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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
SPECIALE civile
N. 828/2025 R.G.
Il Giudice, Dott.ssa Giulia Paolini,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 3/4/2025,
letti gli atti di causa e la documentazione allegata,
premesso che il ricorrente , proprietario di un appartamento sito in Latina Parte_1
(LT), Via Elba civ. n. 33, int. 4, ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. per l'espletamento di una indagine tecnica volta alla descrizione delle problematiche riscontrate sul contatore dell'utenza idrica oggetto di sostituzione da parte dei tecnici della resistente e dei danni derivanti dal predetto malfunzionamento come attestato dalla CP_1
perizia di parte datata 18.2.2025 a firma dell'arch. (vd. all. ricorso); Persona_1
ritenuto che le eccezioni della resistente non siano meritevoli di Controparte_2
accoglimento, posto che è incontestata l'intervenuta sostituzione del contatore e che, ciononostante si fossero verificati dei malfunzionamenti;
ritenuto pertanto che si debba procedere a conferire l'incarico al tecnico perché fornisca risposta ai seguenti quesiti:
«esaminati gli atti, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, visitati i luoghi ed espletata
ogni altra opportuna indagine (eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici), descriva il C.T.U.
lo stato dei luoghi, provvedendo a redigerne schizzo planimetrico e a trarne documentazione
fotografica;
accerti quindi:
a) la sussistenza o meno della situazione di fatto lamentata dalla parte ricorrente e gli
inconvenienti esposti in atti al riguardo;
b) le cause degli inconvenienti e la verifica dal punto di vista strettamente tecnico dei singoli
interventi e/o opere che hanno dato luogo a quanto lamentato dalla parte ricorrente, con indicazione della parte che ha materialmente provveduto alla realizzazione delle opere e/o all'esecuzione degli interventi contestati;
c) quale sia il grado di incidenza e rilevanza dei medesimi sulla possibilità di fruizione e normale
utilizzo del bene in considerazione della sua attuale destinazione;
d) quali siano in dettaglio gli interventi da adottare per la loro eliminazione;
e) quale sia la spesa ed il tempo necessario per effettuare gli interventi stessi;
f) tenti la conciliazione tra le parti»;
P.Q.M.
a) respinge le eccezioni preliminari;
a) in accoglimento del ricorso, dispone Consulenza Tecnica d'Ufficio sui quesiti di cui in parte motiva;
b) nomina C.T.U. geom. (c.f noto all'ufficio; Persona_2 C.F._1
c) visto l'art. 193, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 14, del D. L.vo 10 ottobre
2022, n. 149 e come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022,
n. 197, dispone che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico entro la data di inizio di operazioni peritali;
d) assegna al medesimo fondo spese di € 500,00 oltre accessori che pone a carico di parte ricorrente;
e) invita il C.T.U. a rappresentare tempestivamente – anche a mezzo fax – eventuali cause ostative all'accettazione dell'incarico;
f) rammenta che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, c.p.c. «Il consulente scelto tra gli iscritti in
un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione» e che, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cpv., c.p.c. «Il consulente
che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende
astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione» e che, di conseguenza, l'ingiustificato rifiuto di un ufficio legalmente dovuto, qual è quello dell'ausiliario del giudice, o l'assenza di giusti motivi di astensione, è fattispecie prevista e punita dall'art. 366, co. 1 e 2, c.p., laddove è comminata la pena della reclusione sino a sei mesi o della multa da euro 30 ad euro 516 a chi, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale «rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento
richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime»;
g) stabilisce che le operazioni peritali abbiano inizio presso lo studio del C.T.U. (o presso i luoghi di causa, previo accordo tra le parti) in data 20.4.2025 ore 10:00 o in altra data e orario che individuerà il Consulente non successiva al 30.4.2025;
h) autorizza il C.T.U. all'utilizzo del mezzo proprio e ad avvalersi di ausiliari, nonché ad accedere sui luoghi di causa, nonché ad acquisire documentazione ritenuta necessaria presso pubblici uffici;
i) invita il consulente a depositare in Cancelleria anche copia cartacea della relazione peritale;
j) autorizza le parti alla nomina dei rispettivi consulenti entro l'inizio delle operazioni peritali;
k) assegna sin d'ora i seguenti termini: - 90 giorni al CTU dall'inizio delle operazioni peritali per l'invio della bozza di relazione alle parti e ai consulenti di parte;
- successivi giorni 15 alle parti per l'invio di osservazioni al Consulente;
- successivi e finali giorni 15 al Consulente per il deposito dell'elaborato finale che tenga conto delle osservazioni delle parti;
l) dichiara chiuso il procedimento di a.t.p.
Si comunichi alle parti e al C.T.U. geom. Persona_2
Latina, 03/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini