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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/10/2025, n. 4314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4314 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6959/2024
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il giudice, dott.ssa LA D'OS,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti,
viste le conclusioni precisate,
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
LA D'OS
pagina 1 di 9 R.G. 6959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LA D'OS ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6959/2024 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1472/2024 del 22.04.2024 promossa da
(C.F. P.I.: ), con sede in San Severo (FG), Via Leopardi n.12, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante sig. rappresentata e difesa dagli avv. Ubaldo Perfetti e Parte_2
dall'avv. Claudia Caporaletti, anche in via disgiuntiva fra loro, entrambi del Foro di Macerata, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Macerata (MC), Via dei Velini, n. 245,
ATTRICE OPPONENTE
contro
(P. IVA CF.: ), con sede in Brescia (BS), Via Marconi n. 15, in persona del CP_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Luca CP_2
OL e avv. Beatrice Tomasoni, del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia (BS) Via Solferino, n. 55/E,
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 2 di 9 Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1472/2024 del 22.04.2024.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “voglia il giudice adito, ogni contraria eccezione disattesa e reietta - dichiarare
inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, o comunque privarlo di ogni effetto
giuridico respingendo la domanda monitoria svolta dall'opposta in quanto infondata in fatto e diritto
per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito;
-
dichiarare inammissibile e/o rigettare perché infondata in fatto e in diritto ogni domanda avversaria;
con vittoria di spese e di lite.”
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza, eccezione e domanda
disattesa e respinta, previe le declaratorie del caso, - nel merito in via preliminare: respingere
l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte attrice, perché infondata in fatto ed in
diritto e confermare la competenza del Tribunale di Brescia per l'emissione del decreto ingiuntivo, per
i motivi tutti esposti negli atti difensivi;
- nel merito in via principale: accertato che il credito portato
dalle fatture allegate al decreto ingiuntivo N. 1472/24 – R.G. 3714/24 ammonta ad € 14.321,31,
anziché € 27.741,42, accertato e dichiarato che la società ha ricevuto e beneficiato delle Parte_1
forniture oggetto delle fatture azionate monitoriamente, condannarla al pagamento a favore di
[...]
dell'importo di € 14.321,31, ovvero della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, CP_1
oltre interessi di mora dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo. Con riserva di agire in
separato giudizio per il credito che risulti escluso dall'oggetto della presente opposizione. Con vittoria
di spese e competenze professionali della presente causa e del procedimento monitorio, oltre rimborso
forfetario, IVA e CPA, come per legge.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depistato in data 25.03.2024, la , premesso di essere creditrice nei confronti di CP_1
per la somma di € 27.741,42, chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere a Parte_1
pagina 3 di 9 quest'ultima il pagamento in proprio favore della somma predetta, portata dalle fatture elettroniche allegate al ricorso, nonché degli interessi moratori dalla scadenza di ogni fattura al saldo e le spese.
A tal fine, esponeva che: con rogito del 09.01.2024 si fondeva con CP_1 Controparte_3
- unipersonale (già " ); in data antecedente alla fusione
[...] Controparte_4
essa vendeva e consegnava a beni alimentari;
in seguito alla consegna venivano Parte_1
emesse le relative fatture elettroniche;
il credito portato dalle predette fatture era di complessivi €
Contr 27.741,42; nonostante i numerosi solleciti di verso tali fatture rimanevano insolute;
il Pt_1
pagamento di predetta somma doveva avvenire al domicilio del creditore trattandosi di obbligazione pecuniaria;
il credito era certo liquido ed esigibile.
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 22.04.2024 il decreto ingiuntivo n. 1472/2024.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 31.05.2024, l'ingiunta società Parte_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca unitamente alla rifusione di spese di lite.
Preliminarmente la società opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia
deducendo che: l'attrice opponente non aveva alcuna sede nelle località attratte dalla competenza del
Tribunale di Brescia;
aveva sede principale in Foggia;
la competenza territoriale spettava al Pt_1
giudice di Foggia;
risultava inapplicabile il foro del creditore, trattandosi di un credito non certo, né
liquido, né esigibile.
Nel merito, a sostegno delle proprie pretese, parte attrice opponente deduceva che: non Parte_1
aveva mai ordinato, né ricevuto le merci riportate nelle fatture prodotte da in sede monitoria;
CP_1
la somma portata dalle fatture prodotte da in sede monitoria era di € 14.321,31 e non di € CP_1
27.741,42, di tal che comunque il decreto ingiuntivo andava revocato.
Tanto premesso, la società attrice opponente, rassegnava le conclusioni come in epigrafe.
Con decreto del 04.12.2024 il Giudice, dato atto della mancata costituzione della convenuta opposta,
confermava la data della prima udienza.
pagina 4 di 9 Si costituiva in giudizio oltre i termini per la formulazione delle istanze istruttorie , CP_1
contestando l'eccezione di incompetenza, poichè l'obbligazione dedotta in giudizio era di natura pecuniaria da adempiersi presso il domicilio del venditore.
Nel merito, insisteva nella conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, CP_1
confermando la ricostruzione proposta in sede monitoria e, ulteriormente, deduceva che: l'assenza di un rapporto contrattuale veniva eccepita per la prima volta in sede di opposizione;
nessuna contestazione perveniva in seguito al sollecito inviato da confronti di in data CP_5 Parte_1
15.01.2024; il rapporto commerciale tra le due società aveva avuto inizio nell'anno 2021; nessuna contestazione veniva fatta da in ordine all'efficacia legale delle fatture depositate in sede di Pt_1
ricorso monitorio;
in sede monitoria non era stata allegata la totalità delle fatture;
l'opposizione non era basata su prova scritta.
Tutto ciò premesso la convenuta opposta insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza il giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione e dichiarava ammissibile la produzione dei documenti allegati al fascicolo monitorio;
dichiarava altresì inammissibili, poiché
tardivi, i documenti allegati alla comparsa di costituzione diversi da quelli già allegati in sede monitoria;
infine, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine fino all'udienza per il deposito delle note conclusive.
Con successivo decreto, il giudice disponeva la forma scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Scaduti i termini, lette le note in sostituzione d'udienza il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Eccezioni preliminari
Parte attrice eccepisce in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Brescia, indicando quale giudice competente il Tribunale di Foggia.
pagina 5 di 9 Tale eccezione è infondata e deve essere rigettata.
A tal proposito deve essere confermata l'ordinanza del 12.12.2024, con riguardo alla competenza dell'intestato Tribunale. Invero, il credito oggetto di controversia è da ritenersi liquido nel suo ammontare, poiché determinato dalle singole fatture elettroniche prodotte in sede monitoria. Tanto è
sufficiente a legittimare la scelta della ricorrente di adire questo Tribunale quale forum destinatae
solutionis. In applicazione di tale criterio va affermata la competenza di questo giudice, avendo la creditrice ( ) sede in Flero (BS). CP_1
Per tali motivi va rigettata l'eccezione di incompetenza.
Merito
L'opposizione è parzialmente fondata, pertanto deve essere revocato il decreto ingiuntivo per i motivi che si vanno ad esporre.
Sull'esistenza del credito
Parte attrice contesta l'esistenza del credito oggetto di ingiunzione, asserendo che le merci portate dalle fatture prodotte in sede monitoria non erano state mai ordinate né, tantomeno, consegnate.
Tale eccezione, tuttavia è infondata e deve essere rigettata.
In primo luogo, deve essere presa in considerazione la particolare procedura di emissione delle fatture elettroniche, le quali costituiscono il principale documento posto alla base della pretesa creditoria.
In particolare, la trasmissione e l'accettazione della fattura dal Sistema di Interscambio avviene sulla base di una serie di controlli automatici del sistema stesso, all'esito dei quali la fattura elettronica viene ritrasmessa al cliente unitamente alla conferma di avvenuta trasmissione nei confronti del fornitore. A
ciò si aggiunga che i file trasmessi dal sistema devono rivestire il formato .xml.
Trattasi di un formato che rende intrinsecamente impossibile l'alterazione dei documenti, giacché non contiene macroistruzioni o codici eseguibili tali da permettere la modifica degli atti, fatti o dati contenuti del documento.
pagina 6 di 9 Tale requisito di certezza è stato apprezzato dal legislatore nazionale il quale, con recente modifica all'art 634 c.p.c., ha parificato la forza probatoria delle fatture elettroniche a quella degli estratti autentici delle scritture contabili, inserendo le prime fra i documenti necessari e sufficienti all'ottenimento del decreto ingiuntivo.
Per tali motivi deve ritenersi che le fatture in questione siano state ricevute dalla debitrice, odierna opponente, e che il formato .xml delle medesime fatture attesti la conformità di quelle prodotte in sede monitoria (docc.
2-3 fascicolo monitorio), con quelle trasmesse a . Pt_1
Va poi osservato che, in seguito alla ricezione delle fatture nessuna contestazione è stata formulata da parte di con riguardo all'inesistenza dell'ordine, ovvero alla mancata ricezione della Parte_1
merce.
Non risultano prodotte lettere di contestazione né copie di messaggi altrimenti inviati.
Del resto, non pare verosimile che , a fronte dell'ingente mole di fatture ricevute dal Parte_1
Sistema di Interscambio (ben 27 fatture nell'arco di 40 giorni - doc.
2-3 fascicolo monitorio), non abbia ritenuto di rivolgere alla presunta creditrice alcuna formale contestazione o richiesta di chiarimenti.
Tale comportamento inerte è totalmente incompatibile con la tesi della mancata ordinazione della e,
pure, della mancata recezione.
A ciò si aggiunga che non ha proposto alcuna contestazione nemmeno in seguito alla Pt_1
ricezione della PEC del 15.01.2024 (doc. 6 fascicolo monitorio) nella quale sollecitava al CP_1
pagamento delle fatture scadute.
La condotta della debitrice tenuta ante causam, sia nell'immediatezza dell'emissione ed inoltro delle fatture sia successivamente alla richiesta di pagamento, costituisce elemento presuntivo che consente di ritenere che l'ordine sia stato effettivamente commissionato e che l'obbligazione sia stata correttamente eseguita.
A ciò si aggiunga che neppure nel presente giudizio di opposizione è stata fornita alcuna prova delle contestazioni svolte in opposizione che sono rimaste sul piano delle mere affermazioni.
pagina 7 di 9 Per tali motivi deve ritenersi accertato il diritto di credito di verso in ordine CP_1 Parte_1
alle fatture portate in sede monitoria.
Sull'entità dello stesso
Parte attrice opponente contesta l'entità del credito accertato in sede monitoria, asserendo che la somma degli importi indicati nelle fatture prodotte in sede monitoria sia di € 14.321,31, anziché di €
27.741,24.
Tale eccezione deve essere accolta poiché confermata dalla stessa convenuta opposta nelle proprie difese. Invero, con note conclusive del 16.09.2025 è la stessa attrice a precisare la propria domanda riducendo il petitum a € 14.321,31.
Per tali motivi va accertato il credito della convenuta nella misura di € 14.321,31.
Su tale importo decorreranno, come da domanda, gli interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
L'accertamento del minor credito della convenuta ingiungente impone, in sé, la revoca del decreto ingiuntivo.
Spese
In ordine alle spese processuali si osserva quanto segue.
In seguito al parziale accoglimento della domanda dell'attrice le spese processuali devono essere compensate nella misura del 50%. Per la restante parte si applica la regola della regola della soccombenza;
pertanto deve essere condannata a rifondere la quota del 50% Parte_1 CP_1
delle spese di lite, nella misura che si liquida in dispositivo, in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le fasi istruttoria e decisoria, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
pagina 8 di 9 in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
accertato il credito di nei confronti di dell'importo di € 14.321,31, condanna CP_1 Parte_1
al pagamento nei confronti di per la somma di € 14.321,31, oltre interessi Parte_1 CP_1
moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
liquida le spese di lite sostenute dalla convenuta opposta, per l'intero, in € 3.387,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge, dichiarandole compensate nella misura della metà;
condanna a rifondere in favore di la metà delle spese di lite come sopra Parte_1 CP_1
liquidate.
Brescia, 16 ottobre 2025.
Il giudice
LA D'OS
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
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