Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/06/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3493 dell'anno 2022,
TRA
(c.f. ), in persona del responsabile dell'Ufficio Parte_1 P.IVA_1 Contenzioso, dott. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Glenda Schirano, Controparte_1 appellante E (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anthea CP_2 C.F._1
Mallito, appellata All'udienza dell'11.02.2025, la causa passava in decisione senza la concessione dei termini ex aart. 190 c.p.c. (stante la rinuncia del procuratori comparsi), sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che il di UL (TA) proponeva appello avverso la sentenza n. 752/2022, Pt_1 pronunziata dal Giudice di Pace di Taranto in data 29.03.2022, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata da nei confronti dell'odierno CP_2 appellante, in conseguenza di una caduta che si sarebbe verificata il 03.07.2019, alle ore
05.30 circa, a causa di un tombino per la raccolta delle acque piovane che sarebbe risultato sconnesso, presente in abitato di , sulla via XX Settembre;
l'appellante lamentava Pt_1 l'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla imprevedibilità dell'evento, nonché nullità della sentenza per travisamento delle prove, evidenziando anche che l'evento si sarebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza;
• rilevato che l'appellata, costituitasi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa impugnazione;
• rilevata l'ammissibilità dell'appello, posto che dalla lettura complessiva della citazione emergono in maniera sufficientemente chiara le parti della sentenza che si è inteso impugnare (accoglimento della domanda attorea), con la prospettazione delle violazioni lamentate come innanzi indicate (e sviluppate alle pagg. 3, 4, 5 e 6 dell'atto di appello) e con conseguente richiesta di riforma della sentenza impugnata, con rigetto della domanda proposta in primo grado dalla o riduzione della somma quantificata a titolo CP_2 risarcitorio per concorso di colpa dell'odierna appellata;
• ritenuto che l'appello possa trovare accoglimento, in quanto le considerazioni del primo giudice in relazione alla valutazione di sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per l'affermazione della responsabilità dell'ente locale (in essi compreso il nesso di causalità) non possa essere condivisa, posto che, da quanto affermato dalla stessa odierna appellata in primo grado il fatto sarebbe avvenuto alle ore 05.30 del 03.07.2019, vale a dire quando il sole era notoriamente già iniziato a sorgere (peraltro, tanto è pure rilevabile dal calendario alba e tramonto prodotto in primo grado dall'ente locale), tanto vero che la stessa parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non allega una totale assenza di luce naturale, ma afferma che il dislivello creato dal tombino (sopraelevato rispetto al manto stradale) sarebbe stato impercettibile alla vista a causa della poca illuminazione nella zona nelle prime ore del mattino;
come emerge palesemente dalla visione delle fotografie prodotte in primo grado dalla della sopraelevazione del chiusino ci si poteva CP_2 facilmente avvedere proprio in ragione della cennata presenza di luce naturale (sebbene
• osservato, pertanto, che le considerazioni innanzi esposte inducono a ritenere che l'evento sia da imputare ad assoluta distrazione dell'attrice, così da inquadrare il fatto del danneggiato nel caso fortuito, che fa venire meno il nesso causale con il pregiudizio subito (circostanza rilevabile, come è noto, anche d'ufficio, in ragione del fatto che la stessa incide sulla sussistenza di un elemento costitutivo della fattispecie, qual è appunto il nesso di causalità); va, poi, ad abundantiam, aggiunto che sussiste anche insufficienza della prova rispetto alla causa della caduta, posto che l'unico teste ascoltato in primo grado ( ha Testimone_1 riferito, per quanto rileva in questa sede, di avere visto cadere la ma non ha CP_2 specificato di averla vista poggiare il piede sul chiusino sconnesso nel momento in cui la vedeva cadere;
infatti detto teste riferiva: “[…] dopo aver visto la sig.ra cadere, mi sono avvicinato per prestarle soccorso ed ho accertato che era inciampata in un chiusino di un tombino tondo che era sopraelevato rispetto al manto stradale di circa un paio di centimetri;
attorno al chiusino il manto stradale si presentava un po' dissestato;
[…]”; da quanto appena riportato si evince che il teste appurava la causa della caduta solo dopo essersi avvicinato alla per prestarle soccorso e che, pertanto, la causa dell'infortunio deve CP_2 essere stata o ricostruita a posteriori, quale sua deduzione, in ragione della presenza dell'anomalia costituita dal chiusino sopraelevato, o riferita al teste dalla stessa attrice;
• ritenuto, pertanto, che l'appello debba essere accolto e che, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta in primo grado debba essere rigettata;
• ritenuto che parte appellata debba essere condannata a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;
le spese della c.t.u. espletata in primo grado vanno poste definitivamente a carico della odierna appellata;
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma l'impugnata sentenza e rigetta la domanda proposta in primo grado da CP_2 b) condanna a rifondere all'odierno appellante le spese del giudizio di primo CP_2 grado, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
c) pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado definitivamente a carico della odierna appellata;
d) condanna a rifondere all'odierno appellante le spese del presente grado di CP_2 giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi ed in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Taranto, 10.06.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco