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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1693/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1693/2023
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 12.25 innanzi al dott. Annalisa Boido, sono comparsi:
Per 'avv. ELISABETTA CARAMELLI, oggi sost. dall'avv. Barbara Parte_1
Lentini
Per , rappresentata dal procuratore , l'avv. FLAVIO CP_1 Parte_2
GARRONE, oggi sostituito dall'avv. Nicoletta Borsetti
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
L'avv. Lentini si richiama agli atti;
insiste per l'accoglimento delle conclusioni, riportate nel foglio depositato in data 9.6.2025.
L'avv. Borsetti si richiama a propria volta integralmente agli atti, insistendo per il rigetto dell'opposizione come, in particolare, da conclusioni riportate nel foglio depositato in data 28.5.2025.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio autorizzando le parti ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa come da seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile pagina 1 di 9 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1693/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ELISABETTA CARAMELLI e dell'avv. LORENA FUSÈ, elettivamente domiciliato presso i difensori in Arona, Corso Liberazione nr. 35
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), rappresentata dal suo procuratore CP_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del proprio procuratore, Dott.ssa , giusta P.IVA_2 Controparte_2 procura indicata in atti, con il patrocinio dell'avv. FLAVIO GARRONE, elettivamente domiciliata presso il difensore in Bergamo Via Gian Maria Scotti n. 11
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Novara in riferimento al ricorso per ingiunzione proposto da per tutte le ragioni dedotte in narrativa e preso Controparte_3 atto della competenza territoriale del Tribunale di Verbania, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1446/2015 emesso dal Tribunale di Novara in data 26.11.2015.
In via principale, nel merito:
Accertare la nullità della previsione del tasso di mora e, per l'effetto, accertare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni dedotte in narrativa.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese del presente giudizio”
Per parte convenuta opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, contrariis rejectis, come di seguito giudicare.
In via preliminare: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avversaria in quanto inammissibile, tardiva, oltre che infondata;
nel merito:
pagina 2 di 9 - in via principale respingere l'opposizione così come ogni ulteriore domanda proposta dal sig. nei confronti della quale procuratrice di perché Parte_3 Parte_2 Controparte_1 inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti da quest'ultima nelle proprie difese, confermando la validità e l'efficacia definitiva del decreto ingiuntivo n. 1446/2015 d.i. 3466/2015 r.g. emesso dal Tribunale di Novara in data 26.11.2015;
- in subordine condannare comunque l'opponente a pagare alla rappresentata da Controparte_1
l'importo di € 269.511,88 con valuta 22.09.2015 oltre interessi moratori al tasso Parte_2 legale pro tempore maturati e maturandi al saldo sul residuo capitale dovuto, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, il tutto per le causali indicate nel ricorso monitorio;
in ogni caso: vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale c.n.p.a. ed iva ex lege”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, depositato telematicamente presso la Cancelleria di questo Tribunale in data 11.8.2023, ha proposto Parte_3 opposizione tardiva a decreto ingiuntivo n. 1446/2015, emesso dal Tribunale di Novara in data 26.11.2015 e notificato in data 11.1.2016, in seguito a sospensione, con provvedimento assunto in data 28.06.2023 dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Verbania, della procedura esecutiva ivi instaurata dall'odierna convenuta opposta, alla luce del dettato della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023 del 06.04.2023, sul presupposto che l'opponente abbia rivestito la qualità di consumatore in relazione alla stipula del contratto di mutuo azionato dal creditore in sede monitoria, con assegnazione, in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza suddetta delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alla parte debitrice di “termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. per far accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole della posizione del consumatore, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”.
L'attore ha esposto: di avere sottoscritto contratto di mutuo con Controparte_4
in data 26.10.2007 a mezzo di scrittura privata autenticata a firma del Notaio
[...]
registrato a Milano il giorno 31.10.2007 al n. 25282 serie 1T; che, in Persona_1 seguito alla difficoltà del mutuatario di restituire gli importi dovuti, Controparte_3
(cessionaria per conferimento di ramo di impresa di
[...] Controparte_4
) chiese e ottenne l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, in forza del quale
[...] veniva ingiunto al debitore il pagamento della somma di € 269.511,88 oltre interessi come da domanda e oltre spese di lite, liquidate in € 4.000,00 per onorari oltre oneri e in € 643,00 per esborsi;
che in forza del predetto titolo esecutivo , tramite la mandataria CP_1
ha promosso l'azione esecutiva sull'immobile concesso in garanzia del mutuo, Parte_2
pagina 3 di 9 radicando la procedura n. 93/2021 sospesa dal Giudice dell'esecuzione con il provvedimento su menzionato.
Con l'atto di opposizione, proposto nel termine assegnato, l'attore ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Novara all'emissione del decreto ingiuntivo, essendosi l'opponente domiciliato in Pisano, all'atto della stipula del mutuo, ed essendo lo stesso residente, dal 2009 in avanti, in Dormelletto, Comuni entrambi ricadenti nel Circondario del Tribunale di Verbania. L'attore ha opposto, inoltre, che la clausola di individuazione del foro competente, nel contratto di mutuo, non si rinviene nella porzione del documento contrattuale prodotta in giudizio e che essa si trova contenuta in “Norme generali”, all'interno di un modulo standard che non è frutto di negoziazione con il cliente- consumatore, in violazione degli art. 33 e ss. cod. cons. e da ritenersi inefficace, comunque, ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.
L'opponente ha eccepito, infine, la violazione degli obblighi di trasparenza ex artt. 115 e ss. TUB, poiché non si rinverrebbe nel testo della scrittura privata la previsione scritta del tasso di interesse di mora applicato, ma solo nelle “Norme generali” di contratto, in una clausola priva di specifica sottoscrizione.
L'opponente, dunque, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché emesso da giudice territorialmente incompetente (essendo competente il Tribunale di Verbania) e, in ogni caso, nel merito, per nullità della clausola di pattuizione dell'interesse di mora, cui dovrebbe conseguire la rideterminazione di tale interesse ai sensi dell'art. 117 comma 7 TUB.
Si è costituita la convenuta, resistendo integralmente all'opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, e domandando, comunque, in via di subordine, la condanna dell'opponente a pagare al creditore l'importo di € 269.511,88, oltre interessi moratori al tasso legale sino al saldo, da calcolarsi sul residuo capitale dovuto.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non essendo state formulate richieste istruttorie, la causa è giunta all'odierna udienza per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e la lettura della sentenza.
***
L'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata.
1.
Va richiamato che parte attrice ha proposto opposizione nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione, nel corso di procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Verbania, in seguito alla constatazione che il titolo sulla base del quale veniva promossa l'esecuzione era un decreto ingiuntivo emesso per l'adempimento di un credito derivante da contratto di mutuo stipulato, a suo tempo, dall'esecutato quale consumatore. Il GE, in particolare, svolta pagina 4 di 9 una sommaria ricognizione sulla presenza, nel contratto, di clausole abusive (conclusa in senso negativo), in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023 ha assegnato al debitore termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. per far accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole della posizione del consumatore, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo.
Non si tratta, dunque, di opposizione tardiva basata sulla deduzione e prova che l'ingiunto non abbia avuta tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, ma di opposizione finalizzata a recuperare la valutazione, in sede di cognizione, circa la vessatorietà di clausole contrattuali eventualmente denunciata dal consumatore.
2.
Con il primo motivo, l'attore ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Novara, giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, in favore del Tribunale di Verbania, da individuarsi in base alla regola stabilita dall'art. 66 bis cod. consumo, secondo cui “per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”, ciò, tuttavia, a prescindere dalla denuncia della vessatorietà di clausole contrattuali.
L'attore ha fatto riferimento, nella narrativa dell'atto di opposizione, all'art. 10 delle “Norme generali” di contratto, clausola che, tuttavia, nel prevedere pattuizioni di determinazione convenzionale della competenza, fa esplicitamente salva l'ipotesi in cui si tratti di contratto concluso con un consumatore.
Convenzionalmente, dunque, è stato mantenuto fermo il criterio inderogabilmente stabilito dalla normativa consumeristica.
Posto che la qualità di consumatore dell'opponente è indiscussa, allora, è sì da riconoscersi che il Tribunale di Novara fosse incompetente all'emissione del decreto ingiuntivo, a mente della previsione suddetta, essendo all'epoca del ricorso il ricorrente residente in [...]di Dormelletto, che ricade nel Circondario del Tribunale di Verbania: ciò, però, non in applicazione di pattuizione derogatoria del foro normativamente previsto, ma direttamente in violazione del criterio stabilito dall'art. 66 bis cod. consumo.
L'eccezione in esame, dunque, esula da quelle proponibili con l'opposizione tardiva facoltizzata dalla normativa europea, nell'interpretazione recepita dalle Sezioni Unite nella pronuncia menzionata, rientrando fra quelle che il debitore avrebbe dovuto semmai proporre con tempestiva opposizione.
Non ogni tutela prevista dal codice del consumo in favore del consumatore, infatti, legittima all'opposizione tardiva, ma solo quella rivolta all'eliminazione dal contratto, mediante la pagina 5 di 9 declaratoria della relativa nullità, di clausole che determinino eccessivo squilibrio contrattuale, laddove la questione non sia stata esaminata dal giudice della fase monitoria e l'abusività non sia stata esclusa con motivazione esplicitata sul punto e con avviso espresso dell'onere di proporre tempestiva opposizione per muovere contestazioni sul punto.
E' noto che con quattro sentenze gemelle, pronunciate il 17.05.2022, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, ha affrontato la questione se siano compatibili o meno con i principi posti dagli artt. 6 par. 1 e 7 par. 1 della direttiva 93/13/CEE e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, le norme processuali del diritto degli Stati Membri (in particolare spagnolo, rumeno e italiano) che, in caso di intervenuta formazione del giudicato, impediscono al giudice dell'esecuzione (ovvero dell'appello) di esaminare di ufficio la natura abusiva delle clausole contenute nei contratti posti a fondamento del provvedimento passato in giudicato.
La Corte di Giustizia ha affermato, per quanto qui di rilievo, che le norme nazionali che prevedono l'intangibilità del giudicato di cui a decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto (art. 2909 cc e 647 cpc), in relazione a decreto ingiuntivo privo di espressa motivazione sulla non abusività delle clausole contenute nei contratti posti a fondamento della decisione, contrastano con gli artt. 6 e 7 dir. 93/12/CEE e art. 47 Carta, atteso che a norma dell'art. 6 della direttiva le clausole abusive non sono opponibili al consumatore e a norma dell'art. 7 l'ordinamento nazionale deve fornire mezzi adeguati e efficaci per farne cessare l'inserzione nei contratti e le norme processuali nazionali per l'esame del carattere abusivo delle clausole non devono essere tali da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto europeo (principio di effettività).
Come osservato dalle Sezioni Unite, “è proprio tramite gli artt. 6 e 7 della citata direttiva, alla stregua della lettura che ne ha dato la CGUE con la sentenza “SPV/Banco di Desio”, nel solco dei propri precedenti in materia (oltre a quelli citati al § 5.1., cfr. CGUE: sentenza 14.3.2013, in C- Per_ 415/11, ; sentenza 13.9.2018, in C-176/17, Profi Credit Polska;
sentenza 20.9.2018, in C- 448/17, inoltre, successivamente al 17 maggio 2022, v. anche: CGUE, sentenza Per_3
30.6.2022, in C-170/21, Profi Credit Bulgaria), che si impone, nel contesto del rapporto contrattuale instauratosi tra professionista e consumatore, il riequilibrio della posizione strutturalmente minorata di quest'ultimo sia sotto il profilo del potere negoziale, che per il livello di informazione, così da esserne vulnerata la scelta, consapevole e razionale, volta a soddisfare, attraverso quel contratto, le esigenze quotidiane della vita. Ciò che può ottenersi “solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale” (così già CGUE, sentenza 27.6.2000, in cause riunite C-240/98 e C-244/98, Ocèano; successivamente, tra le altre, le citate sentenze e ST Telecomunicaciones, nonché CGUE: sentenza 9.11.2010, in C- CP_5
137/08, e sentenza 14.6.2012, C-618/10, Banco Español de Crédito), ossia, Controparte_6 nella sede processuale, tramite il dovere del giudice investito dell'istanza di ingiunzione di esaminare d'ufficio il carattere abusivo della clausola contrattuale e di dare conto degli esiti di siffatto controllo”. pagina 6 di 9 Coerentemente la suddetta sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato che “il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale, connessa all'oggetto della controversia, purché gli elementi di diritto e di fatto già in suo possesso suscitino seri dubbi al riguardo”; ha previsto “il dovere del giudice di disapplicazione una clausola contrattuale abusiva”, pervenendo all'esito del rigetto, totale o parziale, del ricorso monitorio;
ha, dunque, improntato la tutela in sede monitoria sull'anticipazione dell'elisione della clausola, senza attendere che il consumatore ne chieda l'annullamento; ha individuato i poteri istruttori azionabili in sede monitoria in funzione della verifica circa la vessatorietà delle clausole del contratto;
ha precisamente individuato, in conformità alla giurisprudenza europea, l'avvertimento da fornire al consumatore in caso di emissione del decreto ingiuntivo nel senso che in assenza di opposizione, “decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo” delle clausole del contratto;
ha correlativamente previsto il rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per l'ipotesi in cui il giudice della fase monitoria non abbia provveduto alla suddetta verifica, escludendo motivatamente la sussistenza di clausole abusive.
L'opposizione tardiva, dunque, si delinea come rimedio che “consente al debitore consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur, sempre che a tale declaratoria il consumatore non si opponga, giacché trattasi comunque di nullità relativa e “a vantaggio” (cfr. Cass., S.U., 4 novembre 2019, n. 28314; analogamente, Cass., S.U., n. 26242 e n. 26243 del 2014, citate)”.
La tutela del consumatore assicurata dalla facoltà di opposizione tardiva risulta, pertanto, completamente incentrata sulla formazione delle pattuizioni inserite nel contratto ed è volta a sanare lo squilibrio esistente in fatto fra la posizione del professionista e quella del consumatore e che si sia riflesso sul contenuto della clausola.
La Direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993, per l'attuazione della quale la giurisprudenza europea e poi quella nazionale hanno introdotto i principi suddetti, d'altra parte, concerne unicamente la protezione del consumatore rispetto all'inserzione nel contratto di clausole che consentano al professionista di avvantaggiarsi della propria posizione di preminenza. Esula, invece, dall'ambito di disciplina della Direttiva in questione la previsione di criteri di competenza territoriale di favore nei confronti del consumatore, come quello previsto dall'art. 66 bis cod. consumo: criterio vincolante nell'ordinamento interno, ciò, tuttavia, nei limiti delle regole ordinariamente vigenti con riferimento alla disciplina della competenza territoriale (con la conseguenza che nel giudizio di merito la competenza si consolida ove la violazione non sia stata eccepita e non sia stata rilevata dal giudice entro il termine previsto dall'art. 38 c.p.c., mentre permane pieno il potere-dovere del giudice di rilevare, sino al termine del giudizio, l'eventuale nullità delle clausole contrattuali, in quanto vessatorie). pagina 7 di 9 Deve concludersi, alla luce di quanto sopra, che là dove l'ingiunto intenda proporre un'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria, e non un'eccezione di nullità di una clausola ritenuta abusiva (in ipotesi, una clausola derogatoria del foro inderogabilmente stabilito in favore del consumatore), l'opposizione rimane soggetta agli ordinari termini di proposizione, nella specie non rispettati, con conseguente inammissibilità del motivo.
