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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe
D'Agostino, applicato da remoto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/2025, ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 853/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. , (c.f. , C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (c.f. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
(c.f. , (c.f. , Pt_9 C.F._9 Parte_10 C.F._10
elettivamente domiciliati in Venezia Mestre, Calle del Gambero n. 6 presso lo studio dell'Avv. Domenico Nastari che li rappresenta e difende per procura in atti, ricorrenti, contro
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Maresca, Enrico Maria D'Onofrio e
RC ON per procura in atti ed elettivamente domiciliata in Venezia, San
Carlo n. 4179 presso lo studio dell'Avv. Valeria Fabbrani per procura in atti, resistente,
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 aprile 2025 i ricorrenti – lavoratori attuali ed ex dipendenti di tutti con qualifica di operatori di esercizio, autisti di CP_1 autobus e tram, nonché con qualifica di addetto all'esercizio da novembre Pt_3
2022, con qualifica di ausiliario da novembre 2020, con qualifica Pt_5 Parte_6
di operatore di mobilità da giugno 2023, con qualifica di marinaio fino a Pt_9
dicembre 2009 – lamentavano che, durante il rapporto di lavoro, la retribuzione loro corrisposta per i giorni di ferie non avesse incluso una serie di voci variabili che, invece, costituivano parte integrante della normale retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa. In particolare, evidenziavano come la retribuzione delle ferie fosse stata calcolata esclusivamente sulla base delle voci fisse dello stipendio, senza considerare indennità e premi quali, tra gli altri, l'indennità di presenza, il premio di produttività giornaliero, l'indennità turnisti, l'indennità di guida e di guida aggiuntiva, l'indennità autosnodati, l'indennità tram, gli incentivi bigliettazione, le indennità pro tempore, le indennità di reperibilità e altre voci specifiche legate alle mansioni effettivamente svolte.
Sostenevano che tale modalità di calcolo fosse contraria sia alla normativa nazionale che a quella europea, richiamando in particolare l'art. 36 della
Costituzione, l'art. 2109 del codice civile, il d.lgs. 66/2003 e l'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, nonché la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea. Secondo tali principi, la retribuzione delle ferie doveva essere omogenea a quella ordinaria, includendo tutte le componenti che remunerano in modo stabile e continuativo le mansioni svolte dal lavoratore, così da non disincentivare l'effettivo godimento delle ferie e garantire condizioni economiche paragonabili a quelle del periodo lavorativo.
Illustravano come le voci variabili escluse dal calcolo delle ferie fossero costantemente presenti nelle buste paga dei ricorrenti e strettamente collegate alle mansioni svolte, rappresentando una componente essenziale della retribuzione.
Evidenziavano che la mancata inclusione di tali voci comportava una decurtazione significativa della retribuzione spettante per i giorni di ferie, con percentuali che, a seconda dei casi, possono superare anche il 30% rispetto alla retribuzione ordinaria.
I ricorrenti chiedevano quindi la condanna di al pagamento delle CP_1
differenze retributive maturate sin dall'inizio del rapporto di lavoro, calcolate sulla media delle voci variabili percepite nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie.
costituendosi, evidenziava che i ricorrenti avevano svolto o svolgevano CP_1
attività alle dipendenze di con differenti qualifiche, anzianità e CP_1
inquadramenti, e che avevano sempre regolarmente fruito delle ferie. CP_1
precisava che le indennità rivendicate dai ricorrenti – quali l'indennità di presenza, il premio di produttività giornaliero, l'indennità turnisti, l'indennità di guida e di guida aggiuntiva, l'indennità autosnodati, l'indennità tram, gli incentivi bigliettazione, le indennità pro tempore, le indennità di reperibilità e altre – erano tutte correlate a modalità organizzative o a peculiari condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa, e non costituivano elementi intrinsecamente connessi alle mansioni o allo status professionale dei lavoratori.
