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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4389 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6423 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 07/05/2025, vertente
TRA
ora in liquidazione giudiziale (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
e (c.f. ), quale cessionaria a titolo Parte_2 P.IVA_2 particolare del credito, intervenuta, entrambe difese dall'avv. PONE ALESSANDRO,
APPELLANTI
E
(c.f. ), domiciliato presso lo studio Controparte_1 P.IVA_3 dell'avv. MANNETTI ELIO, che lo rappresenta e difende con procura in atti unitamente all'avv. PATRONE SERGIO, con studio in VIA DI SAN BASILIO, 72 in ROMA;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 276/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo in data 26/02/2020.
Conclusioni delle appellanti: “riformare la sentenza del Tribunale di
Viterbo n. 276/2020 emessa il 25.2.2020 e pubblicata il 26.2.2020 nelle parti qui impugnate e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado e disattese dal primo giudice, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento del prezzo contrattuale Parte_1
delle lavorazioni eseguite di cui al SAL. n. 3 e per l'effetto, condannare il r.g. n. 1 al pagamento in favore della stessa Controparte_1 Parte_1
dell'importo di cui al Certificato di pagamento n. 3 per un importo pari ad €
85.186,20 ovvero a quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., per i titoli e le ragioni esposte nella precedente narrativa, il tutto oltre interessi al tasso legale e moratorio ex artt. 29 e 30 D.M.LL.PP. n. 145/2000. Con vittoria di diritti, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata: “1) rigettare integralmente l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 276/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo in data 25.02.2020, pubblicata il 26.02.2020;
2) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassumibile.
Con atto di citazione notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Viterbo, il per ivi Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni “voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via principale
e nel merito: accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa, il diritto di al pagamento del prezzo contrattuale delle Parte_1
lavorazioni eseguite di cui al SAL. N. 3 e, per l'effetto, condannare il al pagamento dell'importo di cui al Certificato di Controparte_2
pagamento N. 3 per un importo pari ad Euro 85.186,20 oltre ad interessi al tasso legale e moratori ex artt. 29 e 30 D.M.LL.PP. n. 145/2000. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Nel giudizio il restava contumace. Controparte_1
r.g. n. 2 All'esito del giudizio di primo grado, con sentenza n. 276/2020 del
25.02.2020 pubblicata in data 26.02.2020, il Tribunale di Viterbo, ha così disposto: “dichiara inammissibile la domanda;
- dichiara irripetibili le spese”.
Il Tribunale ha così motivato la decisione:
“[….] la società attrice agisce per il pagamento di euro 85.186,20, quale corrispettivo dell'appalto stipulato il 28/3/2009, ai fini della realizzazione del capannone multi-funzionale in località Cavarella;
contestando la risoluzione dell'ente committente ex art. 136 d.lgs.
136/2006, essa chiede il pagamento dei lavori già eseguiti, come contabilizzati nel SAL del 31/7/2010 e nel corrispondente certificato di pagamento. L'appaltatrice, ripercorrendo le vicende giudiziarie ed arbitrali già svolte, dà conto, nell'atto introduttivo, della clausola compromissoria di cui all'art. 11 del contratto;
denuncia tuttavia la nullità
-o comunque la sopravvenuta inefficacia- di tale pattuizione, in mancanza dell'indicazione nel bando di gara e, comunque, della motivata autorizzazione dell'organo di governo dell'amministrazione aggiudicatrice, secondo quanto disposto dall'art. 209, II e III comma d.lgs.
50/2016. L'attrice evidenzia che tale disciplina è riproduttiva di quella già introdotta dall'art.1, comma 19 della legge n. 190/2012 (modificativa dell'art. 241, I comma d.lgs. 163/2006), di cui era prevista l'applicazione, per effetto dell'art. 1, comma 25, anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore -e cioè anteriormente al 28/11/2012. Tanto premesso, si osserva tuttavia che, come pure riportato dall'attrice, il Tribunale di
Viterbo, con sentenza del 29/1/2013, ha già stabilito, nel giudizio fra le stesse parti (RG 15135/2011), l'operatività della clausola compromissoria in questione, revocando il decreto ingiuntivo esecutivo (per il pagamento del corrispettivo di appalto) e dichiarando la competenza del collegio arbitrale. Tale decisione risulta assunta (a seguito di udienza di PC del
r.g. n. 3 30/10/2012) nella vigenza della predetta disciplina, precludendo il riesame di questioni ivi non già proposte. Secondo quanto rammentato dalla stessa attrice, peraltro, la norma non trovava applicazione rispetto agli “arbitrati nei quali gli incarichi arbitrali sono stati conferiti”, risultando quindi ostativa, nella fattispecie, la pendenza del giudizio arbitrale alla data del
1/3/2012. La sopravvenuta archiviazione di tale procedimento in data
31/7/2013 (per fatto delle parti), non rende riproponibile l'identica questione. Anche a voler restringere la portata della decisione al giudicato meramente formale, resta infatti la preclusione maturata ex art. 324 cpc ai fini della riproposizione della medesima domanda davanti allo stesso giudice (v. Cass. n.3291/2013). Ove poi si ritenga che non operi il giudicato interno rispetto al presente procedimento, quale autonomo e distinto giudizio, va considerato che il d.lgs. n. 50/2016, rimodulando la disciplina della clausola compromissoria nel contratto pubblico (art. 209,
II e III comma), ha al contempo abrogato (art. 217, I comma lett. ii), l'art.
1, comma 19 e 25 legge 190/2012. La mancanza di autorizzazione motivata, pertanto, non inficia più la validità e l'efficacia della clausola compromissoria che sia stata stipulata precedentemente all'entrata in vigore della norma (così Tribunale di Roma, sent. n. 4298 dep. il
28/2/2018, in relazione a contratto del 26/2/2001)[….]”.
Proponeva appello la Parte_1
Con il proprio atto si costituiva il al fine di Controparte_1
chiedere il rigetto del gravame proposto.
Nel corso del giudizio di appello, in data 12.01.2023, interveniva in giudizio la in qualità di cessionaria del diritto controverso, la Parte_2
quale, facendo proprie tutte le ragioni e difese già svolte dalla cedente chiedeva l'accoglimento delle medesime Parte_3
conclusioni.
In data 02.04.2024 si dava atto dell'intervenuta liquidazione giudiziale r.g. n. 4 della (liquidazione N.R.G. 439 – 1/2023) con Parte_3
conseguente interruzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 18.06.2024 dalla parte interveniente quale acquirente del credito della predetta per Parte_2
intervenuta cessione, la Corte fissava, per la prosecuzione del presente giudizio, l'udienza collegiale dell'11.12.2024, poi differita al 7 maggio
2025, allorchè il procedimento veniva trattenuto in decisione con termini ex art.352 c.p.c.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato sui seguenti motivi:
1).”violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. in tema di giudicato formale su una questione di rito ed erronea valutazione dei suoi effetti”.
In particolare, secondo parte appellante, il Tribunale di Viterbo avrebbe errato nel ritenere inammissibile la domanda formulata in primo grado da , atteso il passaggio in giudicato della sentenza n. 49/13 del Pt_1
29.01.2013 (relativa al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) emessa dal medesimo Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di
Montefiascone, con la quale era stata accertata e dichiarata l'incompetenza a decidere la controversia da parte del giudice ordinario, stante la competenza degli arbitri in virtù della clausola compromissoria di cui al contratto di appalto “inter partes”.
2). “violazione e falsa applicazione delle norme del codice degli appalti disciplinanti la validità ed operatività della clausola compromissoria”.
In particolare, la (e per essa ora la attraverso un articolato Pt_1 Pt_2
“excursus” normativo sulla disciplina della clausola compromissoria negli appalti pubblici ed attraverso richiami giurisprudenziali, censura la r.g. n. 5 sentenza di prime cure adducendo che “erroneo deve ritenersi anche il successivo capo di motivazione sulla presunta validità della clausola compromissoria, in assenza di autorizzazione motivata, sulla scorta della falsa considerazione che la norma prevista dalla legge 190/2012 fosse stata abrogata”.
L'appello è totalmente infondato e deve essere rigettato.
1). Con la sentenza n. 49/13, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra le parti originarie, ed avente il medesimo credito quale oggetto, il Tribunale di Viterbo aveva statuito che: “all'udienza del 6 marzo 2012 le parti comunicavano l'avvenuto deposito dagli atti di nomina dei rispettivi arbitri e della domanda di arbitrato notificata all'opposta”
(cfr. pag. 3 sentenza n. 49/13 - doc. 1 allegato unitamente alla comparsa conclusionale di parte appellante)”. Ed ancora “tenuto conto di quanto previsto dalla indicata disposizione le parti, congiuntamente, hanno chiesto la devoluzione del presente giudizio al Collegio Arbitrale, residuando controversia solo in relazione alla condanna delle spese del presente giudizio. In particolare, per effetto di tale clausola risulta chiara la volontà delle parti contraenti di rimettere al suddetto collegio le controversie nascenti dal contratto tra le quali, evidentemente, rientra quella in esame, con la conseguenza che deve essere dichiarata
l'incompetenza dell'adito Tribunale, con contestuale dichiarazione della competenza arbitrale” (cfr. pag. 4 sent. 49/13 - doc. 1 allegato unitamente alla comparsa conclusionale di parte appellante).
Con la sentenza impugnata, quindi il Tribunale di Viterbo ha così statuito: “come pure riportato dall'attrice, il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 29/1/2013, ha già stabilito, nel giudizio fra le stesse parti (RG
15135/2011), l'operatività della clausola compromissoria in questione, revocando il decreto ingiuntivo esecutivo (per il pagamento del corrispettivo di appalto) e dichiarando la competenza del collegio
r.g. n. 6 arbitrale. Tale decisione risulta assunta (a seguito di udienza di PC del
30/10/2012) nella vigenza della predetta disciplina, precludendo il riesame di questioni ivi non già proposte. Secondo quanto rammentato dalla stessa attrice, peraltro, la norma non trovava applicazione rispetto agli “arbitrati nei quali gli incarichi arbitrali sono stati conferiti”, risultando quindi ostativa, nella fattispecie, la pendenza del giudizio arbitrale alla data del
1/3/2012. La sopravvenuta archiviazione di tale procedimento in data
31/7/2013 (per fatto delle parti), non rende riproponibile l'identica questione.
Anche a voler restringere la portata della decisione al giudicato meramente formale, resta infatti la preclusione maturata ex art. 324 cpc ai fini della riproposizione della medesima domanda davanti allo stesso giudice (v. Cass.n.3291/2013)”.
Per cui correttamente, sulla scorta del ragionamento del primo giudice, si è rilevato lo accertamento dell'avvenuta formazione del giudicato formale su una questione di competenza, da cui è conseguita la pronuncia di inammissibilità della domanda di (oggi riproposta Parte_1
dalla cessionaria del credito , attesa l'impossibilità di proporre la Parte_2
medesima domanda dinanzi allo stesso giudice, ossia al Tribunale di
Viterbo (ex art.324 cpc).
Di contro, nel caso di specie, la sentenza impugnata è corretta in quanto si pone in linea con i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “le sentenze che statuiscono sulla competenza - ad eccezione delle decisioni della Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza - non sono suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale, poiché la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non più impugnabile, da' luogo soltanto al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione soltanto davanti al giudice dello stesso
r.g. n. 7 processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso” (Cass., 12 febbraio 2013, n. 3291;
Cass., 12 aprile 2005, n. 7514; Cass., 14 novembre 2003, n. 17248, e Cass.
Civ. sez. I, 18/06/2014, n. 13899).
Pertanto, l'acquiescenza alla dichiarazione di incompetenza da parte di e, dunque, l'introduzione del giudizio arbitrale (cfr. doc. 35 Pt_1
fascicolo primo grado Appellante) ha provocato il passaggio in giudicato della sentenza n. 49/13 del Tribunale di Viterbo, con conseguente impossibilità di riproporre la medesima domanda dinanzi allo stesso giudice, ossia il Tribunale medesimo.
Pertanto, è corretta la sentenza impugnata laddove ha dichiarato inammissibile la domanda in ragione del passaggio in giudicato della sentenza n. 49/13 del Tribunale di Viterbo, la quale ha evidentemente
“effetti soltanto preclusivi della riproposizione della medesima domanda dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente” (cfr. Cass. Civ., sez. III,
12/02/2013, n. 3291).
2. Anche sotto il successivo profilo di gravame, la motivazione della sentenza impugnata appare corretta, avendo il giudice di primo grado rigettato la domanda formulata da sulla scorta della seguente Pt_1
condivisibile argomentazione: “secondo quanto rammentato dalla stessa attrice, peraltro, la norma non trovava applicazione rispetto agli “arbitrati nei quali gli incarichi arbitrali sono stati conferiti”, risultando quindi ostativa, nella fattispecie, la pendenza del giudizio arbitrale alla data del
1/3/2012” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata).
Orbene, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado:
- la legge n. 190/2012 (modificativa dell'art. 241, I comma D.lgs
163/2006) è entrata in vigore il 28.11.2012;
- la sentenza n. 49/13 concernente l'opposizione a D.I. è stata assunta a seguito di udienza di P.C. del 30.10.2012 e, dunque, prima dell'entrata in r.g. n. 8 vigore della legge n. 190/2012 (28.11.2012);
- anche qualora si fosse ritenuta applicabile al caso di specie la disciplina prevista dalla legge n.190/2012, la stessa testualmente prevede all'art. 1 comma 25 che “le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge”;
- nel caso di specie, è documentalmente emerso che già alla data del
1.03.2012 il giudizio arbitrale era stato instaurato, con la nomina degli arbitri, rientrando dunque, la fattispecie tra le ipotesi di “esclusione” previste dall'art. 1 comma 25 della legge 190/2012 (vedi sul punto TAR
Lazio n.2423/15).
Dirimente è altresì la statuizione della Corte di Cassazione, la quale, nella sentenza n. 13410/2019 (e successiva Cass. n. 24641/2020) chiarisce che: “le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge"; i contatti conclusi prima di quel momento si sottraggono, quindi, alla nuova disciplina in due distinte ipotesi, tra loro alternative: se, anzitutto, non ha avuto luogo la nomina degli arbitri (ovvero, secondo una diversa interpretazione, il loro insediamento); se non è ancora intervenuta
l'autorizzazione dell'organo deliberante” ed ancora “Appare significativa, del resto, la formulazione della norma, la quale fa menzione di "arbitrati conferiti o autorizzati": tale espressione non è riferibile alla clausola compromissoria inserita nel contratto, la quale è deputata a stabilire, in via preventiva e in termini necessariamente generali, che le controversie nascenti dal contratto saranno decise da arbitri, quanto a liti specificamente individuate, già introdotte con la nomina degli arbitri
(arbitrati “conferiti”) o per le quali, pur non essendo intervenuta tale nomina, l'ente abbia espresso - in modo diverso da come richiesto, per il futuro, dal comma 19 - la propria volontà di avvalersi della clausola
r.g. n. 9 arbitrale (arbitrati “autorizzati”) […] in queste due ipotesi l'esclusione dell'applicazione della disciplina trova fondamento in ragioni di economia processuale, giacché evita che il procedimento iniziato prima dell'entrata in vigore della legge, o che la p.a. abbia prima di allora specificamente autorizzato (e introdotto dopo), sia vanificato dalla mancanza dell'autorizzazione prevista dal comma 19”.
Dalla lettura delle rispettive domande di arbitrato risulta inequivocabilmente (cfr. docc. 34 e 35 fascicolo di parte appellante) che, in relazione al predetto giudizio arbitrale, le parti avevano provveduto alla nomina degli arbitri in data 5.11.2011 (il e in data Controparte_1
29.11.2011 (la ), con conseguente relativa nomina del terzo arbitro Pt_1
da parte della Camera Arbitrale con delibera del 4.07.2012 e costituzione del collegio arbitrale.
Per tutto quanto sopra, risultando per tabulas che il giudizio arbitrale era già stato conferito prima dell'entrata in vigore della legge 190/2012, anche tale motivo di appello non può che essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Viterbo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
ora in liq.ne giud.le, e con l'intervento della cessionaria a titolo
[...]
particolare del credito Parte_2
nei confronti di contro la sentenza resa tra Controparte_1
le parti dal Tribunale di Viterbo di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello,
b) condanna la al rimborso, in favore di parte Parte_2
r.g. n. 10 appellata, delle spese di lite del grado, che si liquidano in euro 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, ed accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 09/07/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 11