Articolo 45 della Legge 5 agosto 1978, n. 457
Articolo 44Articolo 46
Versione
20 agosto 1978
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Versione
28 dicembre 1986
Art. 45. (Trasferibilita' e locazione di abitazioni realizzate nei piani di zona) (( 1. Gli immobili realizzati senza il contributo dello Stato su aree in diritto di superficie o in diritto di proprieta', nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli immobili con destinazioni non residenziali, possono essere ceduti ad enti pubblici, a societa' assicurative, nonche' ad altri soggetti pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie.
2. In tali casi e' fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalle convenzioni ed ai canoni ivi indicati.
3. Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato ceduti o da cedersi a comuni o ad altri enti pubblici allo scopo di destinarli alla locazione in favore degli sfrattati, non opera anche in caso di mancato subentro nell'agevolazione la decadenza dal contributo di preammortamento ))
Entrata in vigore il 28 dicembre 1986
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