Secondo la società, tali voci erano previste dagli accordi collettivi solo per le giornate di effettiva presenza in servizio e non spettavano durante le assenze per ferie, trattandosi di emolumenti di natura occasionale, non continuativa e non necessariamente percepiti da tutti i lavoratori. richiamava la disciplina comunitaria e nazionale in materia di ferie, CP_1
sottolineando che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE attribuiva ai lavoratori il diritto a ferie annuali retribuite, ma lasciava agli Stati membri la definizione della misura della retribuzione spettante durante il periodo feriale.
La società evidenziava che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la retribuzione delle ferie deve essere “paragonabile” a quella ordinaria, in modo da non dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie, ma non deve necessariamente coincidere con quella percepita durante il lavoro effettivo.
Nel sistema italiano, osserva il diritto alle ferie è costituzionalmente CP_1
garantito e irrinunciabile, e la fruizione delle ferie è obbligo datoriale, rafforzato da un impianto sanzionatorio che esclude a monte qualsiasi effetto dissuasivo. La società sosteneva che la contrattazione collettiva di settore aveva individuato con precisione le voci che componevano la retribuzione spettante durante le ferie, escludendo legittimamente le indennità saltuarie e variabili, e che dal 1° luglio 2022 era stata introdotta una specifica indennità di retribuzione ferie, del valore di 8 euro giornalieri, che assorbiva ogni altra voce legata a particolari prestazioni. contestava inoltre la genericità delle allegazioni dei ricorrenti, rilevando che CP_1
questi ultimi non avevano fornito prova della natura, della frequenza e dell'importo delle indennità rivendicate, né avevano dimostrato che tali voci erano percepite in modo continuativo e significativo, come richiesto dalla giurisprudenza europea per poter essere computate nella retribuzione feriale.
La società sottolineava che le indennità in questione non erano collegate in modo intrinseco alle mansioni, né compensavano specifici disagi o erano correlate allo status professionale, ma erano piuttosto legate a modalità organizzative o a condizioni occasionali della prestazione. ribadiva che la retribuzione delle ferie, così come disciplinata dalla CP_1
contrattazione collettiva, era pienamente conforme ai principi europei e nazionali, garantendo al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle del periodo lavorativo e scongiurando qualsiasi effetto dissuasivo.
La società richiamava numerose pronunce di merito e di legittimità che avevano escluso la necessità di una coincidenza integrale tra retribuzione ordinaria e retribuzione feriale, riconoscendo la legittimità di una certa riduzione purché non tale da scoraggiare la fruizione delle ferie. evidenziava inoltre che, anche laddove si volesse procedere a una CP_1
valutazione quantitativa, il peso economico delle indennità rivendicate dai ricorrenti risultava marginale rispetto alla retribuzione complessiva, come dimostrato da consulenze tecniche e sentenze recenti, e che il calcolo dell'incidenza doveva essere effettuato su base annuale e non mensile.
Infine, la società eccepiva la prescrizione quinquennale delle differenze retributive rivendicate per i periodi antecedenti alle prime richieste formali dei ricorrenti.
Chiedendo dunque il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la limitazione di eventuali riconoscimenti alle sole quattro settimane di ferie annuali protette dalla
Direttiva europea, e la decurtazione degli importi già corrisposti a titolo di indennità ferie.
Con decreto prot. n. 3395 del 22 ottobre 2025 del Presidente Vicario del Tribunale di Venezia il presente giudizio veniva assegnato allo scrivente ai sensi dell'art. 3 D.L.
n. 117/2025.
All'udienza del 16 dicembre 2025 la causa veniva assunta in decisione. Nel merito le domande dei ricorrenti meritano accoglimento nei limiti che seguono.
Deve muoversi dalle recenti pronunce della S.C., che facendo propria la giurisprudenza della CGUE, hanno esaminato compiutamente la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo europeo.
La S.C. ha invero evidenziato: “Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto
15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del
2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_1
altri, C- 350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, e altri,
[...] Per_2
C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). (...)
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del
2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60).
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, AM e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali
"gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza AM e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza AM e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). (...) In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva
2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia (...) In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.” (Cass.
22401/20; Cass., 13425/19).
In base a detto orientamento, vincolante per il giudice interno, posta la tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria spettante al lavoratore, le voci pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie sono quelle erogate per “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e correlate
“allo status personale e professionale del lavoratore”.
In sostanza devono essere valorizzati solo i compensi intrinsecamente legati alle mansioni affidate ai ricorrenti, in quanto espressioni della loro specifica professionalità.
La circostanza che la contrattazione collettiva abbia previsto, peraltro solo con l'Accordo del 10/5/2022 e decorrenza 1/7/2022 una decurtazione parziale durante il periodo di ferie ovvero la corresponsione di € 8,00 giornalieri per ogni giornata di ferie in sostituzione “delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni “ (art. 4 CCNL Accordo di rinnovo CCNL Autoferrotramvieri internavigatori, doc. 15 ricorrente) non esclude affatto la valutazione della sua rispondenza alla sovraordinata normativa eurocomunitaria, inderogabile anche su accordo delle parti. Ciò premesso, l'eccezione preliminare di indeterminatezza della domanda infondata in quanto in ricorso sono state elencate le attività svolte tipicamente dalle varie figure lavorative rispettivamente ricoperte dai ricorrenti e la presenza in busta paga delle voci rispettivamente rivendicate costituisce conferma dell'effettivo svolgimento.
Né può condividersi la deduzione sulla genericità del ricorso per l'omessa indicazione delle fonti e delle caratteristiche delle indennità che i ricorrenti ritengono da includere nel computo della retribuzione feriale.
Nel ricorso sono indicate le fonti contrattuali delle indennità ed è anche specificato per ciascuna indennità la caratteristica che la renderebbe rilevante ai fini del computo nella retribuzione delle ferie.
È dunque necessario esaminare le voci singolarmente le voci retributive indicate dai ricorrenti.
a) Indennità di presenza: prevista inizialmente dall'accordo 16.7.1963 (doc. 29 ric.),
è corrisposta in misura fissa in funzione dell'effettiva presenza al lavoro. Proprio in quanto legata alla mera presenza giornaliera, di fatto l'indennità in questione è parte integrante della retribuzione ordinaria, ai fini di causa, in quanto contribuisce a retribuire la normale prestazione lavorativa;
b) Indennità turnisti/incentivazione produttività giornaliera: l'Accordo del
18/12/1987 (allegato n. 29), al punto 2.4 prevede “A decorrere dall'1 gennaio 1988,
a titolo di indennità disagio per turni, l'importo giornaliero di L. 850.- per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa a tutto il personale in servizio di ruolo e in contratto di formazione e lavoro”.
L'Importo è parametrato al livello 7 e dal 01/01/1989 viene elevato a Lire 900. Con
l'Accordo aziendale del 18/01/2008 l'indennità prende il nome di “indnenità turnisti” sub voce n. 1047.
Con l'Accordo del 31/07/2014 l'indennità turnisti confluisce in un'unica voce
(“incentivazione produttività giornaliera” sub 1160 (allegato n. 31), mentre con il successivo Accordo del 29/06/2017 (allegato n. 32) riappare come voce
“scorporata”, al numero 1047, recuperando la denominazione “indennità turnisti”.
Tale indennità, legata alle giornate di effettiva presenza in servizio e quindi all'esecuzione dei compiti rispettivamente svolti dai lavoratori deve ritenersi ricompresa nella nozione di retribuzione feriale;
invero il fatto che sia riconosciuta in ragione dei giorni lavorati la rende diretta a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni;
c) Indennità di guida: si tratta di un'indennità istituita dall'Accordo aziendale del
27/7/1984 (allegato n. 32) in favore dei conducenti. L'indennità “di guida”, erogata dal 1/1/1986 nell'importo settimanale pari a 1 ora e 30' di retribuzione ordinaria individuale “per le sole giornate di guida in servizio di linea”. Trattasi di una indennità intrinsecamente legata all'attività tipica dell'autista che è la guida e quindi alla sua professionalità, e pertanto da ricomprendersi nella retribuzione delle ferie;
d) Indennità di guida aggiuntiva: si tratta di un'indennità (voce 1085 in busta paga) definita dall'Addendum all'Accordo del 17/10/2013 (allegato n. 44) quale ulteriore componente aggiuntiva dell'indennità di guida, ed è pari a 32 minuti di retribuzione ordinaria.
Così definita: “gli efficientamenti elencati nella presente Ipotesi di Accordo consentono di ottenere recuperi di produttività strutturali, per cui a titolo di incentivazione premiale al personale interessato, verrà riconosciuta l'indennità aggiuntiva giornaliera pari a 32 minuti di retribuzione ordinaria individuale a far data dal 7.1.2014”. Si tratta dunque di compenso intrinsecamente legato alle mansioni di autista in quanto espressioni della sua specifica professionalità;
e) Indennità di impiego autosnodati: si tratta di un'indennità (“ridotta” voce 1043 e
“intera” voce 1044 in busta paga) stabilita per la prima volta nell'Accordo sindacale del 18/12/1987, e ridefinita con l'Accordo del 15/04/1997 (allegato n. 34), laddove si prevede che “L'indennità giornaliera, legata al turno e da erogarsi ai lavoratori impiegati sugli autobus snodati da 18 metri ad agente unico”.
È corrisposta in misura intera, “quando il lavoratore è impiegato alla guida di autobus snodati per un periodo uguale o superiore alla metà del tempo di guida effettiva del turno” e in misura ridotta “qualora il lavoratore sia impiegato alla guida di autobus snodati per un periodo inferiore alla metà del tempo di guida effettiva nel turno”. Anche in tal caso si tratta di una indennità volta a compensare la maggiore difficoltà legata alla guida del mezzo c.d. doppio e quindi intrinsecamente connesso alla professionalità dell'autista che opera su tale mezzo. Ad identiche conclusioni deve giungersi per l'Indennità Autosnodati minima (voce n. 1007): prevista dall'Accordo del 30/07/2004 (allegato n. 36) per il caso di
“spostamenti a vuoto”;
f) Indennità tram: Si tratta di un'indennità (voce 1118 in busta paga;
voce n. 1113 per l'indennità tram ridotta) stabilita in concomitanza con l'assetto ex novo della rete tranviaria di Venezia, e pertanto attiene alla specificità di tale servizio qualificato di guida del mezzo.
È stata istituita con Accordo del 14/07/2015 (allegato n. 46) ed è un compenso intrinsecamente legato alla professionalità dell'autista abilitato anche alla guida del tram e quindi da ricomprendere nella retribuzione delle ferie;
g) Incentivi bigliettazione / Incentivi bigliettazione Imob: si tratta di due voci (voce n.
1016: per Incentivi bigliettazione Imob voce n. 1019) che si sono susseguite temporalmente (prima la 1016 ed in seguito, e tuttora, la n. 1019). L'introduzione è avvenuta con l'accordo del 15/07/1999 (allegato n. 35), al quale hanno fatto seguito i successivi del 27/09/1999 (allegato n. 36) e dell'08/08/2003 (allegato n. 39), intitolato “Vendita biglietti a bordo degli Autobus”, nel quale sono previste le tariffe
(differenziate in base alla tratta) e la relativa percentuale (del 32%, 22%, 18% o 15%)
a favore dell'autista che ha venduto il biglietto.
È altresì intervenuto l'Accordo dell'08/08/2011 (allegato n. 43). È una voce che deve essere ricompresa nella retribuzione delle ferie in quanto intrinsecamente connessa alle mansioni svolte dall'autista, a cui spettano “all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio”;
h) Indennità pro tempore / incentivazione produttività giornaliera: si tratta di un'indennità (voce 1045) istituita con l'accordo sindacale aziendale del 17/04/1981
(allegato n. 30) in considerazione dell'avvenuta riduzione dell'orario di lavoro
(punto 3). L'Accordo sindacale prevede che “fino a diversa definizione dell'orario di lavoro, in virtù della specificità del servizio lagunare di Venezia – ivi compresa la navigazione in tempo di nebbia – sia riconosciuto al personale di ruolo del settore di navigazione, per le effettive giornate di prestazione, un compenso aggiuntivo convenzionalmente individuabile nell'importo settimanale pari a quello di numero tre ore di retribuzione ordinaria, a decorrere dalla data dell'accordo”. La Circolare del 18/07/1981 ha chiarito che tale compenso aggiuntivo spetta sia agli agenti aventi qualifica di navigazione che operano nell'esercizio della navigazione sia agli agenti non aventi qualifica di navigazione ma che operano nell'esercizio della navigazione (allegato n. 30, pag. 9).
La stessa circolare precisa che “Il compenso di cui trattasi compete solo in caso di effettiva prestazione (sono quindi escluse le giornate di malattia, di ferie, di permesso retribuito o non per qualsiasi motivo, le assenze ingiustificate, gli scioperi, ecc.). Il compenso va invece erogato nei casi in cui la prestazione pur non resa nelle mansioni della qualifica di appartenenza, è stata resa nell'interesse dell'Azienda (così, ad esempio, nel caso di partecipazione a concorso sia come membro della Commissione giudicatrice che come concorrente, di partecipazione ai lavori del Consiglio di Disciplina, di presenza presso l'Autorità Giudiziaria o
Autorità Amministrativa per liti, inchieste, ecc.)”.
La voce in oggetto con l'accordo del 31/07/2014 confluisce in un'unica voce (voce n. 1160) “incentivazione produttività giornaliera” (allegato n. 45), mentre con il successivo accordo del 29/06/2017 (punto 4, doc. 47 cit.) essa riappare come voce
“scorporata”, al numero 1045, recuperando la denominazione “pro tempore”.
Come condivisibilmente affermato dalla Corte d'Appello di Venezia (cfr. sentenza n. 253/2025) l'indennità in questione, essendo riconosciuta a tutto il personale che ha un orario di lavoro di 39 ore – e proporzionalmente ridotta con riferimento al personale che ha orario più limitato – si deve ritenere che costituisca un elemento stabile della retribuzione spettante e che, pertanto, proprio in ragione di una simile stabilità (come d'altronde è stabile la retribuzione base) deve essere incluso nel calcolo della retribuzione che deve essere corrisposta nei giorni di ferie;
i) incentivi bigliettazione (voce per marinaio): si tratta di un incentivo (voce 1016) che va ricompreso nel calcolo della retribuzione delle ferie dal momento che le incentivazioni sono strettamente connesse ad una delle mansioni riservate ai marinai, per l'appunto la vendita di biglietti a bordo. L'Accordo del 30 marzo 2001 prevede, infatti, la previsione di una retribuzione percentuale del 7% sul venduto agli operatori del settore Marineria ed a tutte le altre categoria del settore operativo di navigazione autorizzate a svolgere operazioni di bigliettazione per incentivare la vendita a bordo dei titoli di viaggio e per ridurre il fenomeno dell'evasione tariffaria;
l) Indennità reperibilità addetto (1139): nel valutare se l'indennità di reperibilità
(voce 1139) debba essere ricompresa nella retribuzione delle ferie, occorre innanzitutto esaminare la natura e la funzione di tale emolumento alla luce dell'Accordo aziendale del 13 dicembre 1999. Tale accordo, sottoscritto tra la
Direzione Aziendale e le organizzazioni sindacali, ha introdotto l'istituto della reperibilità con l'obiettivo dichiarato di migliorare e ottimizzare l'organizzazione del lavoro del personale ispettivo e di controllo nei settori della navigazione e dell'automobilistico. In particolare, per quanto riguarda gli “Addetti Movimento e
Traffico”, l'accordo prevede che il personale possa essere chiamato a dare la propria disponibilità ad anticipare o posticipare il turno di lavoro e a fermarsi oltre il normale orario in caso di necessità, riconoscendo a fronte di tale disponibilità una specifica indennità giornaliera. Dall'analisi letterale e sistematica dell'accordo emerge che l'indennità in questione non costituisce un emolumento occasionale o accessorio, né è legata a situazioni eccezionali o a spese sostenute dal lavoratore, ma rappresenta una componente stabile e strutturale della retribuzione, strettamente connessa alla disponibilità richiesta in relazione all'organizzazione ordinaria del servizio. La reperibilità, infatti, non si configura come una mera eventualità, ma come un obbligo che si inserisce nella normale articolazione dei turni di lavoro, secondo una programmazione aziendale che coinvolge tutto il personale interessato. L'indennità di reperibilità, pertanto, remunera una condizione di costante disponibilità funzionale alle esigenze aziendali, che si affianca e si integra alle mansioni tipiche dell'addetto al movimento e traffico. Alla luce di tali presupposti, si deve ritenere che l'indennità di reperibilità risponda ai criteri individuati dalla giurisprudenza nazionale ed europea per l'inclusione nella retribuzione delle ferie, in quanto rappresenta un elemento della retribuzione ordinaria, percepito con regolarità e direttamente collegato alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
