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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/05/2024, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
n. 1261/2020 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVEZZANO
In composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Mario Cervellino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello, iscritta al n. 1261 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 13.12.2021 con lettura del dispositivo in udienza e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1
Veneto 58, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pollo-Poesio che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Giorgio Pollo-Poesio, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di
, domiciliataria presso il , Via Buccio CP_1 Organizzazione_1
Di Ranallo s.n.c., ; CP_1
APPELLATA
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 82/2020 emessa in data 14.2.2020 dal Giudice di Pace di Avezzano
Conclusioni delle parti: per parte appellante come da atto introduttivo: “ricorre affinché l'adito Tribunale, fissata l'udienza di discussione, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata voglia annullare per tutti i motivi esposti nel ricorso il verbale di contestazione n. 700016313237 del 08.12.2018 elevato dalla Polizia Stradale di Carsoli per la violazione dell'art. 193, comma 2° C.d.S., con ogni conseguenziale provvedimento in merito al sequestro del mezzo di proprietà dell'appellante Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”; per parte appellata, come da atto introduttivo: “Rigettarsi il proposto appello perché infondato. Vinte le spese.”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 82/2020 resa dal Giudice di Pace di Avezzano in data 14.2.2020 deducendo l'erroneità della sentenza appellata per omessa valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti, avendo egli fornito prova della titolarità della targa prova e, quindi, della valida copertura assicurativa del veicolo e, in ogni caso, l'illegittimità della decisione, del giudice di prime cure, di ritenere inammissibile l'ulteriore prova orale e documentale articolata con le memorie successive al libello introduttivo del giudizio.
Ha, quindi, insistito per la riforma integrale della sentenza di primo grado e per l'annullamento del verbale oggetto di opposizione.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, in particolare sostenendo la correttezza della decisione del giudice di pace nel dichiarare l'inammissibilità della documentazione tardivamente depositata dall'opponente e, comunque, l'irrilevanza
2 della produzione documentale tempestivamente depositata dal sig. , non Parte_1
risultando infatti, nel verbale redatto dagli agenti accertatori, la presenza di alcuna targa prova apposta all'interno dei veicolo.
All'esito dell'udienza di discussione del 13.12.2021, ove è comparso il solo appellante, il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservando all'esito della camera di consiglio la pronuncia del dispositivo;
ha, poi, dato lettura dello stesso, in assenza delle parti, che di seguito si riporta:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza 82/2020, emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Avezzano il 10 febbraio 2020, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese di questo grado che liquida in euro 406,00, oltre accessori come per legge”.
2. L'appello è infondato e non può, dunque, trovare accoglimento.
Quanto al primo motivo di gravame deve ritenersi corretta la decisione del giudice di prime cure di dichiarare l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta e della documentazione prodotta, in quanto entrambe le richieste istruttorie sono state avanzate con domanda formulata successivamente alla proposizione del ricorso.
Ebbene, il giudizio di primo grado aveva ad oggetto l'opposizione a verbale di accertamento della violazione del C.d.S., al quale si applica il rito del lavoro, così come previsto dal d. lgs. 150/2011, salvo alcune specifiche disposizioni la cui applicazione è esclusa dalla stessa legge appena menzionata.
L'art. 2 del decreto sopra menzionato dispone, infatti, al comma 4, che i poteri del giudice del lavoro in ambito probatorio, ex art. 421, c.p.c., nei giudizi per opposizione a sanzione, sono soggetti a tutti i limiti previsti dal codice civile, con la
3 conseguenza che, in tale ambito, non trovano dunque applicazione i più ampi poteri officiosi del giudice previsti dal codice di procedura nell'ambito del rito lavoristico, volti a compensare il rigido regime delle preclusioni che lo caratterizza.
Nel caso che ci occupa, peraltro, anche in assenza dei limiti appena esplicitati, la prova orale richiesta sarebbe comunque stata inammissibile, atteso che l'assenza sul veicolo della targa prova risulta riscontrata dagli agenti verbalizzanti e tale accertamento integra piena prova sino a querela di falso.
Quanto al secondo motivo di appello relativo all'irrilevanza, ritenuta dal primo giudice, del materiale probatorio tempestivamente prodotto dall'appellante con l'atto introduttivo, va ritenuta la piena correttezza della decisione, in piena conformità ai principi di diritto e giurisprudenziali espressi in materia.
Infatti, nel caso di specie ciò che è oggetto di sanzione non è la mera omessa esibizione della targa prova, pur presente in auto ma, come accertato dagli agenti di polizia, il fatto che detta targa non fosse esposta, il che integra gli estremi della violazione irrogata (Cass. 19432/2010), rimanendo del tutto irrilevante la prova dell'effettiva titolarità di autorizzazione all'uso di targa prova e dell'esistenza della relativa copertura assicurativa.
Dalla lettura del verbale, invero, come sopra già accennato, non è emersa la presenza di alcuna targa prova applicata all'autovettura e neppure a bordo di essa, in violazione di quanto disposto dall'art. 1 del D.P.R. 24.11.01 n. 474 che espressamente limita l'autorizzazione alla circolazione di prova ad un solo veicolo per volta ed impone che la stessa sia tenuta a bordo del veicolo;
la mancata esposizione della targa prova non ha, quindi, consentito agli agenti accertatori di verificare la copertura assicurativa del mezzo dal che deriva, dunque, la piena legittimità della sanzione irrogata.
4 L'appello va, dunque, rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza 82/2020, emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Avezzano il 10 febbraio 2020, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese di questo grado che liquida in euro 406,00, oltre accessori come per legge.
Avezzano, 8.5.2024
Il Giudice
Dr. Mario Cervellino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVEZZANO
In composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Mario Cervellino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello, iscritta al n. 1261 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 13.12.2021 con lettura del dispositivo in udienza e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1
Veneto 58, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pollo-Poesio che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Giorgio Pollo-Poesio, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di
, domiciliataria presso il , Via Buccio CP_1 Organizzazione_1
Di Ranallo s.n.c., ; CP_1
APPELLATA
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 82/2020 emessa in data 14.2.2020 dal Giudice di Pace di Avezzano
Conclusioni delle parti: per parte appellante come da atto introduttivo: “ricorre affinché l'adito Tribunale, fissata l'udienza di discussione, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata voglia annullare per tutti i motivi esposti nel ricorso il verbale di contestazione n. 700016313237 del 08.12.2018 elevato dalla Polizia Stradale di Carsoli per la violazione dell'art. 193, comma 2° C.d.S., con ogni conseguenziale provvedimento in merito al sequestro del mezzo di proprietà dell'appellante Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”; per parte appellata, come da atto introduttivo: “Rigettarsi il proposto appello perché infondato. Vinte le spese.”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 82/2020 resa dal Giudice di Pace di Avezzano in data 14.2.2020 deducendo l'erroneità della sentenza appellata per omessa valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti, avendo egli fornito prova della titolarità della targa prova e, quindi, della valida copertura assicurativa del veicolo e, in ogni caso, l'illegittimità della decisione, del giudice di prime cure, di ritenere inammissibile l'ulteriore prova orale e documentale articolata con le memorie successive al libello introduttivo del giudizio.
Ha, quindi, insistito per la riforma integrale della sentenza di primo grado e per l'annullamento del verbale oggetto di opposizione.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, in particolare sostenendo la correttezza della decisione del giudice di pace nel dichiarare l'inammissibilità della documentazione tardivamente depositata dall'opponente e, comunque, l'irrilevanza
2 della produzione documentale tempestivamente depositata dal sig. , non Parte_1
risultando infatti, nel verbale redatto dagli agenti accertatori, la presenza di alcuna targa prova apposta all'interno dei veicolo.
All'esito dell'udienza di discussione del 13.12.2021, ove è comparso il solo appellante, il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservando all'esito della camera di consiglio la pronuncia del dispositivo;
ha, poi, dato lettura dello stesso, in assenza delle parti, che di seguito si riporta:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza 82/2020, emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Avezzano il 10 febbraio 2020, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese di questo grado che liquida in euro 406,00, oltre accessori come per legge”.
2. L'appello è infondato e non può, dunque, trovare accoglimento.
Quanto al primo motivo di gravame deve ritenersi corretta la decisione del giudice di prime cure di dichiarare l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta e della documentazione prodotta, in quanto entrambe le richieste istruttorie sono state avanzate con domanda formulata successivamente alla proposizione del ricorso.
Ebbene, il giudizio di primo grado aveva ad oggetto l'opposizione a verbale di accertamento della violazione del C.d.S., al quale si applica il rito del lavoro, così come previsto dal d. lgs. 150/2011, salvo alcune specifiche disposizioni la cui applicazione è esclusa dalla stessa legge appena menzionata.
L'art. 2 del decreto sopra menzionato dispone, infatti, al comma 4, che i poteri del giudice del lavoro in ambito probatorio, ex art. 421, c.p.c., nei giudizi per opposizione a sanzione, sono soggetti a tutti i limiti previsti dal codice civile, con la
3 conseguenza che, in tale ambito, non trovano dunque applicazione i più ampi poteri officiosi del giudice previsti dal codice di procedura nell'ambito del rito lavoristico, volti a compensare il rigido regime delle preclusioni che lo caratterizza.
Nel caso che ci occupa, peraltro, anche in assenza dei limiti appena esplicitati, la prova orale richiesta sarebbe comunque stata inammissibile, atteso che l'assenza sul veicolo della targa prova risulta riscontrata dagli agenti verbalizzanti e tale accertamento integra piena prova sino a querela di falso.
Quanto al secondo motivo di appello relativo all'irrilevanza, ritenuta dal primo giudice, del materiale probatorio tempestivamente prodotto dall'appellante con l'atto introduttivo, va ritenuta la piena correttezza della decisione, in piena conformità ai principi di diritto e giurisprudenziali espressi in materia.
Infatti, nel caso di specie ciò che è oggetto di sanzione non è la mera omessa esibizione della targa prova, pur presente in auto ma, come accertato dagli agenti di polizia, il fatto che detta targa non fosse esposta, il che integra gli estremi della violazione irrogata (Cass. 19432/2010), rimanendo del tutto irrilevante la prova dell'effettiva titolarità di autorizzazione all'uso di targa prova e dell'esistenza della relativa copertura assicurativa.
Dalla lettura del verbale, invero, come sopra già accennato, non è emersa la presenza di alcuna targa prova applicata all'autovettura e neppure a bordo di essa, in violazione di quanto disposto dall'art. 1 del D.P.R. 24.11.01 n. 474 che espressamente limita l'autorizzazione alla circolazione di prova ad un solo veicolo per volta ed impone che la stessa sia tenuta a bordo del veicolo;
la mancata esposizione della targa prova non ha, quindi, consentito agli agenti accertatori di verificare la copertura assicurativa del mezzo dal che deriva, dunque, la piena legittimità della sanzione irrogata.
4 L'appello va, dunque, rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza 82/2020, emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Avezzano il 10 febbraio 2020, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese di questo grado che liquida in euro 406,00, oltre accessori come per legge.
Avezzano, 8.5.2024
Il Giudice
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