Decreto cautelare 23 settembre 2021
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2021
Sentenza 11 novembre 2024
Decreto cautelare 4 aprile 2025
Improcedibile
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/07/2025, n. 5703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5703 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 05703/2025REG.PROV.COLL.
N. 01507/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1507 del 2025, proposto da
GR IA, quale titolare e legale rappresentante pro tempore di “Il Giglio di GR IA”, rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano Pichierri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 19994/2024,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la rinuncia all’appello;
Visti gli artt. 35, 38, 84 e 85 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Francesca Picardi;
preso atto che gli Avvocati Stefano Pichierri e Sergio Siracusa hanno depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.IA GR ha impugnato il provvedimento di rigetto, con ordine di rimozione entro 7 giorni, della s.c.i.a. presentata in data 2 agosto 2021 (prot. 85663), avente ad oggetto l’occupazione del suolo pubblico per la collocazione di una pedana in Roma, Viale Ippocrate n. 142, deducendo l’eccesso di potere per errata valutazione comparativa degli interessi, contraddittorietà ed illogicità manifesta e la violazione di legge, essendo la fattispecie consentita alla luce della disciplina emergenziale e della qualifica della strada come interquartiere.
2.Il ricorso è stato rigettato dal T.a.r., visto che la d.i.a. riguarda non un marciapiede, ma un’area di sosta a pagamento relativa ad una strada appartenente alla viabilità principale, coerente con la qualifica di strada interquartiere, e che non è consentito il rilascio di concessioni sulle strade di viabilità principale al di fuori dei marciapiedi, stante il disposto dell’art. 20, comma 3, cod.strada, in ordine alle occupazioni di suolo pubblico di carattere permanente, disciplinando il precedente comma 1 le occupazioni meramente transitorie. La sentenza ha escluso una disparità di trattamento rispetto ad altre concessioni, riguardanti situazioni fattuali diverse.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la originaria ricorrente.
4. Roma Capitale si è costituita contestando la fondatezza dell’appello.
5. L’appellante ha rinunciato all’istanza cautelare; depositato una memoria, in cui ha allegato l’approvazione del nuovo regolamento sull’occupazione del suolo pubblico n. 118 del 2025, che prevede la possibilità di presentare l’istanza anche sulle vie cd. principali, purchè classificate come E, sia sul marciapiede sia sulla fascia laterale di sosta, ed, infine, ha rinunciato all’appello, preso atto dell’orientamento di questo Consiglio, espresso con la recente sentenza n. 5014 del 10 giugno 2025.
6. La rinuncia all’appello è stata notificata alla controparte solo in data 24 giugno 2025 e, quindi, successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, dalla stessa, come espressamente consentito dall’art. 84, comma 4, c.p.a., si desumono argomenti di prova inequivocabili in ordine alla sopravvenuta carenza di interessa da parte dell’appellante alla decisione della causa, per cui l’appello è improcedibile.
7. In conclusione, l’appello deve essere dichiarato improcedibile. Le spese devono essere integralmente compensate, tenuto conto, da un lato, del nuovo regolamento n. 118 del 2025 intervenuto e, dall’altro, della recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione in esame (in particolare della pronuncia, solo in data 10 giugno 2025, della sentenza relativa alla strada oggetto del giudizio).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO