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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/06/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 21527/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21527/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. ZAMPARELLI Parte_1 C.F._1
MARIAROSARIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti FAVO ROBERTA E CP_1 C.F._2
SULIS PIER ANTONIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MONCALIERI il Parte_1 CP_1
25/09/2010.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 21/03/2011. Per_1 pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 13/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. ASSEGNA l'abitazione coniugale sita in Moncalieri (TO), Corso Roma n. 21 alla Signora Il CP_1
Signor se ne allontanerà entro e non oltre la data del 30 Aprile 2024 richiedendo, di Parte_1
conseguenza, il cambio di residenza al Comune competente, portando seco i propri effetti personali in
Torino al Corso Traiano 68/5. Le utenze di fornitura luce, acqua, gas, telefono/Adsl e tassa per la nettezza pagina 2 di 6 urbana dell'ex abitazione coniugale saranno volturate a nome della Signora la quale provvederà CP_1
ai relativi pagamenti.
2. AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con stabile collocazione abitativa presso la Per_1
madre in Moncalieri (TO), Corso Roma n. 21, ove il minore avrà la residenza anagrafica e che costituirà
l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del bambino all'altro genitore.
Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà̀ essere preventivamente concordato tra i genitori,
i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli al trasferimento.
I genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza del figlio presso di loro.
Tutte le scelte relative alla straordinaria amministrazione dovranno invece essere condivise dai genitori.
In particolare, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni di Per_1
I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. DISPONE che i genitori tengano rispettivamente con sé il figlio per periodi paritetici, ovvero, salvo diverso accordo contingente e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico sportivi del minore, rispettando la seguente alternanza:
a) dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì con accompagnamento il mattino a scuola con un genitore b) dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì, con accompagnamento il mattino a scuola, con l'altro c) dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì con accompagnamento il mattino a scuola da parte dell'altro genitore.
Nel periodo non scolastico, si seguirà la medesima turnazione, salvo diverso accordo da concordare tra i genitori.
pagina 3 di 6 b) nel periodo natalizio: ad anni alterni trascorrerà il periodo dal 22 o 23 dicembre, a seconda Per_1
dell'inizio delle vacanze scolastiche, al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; il genitore che non condividerà con il figlio il giorno di Natale, trascorrerà con lui la sera della
Vigilia dal tardo pomeriggio sino al mattino del giorno 25;
c) nel periodo pasquale: ad anni alterni trascorrerà la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con Per_1
l'altro;
d) ulteriori periodi di vacanze scolastiche: trascorrerà le festività scolastiche ad anni alterni con Per_1
uno dei genitori, i quali si impegnano, quanto più possibile, a fare in modo che venga seguita un'equa turnazione tra loro;
e) periodo estivo: il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
f) i giorni del compleanno di ad anni alterni con uno dei due genitori;
Per_1
g) il giorno del compleanno di ciascun genitore: il figlio trascorrerà l'intera giornata con il genitore festeggiato.
Le parti si riconoscono il reciproco diritto a comunicare telefonicamente con il minore quando lo stesso si trova con l'altro genitore.
4. DISPONE che i genitori, in considerazione del tempo paritetico che il minore trascorrerà con ciascuno di essi e della rispettiva capacità reddituale, si facciano carico del mantenimento del minore nei rispettivi periodi di permanenza dello stesso presso di loro, obbligandosi a sostenere autonomamente in via diretta ogni spesa ordinaria relativa a I genitori sosterranno nella misura del 50% cadauno tutte le spese Per_1
straordinarie, così come individuate e disciplinate (in punto onere di preventiva concertazione, se non necessitate, e di documentazione) dal Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di
Torino siglato il 15.03.2016, che quivi si richiama nella sua interezza.
5. DA' ATTO che nell'ambito delle operazioni finalizzate alla definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a valere anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 c.c., il Signor ha ceduto alla Parte_1
Signora con atto rogito notaio dott.ssa del 10.5.2023, la quale ha acquistato, la CP_1 Persona_2
quota del cinquanta per cento di comproprietà della casa coniugale sita nel Comune di Moncalieri (TO),
pagina 4 di 6 Corso Roma n. 21 (cfr punto f della premessa del ricorso) costituita da un appartamento dislocato al piano terzo fuori terra /quarto fuori terra) composto di soggiorno, cucina, una camera , ripostiglio, antibagno e bagno.
Al piano sotterraneo: un locale ad uso cantina pertinenziale all'alloggio.
Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del comune di Moncalieri come segue:
Foglio 26, mappale n.ro 255, sub. 21, Via Z n. 10, piano S1-T-1-2, zona censuaria 2, categoria A/2, classe
2, vani 6,5, Rendita Catastale Euro 973,52, l'unità abitativa su due livelli oltre interrato e sottotetto e
Foglio 26, mappale n.ro 255, sub. 17, Via Z n. 10, piano S1, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 3, metri quadri 47, Rendita Catastale Euro 339,83, l'autorimessa.
Il corrispettivo della cessione è stato convenuto tra le parti nei seguenti termini e modalità:
- euro 37.500,00(diconsi trentasettemilacinquecento/00) già corrisposti dalla Signora in favore del CP_1
Signor mediante assegno circolare all'atto del trasferimento della quota di proprietà̀ facente Parte_1
capo al Signor stipulato in data 10 maggio 2023 –avanti ad un Notaio. Parte_1
Tutte le spese connesse all'atto di trasferimento del sopraddetto immobile è stata interamente sostenuta dalla Signora CP_1
5.b) DA' ATTO che la Signora in caso di vendita nei 3 anni successivi alla data del 10 maggio CP_1
2023 dell'immobile di Corso Roma n.21, ad una cifra superiore ad Euro 75.000,00 si impegna a corrispondere al Signor il 50% della maggiore differenza ricavata dalla vendita. Parte_1
5.c) DA' ATTO che il Signor ha già prelevato dalla casa coniugale i beni mobili presenti nel Parte_1
soggiorno compreso il tavolo in vetro e gli arredi presenti nella camera da letto ad eccezione del letto matrimoniale. La cucina rimarrà nell'esclusiva disponibilità giuridica e materiale della Signora CP_1
La Signora potrà usufruire degli altri beni mobili, arredi, suppellettili presenti nella casa coniugale CP_1
quali
- arredi presenti nel bagno
- elettrodomestici presenti nella cucina
- letto matrimoniale
- divano del soggiorno pagina 5 di 6 - armadio posto sul balcone
- armadio posto all'interno dello sgabuzzino
- impianto di allarme comprensivo di centrale e combinatore telefonico.
6. DA' ATTO che le parti dichiarano che a seguito del perfezionamento delle operazioni di cui al punto che precede, hanno definito ogni rapporto patrimoniale tra di esse intercorso e non avranno più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo o ragione.
7. DA' ATTO che le parti si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di contributo al mantenimento o alimentare.
8. DA' ATTO che le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/6/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21527/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. ZAMPARELLI Parte_1 C.F._1
MARIAROSARIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti FAVO ROBERTA E CP_1 C.F._2
SULIS PIER ANTONIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MONCALIERI il Parte_1 CP_1
25/09/2010.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 21/03/2011. Per_1 pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 13/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. ASSEGNA l'abitazione coniugale sita in Moncalieri (TO), Corso Roma n. 21 alla Signora Il CP_1
Signor se ne allontanerà entro e non oltre la data del 30 Aprile 2024 richiedendo, di Parte_1
conseguenza, il cambio di residenza al Comune competente, portando seco i propri effetti personali in
Torino al Corso Traiano 68/5. Le utenze di fornitura luce, acqua, gas, telefono/Adsl e tassa per la nettezza pagina 2 di 6 urbana dell'ex abitazione coniugale saranno volturate a nome della Signora la quale provvederà CP_1
ai relativi pagamenti.
2. AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con stabile collocazione abitativa presso la Per_1
madre in Moncalieri (TO), Corso Roma n. 21, ove il minore avrà la residenza anagrafica e che costituirà
l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del bambino all'altro genitore.
Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà̀ essere preventivamente concordato tra i genitori,
i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli al trasferimento.
I genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza del figlio presso di loro.
Tutte le scelte relative alla straordinaria amministrazione dovranno invece essere condivise dai genitori.
In particolare, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni di Per_1
I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. DISPONE che i genitori tengano rispettivamente con sé il figlio per periodi paritetici, ovvero, salvo diverso accordo contingente e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico sportivi del minore, rispettando la seguente alternanza:
a) dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì con accompagnamento il mattino a scuola con un genitore b) dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì, con accompagnamento il mattino a scuola, con l'altro c) dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì con accompagnamento il mattino a scuola da parte dell'altro genitore.
