Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 9 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2621/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Montagna Parte_1
Esposito Massimo, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Cavalcanti Giuliana, e con la stessa CP_1
elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17-5-2022 presso il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del
Lavoro, , rappresentava che in data 24-11-2021 presentava domanda per la Parte_1 pensione di vecchiaia all' che veniva respinta in data 9-12-2021 per carenza del requisito CP_1
sanitario; che in data 14-1-2022 presentava ricorso amministrativo senza ottenere riscontro.
Ciò premesso, asserendo il possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio, anche contributivi e sanitari per le patologie di cui risulta affetto e che indicava in ricorso, chiedeva dichiararsi, previo espletamento della CTU, il suo stato di invalidità in misura non inferiore all'80% con conseguente abbassamento dell'età pensionabile prevista dal D. Lgs. n. 503/1992 nonché dalla legge n. 724/1994 e, pertanto, di condannare l' al pagamento in proprio favore CP_1
della pensione di vecchiaia ex art. 1 comma 8 del D. Lgs. n. 503/1992 compresi tutti gli arretrati con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali;
con vittoria di spese.
allegazione e prova del requisito sanitario atteso che il ricorrente avrebbe potuto vantare il requisito contributivo, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza;
con vittoria di spese.
All'udienza del 2-3-2023, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU alla dott.ssa che, a seguito delle operazioni peritali, depositava la relazione in data 27-10- Persona_1
2024.
All'udienza del 9-1-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va premesso che a norma dell'art. 1 co. 8 del D.L.vo 503/92 la elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, disposta dallo stesso articolo, non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%; pertanto nel caso di soggetti con invalidità pari o superiore all'80% i limiti di età per la pensione di vecchiaia rimangono confermati in 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.
La consulenza tecnica esperita in corso di causa ha consentito di accertare che il ricorrente Pt_1
, come affermato dal consulente, è affetto da “ASMA BRONCHIALE INTRINSECO
[...]
PERSISTENTE. MALATTIA ARTROSICA POLIDISTRETTUALE A MODERATA INCIDENZA
FUNZIONALE IN SOGGETTO GIA' SOTTOPOSTO AD INTERVENTO DI ERNIECTOMIA L2-
L3 E L5-S1 CON PERSISTENZA DI SEGNI RADICOLARI E MENISCECTOMIA BILATERALE.
CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN I CLASSE FUNZIONALE NYHA. DISTURBO ANSIOSO-
DEPRESSIVO ENDOREATTIVO DI GRADO LIEVE. IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA.
Le minorazioni accertate determinavano una condizione di riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 80% (OTTANTA per cento), retrodatabile già alla data di presentazione della domanda amministrativa (NOVEMBRE 2021)”.
Nel caso di specie sussistono i requisiti medico-legali per la concessione della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell'art.1 comma 8 del D.L.vo 503/92 poiché il ricorrente possedeva, fin dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa, una riduzione della capacità di lavoro pari all'80%. Tali considerazioni, dalle quali non vi è motivo di discostarsi, atteso il rigore scientifico delle indagini effettuate, e la coerenza logica delle argomentazioni addotte, inducono all'accoglimento del ricorso.
Quanto al requisito contributivo: esso risulta dimostrato dalla produzione, a cura del ricorrente, CP_ dell'estratto contributivo proveniente dall Deve quindi accogliersi la domanda e condannarsi l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1
dei ratei di pensione di vecchiaia a decorrere dal 1-12-2021, oltre interessi legali da calcolarsi sui singoli ratei, fino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Le spese relative all'espletata CTU si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del CP_1
ricorrente della pensione di vecchiaia a decorrere dal primo dicembre 2021, oltre interessi legali da calcolarsi sui singoli ratei, fino al saldo;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2000,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario;
CP_ c) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nola il 9-1-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza