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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/08/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
n. r.g. 2303/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2303 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c., ratione temporis applicabile, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 11.3.2025, promossa da:
C.F. ), in persona dei procuratori Parte_1 P.IVA_1 speciali pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Email_1
DE LD in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Attrice contro
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Antonio Chinotto n. 1, presso lo studio dell'avv. Luigi Leoncilli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
1 Oggetto: domanda di adempimento;
Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla al fine di Parte_1
ottenere la condanna del al pagamento della complessiva somma di Controparte_1 euro 574.255,04, per sorte capitale indicata nella fatture emesse dalle società EN s.p.a.,
EN Energia s.p.a., EN SO s.r.l., Gli Annali s.r.l., Coopservice EN Gas Controparte_2
e oltre all'importo di euro 116.610,45, per interessi di mora, determinati ai CP_3
sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, dalla data di scadenza di ciascuna fattura, agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi già maturati da sei mesi, alla data di notificazione dell'atto di citazione, e alla somma di euro 8.280,00, prevista dall'art. 6 c. 2 del decreto menzionato, per ciascuna delle fatture rimaste insolute.
L'attrice, a fondamento di tali domande, ha, in particolare, allegato:
- che gli importi dovuti a titolo di sorte capitale sono dettagliati nell'elenco prodotto al doc. 3 e sono suddivisi in euro 9.809,03, relativi alle fatture emesse dalla società EN
s.p.a; euro 15.156,23, relativi alle fatture emesse dalla società EN Energia s.p.a; euro
130.093,80, relativi alle fatture emesse dalla società EN SO s.r.l.; euro 3.005,20, relativi alle fatture emesse dalla società Gli Annali s.r.l.; euro 99.616,77, relativi alle fatture emesse dalla società Coopservice soc. coop. p.a.; euro 316.574,01, relativi alle fatture emesse dalla società EN gas e Luce s.p.a.;
- che i crediti in questione sono stati alla medesima ceduti dalle originarie creditrici per effetto dei contratti di cessione depositati, redatti in forma di scrittura privata autenticata e notificati al Comune;
- che, in via subordinata, la stessa avrebbe, comunque, diritto ad ottenere la condanna dell'ente convenuto per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
- che, per effetto degli stessi contratti di cessione, sono stati ceduti anche i crediti relativi agli interessi moratori dovuti, ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002,
2 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
- che la medesima ha anche diritto di conseguire il pagamento degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., e dell'importo forfettario previsto dall'art. 6 del decreto citato e dovuto su ciascuna delle fatture insolute.
Sulla scorta di tali circostanze, la società attrice ha così concluso: “IN VIA
PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1
del dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore di di: - € 574.255,04 per
[...] Parte_1
sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3; - €
116.610,45 per interessi moratori, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, maturati sulla predetta sorte capitale dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) - sino al 23.04.2020 (doc.4), oltre interessi moratori maturandi sulla suddetta sorte capitale da tale data sino al soddisfo effettivo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 8.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
IN VIA SUBORDINATA
NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di
[...] Controparte_1
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...] per: - sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi Parte_1
sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e
3 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a CP_1
fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
al pagamento in favore di degli importi Controparte_1 Parte_1 di cui in narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta
a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Il costituitosi in giudizio, ha dedotto: Controparte_1
- che la parte attrice non ha fornito compiuta prova dell'esattezza delle somme di cui ha chiesto il pagamento, non avendo neppure provveduto a depositare copia dei contratti intercorsi fra la originaria creditrice e lo stesso ente;
- che le notificazioni dei diversi atti di cessione afferenti ai crediti azionati sarebbero nulle, in quanto l'atto notarile di cessione dei crediti della Coopservice soc. coop. p.a. è stato notificato a mezzo pec in data 11.7.2018 dall'avv. Stefano Dolcini, senza dimostrare i suoi poteri di rappresentanze e senza attestazione della conformità agli originali di tutti gli atti inviati;
l'atto di cessione dei crediti della EN SO s.r.l. è stato notificato in data
2.1.2018 dal notaio rogante dott. Atlante, privo però di apposita delega in tale senso;
l'atto
4 notarile di cessione dei crediti della EN Gas e Luce s.p.a. e l'atto notarile di cessione dei crediti della EN s.p.a. sono stati notificati dall'avv. Marisa Olga Meroni senza contestualmente notificare anche la procura alle liti;
l'atto notarile di cessione dei crediti de Gli Annali s.r.l. è stato notificato a mezzo pec, in data 6.2.2017, dall'avv. Stefano
Dolcini, senza dimostrare il conferimento, in suo favore, di poteri di rappresentanza;
- che la parte attrice non ha, in alcun modo, fornito elementi specifici per il conteggio degli interessi nella misura dalla medesima pretesa, i quali non sarebbero dovuti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 231 del 2002, e che, parimenti, non è dovuta la somma di euro 40,00, per ciascuna fattura in tesi insoluta, in quanto alcuna attività di recupero è stata in concreto posta in essere;
- che la domanda, avanzata in via subordinata ex art. 2041 c.c., non potrebbe essere proposta dalla parte attrice, la quale, in quanto cessionaria, non ha posto in essere le prestazioni per cui domanda il pagamento del corrispettivo.
L'ente convenuto ha, in virtù di ciò, chiesto di: “- accertare e dichiarare l'invalidità e
l'inefficacia delle cessioni dei crediti azionate dalla società attrice al cospetto del
, ovvero comunque accertare e dichiarare l'inesistenza, l'inesigibilità Controparte_1 ovvero anche l'intervenuta prescrizione dei crediti medesimi e, per l'effetto, rigettare tutte le domande attrici, sia principali che subordinate, dichiarando che nulla è dovuto dal in favore dell'attrice ovvero dei suoi danti ed aventi causa Controparte_1
ovvero comunque, in via gradata, ridurre la condanna del al Controparte_1 pagamento delle somme che, sia per sorte capitale che per interessi, risulteranno effettivamente dovute ai sensi di legge all'esito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, Cassa Avvocati ed Iva nella misura vigente di legge”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
e mutata la persona fisica del giudice in virtù del decreto del Presidente del Tribunale n.
21 del 9.2.2023, la causa è stata trattenuta in decisione per effetto dell'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 11.3.2025, con concessione alle medesime dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, per il
5 deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, giova sin d'ora evidenziare che non può condividersi l'eccepita inefficacia, nei riguardi del CP_1
ceduto, degli atti di cessione allegati e prodotti dalla parte attrice, in ragione dell'invalidità della relativa notificazione.
Appare, infatti, determinante osservare che il solo fatto che i soggetti notificanti non abbiano documentato l'avvenuto conferimento, in loro favore, di poteri di rappresentanza processuale o sostanziale oppure che manchi l'integrale attestazione della conformità degli atti trasmessi agli originali non vale di per sé ad escludere che la notificazione stessa sia avvenuta nell'interesse della cessionaria e si sia regolarmente perfezionata con la consegna dell'atto di cessione al Comune ceduto, evenienza quest'ultima incontestata.
Ciò precisato, procedendo con l'esame nel merito delle domande di adempimento avanzate dalla parte attrice, non può prescindersi dal rilevare che la medesima, in tutti gli scritti difensivi, ha omesso di allegare in modo specifico sia i titoli da cui derivano le pretese creditorie azionate sia e soprattutto gli inadempimenti rimproverabili all'ente convenuto, essendosi limitata ad individuare, in modo generico, la somma di cui lo stesso sarebbe debitore in virtù di numerosi rapporti non meglio puntualizzati, intercorsi con diverse società.
Deve, infatti, rimarcarsi che, nel delineare i titoli su cui si fonderebbero le pretese azionate, la parte attrice ha esclusivamente indicato la somma riferibile nel complesso ai vari rapporti, asseritamente intercorsi fra il e sei diverse società, Controparte_1
senza neppure specificare la fonte da cui i suddetti rapporti sarebbero sorti e descrivere in modo compiuto l'inadempimento ascrivibile all'ente convenuto.
L'evidenziata lacuna sul piano assertivo, che non consente nemmeno di comprendere chiaramente quali siano le obbligazioni rimaste insoddisfatte di cui si domanda l'adempimento, appare tanto più grave quanto più si considera che, analizzando la documentazione contrattuale prodotta dalla parte attrice, in allegato alla memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., che sarà nel prosieguo più diffusamente analizzata, si desume che gli importi di cui si pretende il pagamento sarebbero in realtà riferibili a numerosi
6 contratti stipulati con ciascuna delle sei società soltanto menzionate nell'atto introduttivo, contratti che non sono però neppure richiamati, nei loro elementi essenziali, negli scritti difensivi della parte attrice.
Ne consegue che manca del tutto non solo l'individuazione dei rapporti da cui sono derivate le obbligazioni rimaste inadempiute, ma anche la stessa allegazione di queste ultime e degli inadempimenti in cui il debitore sarebbe incorso, di talché difettano in radice anche gli indici necessari per computare le somme pretese a titolo di accessori, lacune quelle appena rimarcate che hanno impedito al convenuto di svolgere in CP_1 modo compiuto le proprie difese e di sollevare specifiche contestazioni.
3. Ferma la portata assorbente delle considerazioni sopra svolte, si ritiene poi opportuno analizzare la questione oggetto di rilievo officioso, all'esito dell'udienza del
23.3.2023, con cui si è constatato che le pretese azionate dalla società attrice si fondano su diversi contratti conclusi con una Pubblica Amministrazione, i quali, secondo quanto prescritto dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, devono rivestire la forma scritta ad substantiam, dovendosi pure evidenziare che, in ogni caso, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, il ha evidenziato la mancata produzione di CP_1 documentazione idonea a comprovare i titoli su cui si fondano le pretese creditorie azionate.
Sul punto, si sottolinea, in linea generale, che la Suprema Corte ha chiarito che “per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta 'ad substantiam' non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo” (cfr. Cass., sez. un., 25 marzo 2022, n. 9775), di talché, a prescindere dal dato che i contratti che vengono qui in rilievo siano stati conclusi con una società commerciale, il requisito di forma sarebbe, ad ogni modo, soddisfatto anche mediante lo scambio di proposta e accettazione.
7 In relazione a quest'ultimo profilo, occorre ancora precisare che “i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta 'ad substantiam', possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per 'facta concludentia', con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.” (cfr. Cass.,
15 giugno 2015, n. 12316).
Dall'insegnamento richiamato si evince agevolmente che, benché il requisito della forma scritta previsto a pena di nullità sia da reputare rispettato anche qualora il contratto si perfezioni con lo scambio di proposta e accettazione, soprattutto ove vengano in considerazione delle società commerciali, in ogni caso, anche in tale eventualità, sarebbe necessario che sia data prova dello scambio in forma scritta delle due dichiarazioni unilaterali, secondo la disciplina di cui agli artt. 1326 ss. c.c.
Nell'ipotesi in disamina, si osserva, in primo luogo, che, in occasione del deposito della memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., la parte attrice ha prodotto la copia dei contratti in tesi conclusi dal Comune di con le società cedenti, senza neppure CP_1 menzionarli in modo specifico nella stessa memoria, ma limitandosi a discorrere genericamente di “contratti” e precisando, per il solo rapporto con EN Energia s.p.a., che quest'ultimo deriverebbe dall'attivazione nei riguardi dell'ente del servizio di salvaguardia.
Cominciando con l'analisi del rapporto riferibile alla EN Gas e Luce s.p.a., per cui la parte attrice pretende il pagamento, a titolo di sorte capitale, della somma di euro
316.574,01, si rimarca che la stessa ha provveduto, in realtà, a depositare documentazione recante una proposta di contratto per la somministrazione di gas naturale, su cui sono apposte esclusivamente sottoscrizioni riferibili al ma non anche sottoscrizioni CP_1
8 riconducibili alla società somministrante (cfr. docc. 14 fascicolo di parte attrice).
Considerazioni del tutto analoghe valgono anche in merito al rapporto riconducibile alla EN s.p.a., in relazione al quale è stata prodotta esclusivamente una proposta di contratto sottoscritta soltanto dal non seguita da un'accettazione in forma scritta CP_1 della società somministrante (cfr. doc. 14 del fascicolo di pate attrice).
Rispetto ai predetti contratti non può, pertanto, prescindersi dal rilevare, in applicazione dei principi sopra ricordati, che la parte attrice non ha versato in atti documenti idonei a rispettare il requisito della forma scritta, non essendo stata depositata alcuna dichiarazione di proposta o accettazione recante una sottoscrizione riconducibile alla società somministrante e non potendo, in tale direzione, assumere rilievo la sola circostanza che il contratto in atti, recante la firma dell'ente, sia stato redatto su un modulo su cui è apposta l'intestazione della stessa somministrante.
Ciò è sufficiente per escludere che sia stata fornita la dimostrazione della conclusione in forma scritta, dei diversi contratti, neppure specificamente individuati, da cui deriverebbero i crediti dedotti in giudizio, con riferimento ai rapporti intercorsi con EN
Gas e Luce s.p.a. e con EN s.p.a., mancando radicalmente sui documenti contrattuali in atti le sottoscrizioni riferibili alle società cedenti, a nulla rilevando l'eventuale inizio dell'esecuzione, ad opera di queste ultime, essendo appunto la modalità di conclusione contemplata dall'art. 1327 c.c. incompatibile con il requisito di forma previsto dal legislatore.
La riflessione appena delineata può ribadirsi, in larga misura, anche per i contratti asseritamente conclusi dall'ente debitore con la Coopservice soc. coop. p.a., i quali, pur apparendo numerosi e di diversa natura, alla luce della documentazione prodotta dalla parte attrice, non sono stati neppure specificamente individuati da quest'ultima nei propri scritti difensivi e risultano, in parte, redatti in forma pubblica amministrativa, senza che sia stata però prodotta la copia attestata conforme, in parte, emergenti da un documento recante in realtà una mera proposta di contratto sottoscritta dal solo ente, senza che sia stata documentata l'accettazione in forma scritta ad opera della cedente (doc. 14 fascicolo parte attrice).
9 A mente di tutto quanto sopra argomentato, deve, dunque, concludersi che la società attrice non ha prodotto documentazione idonea a comprovare l'avvenuta conclusione in forma scritta, ad opera delle società somministranti, di molti dei contratti da cui derivano le pretese creditorie azionate, per come appena precisato, con la conseguenza che gli stessi incorrono nella sanzione di nullità prescritta dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del
1923.
D'altro canto, non verrebbe in considerazione l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta
'ad substantiam', la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non
l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona 'ex nunc' il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali”, in quanto la parte attrice che ha depositato il documento, rappresentato in taluni casi da una mera dichiarazione unilaterale sottoscritta dall'ente, non coincide con l'originaria contraente e il perfezionamento del contratto si produrrebbe solo con effetti ex nunc (in arg. cfr. Cass., 22 gennaio 2018, n. 1525).
Occorre ancora sottolineare, rispetto alle fatture emesse dalla EN Energia s.p.a., non solo che la circostanza che il rapporto in questione derivi dall'attivazione del servizio di salvaguardia è stata allegata esclusivamente nella memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1
c.p.c., senza alcun collegamento con le difese spese dal ma anche che la parte CP_1
attrice non ha depositato documentazione sufficiente a comprovare l'attivazione del servizio in esame a vantaggio del e il momento in cui la stessa sarebbe avvenuta, CP_1 tanto che non risulta neppure versata in atti la comunicazione di attivazione prevista dalla disciplina di riferimento.
In relazione al rapporto intercorso con la Annali s.r.l., inoltre, la stessa
[...]
nella memoria depositata in data 2.5.2023, ha precisato di non Parte_1 avere a disposizione la documentazione contrattuale e di non avere, in ogni caso, più interesse al pagamento della somma di euro 3.005,20, afferente al suddetto rapporto.
10 Unicamente con riferimento al rapporto asseritamente intercorso fra l'ente ed EN SO
s.r.l., la ha provveduto a depositare il contratto concluso in forma pubblica Pt_1
amministrativa, ma senza attestazione di conformità all'originale depositato, e il capitolato generale d'appalto, quest'ultimo sottoscritto dalla parti, difettando però la contestuale e puntuale allegazione dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere, a fortiori considerando che si tratta di un contratto di appalto di servizi connotato da una certa complessità e che la stessa parte attrice ha riconosciuto, in sede di precisazione delle conclusioni, l'intervenuto pagamento, nelle more del presente giudizio, dell'intera somma di euro 130.093,80, dovuta a titolo di sorte capitale.
Residua, a questo punto, da esaminare la domanda di ingiustificato arricchimento, peraltro delineata genericamente soltanto nelle conclusioni dalla parte attrice, riguardo alla quale si osserva che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, l'esecuzione della prestazione sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, consente al prestatore di proporre l'azione di ingiustificato arricchimento, che, in caso di accoglimento, determina la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa, ad opera del giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera, al netto della percentuale di guadagno (cfr.
Cass., 18 marzo 2024, n. 7178).
Da ciò si evince che, sebbene l'azione ex art. 2041 c.c., in ipotesi di nullità del contratto concluso con la P.A., sia astrattamente ammissibile, la stessa competerebbe esclusivamente a colui che ha posto in essere la prestazione, subendo la correlata diminuzione patrimoniale, il che esclude in radice la possibilità di accogliere la domanda proposta dalla società attrice, in quanto la stessa ha agito esclusivamente in qualità di cessionaria del credito, ma non ha pacificamente posto in essere le prestazioni di cui il avrebbe beneficiato, con l'immediato portato che siffatta azione spetterebbe CP_1
esclusivamente alla società somministrante.
Si sottolinea, da ultimo, che, nel caso di specie, come si è chiarito in apertura, il rigetto delle domande attoree, rispetto a tutte le diverse pretese creditorie azionate, si fonda
11 prioritariamente sul dato che la creditrice non ha provveduto, anche prescindendo dalla questione afferente al rispetto della forma scritta, ad allegare in modo specifico i diversi titoli delle obbligazioni rimaste inadempiute e gli inadempimenti imputabili al debitore ceduto, così di fatto omettendo di assolvere l'onere posto a suo carico dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di azione di adempimento (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533), risultando conseguentemente assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
4. In definitiva, le domande proposte dalla devono essere Parte_1 integralmente rigettate.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della parte attrice e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del
2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore del petitum
(causa di valore compreso fra euro 520.000,01 ed euro 1.000.000,00), con la specificazione che si applicheranno i parametri minimi, data la non rilevante complessità delle questioni poste e la maggiore vicinanza del valore della causa al margine inferiore dello scaglione di riferimento.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
b) condanna alla rifusione, in favore del Parte_1 CP_1
delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 14.598,00, per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Velletri, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2303 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c., ratione temporis applicabile, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 11.3.2025, promossa da:
C.F. ), in persona dei procuratori Parte_1 P.IVA_1 speciali pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Email_1
DE LD in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Attrice contro
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Antonio Chinotto n. 1, presso lo studio dell'avv. Luigi Leoncilli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
1 Oggetto: domanda di adempimento;
Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla al fine di Parte_1
ottenere la condanna del al pagamento della complessiva somma di Controparte_1 euro 574.255,04, per sorte capitale indicata nella fatture emesse dalle società EN s.p.a.,
EN Energia s.p.a., EN SO s.r.l., Gli Annali s.r.l., Coopservice EN Gas Controparte_2
e oltre all'importo di euro 116.610,45, per interessi di mora, determinati ai CP_3
sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, dalla data di scadenza di ciascuna fattura, agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi già maturati da sei mesi, alla data di notificazione dell'atto di citazione, e alla somma di euro 8.280,00, prevista dall'art. 6 c. 2 del decreto menzionato, per ciascuna delle fatture rimaste insolute.
L'attrice, a fondamento di tali domande, ha, in particolare, allegato:
- che gli importi dovuti a titolo di sorte capitale sono dettagliati nell'elenco prodotto al doc. 3 e sono suddivisi in euro 9.809,03, relativi alle fatture emesse dalla società EN
s.p.a; euro 15.156,23, relativi alle fatture emesse dalla società EN Energia s.p.a; euro
130.093,80, relativi alle fatture emesse dalla società EN SO s.r.l.; euro 3.005,20, relativi alle fatture emesse dalla società Gli Annali s.r.l.; euro 99.616,77, relativi alle fatture emesse dalla società Coopservice soc. coop. p.a.; euro 316.574,01, relativi alle fatture emesse dalla società EN gas e Luce s.p.a.;
- che i crediti in questione sono stati alla medesima ceduti dalle originarie creditrici per effetto dei contratti di cessione depositati, redatti in forma di scrittura privata autenticata e notificati al Comune;
- che, in via subordinata, la stessa avrebbe, comunque, diritto ad ottenere la condanna dell'ente convenuto per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
- che, per effetto degli stessi contratti di cessione, sono stati ceduti anche i crediti relativi agli interessi moratori dovuti, ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002,
2 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
- che la medesima ha anche diritto di conseguire il pagamento degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., e dell'importo forfettario previsto dall'art. 6 del decreto citato e dovuto su ciascuna delle fatture insolute.
Sulla scorta di tali circostanze, la società attrice ha così concluso: “IN VIA
PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1
del dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore di di: - € 574.255,04 per
[...] Parte_1
sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3; - €
116.610,45 per interessi moratori, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, maturati sulla predetta sorte capitale dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) - sino al 23.04.2020 (doc.4), oltre interessi moratori maturandi sulla suddetta sorte capitale da tale data sino al soddisfo effettivo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 8.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
IN VIA SUBORDINATA
NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di
[...] Controparte_1
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...] per: - sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi Parte_1
sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e
3 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a CP_1
fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
al pagamento in favore di degli importi Controparte_1 Parte_1 di cui in narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta
a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Il costituitosi in giudizio, ha dedotto: Controparte_1
- che la parte attrice non ha fornito compiuta prova dell'esattezza delle somme di cui ha chiesto il pagamento, non avendo neppure provveduto a depositare copia dei contratti intercorsi fra la originaria creditrice e lo stesso ente;
- che le notificazioni dei diversi atti di cessione afferenti ai crediti azionati sarebbero nulle, in quanto l'atto notarile di cessione dei crediti della Coopservice soc. coop. p.a. è stato notificato a mezzo pec in data 11.7.2018 dall'avv. Stefano Dolcini, senza dimostrare i suoi poteri di rappresentanze e senza attestazione della conformità agli originali di tutti gli atti inviati;
l'atto di cessione dei crediti della EN SO s.r.l. è stato notificato in data
2.1.2018 dal notaio rogante dott. Atlante, privo però di apposita delega in tale senso;
l'atto
4 notarile di cessione dei crediti della EN Gas e Luce s.p.a. e l'atto notarile di cessione dei crediti della EN s.p.a. sono stati notificati dall'avv. Marisa Olga Meroni senza contestualmente notificare anche la procura alle liti;
l'atto notarile di cessione dei crediti de Gli Annali s.r.l. è stato notificato a mezzo pec, in data 6.2.2017, dall'avv. Stefano
Dolcini, senza dimostrare il conferimento, in suo favore, di poteri di rappresentanza;
- che la parte attrice non ha, in alcun modo, fornito elementi specifici per il conteggio degli interessi nella misura dalla medesima pretesa, i quali non sarebbero dovuti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 231 del 2002, e che, parimenti, non è dovuta la somma di euro 40,00, per ciascuna fattura in tesi insoluta, in quanto alcuna attività di recupero è stata in concreto posta in essere;
- che la domanda, avanzata in via subordinata ex art. 2041 c.c., non potrebbe essere proposta dalla parte attrice, la quale, in quanto cessionaria, non ha posto in essere le prestazioni per cui domanda il pagamento del corrispettivo.
L'ente convenuto ha, in virtù di ciò, chiesto di: “- accertare e dichiarare l'invalidità e
l'inefficacia delle cessioni dei crediti azionate dalla società attrice al cospetto del
, ovvero comunque accertare e dichiarare l'inesistenza, l'inesigibilità Controparte_1 ovvero anche l'intervenuta prescrizione dei crediti medesimi e, per l'effetto, rigettare tutte le domande attrici, sia principali che subordinate, dichiarando che nulla è dovuto dal in favore dell'attrice ovvero dei suoi danti ed aventi causa Controparte_1
ovvero comunque, in via gradata, ridurre la condanna del al Controparte_1 pagamento delle somme che, sia per sorte capitale che per interessi, risulteranno effettivamente dovute ai sensi di legge all'esito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, Cassa Avvocati ed Iva nella misura vigente di legge”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
e mutata la persona fisica del giudice in virtù del decreto del Presidente del Tribunale n.
21 del 9.2.2023, la causa è stata trattenuta in decisione per effetto dell'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 11.3.2025, con concessione alle medesime dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, per il
5 deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, giova sin d'ora evidenziare che non può condividersi l'eccepita inefficacia, nei riguardi del CP_1
ceduto, degli atti di cessione allegati e prodotti dalla parte attrice, in ragione dell'invalidità della relativa notificazione.
Appare, infatti, determinante osservare che il solo fatto che i soggetti notificanti non abbiano documentato l'avvenuto conferimento, in loro favore, di poteri di rappresentanza processuale o sostanziale oppure che manchi l'integrale attestazione della conformità degli atti trasmessi agli originali non vale di per sé ad escludere che la notificazione stessa sia avvenuta nell'interesse della cessionaria e si sia regolarmente perfezionata con la consegna dell'atto di cessione al Comune ceduto, evenienza quest'ultima incontestata.
Ciò precisato, procedendo con l'esame nel merito delle domande di adempimento avanzate dalla parte attrice, non può prescindersi dal rilevare che la medesima, in tutti gli scritti difensivi, ha omesso di allegare in modo specifico sia i titoli da cui derivano le pretese creditorie azionate sia e soprattutto gli inadempimenti rimproverabili all'ente convenuto, essendosi limitata ad individuare, in modo generico, la somma di cui lo stesso sarebbe debitore in virtù di numerosi rapporti non meglio puntualizzati, intercorsi con diverse società.
Deve, infatti, rimarcarsi che, nel delineare i titoli su cui si fonderebbero le pretese azionate, la parte attrice ha esclusivamente indicato la somma riferibile nel complesso ai vari rapporti, asseritamente intercorsi fra il e sei diverse società, Controparte_1
senza neppure specificare la fonte da cui i suddetti rapporti sarebbero sorti e descrivere in modo compiuto l'inadempimento ascrivibile all'ente convenuto.
L'evidenziata lacuna sul piano assertivo, che non consente nemmeno di comprendere chiaramente quali siano le obbligazioni rimaste insoddisfatte di cui si domanda l'adempimento, appare tanto più grave quanto più si considera che, analizzando la documentazione contrattuale prodotta dalla parte attrice, in allegato alla memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., che sarà nel prosieguo più diffusamente analizzata, si desume che gli importi di cui si pretende il pagamento sarebbero in realtà riferibili a numerosi
6 contratti stipulati con ciascuna delle sei società soltanto menzionate nell'atto introduttivo, contratti che non sono però neppure richiamati, nei loro elementi essenziali, negli scritti difensivi della parte attrice.
Ne consegue che manca del tutto non solo l'individuazione dei rapporti da cui sono derivate le obbligazioni rimaste inadempiute, ma anche la stessa allegazione di queste ultime e degli inadempimenti in cui il debitore sarebbe incorso, di talché difettano in radice anche gli indici necessari per computare le somme pretese a titolo di accessori, lacune quelle appena rimarcate che hanno impedito al convenuto di svolgere in CP_1 modo compiuto le proprie difese e di sollevare specifiche contestazioni.
3. Ferma la portata assorbente delle considerazioni sopra svolte, si ritiene poi opportuno analizzare la questione oggetto di rilievo officioso, all'esito dell'udienza del
23.3.2023, con cui si è constatato che le pretese azionate dalla società attrice si fondano su diversi contratti conclusi con una Pubblica Amministrazione, i quali, secondo quanto prescritto dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, devono rivestire la forma scritta ad substantiam, dovendosi pure evidenziare che, in ogni caso, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, il ha evidenziato la mancata produzione di CP_1 documentazione idonea a comprovare i titoli su cui si fondano le pretese creditorie azionate.
Sul punto, si sottolinea, in linea generale, che la Suprema Corte ha chiarito che “per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta 'ad substantiam' non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo” (cfr. Cass., sez. un., 25 marzo 2022, n. 9775), di talché, a prescindere dal dato che i contratti che vengono qui in rilievo siano stati conclusi con una società commerciale, il requisito di forma sarebbe, ad ogni modo, soddisfatto anche mediante lo scambio di proposta e accettazione.
7 In relazione a quest'ultimo profilo, occorre ancora precisare che “i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta 'ad substantiam', possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per 'facta concludentia', con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.” (cfr. Cass.,
15 giugno 2015, n. 12316).
Dall'insegnamento richiamato si evince agevolmente che, benché il requisito della forma scritta previsto a pena di nullità sia da reputare rispettato anche qualora il contratto si perfezioni con lo scambio di proposta e accettazione, soprattutto ove vengano in considerazione delle società commerciali, in ogni caso, anche in tale eventualità, sarebbe necessario che sia data prova dello scambio in forma scritta delle due dichiarazioni unilaterali, secondo la disciplina di cui agli artt. 1326 ss. c.c.
Nell'ipotesi in disamina, si osserva, in primo luogo, che, in occasione del deposito della memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., la parte attrice ha prodotto la copia dei contratti in tesi conclusi dal Comune di con le società cedenti, senza neppure CP_1 menzionarli in modo specifico nella stessa memoria, ma limitandosi a discorrere genericamente di “contratti” e precisando, per il solo rapporto con EN Energia s.p.a., che quest'ultimo deriverebbe dall'attivazione nei riguardi dell'ente del servizio di salvaguardia.
Cominciando con l'analisi del rapporto riferibile alla EN Gas e Luce s.p.a., per cui la parte attrice pretende il pagamento, a titolo di sorte capitale, della somma di euro
316.574,01, si rimarca che la stessa ha provveduto, in realtà, a depositare documentazione recante una proposta di contratto per la somministrazione di gas naturale, su cui sono apposte esclusivamente sottoscrizioni riferibili al ma non anche sottoscrizioni CP_1
8 riconducibili alla società somministrante (cfr. docc. 14 fascicolo di parte attrice).
Considerazioni del tutto analoghe valgono anche in merito al rapporto riconducibile alla EN s.p.a., in relazione al quale è stata prodotta esclusivamente una proposta di contratto sottoscritta soltanto dal non seguita da un'accettazione in forma scritta CP_1 della società somministrante (cfr. doc. 14 del fascicolo di pate attrice).
Rispetto ai predetti contratti non può, pertanto, prescindersi dal rilevare, in applicazione dei principi sopra ricordati, che la parte attrice non ha versato in atti documenti idonei a rispettare il requisito della forma scritta, non essendo stata depositata alcuna dichiarazione di proposta o accettazione recante una sottoscrizione riconducibile alla società somministrante e non potendo, in tale direzione, assumere rilievo la sola circostanza che il contratto in atti, recante la firma dell'ente, sia stato redatto su un modulo su cui è apposta l'intestazione della stessa somministrante.
Ciò è sufficiente per escludere che sia stata fornita la dimostrazione della conclusione in forma scritta, dei diversi contratti, neppure specificamente individuati, da cui deriverebbero i crediti dedotti in giudizio, con riferimento ai rapporti intercorsi con EN
Gas e Luce s.p.a. e con EN s.p.a., mancando radicalmente sui documenti contrattuali in atti le sottoscrizioni riferibili alle società cedenti, a nulla rilevando l'eventuale inizio dell'esecuzione, ad opera di queste ultime, essendo appunto la modalità di conclusione contemplata dall'art. 1327 c.c. incompatibile con il requisito di forma previsto dal legislatore.
La riflessione appena delineata può ribadirsi, in larga misura, anche per i contratti asseritamente conclusi dall'ente debitore con la Coopservice soc. coop. p.a., i quali, pur apparendo numerosi e di diversa natura, alla luce della documentazione prodotta dalla parte attrice, non sono stati neppure specificamente individuati da quest'ultima nei propri scritti difensivi e risultano, in parte, redatti in forma pubblica amministrativa, senza che sia stata però prodotta la copia attestata conforme, in parte, emergenti da un documento recante in realtà una mera proposta di contratto sottoscritta dal solo ente, senza che sia stata documentata l'accettazione in forma scritta ad opera della cedente (doc. 14 fascicolo parte attrice).
9 A mente di tutto quanto sopra argomentato, deve, dunque, concludersi che la società attrice non ha prodotto documentazione idonea a comprovare l'avvenuta conclusione in forma scritta, ad opera delle società somministranti, di molti dei contratti da cui derivano le pretese creditorie azionate, per come appena precisato, con la conseguenza che gli stessi incorrono nella sanzione di nullità prescritta dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del
1923.
D'altro canto, non verrebbe in considerazione l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta
'ad substantiam', la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non
l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona 'ex nunc' il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali”, in quanto la parte attrice che ha depositato il documento, rappresentato in taluni casi da una mera dichiarazione unilaterale sottoscritta dall'ente, non coincide con l'originaria contraente e il perfezionamento del contratto si produrrebbe solo con effetti ex nunc (in arg. cfr. Cass., 22 gennaio 2018, n. 1525).
Occorre ancora sottolineare, rispetto alle fatture emesse dalla EN Energia s.p.a., non solo che la circostanza che il rapporto in questione derivi dall'attivazione del servizio di salvaguardia è stata allegata esclusivamente nella memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1
c.p.c., senza alcun collegamento con le difese spese dal ma anche che la parte CP_1
attrice non ha depositato documentazione sufficiente a comprovare l'attivazione del servizio in esame a vantaggio del e il momento in cui la stessa sarebbe avvenuta, CP_1 tanto che non risulta neppure versata in atti la comunicazione di attivazione prevista dalla disciplina di riferimento.
In relazione al rapporto intercorso con la Annali s.r.l., inoltre, la stessa
[...]
nella memoria depositata in data 2.5.2023, ha precisato di non Parte_1 avere a disposizione la documentazione contrattuale e di non avere, in ogni caso, più interesse al pagamento della somma di euro 3.005,20, afferente al suddetto rapporto.
10 Unicamente con riferimento al rapporto asseritamente intercorso fra l'ente ed EN SO
s.r.l., la ha provveduto a depositare il contratto concluso in forma pubblica Pt_1
amministrativa, ma senza attestazione di conformità all'originale depositato, e il capitolato generale d'appalto, quest'ultimo sottoscritto dalla parti, difettando però la contestuale e puntuale allegazione dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere, a fortiori considerando che si tratta di un contratto di appalto di servizi connotato da una certa complessità e che la stessa parte attrice ha riconosciuto, in sede di precisazione delle conclusioni, l'intervenuto pagamento, nelle more del presente giudizio, dell'intera somma di euro 130.093,80, dovuta a titolo di sorte capitale.
Residua, a questo punto, da esaminare la domanda di ingiustificato arricchimento, peraltro delineata genericamente soltanto nelle conclusioni dalla parte attrice, riguardo alla quale si osserva che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, l'esecuzione della prestazione sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, consente al prestatore di proporre l'azione di ingiustificato arricchimento, che, in caso di accoglimento, determina la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa, ad opera del giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera, al netto della percentuale di guadagno (cfr.
Cass., 18 marzo 2024, n. 7178).
Da ciò si evince che, sebbene l'azione ex art. 2041 c.c., in ipotesi di nullità del contratto concluso con la P.A., sia astrattamente ammissibile, la stessa competerebbe esclusivamente a colui che ha posto in essere la prestazione, subendo la correlata diminuzione patrimoniale, il che esclude in radice la possibilità di accogliere la domanda proposta dalla società attrice, in quanto la stessa ha agito esclusivamente in qualità di cessionaria del credito, ma non ha pacificamente posto in essere le prestazioni di cui il avrebbe beneficiato, con l'immediato portato che siffatta azione spetterebbe CP_1
esclusivamente alla società somministrante.
Si sottolinea, da ultimo, che, nel caso di specie, come si è chiarito in apertura, il rigetto delle domande attoree, rispetto a tutte le diverse pretese creditorie azionate, si fonda
11 prioritariamente sul dato che la creditrice non ha provveduto, anche prescindendo dalla questione afferente al rispetto della forma scritta, ad allegare in modo specifico i diversi titoli delle obbligazioni rimaste inadempiute e gli inadempimenti imputabili al debitore ceduto, così di fatto omettendo di assolvere l'onere posto a suo carico dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di azione di adempimento (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533), risultando conseguentemente assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
4. In definitiva, le domande proposte dalla devono essere Parte_1 integralmente rigettate.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della parte attrice e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del
2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore del petitum
(causa di valore compreso fra euro 520.000,01 ed euro 1.000.000,00), con la specificazione che si applicheranno i parametri minimi, data la non rilevante complessità delle questioni poste e la maggiore vicinanza del valore della causa al margine inferiore dello scaglione di riferimento.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
b) condanna alla rifusione, in favore del Parte_1 CP_1
delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 14.598,00, per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Velletri, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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