Nel periodo non scolastico, si seguirà la medesima turnazione, salvo diverso accordo da concordare tra i genitori.
pagina 3 di 6 b) nel periodo natalizio: ad anni alterni trascorrerà il periodo dal 22 o 23 dicembre, a seconda Per_1
dell'inizio delle vacanze scolastiche, al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; il genitore che non condividerà con il figlio il giorno di Natale, trascorrerà con lui la sera della
Vigilia dal tardo pomeriggio sino al mattino del giorno 25;
c) nel periodo pasquale: ad anni alterni trascorrerà la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con Per_1
l'altro;
d) ulteriori periodi di vacanze scolastiche: trascorrerà le festività scolastiche ad anni alterni con Per_1
uno dei genitori, i quali si impegnano, quanto più possibile, a fare in modo che venga seguita un'equa turnazione tra loro;
e) periodo estivo: il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
f) i giorni del compleanno di ad anni alterni con uno dei due genitori;
Per_1
g) il giorno del compleanno di ciascun genitore: il figlio trascorrerà l'intera giornata con il genitore festeggiato.
Le parti si riconoscono il reciproco diritto a comunicare telefonicamente con il minore quando lo stesso si trova con l'altro genitore.
4. DISPONE che i genitori, in considerazione del tempo paritetico che il minore trascorrerà con ciascuno di essi e della rispettiva capacità reddituale, si facciano carico del mantenimento del minore nei rispettivi periodi di permanenza dello stesso presso di loro, obbligandosi a sostenere autonomamente in via diretta ogni spesa ordinaria relativa a I genitori sosterranno nella misura del 50% cadauno tutte le spese Per_1
straordinarie, così come individuate e disciplinate (in punto onere di preventiva concertazione, se non necessitate, e di documentazione) dal Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di
Torino siglato il 15.03.2016, che quivi si richiama nella sua interezza.
5. DA' ATTO che nell'ambito delle operazioni finalizzate alla definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a valere anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 c.c., il Signor ha ceduto alla Parte_1
Signora con atto rogito notaio dott.ssa del 10.5.2023, la quale ha acquistato, la CP_1 Persona_2
quota del cinquanta per cento di comproprietà della casa coniugale sita nel Comune di Moncalieri (TO),
pagina 4 di 6 Corso Roma n. 21 (cfr punto f della premessa del ricorso) costituita da un appartamento dislocato al piano terzo fuori terra /quarto fuori terra) composto di soggiorno, cucina, una camera , ripostiglio, antibagno e bagno.
Al piano sotterraneo: un locale ad uso cantina pertinenziale all'alloggio.
Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del comune di Moncalieri come segue:
Foglio 26, mappale n.ro 255, sub. 21, Via Z n. 10, piano S1-T-1-2, zona censuaria 2, categoria A/2, classe
2, vani 6,5, Rendita Catastale Euro 973,52, l'unità abitativa su due livelli oltre interrato e sottotetto e
Foglio 26, mappale n.ro 255, sub. 17, Via Z n. 10, piano S1, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 3, metri quadri 47, Rendita Catastale Euro 339,83, l'autorimessa.
Il corrispettivo della cessione è stato convenuto tra le parti nei seguenti termini e modalità:
- euro 37.500,00(diconsi trentasettemilacinquecento/00) già corrisposti dalla Signora in favore del CP_1
Signor mediante assegno circolare all'atto del trasferimento della quota di proprietà̀ facente Parte_1
capo al Signor stipulato in data 10 maggio 2023 –avanti ad un Notaio. Parte_1
Tutte le spese connesse all'atto di trasferimento del sopraddetto immobile è stata interamente sostenuta dalla Signora CP_1
5.b) DA' ATTO che la Signora in caso di vendita nei 3 anni successivi alla data del 10 maggio CP_1
2023 dell'immobile di Corso Roma n.21, ad una cifra superiore ad Euro 75.000,00 si impegna a corrispondere al Signor il 50% della maggiore differenza ricavata dalla vendita. Parte_1
5.c) DA' ATTO che il Signor ha già prelevato dalla casa coniugale i beni mobili presenti nel Parte_1
soggiorno compreso il tavolo in vetro e gli arredi presenti nella camera da letto ad eccezione del letto matrimoniale. La cucina rimarrà nell'esclusiva disponibilità giuridica e materiale della Signora CP_1
La Signora potrà usufruire degli altri beni mobili, arredi, suppellettili presenti nella casa coniugale CP_1
quali
- arredi presenti nel bagno
- elettrodomestici presenti nella cucina
- letto matrimoniale
- divano del soggiorno pagina 5 di 6 - armadio posto sul balcone
- armadio posto all'interno dello sgabuzzino
- impianto di allarme comprensivo di centrale e combinatore telefonico.
6. DA' ATTO che le parti dichiarano che a seguito del perfezionamento delle operazioni di cui al punto che precede, hanno definito ogni rapporto patrimoniale tra di esse intercorso e non avranno più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo o ragione.
7. DA' ATTO che le parti si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di contributo al mantenimento o alimentare.
8. DA' ATTO che le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/6/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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