Sentenza breve 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 10/06/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00936/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio n. 28;
contro
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A., in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
-dell’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione assunta al prot. n. -OMISSIS- del 21.3.2025, per l’importo di € 162.002,84 relativo ai c.d. “ Residui Agea ex D.L. n. 27/2019 ” riferiti alle annate lattiere 1998/1999 e 1999/2000.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura –Ag.E.A.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A. il 10.4.2025 il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione – A.D.E.R., che porta in esecuzione il credito in epigrafe.
2. L’impugnativa è sorretta dai motivi così epigrafati “ 1) Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione- mancata allegazione della cartella di pagamento- mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento-violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio; 2) Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati; 3) Intervenuta prescrizione del credito dell’Ag.E.A.. Intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica della cartella; 4) Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento alla normativa unionale. Illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere; 5) Nullità /annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni dall’Ag.E.A.. Errata quantificazione del presunto debito - difetto carenza di motivazione” . In sintesi, secondo la prospettazione del sig.-OMISSIS-l’intimazione di pagamento sarebbe nulla perché si limiterebbe a indicare il numero della cartella esattoriale presupposta senza allegarla. Non sarebbe quindi possibile comprendere su che cosa si fondi il credito azionato dall’A.D.E.R.. E anche supponendo che vengano in rilievo somme a titolo di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, non sarebbe possibile comprendere quali sarebbero le annate di campagna lattiera di riferimento. Inoltre il provvedimento impugnato non illustrerebbe le modalità di calcolo degli interessi: in particolare non sarebbe possibile comprendere quali siano i tassi di interesse applicati e il dies a quo del computo degli stessi, in ogni caso calcolati in maniera illegittima. Peraltro il credito azionato dall’Amministrazione sarebbe da ritenersi estinto per prescrizione, essendo decorso senza interruzioni né sospensioni il relativo termine (quadriennale, quinquennale e finanche decennale). Per giunta gli atti di imputazione del prelievo relativi alle annate in discussione sarebbero illegittimi già a monte, perché adottati sulla base della normativa nazionale in contrasto con quella sovraordinata europea, così come affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con decisione del 27 giugno 2019 e dal Consiglio di Stato con le decisioni nn. 7726/2019 e 7734/2019. In particolare l’intimazione impugnata sarebbe affetta da profili di illegittimità originaria e derivata dovuta alla mancata redistribuzione delle quote inutilizzate a favore degli allevatori e produttori che ne avevano diritto, secondo modalità lineari e paritarie anziché secondo criteri prioritari e di preferenza riservata a “categorie privilegiate”, come invece sarebbe accaduto quantomeno sino al 2009. Sotto un ultimo aspetto, i dati impiegati dall’Ag.E.A. per il calcolo dei prelievi supplementari non sarebbero verificabili né attendibili e infine non consentirebbero di comprendere se le somme oggetto dell’intimazione di pagamento abbiano tenuto conto dei pagamenti già effettuati e/o degli importi recuperati dall’Amministrazione mediante operazioni di compensazione sui contributi dovuti al produttore nell’ambito della politica agricola comune (c.d. p.a.c.).
3. Si è costituita in giudizio l’Ag.E.A., unica Amministrazione intimata, rilevando che il ricorso è stato proposto nei soli confronti dell’Ente impositore e non anche dell’Agente di riscossione che ha provveduto alla formazione e notifica dell’atto impugnato. In pari tempo, l’Ag.E.A. ha rilevato che il ricorrente aveva già proposto un ricorso avanti a questo Tribunale (R.G. n. -OMISSIS-/2021) contestando una precedente intimazione di pagamento, anch’essa esecutiva della medesima cartella posta a fondamento dell’intimazione qui contestata, sollevando le stesse censure riproposte in questa sede. Censure che sono state già tutte respinte dal Consiglio di Stato pronunciatosi, qualche mese fa, con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 5.2.2025. Elementi che hanno portato l’Amministrazione intimata a concludere per il rigetto del ricorso in una alla sua istanza cautelare.
4. Alla camera di consiglio del 5 giugno 2025, cui la causa veniva rinviata su istanza dell’Avvocatura dello Stato per l’esigenza di un’approfondita discussione su diversi profili, anche preliminari, in contraddittorio con la difesa del ricorrente, è stato dato un doppio avviso in ordine sia alla possibile inammissibilità del ricorso e sia della possibilità di una pronuncia in forma semplificata. E la causa è stata poi assegnata in decisione.
5. Il Tribunale può decidere l’intera controversia nel merito con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti dettati dall’articolo 60 del cod. proc. amm. e in particolare ravvisandosi l’integrità del contraddittorio nei confronti dell’unica Amministrazione evocata in giudizio, regolarmente costituitasi, e altresì la completezza dell’istruttoria a seguito della costituzione dell’Ag.E.A. che ha depositato copiosa documentazione.
6. Il ricorso è inammissibile.
7. Il ricorrente ha impugnato un’intimazione di pagamento pacificamente riconducibile all’Agente della riscossione A.D.E.R., non evocata in giudizio e non più evocabile attesa, da un lato, l’inconfigurabilità di un’ipotesi di litisconsorzio necessario che oneri il Giudice di disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, dall’altro lato la scadenza del termine perentorio per la contestazione dell’atto in epigrafe, ricevuto il 21.3.2025 come rilevato anche dal ricorrente (pag. 1).
Le censure fanno valere profili di illegittimità diretti avverso il provvedimento impugnato, investendo anche il merito della pretesa impositiva.
Tuttavia, quanto alle censure che attengono a vizi propri dell’intimazione di pagamento (1° e 2° mezzo), esse sono inammissibili perché il ricorso introduttivo non è stato notificato all’A.D.E.R. che ha emesso l’intimazione. Osserva al riguardo il Collegio che ai sensi dell’art. 41, comma 2°, del cod. proc. amm. “ Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza […] ”.
Il ricorso non notificato all’Amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato è quindi inammissibile e analogo principio è stato espresso in ambito tributario in ipotesi in cui era stato convenuto in giudizio il solo Ente impositivo e non anche il concessionario della riscossione che aveva adottato l’atto oggetto di gravame (cfr. Cass. civ., sez. trib., e Comm. trib. reg. Lombardia sez. XVIII, Milano, 6 novembre 2012, n. 111).
Quanto invece alle doglianze che riguardano l'esistenza stessa del credito (3°, 4° e 5° motivo), come precisato dall’Amministrazione resistente si tratta di profili che investono la pretesa già azionata con la notifica della cartella presupposta. E che, negli stessi termini illustrati nel presente giudizio, il ricorrente aveva già dedotto e fatto valere nei confronti di una precedente intimazione -la n. -OMISSIS- relativa anche alle due annate qui in discussione- parimenti esecutiva della stessa cartella del 10.12.2018, che l’A.D.E.R. ha portato ad esecuzione notificando l’intimazione qui impugnata.
Ebbene il Consiglio di Stato, con la sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il 5.2.2025, ha già respinto tutte le tesi che il ricorrente ha riproposto in questo giudizio, decidendo motivi identici a quelli già dedotti in questa sede (si raffronti il § 1 della citata pronuncia del C.d.S. con i motivi di ricorso riproposti in questa sede).
Il giudicato esterno, con effetto espansivo ex art. 336 del cod. proc. civ., calato sulla pretesa sostanziale del ricorrente, determina dunque l’inammissibilità, sotto quest’aspetto, anche delle doglianze che investono il merito della pretesa impositiva.
8. Il ricorso va perciò dichiarato complessivamente inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. b), del cod. proc. amm.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione resistente, che liquida in € 1.500,00, oltre ad accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO