Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 3 della Legge 14 ottobre 1999, n. 379
Articolo 2
- Legge 14 ottobre 1999, n. 379
Articolo 3 della Legge 14 ottobre 1999, n. 379
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30 ottobre 1999
30 ottobre 1999
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