Articolo 3 della Legge 14 ottobre 1999, n. 379
Articolo 2
Versione
30 ottobre 1999
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 30 ottobre 1999