3.
Quanto al secondo motivo di opposizione, esso oltre a non avere ad oggetto il rilievo di abusività di alcuna clausola contrattuale – ma, in tesi dell'attore, la violazione della normativa di trasparenza nei contratti bancari, ipotesi non necessariamente coincidente con la prima, dal momento che una modalità di redazione contrattuale non trasparente non implica necessariamente uno squilibrio fra le obbligazioni corrispettive delle parti – risulta, comunque, infondato.
L'attore parrebbe dolersi, in primo luogo, della circostanza che nel corpo del contratto di mutuo non vi sia previsione del tasso di interesse di mora applicato. Tale tasso, però, come notato dall'attore medesimo, è previsto dall'art. 8 delle “Norme generali” di contratto, allegate al mutuo su fogli anch'essi timbrati dal Notaio e sottoscritti dall'ingiunto.
L'art. 8 richiamato determina in modo chiaro il tasso di mora applicato, prevedendolo nel tasso corrispettivo maggiorato di due punti percentuali, comunque nei limiti del tasso soglia, quantificazione su cui l'attore non ha svolto alcun rilievo, così che è rimasto fine a sé stesso il richiamo alla previsione di cui all'art. 33 lett. f. Cod. Cons., secondo cui si presumono vessatorie le previsioni che hanno l'effetto di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento
o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo di equivalente di importo manifestamente eccessivo”.
Fermo rimanendo che l'attore nulla ha allegato, al fine di sostenere l'eventuale squilibrio determinato dalla clausola in esame, si osserva che per la categoria di operazioni di riferimento (mutuo a tasso fisso, assistito da garanzia ipotecaria) il tasso medio, per il quarto trimestre 2007 (essendo il contratto stato stipulato il 26.10.2007), si attestava sul 6.06 % (come da DM 19.9.2007) e, conseguentemente, il tasso medio di mora, all'8.16 % (cfr. art.
3.4. del DM menzionato). Per quanto consta, dunque, nel contratto in esame è stata pattuita l'applicazione di interessi – corrispettivi e moratori - rientranti pienamente nella media di quelli applicati dagli operatori nel settore di riferimento, il che consente di escludere, in assenza di più precisa allegazione circa specifiche ragioni per cui detto tasso medio determinerebbe, nella specie, eccessivo squilibrio di posizioni, che la clausola sia abusiva.
Anche la doglianza circa la mancata apposizione di specifica sottoscrizione alla clausola recante la determinazione del tasso di mora, rilevato che essa attiene alla disciplina di cui all'art. 1341, co. 2 c.c. e non a quella di cui all'art. 33 cod. consumo, è in ogni caso infondata, per quanto evincibile dalla documentazione in atti.
pagina 8 di 9 Trattasi, infatti, di mutuo stipulato con scrittura privata con munita di autentica notarile, nel quale si legge l'esplicita clausola di specifica approvazione, fra l'altro, dell'art. 8 suddetto, relativo agli interessi di mora.
Nella copia prodotta in atti non compaiono le sottoscrizioni dei contraenti – né quelle
“principali”, circostanza in ordine alla quale non sono stati svolti rilievi dal mutuatario, né quelle riferite alle clausole specificamente approvate - per la sola ragione che non si tratta dell'atto originale, ma di copia certificata dal Notaio come ad essa conforme.
Il fatto stesso che le firme siano state raccolte dinanzi al Notaio, che ha certificato di averle raccolte alla sua presenza, peraltro, è sufficiente a tranquillizzare – quantomeno in assenza di doglianze volte a contestare specificamente tale aspetto – circa il fatto che tutte siano state regolarmente apposte, in corrispondenza degli spazi a ciò predisposti, tanto quelle in calce al mutuo, quanto quelle, immediatamente successive, in calce alla clausola, denominata
“aggiuntiva”, di specifica approvazione di singole clausole.
4.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. Parte attrice opponente è, pertanto, tenuta a rifondere alla convenuta opposta le spese del presente giudizio, liquidate in base al valore di causa (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00) e tenuto conto del numero e del grado di complessità delle questioni trattate, in € 3.000 per la fase di studio, € 2500 per la fase introduttiva ed € 3.100 per la fase decisionale, così complessivamente in € 8.600 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, accessori come per legge.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 3051/2021:
1) dichiara inammissibile, per le ragioni di cui in motivazione, il primo motivo di opposizione, avente ad oggetto l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Novara all'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta l'opposizione nel resto;
3) condanna parte attrice opponente a rifondere alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio, liquidate in € 8.600 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % e accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Novara, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1693/2023
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 12.25 innanzi al dott. Annalisa Boido, sono comparsi:
Per 'avv. ELISABETTA CARAMELLI, oggi sost. dall'avv. Barbara Parte_1
Lentini
Per , rappresentata dal procuratore , l'avv. FLAVIO CP_1 Parte_2
GARRONE, oggi sostituito dall'avv. Nicoletta Borsetti
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
L'avv. Lentini si richiama agli atti;
insiste per l'accoglimento delle conclusioni, riportate nel foglio depositato in data 9.6.2025.
