CA
Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2024, n. 4421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4421 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza dell'11.12.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero n. 2338/2019 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Corrado Di Maso e con lui elettivamente Parte_1
domiciliato in Napoli, alla Piazza Garibaldi, 73
APPELLANTE
E in persona del l.r. p.t. rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Amato elettivamente CP_1 domiciliata in Napoli alla via Stendhal n. 23 presso lo studio dell'avv.to Giulio Gomez d'Ayala.
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 1.3.2018 innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro,
esponeva: Parte_1
a) di essere stato dipendente della Istituto di Vigilanza privata con sede legale in Nola, Controparte_1
con la qualifica di Guardia Particolare Giurata, livello 4 del C.C.N.L. per i Dipendenti da Istituti e
Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, dal 07/08/2001 fino al 20/05/2015, data del suo licenziamento, dichiarato poi illegittimo dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 6290/2016
b) che aveva percepito le retribuzioni indicate nelle buste paga e come riportate nell'allegato conteggio c) che tutte le retribuzioni percepite erano state calcolate in violazione del C.C.N.L. di categoria per i
“dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari”, nel senso che per il livello e la qualifica/categoria indicati in busta paga dal datore di lavoro avrebbe avuto diritto a percepire compensi diversi, ossia quelli indicati nel conteggio allegato d) che ciò significava che, anche senza contestare le ore di lavoro indicate nelle dette buste paga, il livello o la qualifica/categoria ivi riportata, aveva percepito meno di quanto avrebbe avuto diritto di percepire applicando correttamente il richiamato C.C.N.L.
e) che esattamente, durante il rapporto di lavoro suddetto, aveva maturato una differenza retributiva
(calcolata anche sul TFR e comprensiva della rivalutazione monetaria e degli interessi legali) pari ad un importo lordo di € 88.580,09, netto di € 77.009,18
Tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“accertato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della …con le modalità, il Controparte_1
livello, la qualifica/categoria indicate nelle allegate buste paga, Voglia condannare la Controparte_1
… al pagamento della complessiva somma di € 88.580,09 secondo le specifiche voci sopra indicate e meglio riportate negli allegati conteggi analitici, o della somma maggiore o minore che l'Ill.mo
Giudice riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge…”.
Con distinto ricorso monitorio chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo Parte_1
avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto maturato, ma non percepito a seguito dell'intimato licenziamento e calcolato sulla base delle buste paga fornite dalla medesima ditta Controparte_1
La società convenuta, nel costituirsi, chiedeva la riunione dei due procedimenti.
Riuniti i procedimenti, il GL decideva con ordinanza con la quale: a) dichiarava l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice del lavoro del tribunale di Nola e revocava il decreto ingiuntivo n.
959/2017; b) fissava il termine di 30 giorni dalla pronuncia dell'ordinanza per la riassunzione dinnanzi al giudice dichiarato competente;
c) compensava le spese tra le parti.
Con ricorso depositato il 19.3.2018 riassumeva la causa reiterando le stesse Parte_1
conclusioni sopra riportate e avanzando le stesse istanze istruttorie
Con Sentenza n. 978/19 il G.L osservava:
- “la genericità del ricorso e le mancate allegazioni e deduzioni soprattutto in ordine alle specifiche voci concretamente pretese, impongono una declaratoria di nullità della domanda”
- “Resta, tuttavia, accoglibile in parte la domanda in ordine al tfr (specificamente richiesto in questa sede), evidentemente dovuto però nella misura risultante dalle buste paga in atti (e non in quella derivante dall'eventuale ricalcolo delle retribuzioni) e per la quale era stato già esperito ricorso per decreto ingiuntivo, prima concesso e poi revocato dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza dichiarativa della incompetenza territoriale … … dalla busta paga di marzo 2015 - prodotta anche dalla resistente- risulta accantonata alla data del 31.12.14, a titolo di tfr, la somma di €. 16.864,92 cui vanno aggiunti i ratei maturati da gennaio ad aprile 2015 pari ciascuno ad €. 82,81 (cfr. busta paga di febbraio e marzo 2015), addivenendo così ad un totale pari ad €. 17.196,16. Sul punto, però, la convenuta eccepisce il parziale pagamento nel corso del rapporto, del totale dovuto a titolo di tfr, versando in atti una serie di quietanze firmate dal ricorrente e recanti quale causale
“Anticipo tfr”, giammai specificamente disconosciute dal ricorrente e nemmeno rese da quest'ultimo oggetto di querela di falso, invero solo paventata. Pertanto, dovendosi ritenere provata l'erogazione nel corso del rapporto in favore del ricorrente dei detti anticipi di tfr per un ammontare complessivo netto di €. 11. 592,00, al ricorrente spetta ancora la residua somma lorda di €. 5.604,16.”
Con ricorso depositato in data 6.8.2019 proponeva appello censurando le Parte_1 conclusioni a cui era pervenuto il G.L. all'esito del giudizio di primo grado e chiedendo l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso introduttivo.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. CP_1
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello eccepiva che il giudice di prime cure aveva errato Parte_1 nel ritenere violato l'art. 414 c.p.c. relativamente alla domanda di differenze retributive. Tale conclusione, osservava, derivava da un'errata interpretazione della domanda, con la quale non aveva richiesto il pagamento di ore di lavoro straordinario o di voci non comprese nelle buste paga ricevute dalla né il riconoscimento di un diverso inquadramento o di nuovi diritti, ma aveva Controparte_1
avanzato esclusivamente la pretesa a vedersi corrispondere per le ore di lavoro e le voci retributive contenute in busta paga, con l'inquadramento contrattuale, i minimi retributivi garantiti dal C.C.N.L. di categoria.
Con il secondo motivo di appello eccepiva che erroneamente il giudice di prime Parte_1
cure aveva attribuito valore probante alle ricevute dei presunti acconti di TFR prodotte dalla resistente.
Evidenziava, innanzitutto l'appellante, che contrariamente a quanto sostenuto dal G.L., dai verbali di causa risultava chiaramente l'immediato disconoscimento del contenuto delle suddette ricevute e la precisazione che le stesse riguardavano i pagamenti fuori-busta connessi a prestazioni di orario straordinario e non certo anticipazioni del TFR. Del resto, la conferma di ciò veniva fornita dalla stessa datrice che nella busta paga del 31/12/2014 indicava quale somma accantonata a titolo di TFR l'importo di € 16.864,92, corrispondente all'importo complessivamente maturato a quella data (calcolato sulla base della retribuzione corrisposta). Dalle buste paga redatte sempre dalla inoltre, Controparte_1
risultava riportato il TFR annualmente maturato e nessuna indicazione di eventuali acconti versati.
… … … …
L'appello è fondato. Il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la domanda relativa al pagamento di differenze retributive sostenendo che “Parte attrice, da un lato deduce genericamente la spettanza delle rivendicate somme in ragione della percezione per tutto il corso del rapporto di lavoro di emolumenti, come indicati in busta paga, inferiori ai minimi tabellari, dall'altro però non indica né quali siano i minimi tabellari previsti per la categoria di riferimento né specifica, voce per voce, a che titolo sia rivendicata la somma totale indicata solo nell'ammontare complessivo e rimandando genericamente ai conteggi prodotti (nemmeno allegati al ricorso). In questi ultimi, tuttavia, sono indicate voci, quali permessi, ferie, festività, mensilità aggiuntive mai dedotte in ricorso né specificamente rivendicate. E' evidente che le lacune contenute in ricorso non possano in alcun modo essere colmate attraverso il rimando alla documentazione prodotta, la quale deve semmai servire solo a confortare le conclusioni
e deduzioni già contenute in ricorso.”
Dall'esame del ricorso e dell'allegato conteggio si ricava, invece, la completezza della domanda e il pieno rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 414 c.p.c. Ed invero, il ricorrente ha allegato di aver ricevuto - a parità di orario, qualifica e voci riportate nelle buste paga - una retribuzione inferiore ai minimi previsti dal CCNL per i “dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari”.
Ha allegato, altresì, che tutte le voci indicate nei conteggi, il cui importo è stato rideterminato sulla base di quelli che, secondo le allegazioni del ricorrente, sono i minimi del CCNL applicato al rapporto, corrispondono esclusivamente alle voci riportate nelle buste paga.
Tano premesso e al fine di verificare la fondatezza di quanto dedotto dal , la Corte ha Parte_1
conferito incarico di consulenza contabile, sottoponendo al perito il seguente quesito:
“Voglia il CTU accertare se la retribuzione corrisposta a nel periodo che va dal Parte_1
7.8.2001 (data della sua assunzione) al 20.5.2015 (data del suo licenziamento) è stata determinata dal datore di lavoro nel rispetto dei minimi contrattuali previsti dal C.C.N.L. per i Dipendenti da Istituti e
Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, applicato al rapporto, considerando l'inquadramento contrattuale di Guardia Particolare Giurata - livello 4 del CCNL indicato, l'orario di lavoro come risultante dalle buste paga del periodo indicato e applicando le stesse voci retributive riconosciute nelle buste paga del periodo indicato;
laddove all'esito dell'accertamento la retribuzione spettante al dovesse risultare Parte_1
maggiore di quella riportata nelle buste paga e corrisposta al lavoratore, voglia il CTU quantificare le differenze retributive spettanti al per il periodo innanzi indicato e rideterminare Parte_1
l'importo del TFR dovuto, alla luce della diversa e più elevata retribuzione spettante nel periodo.”
Con la relazione di consulenza il perito ha evidenziato che “L'indagine è stata eseguita analizzando ciascuna busta paga in atti per l'intero periodo di lavoro al fine di individuare le singole voci retributive da considerare nei conteggi. Una volta determinata la retribuzione lorda spettante, lo scrivente ha portato a deconto le somme lorde percepite dal lavoratore, come risultanti in busta paga.”
Tale operazione, compiuta dal perito rispettando scrupolosamente i criteri fissati dalla Corte e analizzando esclusivamente la voci già riportate nelle buste paga del , relative al periodo Parte_1
esaminato, ha dimostrato la fondatezza della domanda formulata con il ricorso introduttivo;
infatti, è risultato che l'appellante ha diritto al pagamento della somma di euro 19.467,75 a titolo di differenze retributive, derivate dall'aver il datore di lavoro violato i minimi retributivi previsti dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, utilizzando i quali, fermo restando l'orario, la qualifica e le voci retributive risultanti dalle buste paga, la retribuzione che sarebbe spettata al nel periodo esaminato Parte_1
era più elevata, come dettagliatamente risultante dal conteggio depositato dal CTU.
Il Consulente ha, inoltre, provveduto alla rideterminazione del TFR spettate al ricorrente “tenuto conto delle differenze retributive emerse dai conteggi effettuati” e “ha proceduto al calcolo del trattamento di fine rapporto complessivamente maturato dal lavoratore”, quantificando l'importo complessivamente maturato dal in euro 18.922,37 € (così ricalcolato sulla base della Parte_1
retribuzione spettante al e non su quella percepita). Parte_1
Rimane da esaminare il secondo motivo di appello, con il quale ha censurato la sentenza Parte_1
per aver ritenuto che le ricevute prodotte dalla e da lui sottoscritte, rappresentassero la CP_1
quietanza di anticipi del TFR, come sostenuto dalla datrice di lavoro, laddove, si trattava delle ricevute dei pagamenti fuori-busta connessi a prestazioni di orario straordinario.
In ordine a tale censura la Corte ha accolto l'istanza istruttoria formulata dal , non Parte_1 ricorrendo un'ipotesi in cui necessitava la querela di falso.
Ed invero il ricorrente, in seguito alla costituzione della e alla produzione delle ricevute in CP_1
questione, che risultavano sottoscritte dal , questi, pur riconoscendo la firma apposta e il Parte_1
pagamento della somma ivi indicata, eccepiva che al momento della sottoscrizione sulle ricevute era indicata solo la somma e la data, ma nessuna causale del pagamento, e che solo verbalmente l'importo corrisposto veniva imputato al pagamento dello straordinario svolto, disconosceva, pertanto,
l'annotazione riportata sulle ricevute che indicava trattarsi di anticipi del TFR.
Il disconoscimento della sola causale riportata sulle 36 ricevute prodotte dalla configura CP_1
l'ipotesi dell'abuso di biancosegno. La Cassazione ha precisato che “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo;
ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso.” (tra le più recenti Ordinanza n. 11422 del 29/04/2024).
Al fine, quindi, di accertare la eccezione formulata tempestivamente dal di riempimento Parte_1
delle ricevute prodotte contra pacta, si è proceduto ad escutere i testi indicati dal ricorrente sullo specifico capo: “b) Vero è che il , durante il suddetto rapporto di lavoro, è stato pagato al Parte_1
nero per prestazioni di orario straordinario, sottoscrivendo ricevute dove erano indicati solo la data e l'importo”
Sono stati escussi i testi e . Tes_1 Testimone_2
Il teste ha dichiarato: Tes_1
“ADR: “Conosco , in quanto, siamo stati colleghi di lavoro per vari anni. Entrambi, Parte_1
infatti, eravamo dipendenti della in particolare, io ho cominciato a lavorare nel 2002 Controparte_1
ed ho terminato nel mese di ottobre 2015. aveva cominciato un po' prima di me ma non Parte_1 so quanto tempo prima.”
ADR: “Quando svolgevo lavoro straordinario, il mio datore di lavoro mi faceva sottoscrivere un foglio simil ricevuta sul quale era riportato solo l'importo che ricevevo a titolo di straordinario. Sul foglio non era indicata la causale ma io ne ero consapevole ed ero d'accordo in ordine a tale modalità.
Sottoscrivevo, infatti, la ricevuta e l'importo mi veniva corrisposto in contanti. La retribuzione ordinaria, invece, mi veniva corrisposta con assegno almeno negli ultimi tempi mentre all'inizio il pagamento della stessa avveniva in contanti”.
ADR: “La sottoscrizione di questa ricevuta avveniva privatamente. Ricordo che, nei primi tempi del mio rapporto di lavoro, spesso ci portavano la ricevuta da firmare sul posto di lavoro i Sigg.
o il Sig. tuttavia, quando avevamo tempo ci recavamo direttamente Parte_2 Persona_1 noi in ufficio dove trovavamo , o nell'ultimo periodo, una segretaria di cui non ricordo il Parte_2 nome, tra l'altro, se non erro è cambiata un paio di volte”.
ADR: “Ribadisco che la sottoscrizione delle ricevute avveniva in maniera riservata per cui non ho mai assistito alla sottoscrizione delle stesse da parte degli atri colleghi, tuttavia, di questa circostanza si parlava sul luogo di lavoro e ho appreso che anche gli altri colleghi compreso il Parte_1
sottoscrivevano la ricevuta relativa al compenso per lavoro straordinario con le medesime modalità sopra descritte.”.
ADR: “Ribadisco che tale modalità di pagamento dello straordinario non era contestata da noi lavoratori. Si trattava di prassi accettata da noi dipendenti”.
L'escussione del teste invece non ha fornito alcun elemento utile alla ricostruzione dei Testimone_2
fatti contestati. Le dichiarazioni del hanno confermato che sussisteva la prassi di pagare lo straordinario fuori Tes_1
busta paga, in contanti e che la relativa quietanza era rappresentata dalla sottoscrizione di fogli sui quali era riportato l'importo percepito.
Dall'esame delle ricevute depositate dalla indicate come quietanze riguardanti CP_1
anticipazioni del TFR pagate al nel corso del rapporto di lavoro, risulta che si tratta di Parte_1 ricevute sottoscritte durante l'intero rapporto, con cadenza mensile o al massimo bimestrale, ciascuna per importi ridotti, sempre diversi e mai per cifre pari (ad es. 189,00 euro;
499,00 euro;
441,40 euro;
399,50 euro;
281,00 euro;
211,00 euro;
441,40 euro).
Va ancora evidenziato che dalla lettura delle buste paga non risulta alcuna annotazione riguardante il pagamento di anticipazioni sul TFR.
L'esame congiunto di tali elementi rende completamente inverosimile che le ricevute in questione riguardino anticipazioni di TFR, in particolare la frequenza e gli importi, unitamente alla mancata annotazione di tali erogazioni in busta paga, provano piuttosto che, come sostenuto dal , Parte_1
le stesse rappresentano le quietanze del pagamento fuori busta e in contanti dello straordinario, prassi confermata dal teste escusso.
Da ciò consegue che l'importo maturato dal a titolo di TFR, così come rideterminato dal Parte_1
CTU, sulla base delle retribuzioni dovute e non sulla base di quelle percepite, è pari a € 18.922,37.
In conclusione, la va condannata al pagamento della somma di euro 19.467,75 a titolo CP_1
di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo, e della somma di 18.922,37 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della liquidate come CP_1
da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico della
Controparte_1
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al CP_1
pagamento della somma di euro in euro 19.467,75 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo, e della somma di 18.922,37 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo;
condanna la l pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in CP_1
euro 3.972,00 per il primo grado ed in euro 4.996,00 per il presente grado, oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione all'avv.to Corrado Di Maso, dichiaratosi anticipatario. Pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico della Controparte_1
Napoli 11.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza dell'11.12.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero n. 2338/2019 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Corrado Di Maso e con lui elettivamente Parte_1
domiciliato in Napoli, alla Piazza Garibaldi, 73
APPELLANTE
E in persona del l.r. p.t. rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Amato elettivamente CP_1 domiciliata in Napoli alla via Stendhal n. 23 presso lo studio dell'avv.to Giulio Gomez d'Ayala.
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 1.3.2018 innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro,
esponeva: Parte_1
a) di essere stato dipendente della Istituto di Vigilanza privata con sede legale in Nola, Controparte_1
con la qualifica di Guardia Particolare Giurata, livello 4 del C.C.N.L. per i Dipendenti da Istituti e
Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, dal 07/08/2001 fino al 20/05/2015, data del suo licenziamento, dichiarato poi illegittimo dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 6290/2016
b) che aveva percepito le retribuzioni indicate nelle buste paga e come riportate nell'allegato conteggio c) che tutte le retribuzioni percepite erano state calcolate in violazione del C.C.N.L. di categoria per i
“dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari”, nel senso che per il livello e la qualifica/categoria indicati in busta paga dal datore di lavoro avrebbe avuto diritto a percepire compensi diversi, ossia quelli indicati nel conteggio allegato d) che ciò significava che, anche senza contestare le ore di lavoro indicate nelle dette buste paga, il livello o la qualifica/categoria ivi riportata, aveva percepito meno di quanto avrebbe avuto diritto di percepire applicando correttamente il richiamato C.C.N.L.
e) che esattamente, durante il rapporto di lavoro suddetto, aveva maturato una differenza retributiva
(calcolata anche sul TFR e comprensiva della rivalutazione monetaria e degli interessi legali) pari ad un importo lordo di € 88.580,09, netto di € 77.009,18
Tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“accertato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della …con le modalità, il Controparte_1
livello, la qualifica/categoria indicate nelle allegate buste paga, Voglia condannare la Controparte_1
… al pagamento della complessiva somma di € 88.580,09 secondo le specifiche voci sopra indicate e meglio riportate negli allegati conteggi analitici, o della somma maggiore o minore che l'Ill.mo
Giudice riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge…”.
Con distinto ricorso monitorio chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo Parte_1
avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto maturato, ma non percepito a seguito dell'intimato licenziamento e calcolato sulla base delle buste paga fornite dalla medesima ditta Controparte_1
La società convenuta, nel costituirsi, chiedeva la riunione dei due procedimenti.
Riuniti i procedimenti, il GL decideva con ordinanza con la quale: a) dichiarava l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice del lavoro del tribunale di Nola e revocava il decreto ingiuntivo n.
959/2017; b) fissava il termine di 30 giorni dalla pronuncia dell'ordinanza per la riassunzione dinnanzi al giudice dichiarato competente;
c) compensava le spese tra le parti.
Con ricorso depositato il 19.3.2018 riassumeva la causa reiterando le stesse Parte_1
conclusioni sopra riportate e avanzando le stesse istanze istruttorie
Con Sentenza n. 978/19 il G.L osservava:
- “la genericità del ricorso e le mancate allegazioni e deduzioni soprattutto in ordine alle specifiche voci concretamente pretese, impongono una declaratoria di nullità della domanda”
- “Resta, tuttavia, accoglibile in parte la domanda in ordine al tfr (specificamente richiesto in questa sede), evidentemente dovuto però nella misura risultante dalle buste paga in atti (e non in quella derivante dall'eventuale ricalcolo delle retribuzioni) e per la quale era stato già esperito ricorso per decreto ingiuntivo, prima concesso e poi revocato dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza dichiarativa della incompetenza territoriale … … dalla busta paga di marzo 2015 - prodotta anche dalla resistente- risulta accantonata alla data del 31.12.14, a titolo di tfr, la somma di €. 16.864,92 cui vanno aggiunti i ratei maturati da gennaio ad aprile 2015 pari ciascuno ad €. 82,81 (cfr. busta paga di febbraio e marzo 2015), addivenendo così ad un totale pari ad €. 17.196,16. Sul punto, però, la convenuta eccepisce il parziale pagamento nel corso del rapporto, del totale dovuto a titolo di tfr, versando in atti una serie di quietanze firmate dal ricorrente e recanti quale causale
“Anticipo tfr”, giammai specificamente disconosciute dal ricorrente e nemmeno rese da quest'ultimo oggetto di querela di falso, invero solo paventata. Pertanto, dovendosi ritenere provata l'erogazione nel corso del rapporto in favore del ricorrente dei detti anticipi di tfr per un ammontare complessivo netto di €. 11. 592,00, al ricorrente spetta ancora la residua somma lorda di €. 5.604,16.”
Con ricorso depositato in data 6.8.2019 proponeva appello censurando le Parte_1 conclusioni a cui era pervenuto il G.L. all'esito del giudizio di primo grado e chiedendo l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso introduttivo.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. CP_1
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello eccepiva che il giudice di prime cure aveva errato Parte_1 nel ritenere violato l'art. 414 c.p.c. relativamente alla domanda di differenze retributive. Tale conclusione, osservava, derivava da un'errata interpretazione della domanda, con la quale non aveva richiesto il pagamento di ore di lavoro straordinario o di voci non comprese nelle buste paga ricevute dalla né il riconoscimento di un diverso inquadramento o di nuovi diritti, ma aveva Controparte_1
avanzato esclusivamente la pretesa a vedersi corrispondere per le ore di lavoro e le voci retributive contenute in busta paga, con l'inquadramento contrattuale, i minimi retributivi garantiti dal C.C.N.L. di categoria.
Con il secondo motivo di appello eccepiva che erroneamente il giudice di prime Parte_1
cure aveva attribuito valore probante alle ricevute dei presunti acconti di TFR prodotte dalla resistente.
Evidenziava, innanzitutto l'appellante, che contrariamente a quanto sostenuto dal G.L., dai verbali di causa risultava chiaramente l'immediato disconoscimento del contenuto delle suddette ricevute e la precisazione che le stesse riguardavano i pagamenti fuori-busta connessi a prestazioni di orario straordinario e non certo anticipazioni del TFR. Del resto, la conferma di ciò veniva fornita dalla stessa datrice che nella busta paga del 31/12/2014 indicava quale somma accantonata a titolo di TFR l'importo di € 16.864,92, corrispondente all'importo complessivamente maturato a quella data (calcolato sulla base della retribuzione corrisposta). Dalle buste paga redatte sempre dalla inoltre, Controparte_1
risultava riportato il TFR annualmente maturato e nessuna indicazione di eventuali acconti versati.
… … … …
L'appello è fondato. Il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la domanda relativa al pagamento di differenze retributive sostenendo che “Parte attrice, da un lato deduce genericamente la spettanza delle rivendicate somme in ragione della percezione per tutto il corso del rapporto di lavoro di emolumenti, come indicati in busta paga, inferiori ai minimi tabellari, dall'altro però non indica né quali siano i minimi tabellari previsti per la categoria di riferimento né specifica, voce per voce, a che titolo sia rivendicata la somma totale indicata solo nell'ammontare complessivo e rimandando genericamente ai conteggi prodotti (nemmeno allegati al ricorso). In questi ultimi, tuttavia, sono indicate voci, quali permessi, ferie, festività, mensilità aggiuntive mai dedotte in ricorso né specificamente rivendicate. E' evidente che le lacune contenute in ricorso non possano in alcun modo essere colmate attraverso il rimando alla documentazione prodotta, la quale deve semmai servire solo a confortare le conclusioni
e deduzioni già contenute in ricorso.”
Dall'esame del ricorso e dell'allegato conteggio si ricava, invece, la completezza della domanda e il pieno rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 414 c.p.c. Ed invero, il ricorrente ha allegato di aver ricevuto - a parità di orario, qualifica e voci riportate nelle buste paga - una retribuzione inferiore ai minimi previsti dal CCNL per i “dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari”.
Ha allegato, altresì, che tutte le voci indicate nei conteggi, il cui importo è stato rideterminato sulla base di quelli che, secondo le allegazioni del ricorrente, sono i minimi del CCNL applicato al rapporto, corrispondono esclusivamente alle voci riportate nelle buste paga.
Tano premesso e al fine di verificare la fondatezza di quanto dedotto dal , la Corte ha Parte_1
conferito incarico di consulenza contabile, sottoponendo al perito il seguente quesito:
“Voglia il CTU accertare se la retribuzione corrisposta a nel periodo che va dal Parte_1
7.8.2001 (data della sua assunzione) al 20.5.2015 (data del suo licenziamento) è stata determinata dal datore di lavoro nel rispetto dei minimi contrattuali previsti dal C.C.N.L. per i Dipendenti da Istituti e
Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, applicato al rapporto, considerando l'inquadramento contrattuale di Guardia Particolare Giurata - livello 4 del CCNL indicato, l'orario di lavoro come risultante dalle buste paga del periodo indicato e applicando le stesse voci retributive riconosciute nelle buste paga del periodo indicato;
laddove all'esito dell'accertamento la retribuzione spettante al dovesse risultare Parte_1
maggiore di quella riportata nelle buste paga e corrisposta al lavoratore, voglia il CTU quantificare le differenze retributive spettanti al per il periodo innanzi indicato e rideterminare Parte_1
l'importo del TFR dovuto, alla luce della diversa e più elevata retribuzione spettante nel periodo.”
Con la relazione di consulenza il perito ha evidenziato che “L'indagine è stata eseguita analizzando ciascuna busta paga in atti per l'intero periodo di lavoro al fine di individuare le singole voci retributive da considerare nei conteggi. Una volta determinata la retribuzione lorda spettante, lo scrivente ha portato a deconto le somme lorde percepite dal lavoratore, come risultanti in busta paga.”
Tale operazione, compiuta dal perito rispettando scrupolosamente i criteri fissati dalla Corte e analizzando esclusivamente la voci già riportate nelle buste paga del , relative al periodo Parte_1
esaminato, ha dimostrato la fondatezza della domanda formulata con il ricorso introduttivo;
infatti, è risultato che l'appellante ha diritto al pagamento della somma di euro 19.467,75 a titolo di differenze retributive, derivate dall'aver il datore di lavoro violato i minimi retributivi previsti dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, utilizzando i quali, fermo restando l'orario, la qualifica e le voci retributive risultanti dalle buste paga, la retribuzione che sarebbe spettata al nel periodo esaminato Parte_1
era più elevata, come dettagliatamente risultante dal conteggio depositato dal CTU.
Il Consulente ha, inoltre, provveduto alla rideterminazione del TFR spettate al ricorrente “tenuto conto delle differenze retributive emerse dai conteggi effettuati” e “ha proceduto al calcolo del trattamento di fine rapporto complessivamente maturato dal lavoratore”, quantificando l'importo complessivamente maturato dal in euro 18.922,37 € (così ricalcolato sulla base della Parte_1
retribuzione spettante al e non su quella percepita). Parte_1
Rimane da esaminare il secondo motivo di appello, con il quale ha censurato la sentenza Parte_1
per aver ritenuto che le ricevute prodotte dalla e da lui sottoscritte, rappresentassero la CP_1
quietanza di anticipi del TFR, come sostenuto dalla datrice di lavoro, laddove, si trattava delle ricevute dei pagamenti fuori-busta connessi a prestazioni di orario straordinario.
In ordine a tale censura la Corte ha accolto l'istanza istruttoria formulata dal , non Parte_1 ricorrendo un'ipotesi in cui necessitava la querela di falso.
Ed invero il ricorrente, in seguito alla costituzione della e alla produzione delle ricevute in CP_1
questione, che risultavano sottoscritte dal , questi, pur riconoscendo la firma apposta e il Parte_1
pagamento della somma ivi indicata, eccepiva che al momento della sottoscrizione sulle ricevute era indicata solo la somma e la data, ma nessuna causale del pagamento, e che solo verbalmente l'importo corrisposto veniva imputato al pagamento dello straordinario svolto, disconosceva, pertanto,
l'annotazione riportata sulle ricevute che indicava trattarsi di anticipi del TFR.
Il disconoscimento della sola causale riportata sulle 36 ricevute prodotte dalla configura CP_1
l'ipotesi dell'abuso di biancosegno. La Cassazione ha precisato che “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo;
ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso.” (tra le più recenti Ordinanza n. 11422 del 29/04/2024).
Al fine, quindi, di accertare la eccezione formulata tempestivamente dal di riempimento Parte_1
delle ricevute prodotte contra pacta, si è proceduto ad escutere i testi indicati dal ricorrente sullo specifico capo: “b) Vero è che il , durante il suddetto rapporto di lavoro, è stato pagato al Parte_1
nero per prestazioni di orario straordinario, sottoscrivendo ricevute dove erano indicati solo la data e l'importo”
Sono stati escussi i testi e . Tes_1 Testimone_2
Il teste ha dichiarato: Tes_1
“ADR: “Conosco , in quanto, siamo stati colleghi di lavoro per vari anni. Entrambi, Parte_1
infatti, eravamo dipendenti della in particolare, io ho cominciato a lavorare nel 2002 Controparte_1
ed ho terminato nel mese di ottobre 2015. aveva cominciato un po' prima di me ma non Parte_1 so quanto tempo prima.”
ADR: “Quando svolgevo lavoro straordinario, il mio datore di lavoro mi faceva sottoscrivere un foglio simil ricevuta sul quale era riportato solo l'importo che ricevevo a titolo di straordinario. Sul foglio non era indicata la causale ma io ne ero consapevole ed ero d'accordo in ordine a tale modalità.
Sottoscrivevo, infatti, la ricevuta e l'importo mi veniva corrisposto in contanti. La retribuzione ordinaria, invece, mi veniva corrisposta con assegno almeno negli ultimi tempi mentre all'inizio il pagamento della stessa avveniva in contanti”.
ADR: “La sottoscrizione di questa ricevuta avveniva privatamente. Ricordo che, nei primi tempi del mio rapporto di lavoro, spesso ci portavano la ricevuta da firmare sul posto di lavoro i Sigg.
o il Sig. tuttavia, quando avevamo tempo ci recavamo direttamente Parte_2 Persona_1 noi in ufficio dove trovavamo , o nell'ultimo periodo, una segretaria di cui non ricordo il Parte_2 nome, tra l'altro, se non erro è cambiata un paio di volte”.
ADR: “Ribadisco che la sottoscrizione delle ricevute avveniva in maniera riservata per cui non ho mai assistito alla sottoscrizione delle stesse da parte degli atri colleghi, tuttavia, di questa circostanza si parlava sul luogo di lavoro e ho appreso che anche gli altri colleghi compreso il Parte_1
sottoscrivevano la ricevuta relativa al compenso per lavoro straordinario con le medesime modalità sopra descritte.”.
ADR: “Ribadisco che tale modalità di pagamento dello straordinario non era contestata da noi lavoratori. Si trattava di prassi accettata da noi dipendenti”.
L'escussione del teste invece non ha fornito alcun elemento utile alla ricostruzione dei Testimone_2
fatti contestati. Le dichiarazioni del hanno confermato che sussisteva la prassi di pagare lo straordinario fuori Tes_1
busta paga, in contanti e che la relativa quietanza era rappresentata dalla sottoscrizione di fogli sui quali era riportato l'importo percepito.
Dall'esame delle ricevute depositate dalla indicate come quietanze riguardanti CP_1
anticipazioni del TFR pagate al nel corso del rapporto di lavoro, risulta che si tratta di Parte_1 ricevute sottoscritte durante l'intero rapporto, con cadenza mensile o al massimo bimestrale, ciascuna per importi ridotti, sempre diversi e mai per cifre pari (ad es. 189,00 euro;
499,00 euro;
441,40 euro;
399,50 euro;
281,00 euro;
211,00 euro;
441,40 euro).
Va ancora evidenziato che dalla lettura delle buste paga non risulta alcuna annotazione riguardante il pagamento di anticipazioni sul TFR.
L'esame congiunto di tali elementi rende completamente inverosimile che le ricevute in questione riguardino anticipazioni di TFR, in particolare la frequenza e gli importi, unitamente alla mancata annotazione di tali erogazioni in busta paga, provano piuttosto che, come sostenuto dal , Parte_1
le stesse rappresentano le quietanze del pagamento fuori busta e in contanti dello straordinario, prassi confermata dal teste escusso.
Da ciò consegue che l'importo maturato dal a titolo di TFR, così come rideterminato dal Parte_1
CTU, sulla base delle retribuzioni dovute e non sulla base di quelle percepite, è pari a € 18.922,37.
In conclusione, la va condannata al pagamento della somma di euro 19.467,75 a titolo CP_1
di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo, e della somma di 18.922,37 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della liquidate come CP_1
da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico della
Controparte_1
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al CP_1
pagamento della somma di euro in euro 19.467,75 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo, e della somma di 18.922,37 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo;
condanna la l pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in CP_1
euro 3.972,00 per il primo grado ed in euro 4.996,00 per il presente grado, oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione all'avv.to Corrado Di Maso, dichiaratosi anticipatario. Pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico della Controparte_1
Napoli 11.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa