentemente al fallimento e azionato in via di surroga dal fideiussore, che ha pagato, ha natura concorsuale, in quanto essendo già insinuato al passivo per opera del creditore principale, continua ad essere insinuato per iniziativa del fideiussore surrogatosi, anche quando questi non abbia provveduto in precedenza all'insinuazione del credito in via condizionale, a nulla rilevando la successione di diverso soggetto nella sua titolarità; né tale successione è di pregiudizio ai creditori concorrenti ovvero viola il principio della cristalizzazione della massa passiva, posto che nel concorso nulla viene a modificarsi, soltanto subentrando nella titolarità di un credito insinuato, nel suo ammontare originario, un creditore (fideiussore) ad un altro (il creditore principale)”); appare, pertanto, a questo Tribunale che, in presenza della appostazione nel piano concordatario di un fondo destinato proprio al Parte_ soddisfacimento del credito in rivalsa di nella misura del 100% e di quant'altro innanzi osservato in ordine alla qualificazione del credito ex art. 1203 c.c., la notificazione nel settembre 2022 della cartella esattoriale oggetto della presente opposizione, nella parte in cui intimava il pagamento della somma in essa portata, comprensiva di spese, nel termine di sessanta giorni, avrebbe potuto anche essere ritenuta priva di utilità pratica e in contrasto, prima che il decreto di omologazione del concordato fosse divenuto definitivo, con la disposizione contenuta nell'art. 168 L.F., posto che la notifica della cartella esattoriale, avendo quest'ultima notoriamente anche la medesima funzione del precetto di preannunziare un'azione esecutiva (tanto vero che il codice di rito consente al debitore, che intenda contestare il diritto del creditore di agire in executiviis, di proporre opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. senza necessariamente dovere attendere l'inizio della procedura esecutiva) avrebbe potuto essere ritenuta in contrasto con la disposizione contenuta nell'art. 184 L.F., nella parte in cui dispone che “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161”; deve, però, come detto rilevarsi anche la sussistenza di precedenti giurisprudenziali difformi dalla sentenza del 2022 innanzi citata e nella stessa riportati;
in particolare la stessa Corte Suprema, con pronunzia n. 24880/2020, aveva affermato che “l'apertura di un concordato preventivo non è ostativa all'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né alla irrogazione delle sanzioni e degli accessori, ove i presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono le sanzioni siano stati posti in essere anteriormente alla procedura concorsuale che nemmeno può essere invocata quale ipotesi di forza maggiore estintiva dell'obbligazione”; e con la precedente pronunzia n. 9440/2019 la stessa Corte aveva specificato che “l'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale”; ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite. Taranto, 16.09.2025
Il giudice dott. Remo Lisco