L'avv. Borsetti si richiama a propria volta integralmente agli atti, insistendo per il rigetto dell'opposizione come, in particolare, da conclusioni riportate nel foglio depositato in data 28.5.2025.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio autorizzando le parti ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa come da seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile pagina 1 di 9 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1693/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ELISABETTA CARAMELLI e dell'avv. LORENA FUSÈ, elettivamente domiciliato presso i difensori in Arona, Corso Liberazione nr. 35
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), rappresentata dal suo procuratore CP_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del proprio procuratore, Dott.ssa , giusta P.IVA_2 Controparte_2 procura indicata in atti, con il patrocinio dell'avv. FLAVIO GARRONE, elettivamente domiciliata presso il difensore in Bergamo Via Gian Maria Scotti n. 11
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Novara in riferimento al ricorso per ingiunzione proposto da per tutte le ragioni dedotte in narrativa e preso Controparte_3 atto della competenza territoriale del Tribunale di Verbania, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1446/2015 emesso dal Tribunale di Novara in data 26.11.2015.
In via principale, nel merito:
Accertare la nullità della previsione del tasso di mora e, per l'effetto, accertare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni dedotte in narrativa.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese del presente giudizio”
Per parte convenuta opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, contrariis rejectis, come di seguito giudicare.
In via preliminare: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avversaria in quanto inammissibile, tardiva, oltre che infondata;
nel merito:
pagina 2 di 9 - in via principale respingere l'opposizione così come ogni ulteriore domanda proposta dal sig. nei confronti della quale procuratrice di perché Parte_3 Parte_2 Controparte_1 inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti da quest'ultima nelle proprie difese, confermando la validità e l'efficacia definitiva del decreto ingiuntivo n. 1446/2015 d.i. 3466/2015 r.g. emesso dal Tribunale di Novara in data 26.11.2015;
- in subordine condannare comunque l'opponente a pagare alla rappresentata da Controparte_1
l'importo di € 269.511,88 con valuta 22.09.2015 oltre interessi moratori al tasso Parte_2 legale pro tempore maturati e maturandi al saldo sul residuo capitale dovuto, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, il tutto per le causali indicate nel ricorso monitorio;
in ogni caso: vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale c.n.p.a. ed iva ex lege”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, depositato telematicamente presso la Cancelleria di questo Tribunale in data 11.8.2023, ha proposto Parte_3 opposizione tardiva a decreto ingiuntivo n. 1446/2015, emesso dal Tribunale di Novara in data 26.11.2015 e notificato in data 11.1.2016, in seguito a sospensione, con provvedimento assunto in data 28.06.2023 dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Verbania, della procedura esecutiva ivi instaurata dall'odierna convenuta opposta, alla luce del dettato della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023 del 06.04.2023, sul presupposto che l'opponente abbia rivestito la qualità di consumatore in relazione alla stipula del contratto di mutuo azionato dal creditore in sede monitoria, con assegnazione, in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza suddetta delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alla parte debitrice di “termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. per far accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole della posizione del consumatore, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”.
L'attore ha esposto: di avere sottoscritto contratto di mutuo con Controparte_4
in data 26.10.2007 a mezzo di scrittura privata autenticata a firma del Notaio
[...]
registrato a Milano il giorno 31.10.2007 al n. 25282 serie 1T; che, in Persona_1 seguito alla difficoltà del mutuatario di restituire gli importi dovuti, Controparte_3
(cessionaria per conferimento di ramo di impresa di
[...] Controparte_4
) chiese e ottenne l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, in forza del quale
[...] veniva ingiunto al debitore il pagamento della somma di € 269.511,88 oltre interessi come da domanda e oltre spese di lite, liquidate in € 4.000,00 per onorari oltre oneri e in € 643,00 per esborsi;
che in forza del predetto titolo esecutivo , tramite la mandataria CP_1
ha promosso l'azione esecutiva sull'immobile concesso in garanzia del mutuo, Parte_2
pagina 3 di 9 radicando la procedura n. 93/2021 sospesa dal Giudice dell'esecuzione con il provvedimento su menzionato.
Con l'atto di opposizione, proposto nel termine assegnato, l'attore ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Novara all'emissione del decreto ingiuntivo, essendosi l'opponente domiciliato in Pisano, all'atto della stipula del mutuo, ed essendo lo stesso residente, dal 2009 in avanti, in Dormelletto, Comuni entrambi ricadenti nel Circondario del Tribunale di Verbania. L'attore ha opposto, inoltre, che la clausola di individuazione del foro competente, nel contratto di mutuo, non si rinviene nella porzione del documento contrattuale prodotta in giudizio e che essa si trova contenuta in “Norme generali”, all'interno di un modulo standard che non è frutto di negoziazione con il cliente- consumatore, in violazione degli art. 33 e ss. cod. cons. e da ritenersi inefficace, comunque, ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.