m) Indennità reperibilità addetto (1039): il punto 5 dell'accordo del 13 dicembre
1999 prevede che il personale ispettivo e di controllo nei settori della navigazione e dell'automobilistico, secondo turnazioni prestabilite, si rende reperibile nei giorni di riposo, riconoscendo a fronte di tale disponibilità una specifica indennità di reperibilità. Dall'analisi del testo contrattuale emerge che l'indennità di reperibilità non costituisce un emolumento occasionale o accessorio, ma rappresenta una componente stabile e programmata della retribuzione, strettamente connessa all'organizzazione ordinaria del servizio. La reperibilità nei giorni di riposo, infatti, non è affidata all'iniziativa del singolo lavoratore, ma è inserita in una turnazione aziendale che coinvolge tutto il personale interessato, secondo una pianificazione che risponde a esigenze strutturali dell'organizzazione del lavoro. L'indennità di reperibilità, pertanto, remunera una condizione di costante disponibilità funzionale alle necessità aziendali, che si affianca e si integra alle mansioni tipiche dell'addetto movimento e traffico. Alla luce di tali presupposti, si deve ritenere che l'indennità di reperibilità (voce 1039) risponda ai criteri individuati dalla giurisprudenza nazionale ed europea per l'inclusione nella retribuzione delle ferie, in quanto rappresenta un elemento della retribuzione ordinaria, percepito con regolarità e direttamente collegato alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
n) Indennità tram: I ricorrenti rilevato che l'indennità tram (voce 1104) viene riconosciuta agli addetti all'esercizio per le giornate in cui sono assegnati ad attività di coordinamento presso la centrale operativa della linea tram. La costanza e la regolarità con cui tale indennità viene corrisposta, come risulta dalle buste paga prodotte in atti, confermano che essa costituisce una componente stabile della retribuzione ordinaria, non legata a circostanze occasionali o accessorie, ma strettamente connessa all'effettivo svolgimento di mansioni specifiche e qualificate. Deve dunque ritenersi provato che l'indennità tram rappresenti un elemento strutturale della retribuzione degli addetti all'esercizio, percepito con regolarità in relazione a una particolare articolazione della prestazione lavorativa.
Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che l'indennità tram (voce 1104) debba essere ricompresa nella retribuzione delle ferie spettante agli addetti all'esercizio, in quanto direttamente collegata alle mansioni svolte e costantemente corrisposta in relazione all'organizzazione ordinaria del servizio.
Quanto alla c.d. questione dissuasività, da Cassazione 23.6.2022 n. 20216, è rimarcato che:
- le sentenze della CGUE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente e il mantenimento durante i periodi di ferie della retribuzione ordinaria è “un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa”;
- ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite;
- la potenzialità dissuasiva va verificata ex ante; al lavoratore durante le ferie va dunque assicurata una retribuzione tale da garantirgli condizioni economiche paragonabili rispetto al percepito nei giorni effettivamente lavorati.
Negli stessi termini si è espressa anche Cass 11.7.2023 n. 19663.
Il fatto, rimarcato da che i ricorrenti abbiano sempre fruito di tutte le CP_1
ferie maturate è irrilevante essendo sufficiente, come chiarito dalla Cassazione, un effetto potenzialmente dissuasivo da verificarsi ex ante.
In punto quantum, resta da precisare che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia 4 settimane, da intendersi come 4 settimane di calendario non come 28 giorni.
Si veda invero sul punto Cass. n. 2016/2022, punto 26 segg.: “Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane. Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, C- 337/10, punto 36; sentenza CGUE
20.7.2016, C-341/15, punto 39), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili”.
E tale periodo non può che essere di calendario proprio perché essendovi articolazioni orarie diverse si verrebbero a determinare differenze di trattamento.
Invero, i lavoratori con una articolazione oraria di 5 giorni alla settimana richiedendo
5 giorni di ferie godono di una settimana di calendario di ferie, mentre i lavoratori con una articolazione oraria di 6 giorni alla settimana devono richiedere, per godere dello stesso periodo di ferie, di 6 giorni di ferie e normalmente i CCNL si occupano di questo aspetto e prevedono il numero massimo di giorni di ferie cui i lavoratori hanno diritto differenziandoli in relazione all'articolazione oraria.
Orbene, se la previsione di 4 settimane dovesse essere intesa come 28 giorni di lavoro effettivo e non 4 settimane di calendario, i lavoratori del primo gruppo avrebbero diritto ad un minimo di quasi sei settimane di calendario di ferie mentre i lavoratori del secondo gruppo ad un minimo di cinque settimane scarse.
La circostanza che in un passaggio la S.C. abbia fatto riferimento a 28 giorni non può indurre a differenti conclusioni, posto che si tratta di un passaggio motivazionale in cui la Cassazione ha chiaramente preso posizione su altra questione («30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti. 31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal
Tribunale di prime cure»).
Il conteggio deve dunque essere effettuato nei seguenti termini: estratte dalle buste paga le voci retributive corrisposte mese per mese per le indennità indicate in precedenza, la retribuzione media deve essere calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo. Si ottiene in tal modo la media giornaliera dell'anno di tali voci, che deve essere poi moltiplicata per i giorni di ferie fruiti nell'anno, detraendo il percepito (così Trib. Milano sent. n.1008/22 del
20.4.2022, nonché nn. 2678/21, 2874/2021).
In ordine all'eccezione di prescrizione va evidenziato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26246 del 6.9.2022, ha statuito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”, pertanto sono prescritte le somme maturate in data anteriore al 18/7/2007 (cinque anni prima del 18/7/2012).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei valori medi previsti dal DM 55/2014, per le controversie di lavoro, scaglione € 5200-26.000
(indeterminato modesto), ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo,
DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (oggetto comunque di numerosi precedenti), aumentato del 30% per ogni ricorrente oltre il primo fino ad un massimo di dieci.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta il diritto dei ricorrenti alla retribuzione di ogni giorno di ferie a decorrere dal
18.7.2007 con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore con inclusione negli elementi variabili della retribuzione ai fini di tale calcolo delle seguenti indennità come rispettivamente richieste: indennità di presenza/premio di produttività giornaliero
/incentivazione produttività giornaliera, indennità turnisti/incentivazione produttività giornaliera, indennità di guida, indennità di guida aggiuntiva, indennità autosnodati, indennità tram, incentivi bigliettazione / incentivi bigliettazione Imob, indennità pro tempore/incentivazione produttività giornaliera, incentivi bigliettazione, indennità reperibilità addetto (1139), indennità reperibilità addetto
(1039), indennità tram (1104); per l'effetto condanna, nei limiti della prescrizione quinquennale tenuto conto della data di entrata in vigore della legge 92/2012, e dunque quanto al periodo dal
18.7.2007, alla corresponsione delle differenze retributive maturate e maturande, maggiorate di accessori di legge, dovute ai sensi del capo che precede adottando come valore orario dovuto per ciascun mese la media calcolata sui dodici mesi precedenti e quanto al periodo dall' 1.7.2022 detraendo l' indennità retribuzione ferie pari 8 euro al giorno ( = euro 1,23 /ora) di cui all' art 4 dell' Accordo di Rinnovo
10.5.2022; condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che CP_1
liquida in € 2.300 + 30% per ogni ricorrente oltre al primo per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato (€ 259,00).
Così deciso in Venezia, il 17 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino