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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 01/09/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.171/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
- Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
- Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 171/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 38/2022 del Tribunale civile di
Isernia in composizione monocratica, pronunciata e pubblicata il 5.02.2022 a conclusione del giudizio n. 141/2017 R.G. avente ad oggetto: “risarcimento danni da sinistro stradale”, vertente tra
, c.f. rappresentato e difeso, per mandato in calce Parte_1 CodiceFiscale_1
all'atto di appello, dagli avv.ti Camillo Tatozzi e Roberto Janigro, presso l'indirizzo telematico dei quali è elettivamente domiciliato.
APPELLANTE
e
(già ), ora Controparte_1 Controparte_2
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Isernia, C.so Risorgimento n. 64 presso lo studio dell'avv. Clementino
Pallante che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in atti.
APPELLATA
e
CP_4
APPELLATO non costituito e
CP_5 Controparte_6
APPELLATA non costituita
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente dai difensori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
FATTO
Il Tribunale di Isernia con la sentenza n. 38/2022, decidendo la causa promossa da Parte_1
contro , e .
[...] Controparte_7 CP_4 CP_5 Controparte_6
(nuova denominazione di per ottenere il risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza CP_8
di un sinistro stradale verificatosi il 10.09.2013 sulla S.S. n. 158, in territorio di ON (IS), ha
CP_ riconosciuto il responsabile in via esclusiva del sinistro – conformandosi così alla decisione del
Tribunale Penale di Isernia - e respinto la domanda in punto quantum debeatur, ritenendo che null'altro fosse dovuto all'attore in considerazione degli importi complessivamente riconosciutigli dalla Compagnia Assicuratrice e dall' CP_9
Con citazione notificata il 18.05.2022, il ha proposto appello avverso la suddetta Parte_2
sentenza, affidando le proprie censure a sei, distinti motivi di impugnazione relativi alla parziale ed inesatta liquidazione dei pregiudizi subiti in conseguenza dell'incidente; vi ha resistito la
[...] - alla quale in corso di causa è succeduta la Controparte_7 Controparte_3
-, mentre gli altri appellati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non essendosi provveduto in precedenza, va dichiarata la contumacia degli
Cont appellati e GIA.SO. . i quali, nonostante la ritualità e tempestività CP_4 Controparte_6
della notifica dell'atto di appello, non si sono costituiti nel giudizio di gravame, come già in quello di primo grado.
Sempre in premessa, va disattesa l'eccezione in rito di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., sollevata dall' atteso che, contrariamente agli assunti dell'eccipiente, ciascun Parte_3
motivo di gravame indica le parti della decisione oggetto di doglianza e, in modo chiaro e specifico, le ragioni di essa;
mentre le difese assunte nel merito dalla Società assicuratrice, si palesano inidonee a contrastare le censure mosse alla sentenza di primo grado.
Ciò posto, passando in rassegna i singoli motivi di gravame, con il primo, “Sul mancato
riconoscimento del danno morale,” è stata censurata la sentenza per aver disconosciuto il risarcimento per il danno morale ritenendolo, erroneamente, già liquidato dal Tribunale Penale.
Di vero, il primo giudice è incorso in un travisamento della prova avendo affermato l'inesistenza di documento, la dichiarazione di costituzione di parte civile (cfr. pag. 5 della sentenza:
“Quanto al danno morale, l'attore allega, ma non prova, di essersi costituito parte civile solo
limitatamente al reato di omissione di soccorso chiedendo un'autonoma liquidazione del danno
morale il relazione all'illecito prodotto dal reato di lesioni personali …Nello specifico l'attore,
come già detto, allega la delimitazione della costituzione di parte civile al solo reato di omissione
di soccorso, ma non fornisce la prova di quanto affermato”) invece ritualmente acquisito agli atti del processo, perché risulta prodotto (cfr. doc. n. 15) con la prima memoria ex art. 183.6 c.p.c.
depositata il 21.12.2017.
Se il primo giudice avesse considerato ed esaminato il documento in questione, si sarebbe avveduto che in sede penale la pretesa risarcitoria è stata inequivocabilmente limitata all'imputazione di omissione di soccorso, mentre è stata formulata espressa riserva di agire in sede civile (come poi è stato fatto) per il reato di lesioni colpose (di seguito, nella parte di interesse, il contenuto dell'atto: “ […] DICHIARA ai sensi dell'art. 78 Parte_1
c.p.c., con il presente atto, di costituirsi parte civile nel suddetto procedimento penale nei
confronti di nato a [...] il [...], ivi residente in [...], con CP_4
riferimento alla imputazione sub B) “reato p. e. p. dall'art. 189, primo e sesto comma, d.l.vo
285/92, per non avere ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza, malgrado
avesse provocato il sinistro stradale con danno alle persone;
in ON (IS), SS 158
Km.38.00, il 10.09.2013”, preannunziando sin d'ora che quanto al capo sub A) è in via di
introduzione l'azione civile volta al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali
conseguentemente patiti […] L'odierna costituzione di parte civile è dunque volta, previa
affermazione della penale responsabilità dell'imputato, al conseguimento dell'integrale
risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal sig. in conseguenza delle Parte_1
condotte poste in essere dall'imputato e contestate sub B)” (cfr. doc. n. 15).
E che il giudice penale, conformandosi al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,
abbia riconosciuto alla vittima il danno morale non anche, e indistintamente, per le lesioni colpose, ma esclusivamente per il reato di omissione di soccorso – liquidando a tal titolo in via equitativa l'importo di € 7.000,00- , lo si evince agevolmente dai criteri valorizzati dal giudicante ai fini della determinazione del quantum debeatur, laddove nella sentenza penale n. 437/15, in atti, si pone in risalto “…la sofferenza morale e il turbamento psichico patito dalla vittima
consistito nel trovarsi solo, dopo l'incidente, con un occhio sanguinante, senza, quindi, la
possibilità di utilizzare il telefono per chiamare soccorso…”.
Dunque, la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno morale per il reato di lesioni colpose, richiesto solo in sede civile con domanda sulla quale ovviamente, ed al contrario di quanto affermato dal giudice civile, non si è potuto formare il giudicato. La domanda di risarcimento del danno morale oltre ad essere ammissibile è anche fondata.
Va in proposito premesso che la violazione della salute per il danneggiato è sempre fonte di perturbamenti interni, sia in relazione all'invalidità temporanea che permanente;
in via presuntiva può affermarsi che quale costante conseguenza di una menomazione psico - fisica ricorre sempre una sofferenza interna del danneggiato.
Peraltro, la dimostrazione della sofferenza morale non è demandabile alla prova testimoniale, e non può che poggiarsi sulla dimostrazione della ricorrenza di una violazione di un bene personale
(nel caso del si tratta della lesione dell'integrità psico fisica) tale, secondo il criterio Parte_1
del più probabile che non, da provocare riflessi negativi nella sfera intima della persona. In
proposito Cass., sez. VI, ord. n. 23\146/2019, nel decidere sul ricorso di un danneggiato da sinistro stradale, vistosi negare il risarcimento morale per mancanza di prova, nonostante il deposito di documentazione clinica attestante le lesioni patite, ha accolto il gravame censurando la sentenza impugnata per non aver fatto ”discendere dal fatto noto indicato (frattura rotula sx e piede sx
ed uso di potente antidolorifico) la necessaria conseguenza in termini di sofferenza morale e non
valutando quindi che la situazione nell'immediatezza evidenziava una sofferenza a carico del
ricorrente”. In conclusione sul punto, la prova del danno morale persona deve senz'altro risolversi sulla base del notorio, di massime di esperienza e di presunzioni (in proposito, tra le tante, Cass. sez. III, n. 901/2018). Secondo Cass., sez. III, n. 29495/2019: “i parametri medico –
legali che vengono utilizzati per determinare il quantum del danno biologico – sia in riferimento
alle conseguenze temporanee della lesione psico – fisica, sia in riferimento alle conseguenze
permanenti – non possono non incidere anche sul quantum del danno morale nel senso di
sofferenza direttamente correlata alla lesione psico – fisica della stessa persona, pur trattandosi
formalmente, a ben guardare, di un pregiudizio ontologicamente diverso”.
Dunque, il danno morale deve essere calcolato facendo ricorso al c.d. criterio della proporzionalità, cioè deve essere parametrato sul quantum del danno biologico, spettando “… al giudice di merito determinare il grado di afflizione del danno per arrivare a una equa
quantificazione del medesimo” (Cass., sez. III, n. 7513/2018).
Poste tali premesse, in corso di causa è emerso che il a causa delle conseguenze Parte_1
dell'incidente prova una forte disistima di sé, si sente menomato, inadeguato, tanto da aver limitato, per tali ragioni, i contatti a quelli con i familiari più stretti, rifiutandosi di incontrare amici e conoscenti (cfr. deposizione , udienza del 21.06.2019). Per_1
Si è dunque in presenza di emozioni negative significative della sofferenza interiore che prova l'attore (Cass. n. 9865/20) che, inoltre, lavorando come camionista, è costretto a rivivere quotidianamente le paure derivategli dal sinistro, dunque tali da giustificare l'accoglimento della pretesa risarcitoria.
Comunque, ai fini del ristoro del pregiudizio morale è ormai pacifico in giurisprudenza (di recente
Cass. n. 20661/24) che: a) deve essere oggetto di autonoma valutazione e liquidazione rispetto al danno biologico, come del resto espressamente previsto dal nuovo testo dell'art. 138, punto 2,
lett. e) del Codice delle Assicurazioni;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità
diretta tra lesione e sofferenza;
c) è corretto calcolarlo come percentuale del danno biologico;
d)
la sua quantificazione non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico - relazionali del danno biologico.
Pertanto, richiamato in particolare il principio per cui “un attendibile criterio logico presuntivo
funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute
(così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente
tutelato: Corte Costituzionale n. 233 del 2003) è quello della corrispondenza, su di una base di
proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva:
tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà
di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore,
morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa“ (cfr. Cass. Civ., 10.11.2020, n. 25164), sussistono i presupposti per il risarcimento del danno morale subito dall'attore da quantificarsi nella percentuale media del 45%, ottenuta applicando la Tabella Unica
Nazionale di cui al D.P.R. n. 12/2025, in vigore dal 5.03.2025, stante la necessità di tenere presenti le ultime tabelle aggiornate da parte del giudice di appello (cfr, in tal senso, Cassazione civile sez. III,
11/05/2012, n. 7272; Cass., n.25485/2016; Cass., n. 22265/2018).
Nel secondo motivo di appello è stata denunciata l'inesatta quantificazione della durata dell'invalidità temporanea, assoluta e parziale.
Il primo giudice ha riconosciuto una invalidità temporanea complessiva di 240 giorni,
conformemente alle conclusioni del CTU riportate nel prospetto contenuto nell'ultima pagina del proprio elaborato.
Lo stesso consulente, però, tanto nelle “Considerazioni Medico legali” (cfr. pag. 8 della CTU),
che nel rispondere analiticamente ai quesiti, ha indicato la durata della malattia in complessivi
268 giorni (cfr. pag. 1 della conclusioni medico legali, risposta al quesito 2), adeguandosi a quella stabilita dall' protrattasi sino al 5 giugno 2014 (268 giorni è il periodo compreso tra il CP_9
10 settembre 2013 ed il 5 giugno 2014).
Ne consegue che l'errore materiale commesso dal CTU nel compilare il prospetto riepilogativo deve avere indotto l'estensore della sentenza a riconoscere una durata della malattia inferiore rispetto a quella effettiva.
Pertanto la sentenza va riformata sul punto, accordando una invalidità temporanea assoluta di 60
giorni, ed una parziale di 208 giorni, dei quali 60 al 75%, 60 al 50%, 88 al 25%, come previsto dall'ausiliario del magistrato nella parte argomentativa della propria relazione, e come stabilito dallo stesso Tribunale a pag. 4 della sentenza nella parte dedicata, appunto, al calcolo della durata dell'inabilità temporanea.
Il terzo motivo di appello, rubricato “Sulla personalizzazione della inabilità temporanea”, verte sull'errato ricorso ai valori standard previsti dalle Tabelle di Milano nella liquidazione della inabilità temporanea, nonostante la gravità delle conseguenze derivate dal sinistro – tre interventi chirurgici, trattamenti sanitari dolorosi (“Nel corso dell'intero periodo di malattia … si è
verosimilmente concretizzato un certo grado di sofferenza psico- fisica che, in una scala da 1 a
5, può essere quantificato come non inferiore a 3” (cfr. CTU, pag. 1 delle Conclusioni Medico –
Legali), decorso della malattia lungo e afflittivo, sol che si consideri alla complicanza costituita dalla lente a contatto cosmetica stenopeica (cfr. pag. 7 CTU), che avrebbe dovuto comportare la determinazione in misura quanto meno media, anziché minima, del valore giornaliero dell'inabilità temporanea.
Pertanto, considerato che attualmente la citata Tabella Unica Nazionale prevede un Punto Base
I.T.T. pari ad € 55,24 , e prevede, altresì, che l'indennità temporanea può essere incrementata per tener conto del danno morale con una percentuale compresa tra il 30 ed il 60%, assumendo congruo, in base alle circostanze del caso concreto, un aumento medio del 45%, si ottiene pro
die l'importo di € 80,10 e, quindi, l'importo totale di € 12.575,39.
Il quarto motivo, “Sulla personalizzazione del danno non patrimoniale”, attiene l'esigua personalizzazione del danno non patrimoniale liquidato in sentenza.
I presupposti argomentativi del primo giudice (cfr. pag. 6 della sentenza) sono in parte condivisibili, ma deve aggiungersi che la particolarità delle conseguenze lesive subite dall'attore emerge non solo dalla prova orale, ma anche dalla CTU – cfr. pag. 5, dove viene dato atto che i postumi permanenti derivati dal sinistro incidono su aspetti dinamico relazionali della persona,
“… tutti riconducibili alle conseguenze derivanti dal deficit visivo e dalla facile affaticabilità
davanti a schermi, monitor e alla guida di mezzi di trasporto” – e che tale peculiarità non è
circoscritta “… all'esercizio delle attività sportive e ricreative “ (sempre pag. 5 della sentenza),
ma condiziona l'attore in qualsiasi atto quotidiano.
La facile affaticabilità davanti a schermi e monitor comporta per l'appellante la possibilità di utilizzare il telefono cellulare solo per telefonare (cfr. deposizione teste ), senza poter Per_1
accedere agli innumerevoli servizi che gli apparecchi digitali in generale offrono attraverso le diverse applicazioni, oggigiorno non più solo utili, magari per fini di svago e comunicazione (si consideri la limitazione negli aspetti dinamico - relazionali costituita dall'impossibilità di utilizzare i social network o la messaggistica istantanea come whattsapp), ma anche necessari (ad esempio, si pensi: alla digitalizzazione che ha vissuto negli ultimi anni la pubblica amministrazione, ad esempio con l'introduzione di app come IO risultata essenziale per la certificazione verde (green pass) nel periodo del covid – 19; ai servizi di aggiornamento in tempo reale su traffico e meteo, essenziali per chi vive la strada come un camionista;
alla possibilità di gestire i veicoli con pochi click per schede carburante, manutenzione, etc.) ed invece preclusi all'attore proprio per le conseguenze invalidanti dell'evento per cui è causa.
La loro particolarità e gravità, tali da differenziare il caso dell'attore da altri simili condizionandone la quotidianità, anche nell'attività lavorativa di autotrasportatore, condotta con maggiore fatica e difficoltà, come riconosciuto dalla stesso consulente d'ufficio (cfr. CTU,
risposta al quesito 7), è agevolmente apprezzabile ove si consideri che l'importante calo dell'acuità visiva dell'occhio sinistro derivatagli dal sinistro non può essere compensato (cfr. pag.
7 della consulenza d'ufficio), e cfr. consulenza di parte (doc. n. 3), pagg. 5 e 7, con il ricorso alla lente a contatto cosmetica stenopeica.
Si tratta di una protesi oculistica che ha nella base completamente opaca solo un piccolo foro attraverso cui si concentrano i raggi del sole e attraverso il quale si può vedere, normalmente adottate per l'albinismo e per l'aniridia (assenza completa o parziale dell'iride), e che ha un'efficacia di gran lunga superiore agli occhiali, prescritta all'attore per ridurre la fotofobia (cfr.
doc. n.3, pag. 4, e pag. 3 della ctu, oltre ai certificati e verbali ) e che lo stesso, come CP_9
anticipato, non tollera, con conseguente insorgenza di dolore per la semplice esposizione al sole.
Tanto considerato, anche sotto questo profilo la sentenza andrà riformata, accordando l'aumento massimo del 30% come previsto dall'art. 138, comma 3, del novellato Codice delle Assicurazioni
Private.
Nel quinto motivo di appello l'impugnante si duole del mancato riconoscimento del danno patrimoniale. In tema il Tribunale ha così stabilito: “Deve essere invece rigettata la domanda di risarcimento
del danno patrimoniale, astrattamente allegata ma mai provata in corso di giudizio, se non
attraverso il riferimento a documenti in relazione ai quali non risulta provato il collegamento
causale all'evento oggetto di causa”.
Anche sul punto la decisione è errata.
Con l'atto di citazione in proposito è stato dedotto “… deve premettersi che il sig. Parte_1
è un piccolo imprenditore che esercita in proprio, senza dipendenti, l'attività di autotrasportatore
(doc. n. 10). In conseguenza dell'evento in discussione, nel terzo trimestre 2013 (coincidente con
il periodo immediatamente successivo al sinistro) egli ha subito una perdita in termini di fatturato
di circa 20.000,00 euro, tant'è che è stato costretto a richiedere un finanziamento per il
sostentamento della propria famiglia, sostenendo per costi ed interessi un esborso di 832,80 euro
(doc. n. 11). Nel 2014 il sig. si è dovuto avvalere necessariamente della Parte_1
collaborazione di un terzo (doc. n. 11 e cfr. doc. n. 10), oltre che di alcuni familiari, per
mantenere, sia pure parzialmente, attiva la propria impresa, affrontando costi per stipendi ed
oneri previdenziali per 9.576,49 euro (cfr. doc. n. 11). Agli importi appena menzionati andranno
aggiunti 2.607,34 euro per spese vive documentate (doc. n. 12)”, e sono stai prodotti, tra gli altri,
i seguenti documenti: 10) visura camerale IT;
11) pratica di Parte_1
finanziamento; 12) conto economico 2014 IT;
13) ricevute spese vive;
Parte_1
14) dichiarazioni redditi 2012.
Con la seconda memoria ex art. 183.6 c.p.c. sull'argomento sono stati articolati i seguenti capitoli di prova testimoniale: “31) nel terzo trimestre 2013, subito dopo il sinistro, l'attore ha subito una
perdita in termini di fatturato di circa 20.000,00 euro conseguente alla impossibilità di adempiere
al contratto di affidamento di trasporti allora in essere con De CC S.p.A., cliente esclusivo
della sua IT, ed ha richiesto un finanziamento per il sostentamento della propria famiglia,
sostenendo per costi ed interessi un esborso di 832,80 euro (cfr. doc. n. 11); 32) nel 2014 il sig.
si è dovuto avvalere della collaborazione di due autisti, l'uno in successione Parte_1 all'altro, oltre che di alcuni familiari, per mantenere, sia pure parzialmente, attiva la propri
impresa, affrontando costi per stipendi ed oneri previdenziali per 9. 576,49 euro (cfr. doc. n.
11)”, e sono stati altresì prodotti i seguenti documenti: 19) dichiarazione redditi 2013; 20)
dichiarazione redditi 2014.
Il Tribunale di Isernia, con ordinanza del 9 aprile 2018 sulle richieste di prova testimoniale di parte attrice ha così provveduto: “Ritenuta ammissibile e rilevante la prova per testimoni,
articolata dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c., con esclusione dei
capitoli 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, in quanto aventi ad oggetto
circostanze documentali, o valutative o generiche … Ammette le prove orali nei limiti di cui in
motivazione”.
Dunque, l'attore ha allegato la perdita patrimoniale subita in conseguenza del sinistro,
rappresentando, in particolare, di non aver potuto attendere, come prima, alla propria attività di autotrasportatore in ragione delle lesioni occorsegli, e ha prodotto documentazione a dimostrazione delle perdite conseguentemente subite e chiesto di darne anche prova per testimoni.
Come anticipato, il primo giudice ha rigettato la richiesta di prova orale con motivazione che ha riguardato indistintamente diverse circostanze capitolate con la seconda memoria ex art. 183.6
c.p.c., però, nell'escluderle, perché documentali, di certo si è riferito a quelle in discussione, cioè
ai capitoli nn. 31) e 32), in quanto, per l'appunto, collegate a produzioni documentali.
Tra esse la documentazione contabile e reddituale antecedente e successiva all'incidente, dalla quale è possibile dedurre il pregiudizio patrimoniale immediatamente e direttamente derivato,
anche in base ad un criterio probabilistico, dallo stesso.
Pertanto la sentenza si palesa erronea nella parte in cui il Tribunale ha giudicato indimostrate circostanze che in corso di causa aveva invece ritenuto provate per tabulas.
Dunque, la decisione merita di essere riformata con il riconoscimento del risarcimento per il danno patrimoniale lamentato dall'attore, specificamente quantificato e compiutamente dimostrato in ogni suo elemento: perdita di fatturato di circa 20.000,00 euro nel terzo trimestre
2013, finanziamento con esborso di 832,80 euro (cfr. doc. n.11), costi per l'assunzione di un dipendente nel 2014 per 9. 576,48 euro (cfr.doc. n. 12), spese vive documentate per 2.607,34 (cfr.
doc. n. 13), comprensive di quelle mediche, di quelle sostenute per recarsi a Larino, dove è stato operato e seguito nei decorsi operatori, e del costo della consulenza tecnica di parte, resasi necessaria vista la particolarità del caso e, pertanto, meritevole di ristoro (sul punto, tra le altre,
Cass., sez. III, n. 11154/2015; Cass., sez. III, n. 3266/2016).
Pertanto, alla luce delle succitate, convincenti fonti di prova documentale, la prova testimoniale chiesta dall'appellante anche in fase di gravame sulle circostanze 31) e 32) si palesa superflua e non indispensabile ai fini della decisione.
Sempre sul danno patrimoniale: omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno
da perdita di capacità lavorativa specifica.
L'attore, tra l'altro, ha chiesto al Tribunale di vedersi riconoscere la liquidazione del danno patrimoniale da perdita di capacità di attendere ad una attività produttrice di reddito.
Di conseguenza, al consulente tecnico medico - legale d'ufficio è stato posto anche questo quesito: ”…4) se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti hanno impedito e/o
impediranno in futuro (in tutto o in parte, indicandone la percentuale) l'attività lavorativa svolta
dal periziando al momento del sinistro, con incidenza sulla capacità lavorativa del danneggiato,
anche in termini di perdita di chance…”, cui ha risposto affermando “Al momento del fatto per
cui è causa il sig. risultava titolare e lavoratore presso una IT di autotrasporti. Parte_1
Allo stato attuale, nonostante il rientro in servizio, a causa delle oggettive difficoltà visive, il
periziando riesce a guidare i mezzi di lavoro solo per brevi distanze, tanto che, a partire dal
settembre 2013, è stato costretto ad assumere un dipendente. Tenendo conto di questi elementi di
giudizio, è verosimile che il quadro menomativo esitato dall'infortunio del settembre 2013 abbia
determinato una compromissione della capacità specifica dell'uomo in misura pari al danno
biologico sopra indicato” (cfr. CTU pagg. 2 e 3 delle conclusioni medico legali). Dunque, il primo giudice è stato investito di una domanda ritualmente ed inequivocabilmente formulata, tant'è che è stata oggetto di accertamento peritale e, ciononostante, ha omesso di pronunciarsi in merito.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentata giustamente dall'appellante, impone la riforma della sentenza, non rientrando il vizio in questione fra quelli che determinano la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente.
Ciò posto, nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, nonché nell'atto di gravame,
l'attuale appellante ha fondatamente criticato la quantificazione proposta dal consulente tecnico d'ufficio, perché non rispondente ai principi giurisprudenziali in materia.
Di vero, il CTU ha riconosciuto in capo all'attore, in possesso del diploma di scuola media inferiore e che – ed è incontestato – ha sempre e solo svolto l'attività di autotrasportatore, una compromissione della capacità lavorativa specifica nella misura del 23%, dunque pari al danno biologico .
Preliminarmente, deve rammentarsi che “…sotto il profilo medico legale, non vi è alcuna
corrispondenza necessaria o biunivoca tra entità dei postumi ed entità del danno patrimoniale
da essi causato. A seconda dell'attività lavorativa svolta dal danneggiato, a postumi modesti
possono derivare danni patrimoniali enormi (la perdita della falange ungueale del mignolo
sinistro in un violinista;
l'abbassamento del visus in un pilota di aerei di linea;
la riduzione della
capacità respiratoria in un calciatore professionista), mentre, per contro, postumi rilevanti
possono produrre danni patrimoniali minimi o addirittura inesistenti (es. l'anchilosi
dell'articolazione coxofemorale in un direttore di banca;
l'amputazione di un piede in un notaio).
Di conseguenza, dal punto di vista medico legale, non può mai affermarsi, con certezza, che da
un certo grado di invalidità biologica derivi necessariamente un certo danno patrimoniale, né
tanto meno che questo possa calcolarsi direttamente applicando la stessa percentuale di
invalidità stabilita per il primo. Deve, anzi, escludersi in radice la plausibilità logica di un tale
criterio di quantificazione della capacità lavorativa perduta. Una percentuale può prestarsi a misurare l'invalidità, che è in generale pensabile come identica per soggetti della stessa età, dello
stesso sesso e con identici postumi, ma non l'incapacità, la quale è estremamente soggettiva, e
varia a seconda del tipo di lavoro svolto dalla vittima. Deve, in altre parole, ritenersi che le
ripercussioni delle lesioni sull'attività di lavoro possano solo descriversi, ma non valutarsi in
punti percentuali;
di conseguenza, il compito del medico legale è riferire al giudice se i postumi
di natura biologica impediscano in tutto o in parte la prosecuzione dell'attività lavorativa che la
vittima dimostri di avere svolto prima del sinistro;
ed il compito del giudice è quello di
determinare se ed in che misura il reddito della vittima si sia ridotto per effetto dei postumi, senza,
dunque, alcun riferimento a punti percentuali di <>” (in tal senso, Cass., sez. III, n. 2463/29).
Alla luce di tali considerazioni, la determinazione della incidenza delle conseguenze dell'evento sulla capacità lavorativa specifica in misura identica all'invalidità permanente è errata, anche perché contraddittoria, in quanto è stato lo stesso consulente ad affermare ”…il periziando riesce
a guidare i mezzi di lavoro solo per brevi distanze …” (cfr. quesito n. 4), confermando tale valutazione più avanti, quando, chiamato ad esprimersi sulle conseguenze dell'evento sugli aspetti dinamico – relazionali della persona (cfr. quesito n. 7), ne ha confermato l'esistenza,
riconducendole, tra l'altro, alla “… facile affaticabilità … alla guida dei mezzi di trasporto”.
Se un autotrasportatore può svolgere la sua attività lavorativa “solo per brevi distanze”, perché
facilmente affaticabile alla guida dei mezzi di trasporto, è evidente che è grandemente limitato,
dal che consegue che la compromissione della capacità lavorativa specifica non può essere contenuta nella misura del 23%, cioè meno di un quarto del totale, ma deve essere pari,
quantomeno, al 50%.
In tema di liquidazione del pregiudizio in questione, Cass., sez. III, n. 20615/15 (nello stesso senso
Cass., sez. III, n.2463/2020), ha affermato che: ”Il danno permanente da incapacità di guadagno
non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. 9 ottobre
1922, n. 1403, i quali, a causa dell'innalzamento della durata della vita media e dell'abbassamento dei saggi di interesse non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e non
sono perciò consentiti dalla regola di integrale risarcimento di cui all'art. 1223 c.c.” e che
“potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti
normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i
coefficienti elaborai dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano;
a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli
Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989 (in Nuovi
orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno. Quaderni del CSM, 1990, n. 41,
pp.127 e ss.)”.
In concreto, considerati il reddito netto di impresa percepito dall'attore del 2012, pari a €
29.037,32 (cfr. doc.n. 19), ed i coefficienti di capitalizzazione diffusi dal CSM, si giunge all'importo di € 371.439,59, così calcolato: 29.037,32 (reddito netto) *50 (percentuale incapacità
lavorativa specifica) *25.5836 (coefficiente quaderni CSM) = 37.143.958,99/100 = 371.439,59.
La domanda sul punto deve quindi essere accolta.
Accolti i motivi di gravame, gli appellati andranno condannati in solido a risarcire l'attore dei pregiudizi complessivamente patiti, al netto di quanto corrisposto da (€ 85.000,00) e CP_7
dall' (per il danno biologico, una rendita annua di € 2.041,30, per un totale di € 51.080,47 CP_9
come valore capitale, e per il danno patrimoniale un valore capitale complessivo di € 50.785,59).
Quanto agli indennizzi corrisposti dall'Ente, essi devono essere computati per poste omogenee e non cumulandoli indistintamente, come invece ha fatto il Tribunale – ed anche di tanto si duole fondatamente l'appellante -.
Infatti “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione
ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici CP_9
non consente di ritenere che le somme versate dall'Istituto assicuratore possano considerarsi
integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la
conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste CP_9
omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico
permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non
patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno
patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla CP_9
capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non
patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse
dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre
dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a CP_9
ristorare il danno biologico permanente” (cfr. Cass., n. 9112/19).
Si propone di seguito un prospetto riepilogativo del risarcimento spettante all'attore ottenuto applicando, per il danno non patrimoniale, la Tabella Unica Nazionale, D.P.R. n. 12 del 13.1.2025
con le personalizzazioni già illustrate nei motivi di appello.
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età alla data del sinistro 36 anni
Percentuale di invalidità permanente 23%
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 88
tabella di riferimento:2025) Parte_4
Punto danno biologico permanente € 4.320,50
Personalizzazione danno morale 37% (aumento medio) € 1.598,59
Punto danno non patrimoniale € 5.919,09
Coefficiente di riduzione per età € 0,826 Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
PROSPETTO DI RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (4.320,50 x 23 x 0,826) €
82.080,91
Danno morale nel valore medio (€ 1.598,59 x 23 x 0,826)
€ 30.369,94
A) Danno permanente complessivo (€ 136.139,04 x 0,826) € 112.450,85
Invalidità temporanea totale per 60 gg. € 4.805,88
Invalidità temporanea parziale al 75% per 60 gg. € 3.604,41
Invalidità temporanea parziale al 50% per 60 gg. € 2.402,94
Invalidità temporanea parziale al 25 % per 88 gg. € 1.762,16
B) Danno temporaneo totale € 12.575,39
Totale danno non patrimoniale (A + B) € 125.026,24
C) Aumento ex art. 138, comma 3, CAP (30% di € 112.450,85) € 33.735,26
TOTALE GENERALE (A +B + C) € 158.761,50
******************************
Danno patrimoniale
Perdita fatturato 3° trim. 2013 € 20.000,00
Costo finanziamento € 832,80
Costi dipendenti € 9.576,49
Spese vive € 2.607,34
Danno incidente sulla capacità lavorativa specifica € 371.439,59 TOTALE DANNO PATRIMONIALE € 404.456,22
RIEPILOGO GENERALE
Danno biologico
Danno biologico (solo I.P. con personalizzazione) € 146.186,11
Valore capitale rendita - € 51.080,47 CP_9
Differenza € 95.105,64
Danno patrimoniale
Danno patrimoniale risarcibile € 404.456,22
Valore capitale rendita - € 50.785,59 CP_9
Differenza € 353.670,63
TOTALE DANNO DIFFERENZIALE € 448.776,27
Danno non patrimoniale residuo (sofferenza soggettiva personalizzata) € 9.110,98
Danno biologico temporaneo € 12.575,39
TOTALE RISARCIMENTO € 470.442,64.
Dunque, rispetto a quanto riconosciuto nella sentenza di primo grado, pari ad € 116.905,40, residua un maggior avere a titolo di risarcimento di tutti i danni di € 353.537,24, cui defalcare l'acconto di €
85.000,00 corrisposto dalla Compagnia assicuratrice, per cui l'obbligazione risarcitoria degli appellati ascende al finale importo di € 268.537,24 , oltre interessi da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, dalla quale decorreranno gli interessi nella misura legale sino all'effettivo sodisfo.
Attesa la soluzione adottata, la riforma della sentenza appellata comporta la nuova regolamentazione delle spese processuali del doppio grado del giudizio, da ancorare all'esito dello stesso: pertanto,
rimasti soccombenti, gli appellati, vanno condannati in solido al rimborso di dette spese in favore dell'attore. La liquidazione viene operata come in dispositivo, applicando, per il primo grado, il D.M. n. 55/2014
e succ. modif., parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
e, per il secondo grado, il D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 268.537,24).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente decidendo nel giudizio civile di n. 171/2022 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 18.05.2022 da Parte_1
nei confronti della (ora
[...] Controparte_1
, e avverso la sentenza n. Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
38/2022 del Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica, pronunciata e pubblicata il
5.02.2022 a conclusione del giudizio n. 141/2017 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata
1) condanna tutti gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 268.537,24, oltre interessi da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, dalla quale decorreranno gli interessi nella misura legale sino all'effettivo sodisfo;
2) condanna altresì gli appellati, sempre con il vincolo solidale, al rimborso, in favore dell'
appellante, delle spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidandole, per il primo grado, in € 17.031,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
e per il secondo grado in € 1.138,50 per esborsi ed in € 15.089,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva
e Cpa come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Corte di Appello del 26.07.2025
Il Consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
DR.SSA Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
- Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
- Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 171/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 38/2022 del Tribunale civile di
Isernia in composizione monocratica, pronunciata e pubblicata il 5.02.2022 a conclusione del giudizio n. 141/2017 R.G. avente ad oggetto: “risarcimento danni da sinistro stradale”, vertente tra
, c.f. rappresentato e difeso, per mandato in calce Parte_1 CodiceFiscale_1
all'atto di appello, dagli avv.ti Camillo Tatozzi e Roberto Janigro, presso l'indirizzo telematico dei quali è elettivamente domiciliato.
APPELLANTE
e
(già ), ora Controparte_1 Controparte_2
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Isernia, C.so Risorgimento n. 64 presso lo studio dell'avv. Clementino
Pallante che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in atti.
APPELLATA
e
CP_4
APPELLATO non costituito e
CP_5 Controparte_6
APPELLATA non costituita
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente dai difensori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
FATTO
Il Tribunale di Isernia con la sentenza n. 38/2022, decidendo la causa promossa da Parte_1
contro , e .
[...] Controparte_7 CP_4 CP_5 Controparte_6
(nuova denominazione di per ottenere il risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza CP_8
di un sinistro stradale verificatosi il 10.09.2013 sulla S.S. n. 158, in territorio di ON (IS), ha
CP_ riconosciuto il responsabile in via esclusiva del sinistro – conformandosi così alla decisione del
Tribunale Penale di Isernia - e respinto la domanda in punto quantum debeatur, ritenendo che null'altro fosse dovuto all'attore in considerazione degli importi complessivamente riconosciutigli dalla Compagnia Assicuratrice e dall' CP_9
Con citazione notificata il 18.05.2022, il ha proposto appello avverso la suddetta Parte_2
sentenza, affidando le proprie censure a sei, distinti motivi di impugnazione relativi alla parziale ed inesatta liquidazione dei pregiudizi subiti in conseguenza dell'incidente; vi ha resistito la
[...] - alla quale in corso di causa è succeduta la Controparte_7 Controparte_3
-, mentre gli altri appellati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non essendosi provveduto in precedenza, va dichiarata la contumacia degli
Cont appellati e GIA.SO. . i quali, nonostante la ritualità e tempestività CP_4 Controparte_6
della notifica dell'atto di appello, non si sono costituiti nel giudizio di gravame, come già in quello di primo grado.
Sempre in premessa, va disattesa l'eccezione in rito di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., sollevata dall' atteso che, contrariamente agli assunti dell'eccipiente, ciascun Parte_3
motivo di gravame indica le parti della decisione oggetto di doglianza e, in modo chiaro e specifico, le ragioni di essa;
mentre le difese assunte nel merito dalla Società assicuratrice, si palesano inidonee a contrastare le censure mosse alla sentenza di primo grado.
Ciò posto, passando in rassegna i singoli motivi di gravame, con il primo, “Sul mancato
riconoscimento del danno morale,” è stata censurata la sentenza per aver disconosciuto il risarcimento per il danno morale ritenendolo, erroneamente, già liquidato dal Tribunale Penale.
Di vero, il primo giudice è incorso in un travisamento della prova avendo affermato l'inesistenza di documento, la dichiarazione di costituzione di parte civile (cfr. pag. 5 della sentenza:
“Quanto al danno morale, l'attore allega, ma non prova, di essersi costituito parte civile solo
limitatamente al reato di omissione di soccorso chiedendo un'autonoma liquidazione del danno
morale il relazione all'illecito prodotto dal reato di lesioni personali …Nello specifico l'attore,
come già detto, allega la delimitazione della costituzione di parte civile al solo reato di omissione
di soccorso, ma non fornisce la prova di quanto affermato”) invece ritualmente acquisito agli atti del processo, perché risulta prodotto (cfr. doc. n. 15) con la prima memoria ex art. 183.6 c.p.c.
depositata il 21.12.2017.
Se il primo giudice avesse considerato ed esaminato il documento in questione, si sarebbe avveduto che in sede penale la pretesa risarcitoria è stata inequivocabilmente limitata all'imputazione di omissione di soccorso, mentre è stata formulata espressa riserva di agire in sede civile (come poi è stato fatto) per il reato di lesioni colpose (di seguito, nella parte di interesse, il contenuto dell'atto: “ […] DICHIARA ai sensi dell'art. 78 Parte_1
c.p.c., con il presente atto, di costituirsi parte civile nel suddetto procedimento penale nei
confronti di nato a [...] il [...], ivi residente in [...], con CP_4
riferimento alla imputazione sub B) “reato p. e. p. dall'art. 189, primo e sesto comma, d.l.vo
285/92, per non avere ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza, malgrado
avesse provocato il sinistro stradale con danno alle persone;
in ON (IS), SS 158
Km.38.00, il 10.09.2013”, preannunziando sin d'ora che quanto al capo sub A) è in via di
introduzione l'azione civile volta al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali
conseguentemente patiti […] L'odierna costituzione di parte civile è dunque volta, previa
affermazione della penale responsabilità dell'imputato, al conseguimento dell'integrale
risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal sig. in conseguenza delle Parte_1
condotte poste in essere dall'imputato e contestate sub B)” (cfr. doc. n. 15).
E che il giudice penale, conformandosi al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,
abbia riconosciuto alla vittima il danno morale non anche, e indistintamente, per le lesioni colpose, ma esclusivamente per il reato di omissione di soccorso – liquidando a tal titolo in via equitativa l'importo di € 7.000,00- , lo si evince agevolmente dai criteri valorizzati dal giudicante ai fini della determinazione del quantum debeatur, laddove nella sentenza penale n. 437/15, in atti, si pone in risalto “…la sofferenza morale e il turbamento psichico patito dalla vittima
consistito nel trovarsi solo, dopo l'incidente, con un occhio sanguinante, senza, quindi, la
possibilità di utilizzare il telefono per chiamare soccorso…”.
Dunque, la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno morale per il reato di lesioni colpose, richiesto solo in sede civile con domanda sulla quale ovviamente, ed al contrario di quanto affermato dal giudice civile, non si è potuto formare il giudicato. La domanda di risarcimento del danno morale oltre ad essere ammissibile è anche fondata.
Va in proposito premesso che la violazione della salute per il danneggiato è sempre fonte di perturbamenti interni, sia in relazione all'invalidità temporanea che permanente;
in via presuntiva può affermarsi che quale costante conseguenza di una menomazione psico - fisica ricorre sempre una sofferenza interna del danneggiato.
Peraltro, la dimostrazione della sofferenza morale non è demandabile alla prova testimoniale, e non può che poggiarsi sulla dimostrazione della ricorrenza di una violazione di un bene personale
(nel caso del si tratta della lesione dell'integrità psico fisica) tale, secondo il criterio Parte_1
del più probabile che non, da provocare riflessi negativi nella sfera intima della persona. In
proposito Cass., sez. VI, ord. n. 23\146/2019, nel decidere sul ricorso di un danneggiato da sinistro stradale, vistosi negare il risarcimento morale per mancanza di prova, nonostante il deposito di documentazione clinica attestante le lesioni patite, ha accolto il gravame censurando la sentenza impugnata per non aver fatto ”discendere dal fatto noto indicato (frattura rotula sx e piede sx
ed uso di potente antidolorifico) la necessaria conseguenza in termini di sofferenza morale e non
valutando quindi che la situazione nell'immediatezza evidenziava una sofferenza a carico del
ricorrente”. In conclusione sul punto, la prova del danno morale persona deve senz'altro risolversi sulla base del notorio, di massime di esperienza e di presunzioni (in proposito, tra le tante, Cass. sez. III, n. 901/2018). Secondo Cass., sez. III, n. 29495/2019: “i parametri medico –
legali che vengono utilizzati per determinare il quantum del danno biologico – sia in riferimento
alle conseguenze temporanee della lesione psico – fisica, sia in riferimento alle conseguenze
permanenti – non possono non incidere anche sul quantum del danno morale nel senso di
sofferenza direttamente correlata alla lesione psico – fisica della stessa persona, pur trattandosi
formalmente, a ben guardare, di un pregiudizio ontologicamente diverso”.
Dunque, il danno morale deve essere calcolato facendo ricorso al c.d. criterio della proporzionalità, cioè deve essere parametrato sul quantum del danno biologico, spettando “… al giudice di merito determinare il grado di afflizione del danno per arrivare a una equa
quantificazione del medesimo” (Cass., sez. III, n. 7513/2018).
Poste tali premesse, in corso di causa è emerso che il a causa delle conseguenze Parte_1
dell'incidente prova una forte disistima di sé, si sente menomato, inadeguato, tanto da aver limitato, per tali ragioni, i contatti a quelli con i familiari più stretti, rifiutandosi di incontrare amici e conoscenti (cfr. deposizione , udienza del 21.06.2019). Per_1
Si è dunque in presenza di emozioni negative significative della sofferenza interiore che prova l'attore (Cass. n. 9865/20) che, inoltre, lavorando come camionista, è costretto a rivivere quotidianamente le paure derivategli dal sinistro, dunque tali da giustificare l'accoglimento della pretesa risarcitoria.
Comunque, ai fini del ristoro del pregiudizio morale è ormai pacifico in giurisprudenza (di recente
Cass. n. 20661/24) che: a) deve essere oggetto di autonoma valutazione e liquidazione rispetto al danno biologico, come del resto espressamente previsto dal nuovo testo dell'art. 138, punto 2,
lett. e) del Codice delle Assicurazioni;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità
diretta tra lesione e sofferenza;
c) è corretto calcolarlo come percentuale del danno biologico;
d)
la sua quantificazione non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico - relazionali del danno biologico.
Pertanto, richiamato in particolare il principio per cui “un attendibile criterio logico presuntivo
funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute
(così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente
tutelato: Corte Costituzionale n. 233 del 2003) è quello della corrispondenza, su di una base di
proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva:
tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà
di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore,
morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa“ (cfr. Cass. Civ., 10.11.2020, n. 25164), sussistono i presupposti per il risarcimento del danno morale subito dall'attore da quantificarsi nella percentuale media del 45%, ottenuta applicando la Tabella Unica
Nazionale di cui al D.P.R. n. 12/2025, in vigore dal 5.03.2025, stante la necessità di tenere presenti le ultime tabelle aggiornate da parte del giudice di appello (cfr, in tal senso, Cassazione civile sez. III,
11/05/2012, n. 7272; Cass., n.25485/2016; Cass., n. 22265/2018).
Nel secondo motivo di appello è stata denunciata l'inesatta quantificazione della durata dell'invalidità temporanea, assoluta e parziale.
Il primo giudice ha riconosciuto una invalidità temporanea complessiva di 240 giorni,
conformemente alle conclusioni del CTU riportate nel prospetto contenuto nell'ultima pagina del proprio elaborato.
Lo stesso consulente, però, tanto nelle “Considerazioni Medico legali” (cfr. pag. 8 della CTU),
che nel rispondere analiticamente ai quesiti, ha indicato la durata della malattia in complessivi
268 giorni (cfr. pag. 1 della conclusioni medico legali, risposta al quesito 2), adeguandosi a quella stabilita dall' protrattasi sino al 5 giugno 2014 (268 giorni è il periodo compreso tra il CP_9
10 settembre 2013 ed il 5 giugno 2014).
Ne consegue che l'errore materiale commesso dal CTU nel compilare il prospetto riepilogativo deve avere indotto l'estensore della sentenza a riconoscere una durata della malattia inferiore rispetto a quella effettiva.
Pertanto la sentenza va riformata sul punto, accordando una invalidità temporanea assoluta di 60
giorni, ed una parziale di 208 giorni, dei quali 60 al 75%, 60 al 50%, 88 al 25%, come previsto dall'ausiliario del magistrato nella parte argomentativa della propria relazione, e come stabilito dallo stesso Tribunale a pag. 4 della sentenza nella parte dedicata, appunto, al calcolo della durata dell'inabilità temporanea.
Il terzo motivo di appello, rubricato “Sulla personalizzazione della inabilità temporanea”, verte sull'errato ricorso ai valori standard previsti dalle Tabelle di Milano nella liquidazione della inabilità temporanea, nonostante la gravità delle conseguenze derivate dal sinistro – tre interventi chirurgici, trattamenti sanitari dolorosi (“Nel corso dell'intero periodo di malattia … si è
verosimilmente concretizzato un certo grado di sofferenza psico- fisica che, in una scala da 1 a
5, può essere quantificato come non inferiore a 3” (cfr. CTU, pag. 1 delle Conclusioni Medico –
Legali), decorso della malattia lungo e afflittivo, sol che si consideri alla complicanza costituita dalla lente a contatto cosmetica stenopeica (cfr. pag. 7 CTU), che avrebbe dovuto comportare la determinazione in misura quanto meno media, anziché minima, del valore giornaliero dell'inabilità temporanea.
Pertanto, considerato che attualmente la citata Tabella Unica Nazionale prevede un Punto Base
I.T.T. pari ad € 55,24 , e prevede, altresì, che l'indennità temporanea può essere incrementata per tener conto del danno morale con una percentuale compresa tra il 30 ed il 60%, assumendo congruo, in base alle circostanze del caso concreto, un aumento medio del 45%, si ottiene pro
die l'importo di € 80,10 e, quindi, l'importo totale di € 12.575,39.
Il quarto motivo, “Sulla personalizzazione del danno non patrimoniale”, attiene l'esigua personalizzazione del danno non patrimoniale liquidato in sentenza.
I presupposti argomentativi del primo giudice (cfr. pag. 6 della sentenza) sono in parte condivisibili, ma deve aggiungersi che la particolarità delle conseguenze lesive subite dall'attore emerge non solo dalla prova orale, ma anche dalla CTU – cfr. pag. 5, dove viene dato atto che i postumi permanenti derivati dal sinistro incidono su aspetti dinamico relazionali della persona,
“… tutti riconducibili alle conseguenze derivanti dal deficit visivo e dalla facile affaticabilità
davanti a schermi, monitor e alla guida di mezzi di trasporto” – e che tale peculiarità non è
circoscritta “… all'esercizio delle attività sportive e ricreative “ (sempre pag. 5 della sentenza),
ma condiziona l'attore in qualsiasi atto quotidiano.
La facile affaticabilità davanti a schermi e monitor comporta per l'appellante la possibilità di utilizzare il telefono cellulare solo per telefonare (cfr. deposizione teste ), senza poter Per_1
accedere agli innumerevoli servizi che gli apparecchi digitali in generale offrono attraverso le diverse applicazioni, oggigiorno non più solo utili, magari per fini di svago e comunicazione (si consideri la limitazione negli aspetti dinamico - relazionali costituita dall'impossibilità di utilizzare i social network o la messaggistica istantanea come whattsapp), ma anche necessari (ad esempio, si pensi: alla digitalizzazione che ha vissuto negli ultimi anni la pubblica amministrazione, ad esempio con l'introduzione di app come IO risultata essenziale per la certificazione verde (green pass) nel periodo del covid – 19; ai servizi di aggiornamento in tempo reale su traffico e meteo, essenziali per chi vive la strada come un camionista;
alla possibilità di gestire i veicoli con pochi click per schede carburante, manutenzione, etc.) ed invece preclusi all'attore proprio per le conseguenze invalidanti dell'evento per cui è causa.
La loro particolarità e gravità, tali da differenziare il caso dell'attore da altri simili condizionandone la quotidianità, anche nell'attività lavorativa di autotrasportatore, condotta con maggiore fatica e difficoltà, come riconosciuto dalla stesso consulente d'ufficio (cfr. CTU,
risposta al quesito 7), è agevolmente apprezzabile ove si consideri che l'importante calo dell'acuità visiva dell'occhio sinistro derivatagli dal sinistro non può essere compensato (cfr. pag.
7 della consulenza d'ufficio), e cfr. consulenza di parte (doc. n. 3), pagg. 5 e 7, con il ricorso alla lente a contatto cosmetica stenopeica.
Si tratta di una protesi oculistica che ha nella base completamente opaca solo un piccolo foro attraverso cui si concentrano i raggi del sole e attraverso il quale si può vedere, normalmente adottate per l'albinismo e per l'aniridia (assenza completa o parziale dell'iride), e che ha un'efficacia di gran lunga superiore agli occhiali, prescritta all'attore per ridurre la fotofobia (cfr.
doc. n.3, pag. 4, e pag. 3 della ctu, oltre ai certificati e verbali ) e che lo stesso, come CP_9
anticipato, non tollera, con conseguente insorgenza di dolore per la semplice esposizione al sole.
Tanto considerato, anche sotto questo profilo la sentenza andrà riformata, accordando l'aumento massimo del 30% come previsto dall'art. 138, comma 3, del novellato Codice delle Assicurazioni
Private.
Nel quinto motivo di appello l'impugnante si duole del mancato riconoscimento del danno patrimoniale. In tema il Tribunale ha così stabilito: “Deve essere invece rigettata la domanda di risarcimento
del danno patrimoniale, astrattamente allegata ma mai provata in corso di giudizio, se non
attraverso il riferimento a documenti in relazione ai quali non risulta provato il collegamento
causale all'evento oggetto di causa”.
Anche sul punto la decisione è errata.
Con l'atto di citazione in proposito è stato dedotto “… deve premettersi che il sig. Parte_1
è un piccolo imprenditore che esercita in proprio, senza dipendenti, l'attività di autotrasportatore
(doc. n. 10). In conseguenza dell'evento in discussione, nel terzo trimestre 2013 (coincidente con
il periodo immediatamente successivo al sinistro) egli ha subito una perdita in termini di fatturato
di circa 20.000,00 euro, tant'è che è stato costretto a richiedere un finanziamento per il
sostentamento della propria famiglia, sostenendo per costi ed interessi un esborso di 832,80 euro
(doc. n. 11). Nel 2014 il sig. si è dovuto avvalere necessariamente della Parte_1
collaborazione di un terzo (doc. n. 11 e cfr. doc. n. 10), oltre che di alcuni familiari, per
mantenere, sia pure parzialmente, attiva la propria impresa, affrontando costi per stipendi ed
oneri previdenziali per 9.576,49 euro (cfr. doc. n. 11). Agli importi appena menzionati andranno
aggiunti 2.607,34 euro per spese vive documentate (doc. n. 12)”, e sono stai prodotti, tra gli altri,
i seguenti documenti: 10) visura camerale IT;
11) pratica di Parte_1
finanziamento; 12) conto economico 2014 IT;
13) ricevute spese vive;
Parte_1
14) dichiarazioni redditi 2012.
Con la seconda memoria ex art. 183.6 c.p.c. sull'argomento sono stati articolati i seguenti capitoli di prova testimoniale: “31) nel terzo trimestre 2013, subito dopo il sinistro, l'attore ha subito una
perdita in termini di fatturato di circa 20.000,00 euro conseguente alla impossibilità di adempiere
al contratto di affidamento di trasporti allora in essere con De CC S.p.A., cliente esclusivo
della sua IT, ed ha richiesto un finanziamento per il sostentamento della propria famiglia,
sostenendo per costi ed interessi un esborso di 832,80 euro (cfr. doc. n. 11); 32) nel 2014 il sig.
si è dovuto avvalere della collaborazione di due autisti, l'uno in successione Parte_1 all'altro, oltre che di alcuni familiari, per mantenere, sia pure parzialmente, attiva la propri
impresa, affrontando costi per stipendi ed oneri previdenziali per 9. 576,49 euro (cfr. doc. n.
11)”, e sono stati altresì prodotti i seguenti documenti: 19) dichiarazione redditi 2013; 20)
dichiarazione redditi 2014.
Il Tribunale di Isernia, con ordinanza del 9 aprile 2018 sulle richieste di prova testimoniale di parte attrice ha così provveduto: “Ritenuta ammissibile e rilevante la prova per testimoni,
articolata dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c., con esclusione dei
capitoli 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, in quanto aventi ad oggetto
circostanze documentali, o valutative o generiche … Ammette le prove orali nei limiti di cui in
motivazione”.
Dunque, l'attore ha allegato la perdita patrimoniale subita in conseguenza del sinistro,
rappresentando, in particolare, di non aver potuto attendere, come prima, alla propria attività di autotrasportatore in ragione delle lesioni occorsegli, e ha prodotto documentazione a dimostrazione delle perdite conseguentemente subite e chiesto di darne anche prova per testimoni.
Come anticipato, il primo giudice ha rigettato la richiesta di prova orale con motivazione che ha riguardato indistintamente diverse circostanze capitolate con la seconda memoria ex art. 183.6
c.p.c., però, nell'escluderle, perché documentali, di certo si è riferito a quelle in discussione, cioè
ai capitoli nn. 31) e 32), in quanto, per l'appunto, collegate a produzioni documentali.
Tra esse la documentazione contabile e reddituale antecedente e successiva all'incidente, dalla quale è possibile dedurre il pregiudizio patrimoniale immediatamente e direttamente derivato,
anche in base ad un criterio probabilistico, dallo stesso.
Pertanto la sentenza si palesa erronea nella parte in cui il Tribunale ha giudicato indimostrate circostanze che in corso di causa aveva invece ritenuto provate per tabulas.
Dunque, la decisione merita di essere riformata con il riconoscimento del risarcimento per il danno patrimoniale lamentato dall'attore, specificamente quantificato e compiutamente dimostrato in ogni suo elemento: perdita di fatturato di circa 20.000,00 euro nel terzo trimestre
2013, finanziamento con esborso di 832,80 euro (cfr. doc. n.11), costi per l'assunzione di un dipendente nel 2014 per 9. 576,48 euro (cfr.doc. n. 12), spese vive documentate per 2.607,34 (cfr.
doc. n. 13), comprensive di quelle mediche, di quelle sostenute per recarsi a Larino, dove è stato operato e seguito nei decorsi operatori, e del costo della consulenza tecnica di parte, resasi necessaria vista la particolarità del caso e, pertanto, meritevole di ristoro (sul punto, tra le altre,
Cass., sez. III, n. 11154/2015; Cass., sez. III, n. 3266/2016).
Pertanto, alla luce delle succitate, convincenti fonti di prova documentale, la prova testimoniale chiesta dall'appellante anche in fase di gravame sulle circostanze 31) e 32) si palesa superflua e non indispensabile ai fini della decisione.
Sempre sul danno patrimoniale: omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno
da perdita di capacità lavorativa specifica.
L'attore, tra l'altro, ha chiesto al Tribunale di vedersi riconoscere la liquidazione del danno patrimoniale da perdita di capacità di attendere ad una attività produttrice di reddito.
Di conseguenza, al consulente tecnico medico - legale d'ufficio è stato posto anche questo quesito: ”…4) se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti hanno impedito e/o
impediranno in futuro (in tutto o in parte, indicandone la percentuale) l'attività lavorativa svolta
dal periziando al momento del sinistro, con incidenza sulla capacità lavorativa del danneggiato,
anche in termini di perdita di chance…”, cui ha risposto affermando “Al momento del fatto per
cui è causa il sig. risultava titolare e lavoratore presso una IT di autotrasporti. Parte_1
Allo stato attuale, nonostante il rientro in servizio, a causa delle oggettive difficoltà visive, il
periziando riesce a guidare i mezzi di lavoro solo per brevi distanze, tanto che, a partire dal
settembre 2013, è stato costretto ad assumere un dipendente. Tenendo conto di questi elementi di
giudizio, è verosimile che il quadro menomativo esitato dall'infortunio del settembre 2013 abbia
determinato una compromissione della capacità specifica dell'uomo in misura pari al danno
biologico sopra indicato” (cfr. CTU pagg. 2 e 3 delle conclusioni medico legali). Dunque, il primo giudice è stato investito di una domanda ritualmente ed inequivocabilmente formulata, tant'è che è stata oggetto di accertamento peritale e, ciononostante, ha omesso di pronunciarsi in merito.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentata giustamente dall'appellante, impone la riforma della sentenza, non rientrando il vizio in questione fra quelli che determinano la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente.
Ciò posto, nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, nonché nell'atto di gravame,
l'attuale appellante ha fondatamente criticato la quantificazione proposta dal consulente tecnico d'ufficio, perché non rispondente ai principi giurisprudenziali in materia.
Di vero, il CTU ha riconosciuto in capo all'attore, in possesso del diploma di scuola media inferiore e che – ed è incontestato – ha sempre e solo svolto l'attività di autotrasportatore, una compromissione della capacità lavorativa specifica nella misura del 23%, dunque pari al danno biologico .
Preliminarmente, deve rammentarsi che “…sotto il profilo medico legale, non vi è alcuna
corrispondenza necessaria o biunivoca tra entità dei postumi ed entità del danno patrimoniale
da essi causato. A seconda dell'attività lavorativa svolta dal danneggiato, a postumi modesti
possono derivare danni patrimoniali enormi (la perdita della falange ungueale del mignolo
sinistro in un violinista;
l'abbassamento del visus in un pilota di aerei di linea;
la riduzione della
capacità respiratoria in un calciatore professionista), mentre, per contro, postumi rilevanti
possono produrre danni patrimoniali minimi o addirittura inesistenti (es. l'anchilosi
dell'articolazione coxofemorale in un direttore di banca;
l'amputazione di un piede in un notaio).
Di conseguenza, dal punto di vista medico legale, non può mai affermarsi, con certezza, che da
un certo grado di invalidità biologica derivi necessariamente un certo danno patrimoniale, né
tanto meno che questo possa calcolarsi direttamente applicando la stessa percentuale di
invalidità stabilita per il primo. Deve, anzi, escludersi in radice la plausibilità logica di un tale
criterio di quantificazione della capacità lavorativa perduta. Una percentuale può prestarsi a misurare l'invalidità, che è in generale pensabile come identica per soggetti della stessa età, dello
stesso sesso e con identici postumi, ma non l'incapacità, la quale è estremamente soggettiva, e
varia a seconda del tipo di lavoro svolto dalla vittima. Deve, in altre parole, ritenersi che le
ripercussioni delle lesioni sull'attività di lavoro possano solo descriversi, ma non valutarsi in
punti percentuali;
di conseguenza, il compito del medico legale è riferire al giudice se i postumi
di natura biologica impediscano in tutto o in parte la prosecuzione dell'attività lavorativa che la
vittima dimostri di avere svolto prima del sinistro;
ed il compito del giudice è quello di
determinare se ed in che misura il reddito della vittima si sia ridotto per effetto dei postumi, senza,
dunque, alcun riferimento a punti percentuali di <
Alla luce di tali considerazioni, la determinazione della incidenza delle conseguenze dell'evento sulla capacità lavorativa specifica in misura identica all'invalidità permanente è errata, anche perché contraddittoria, in quanto è stato lo stesso consulente ad affermare ”…il periziando riesce
a guidare i mezzi di lavoro solo per brevi distanze …” (cfr. quesito n. 4), confermando tale valutazione più avanti, quando, chiamato ad esprimersi sulle conseguenze dell'evento sugli aspetti dinamico – relazionali della persona (cfr. quesito n. 7), ne ha confermato l'esistenza,
riconducendole, tra l'altro, alla “… facile affaticabilità … alla guida dei mezzi di trasporto”.
Se un autotrasportatore può svolgere la sua attività lavorativa “solo per brevi distanze”, perché
facilmente affaticabile alla guida dei mezzi di trasporto, è evidente che è grandemente limitato,
dal che consegue che la compromissione della capacità lavorativa specifica non può essere contenuta nella misura del 23%, cioè meno di un quarto del totale, ma deve essere pari,
quantomeno, al 50%.
In tema di liquidazione del pregiudizio in questione, Cass., sez. III, n. 20615/15 (nello stesso senso
Cass., sez. III, n.2463/2020), ha affermato che: ”Il danno permanente da incapacità di guadagno
non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. 9 ottobre
1922, n. 1403, i quali, a causa dell'innalzamento della durata della vita media e dell'abbassamento dei saggi di interesse non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e non
sono perciò consentiti dalla regola di integrale risarcimento di cui all'art. 1223 c.c.” e che
“potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti
normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i
coefficienti elaborai dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano;
a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli
Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989 (in Nuovi
orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno. Quaderni del CSM, 1990, n. 41,
pp.127 e ss.)”.
In concreto, considerati il reddito netto di impresa percepito dall'attore del 2012, pari a €
29.037,32 (cfr. doc.n. 19), ed i coefficienti di capitalizzazione diffusi dal CSM, si giunge all'importo di € 371.439,59, così calcolato: 29.037,32 (reddito netto) *50 (percentuale incapacità
lavorativa specifica) *25.5836 (coefficiente quaderni CSM) = 37.143.958,99/100 = 371.439,59.
La domanda sul punto deve quindi essere accolta.
Accolti i motivi di gravame, gli appellati andranno condannati in solido a risarcire l'attore dei pregiudizi complessivamente patiti, al netto di quanto corrisposto da (€ 85.000,00) e CP_7
dall' (per il danno biologico, una rendita annua di € 2.041,30, per un totale di € 51.080,47 CP_9
come valore capitale, e per il danno patrimoniale un valore capitale complessivo di € 50.785,59).
Quanto agli indennizzi corrisposti dall'Ente, essi devono essere computati per poste omogenee e non cumulandoli indistintamente, come invece ha fatto il Tribunale – ed anche di tanto si duole fondatamente l'appellante -.
Infatti “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione
ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici CP_9
non consente di ritenere che le somme versate dall'Istituto assicuratore possano considerarsi
integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la
conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste CP_9
omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico
permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non
patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno
patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla CP_9
capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non
patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse
dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre
dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a CP_9
ristorare il danno biologico permanente” (cfr. Cass., n. 9112/19).
Si propone di seguito un prospetto riepilogativo del risarcimento spettante all'attore ottenuto applicando, per il danno non patrimoniale, la Tabella Unica Nazionale, D.P.R. n. 12 del 13.1.2025
con le personalizzazioni già illustrate nei motivi di appello.
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età alla data del sinistro 36 anni
Percentuale di invalidità permanente 23%
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 88
tabella di riferimento:2025) Parte_4
Punto danno biologico permanente € 4.320,50
Personalizzazione danno morale 37% (aumento medio) € 1.598,59
Punto danno non patrimoniale € 5.919,09
Coefficiente di riduzione per età € 0,826 Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
PROSPETTO DI RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (4.320,50 x 23 x 0,826) €
82.080,91
Danno morale nel valore medio (€ 1.598,59 x 23 x 0,826)
€ 30.369,94
A) Danno permanente complessivo (€ 136.139,04 x 0,826) € 112.450,85
Invalidità temporanea totale per 60 gg. € 4.805,88
Invalidità temporanea parziale al 75% per 60 gg. € 3.604,41
Invalidità temporanea parziale al 50% per 60 gg. € 2.402,94
Invalidità temporanea parziale al 25 % per 88 gg. € 1.762,16
B) Danno temporaneo totale € 12.575,39
Totale danno non patrimoniale (A + B) € 125.026,24
C) Aumento ex art. 138, comma 3, CAP (30% di € 112.450,85) € 33.735,26
TOTALE GENERALE (A +B + C) € 158.761,50
******************************
Danno patrimoniale
Perdita fatturato 3° trim. 2013 € 20.000,00
Costo finanziamento € 832,80
Costi dipendenti € 9.576,49
Spese vive € 2.607,34
Danno incidente sulla capacità lavorativa specifica € 371.439,59 TOTALE DANNO PATRIMONIALE € 404.456,22
RIEPILOGO GENERALE
Danno biologico
Danno biologico (solo I.P. con personalizzazione) € 146.186,11
Valore capitale rendita - € 51.080,47 CP_9
Differenza € 95.105,64
Danno patrimoniale
Danno patrimoniale risarcibile € 404.456,22
Valore capitale rendita - € 50.785,59 CP_9
Differenza € 353.670,63
TOTALE DANNO DIFFERENZIALE € 448.776,27
Danno non patrimoniale residuo (sofferenza soggettiva personalizzata) € 9.110,98
Danno biologico temporaneo € 12.575,39
TOTALE RISARCIMENTO € 470.442,64.
Dunque, rispetto a quanto riconosciuto nella sentenza di primo grado, pari ad € 116.905,40, residua un maggior avere a titolo di risarcimento di tutti i danni di € 353.537,24, cui defalcare l'acconto di €
85.000,00 corrisposto dalla Compagnia assicuratrice, per cui l'obbligazione risarcitoria degli appellati ascende al finale importo di € 268.537,24 , oltre interessi da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, dalla quale decorreranno gli interessi nella misura legale sino all'effettivo sodisfo.
Attesa la soluzione adottata, la riforma della sentenza appellata comporta la nuova regolamentazione delle spese processuali del doppio grado del giudizio, da ancorare all'esito dello stesso: pertanto,
rimasti soccombenti, gli appellati, vanno condannati in solido al rimborso di dette spese in favore dell'attore. La liquidazione viene operata come in dispositivo, applicando, per il primo grado, il D.M. n. 55/2014
e succ. modif., parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
e, per il secondo grado, il D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 268.537,24).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente decidendo nel giudizio civile di n. 171/2022 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 18.05.2022 da Parte_1
nei confronti della (ora
[...] Controparte_1
, e avverso la sentenza n. Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
38/2022 del Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica, pronunciata e pubblicata il
5.02.2022 a conclusione del giudizio n. 141/2017 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata
1) condanna tutti gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 268.537,24, oltre interessi da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, dalla quale decorreranno gli interessi nella misura legale sino all'effettivo sodisfo;
2) condanna altresì gli appellati, sempre con il vincolo solidale, al rimborso, in favore dell'
appellante, delle spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidandole, per il primo grado, in € 17.031,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
e per il secondo grado in € 1.138,50 per esborsi ed in € 15.089,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva
e Cpa come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Corte di Appello del 26.07.2025
Il Consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
DR.SSA Maria Grazia d'Errico