L'opponente ha eccepito, infine, la violazione degli obblighi di trasparenza ex artt. 115 e ss. TUB, poiché non si rinverrebbe nel testo della scrittura privata la previsione scritta del tasso di interesse di mora applicato, ma solo nelle “Norme generali” di contratto, in una clausola priva di specifica sottoscrizione.
L'opponente, dunque, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché emesso da giudice territorialmente incompetente (essendo competente il Tribunale di Verbania) e, in ogni caso, nel merito, per nullità della clausola di pattuizione dell'interesse di mora, cui dovrebbe conseguire la rideterminazione di tale interesse ai sensi dell'art. 117 comma 7 TUB.
Si è costituita la convenuta, resistendo integralmente all'opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, e domandando, comunque, in via di subordine, la condanna dell'opponente a pagare al creditore l'importo di € 269.511,88, oltre interessi moratori al tasso legale sino al saldo, da calcolarsi sul residuo capitale dovuto.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non essendo state formulate richieste istruttorie, la causa è giunta all'odierna udienza per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e la lettura della sentenza.
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L'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata.
1.
Va richiamato che parte attrice ha proposto opposizione nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione, nel corso di procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Verbania, in seguito alla constatazione che il titolo sulla base del quale veniva promossa l'esecuzione era un decreto ingiuntivo emesso per l'adempimento di un credito derivante da contratto di mutuo stipulato, a suo tempo, dall'esecutato quale consumatore. Il GE, in particolare, svolta pagina 4 di 9 una sommaria ricognizione sulla presenza, nel contratto, di clausole abusive (conclusa in senso negativo), in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023 ha assegnato al debitore termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. per far accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole della posizione del consumatore, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo.
Non si tratta, dunque, di opposizione tardiva basata sulla deduzione e prova che l'ingiunto non abbia avuta tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, ma di opposizione finalizzata a recuperare la valutazione, in sede di cognizione, circa la vessatorietà di clausole contrattuali eventualmente denunciata dal consumatore.
2.
Con il primo motivo, l'attore ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Novara, giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, in favore del Tribunale di Verbania, da individuarsi in base alla regola stabilita dall'art. 66 bis cod. consumo, secondo cui “per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”, ciò, tuttavia, a prescindere dalla denuncia della vessatorietà di clausole contrattuali.
L'attore ha fatto riferimento, nella narrativa dell'atto di opposizione, all'art. 10 delle “Norme generali” di contratto, clausola che, tuttavia, nel prevedere pattuizioni di determinazione convenzionale della competenza, fa esplicitamente salva l'ipotesi in cui si tratti di contratto concluso con un consumatore.
Convenzionalmente, dunque, è stato mantenuto fermo il criterio inderogabilmente stabilito dalla normativa consumeristica.
Posto che la qualità di consumatore dell'opponente è indiscussa, allora, è sì da riconoscersi che il Tribunale di Novara fosse incompetente all'emissione del decreto ingiuntivo, a mente della previsione suddetta, essendo all'epoca del ricorso il ricorrente residente in [...]di Dormelletto, che ricade nel Circondario del Tribunale di Verbania: ciò, però, non in applicazione di pattuizione derogatoria del foro normativamente previsto, ma direttamente in violazione del criterio stabilito dall'art. 66 bis cod. consumo.
L'eccezione in esame, dunque, esula da quelle proponibili con l'opposizione tardiva facoltizzata dalla normativa europea, nell'interpretazione recepita dalle Sezioni Unite nella pronuncia menzionata, rientrando fra quelle che il debitore avrebbe dovuto semmai proporre con tempestiva opposizione.
Non ogni tutela prevista dal codice del consumo in favore del consumatore, infatti, legittima all'opposizione tardiva, ma solo quella rivolta all'eliminazione dal contratto, mediante la pagina 5 di 9 declaratoria della relativa nullità, di clausole che determinino eccessivo squilibrio contrattuale, laddove la questione non sia stata esaminata dal giudice della fase monitoria e l'abusività non sia stata esclusa con motivazione esplicitata sul punto e con avviso espresso dell'onere di proporre tempestiva opposizione per muovere contestazioni sul punto.
E' noto che con quattro sentenze gemelle, pronunciate il 17.05.2022, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, ha affrontato la questione se siano compatibili o meno con i principi posti dagli artt. 6 par. 1 e 7 par. 1 della direttiva 93/13/CEE e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, le norme processuali del diritto degli Stati Membri (in particolare spagnolo, rumeno e italiano) che, in caso di intervenuta formazione del giudicato, impediscono al giudice dell'esecuzione (ovvero dell'appello) di esaminare di ufficio la natura abusiva delle clausole contenute nei contratti posti a fondamento del provvedimento passato in giudicato.
La Corte di Giustizia ha affermato, per quanto qui di rilievo, che le norme nazionali che prevedono l'intangibilità del giudicato di cui a decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto (art. 2909 cc e 647 cpc), in relazione a decreto ingiuntivo privo di espressa motivazione sulla non abusività delle clausole contenute nei contratti posti a fondamento della decisione, contrastano con gli artt. 6 e 7 dir. 93/12/CEE e art. 47 Carta, atteso che a norma dell'art. 6 della direttiva le clausole abusive non sono opponibili al consumatore e a norma dell'art. 7 l'ordinamento nazionale deve fornire mezzi adeguati e efficaci per farne cessare l'inserzione nei contratti e le norme processuali nazionali per l'esame del carattere abusivo delle clausole non devono essere tali da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto europeo (principio di effettività).
Come osservato dalle Sezioni Unite, “è proprio tramite gli artt. 6 e 7 della citata direttiva, alla stregua della lettura che ne ha dato la CGUE con la sentenza “SPV/Banco di Desio”, nel solco dei propri precedenti in materia (oltre a quelli citati al § 5.1., cfr. CGUE: sentenza 14.3.2013, in C- Per_ 415/11, ; sentenza 13.9.2018, in C-176/17, Profi Credit Polska;
sentenza 20.9.2018, in C- 448/17, inoltre, successivamente al 17 maggio 2022, v. anche: CGUE, sentenza Per_3
30.6.2022, in C-170/21, Profi Credit Bulgaria), che si impone, nel contesto del rapporto contrattuale instauratosi tra professionista e consumatore, il riequilibrio della posizione strutturalmente minorata di quest'ultimo sia sotto il profilo del potere negoziale, che per il livello di informazione, così da esserne vulnerata la scelta, consapevole e razionale, volta a soddisfare, attraverso quel contratto, le esigenze quotidiane della vita. Ciò che può ottenersi “solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale” (così già CGUE, sentenza 27.6.2000, in cause riunite C-240/98 e C-244/98, Ocèano; successivamente, tra le altre, le citate sentenze e ST Telecomunicaciones, nonché CGUE: sentenza 9.11.2010, in C- CP_5
137/08, e sentenza 14.6.2012, C-618/10, Banco Español de Crédito), ossia, Controparte_6 nella sede processuale, tramite il dovere del giudice investito dell'istanza di ingiunzione di esaminare d'ufficio il carattere abusivo della clausola contrattuale e di dare conto degli esiti di siffatto controllo”. pagina 6 di 9 Coerentemente la suddetta sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato che “il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale, connessa all'oggetto della controversia, purché gli elementi di diritto e di fatto già in suo possesso suscitino seri dubbi al riguardo”; ha previsto “il dovere del giudice di disapplicazione una clausola contrattuale abusiva”, pervenendo all'esito del rigetto, totale o parziale, del ricorso monitorio;
ha, dunque, improntato la tutela in sede monitoria sull'anticipazione dell'elisione della clausola, senza attendere che il consumatore ne chieda l'annullamento; ha individuato i poteri istruttori azionabili in sede monitoria in funzione della verifica circa la vessatorietà delle clausole del contratto;
ha precisamente individuato, in conformità alla giurisprudenza europea, l'avvertimento da fornire al consumatore in caso di emissione del decreto ingiuntivo nel senso che in assenza di opposizione, “decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo” delle clausole del contratto;
ha correlativamente previsto il rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per l'ipotesi in cui il giudice della fase monitoria non abbia provveduto alla suddetta verifica, escludendo motivatamente la sussistenza di clausole abusive.
L'opposizione tardiva, dunque, si delinea come rimedio che “consente al debitore consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur, sempre che a tale declaratoria il consumatore non si opponga, giacché trattasi comunque di nullità relativa e “a vantaggio” (cfr. Cass., S.U., 4 novembre 2019, n. 28314; analogamente, Cass., S.U., n. 26242 e n. 26243 del 2014, citate)”.
La tutela del consumatore assicurata dalla facoltà di opposizione tardiva risulta, pertanto, completamente incentrata sulla formazione delle pattuizioni inserite nel contratto ed è volta a sanare lo squilibrio esistente in fatto fra la posizione del professionista e quella del consumatore e che si sia riflesso sul contenuto della clausola.
La Direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993, per l'attuazione della quale la giurisprudenza europea e poi quella nazionale hanno introdotto i principi suddetti, d'altra parte, concerne unicamente la protezione del consumatore rispetto all'inserzione nel contratto di clausole che consentano al professionista di avvantaggiarsi della propria posizione di preminenza. Esula, invece, dall'ambito di disciplina della Direttiva in questione la previsione di criteri di competenza territoriale di favore nei confronti del consumatore, come quello previsto dall'art. 66 bis cod. consumo: criterio vincolante nell'ordinamento interno, ciò, tuttavia, nei limiti delle regole ordinariamente vigenti con riferimento alla disciplina della competenza territoriale (con la conseguenza che nel giudizio di merito la competenza si consolida ove la violazione non sia stata eccepita e non sia stata rilevata dal giudice entro il termine previsto dall'art. 38 c.p.c., mentre permane pieno il potere-dovere del giudice di rilevare, sino al termine del giudizio, l'eventuale nullità delle clausole contrattuali, in quanto vessatorie). pagina 7 di 9 Deve concludersi, alla luce di quanto sopra, che là dove l'ingiunto intenda proporre un'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria, e non un'eccezione di nullità di una clausola ritenuta abusiva (in ipotesi, una clausola derogatoria del foro inderogabilmente stabilito in favore del consumatore), l'opposizione rimane soggetta agli ordinari termini di proposizione, nella specie non rispettati, con conseguente inammissibilità del motivo.
3.
Quanto al secondo motivo di opposizione, esso oltre a non avere ad oggetto il rilievo di abusività di alcuna clausola contrattuale – ma, in tesi dell'attore, la violazione della normativa di trasparenza nei contratti bancari, ipotesi non necessariamente coincidente con la prima, dal momento che una modalità di redazione contrattuale non trasparente non implica necessariamente uno squilibrio fra le obbligazioni corrispettive delle parti – risulta, comunque, infondato.
L'attore parrebbe dolersi, in primo luogo, della circostanza che nel corpo del contratto di mutuo non vi sia previsione del tasso di interesse di mora applicato. Tale tasso, però, come notato dall'attore medesimo, è previsto dall'art. 8 delle “Norme generali” di contratto, allegate al mutuo su fogli anch'essi timbrati dal Notaio e sottoscritti dall'ingiunto.
L'art. 8 richiamato determina in modo chiaro il tasso di mora applicato, prevedendolo nel tasso corrispettivo maggiorato di due punti percentuali, comunque nei limiti del tasso soglia, quantificazione su cui l'attore non ha svolto alcun rilievo, così che è rimasto fine a sé stesso il richiamo alla previsione di cui all'art. 33 lett. f. Cod. Cons., secondo cui si presumono vessatorie le previsioni che hanno l'effetto di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento
o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo di equivalente di importo manifestamente eccessivo”.
Fermo rimanendo che l'attore nulla ha allegato, al fine di sostenere l'eventuale squilibrio determinato dalla clausola in esame, si osserva che per la categoria di operazioni di riferimento (mutuo a tasso fisso, assistito da garanzia ipotecaria) il tasso medio, per il quarto trimestre 2007 (essendo il contratto stato stipulato il 26.10.2007), si attestava sul 6.06 % (come da DM 19.9.2007) e, conseguentemente, il tasso medio di mora, all'8.16 % (cfr. art.
3.4. del DM menzionato). Per quanto consta, dunque, nel contratto in esame è stata pattuita l'applicazione di interessi – corrispettivi e moratori - rientranti pienamente nella media di quelli applicati dagli operatori nel settore di riferimento, il che consente di escludere, in assenza di più precisa allegazione circa specifiche ragioni per cui detto tasso medio determinerebbe, nella specie, eccessivo squilibrio di posizioni, che la clausola sia abusiva.
Anche la doglianza circa la mancata apposizione di specifica sottoscrizione alla clausola recante la determinazione del tasso di mora, rilevato che essa attiene alla disciplina di cui all'art. 1341, co. 2 c.c. e non a quella di cui all'art. 33 cod. consumo, è in ogni caso infondata, per quanto evincibile dalla documentazione in atti.
pagina 8 di 9 Trattasi, infatti, di mutuo stipulato con scrittura privata con munita di autentica notarile, nel quale si legge l'esplicita clausola di specifica approvazione, fra l'altro, dell'art. 8 suddetto, relativo agli interessi di mora.
Nella copia prodotta in atti non compaiono le sottoscrizioni dei contraenti – né quelle
“principali”, circostanza in ordine alla quale non sono stati svolti rilievi dal mutuatario, né quelle riferite alle clausole specificamente approvate - per la sola ragione che non si tratta dell'atto originale, ma di copia certificata dal Notaio come ad essa conforme.
Il fatto stesso che le firme siano state raccolte dinanzi al Notaio, che ha certificato di averle raccolte alla sua presenza, peraltro, è sufficiente a tranquillizzare – quantomeno in assenza di doglianze volte a contestare specificamente tale aspetto – circa il fatto che tutte siano state regolarmente apposte, in corrispondenza degli spazi a ciò predisposti, tanto quelle in calce al mutuo, quanto quelle, immediatamente successive, in calce alla clausola, denominata
“aggiuntiva”, di specifica approvazione di singole clausole.
4.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. Parte attrice opponente è, pertanto, tenuta a rifondere alla convenuta opposta le spese del presente giudizio, liquidate in base al valore di causa (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00) e tenuto conto del numero e del grado di complessità delle questioni trattate, in € 3.000 per la fase di studio, € 2500 per la fase introduttiva ed € 3.100 per la fase decisionale, così complessivamente in € 8.600 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, accessori come per legge.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 3051/2021:
1) dichiara inammissibile, per le ragioni di cui in motivazione, il primo motivo di opposizione, avente ad oggetto l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Novara all'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta l'opposizione nel resto;
3) condanna parte attrice opponente a rifondere alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio, liquidate in € 8.600 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % e accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Novara, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
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