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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 16/01/2026, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 477/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
21/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
INNOCENTE ALFIO, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5267/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso domicilio difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1027/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 04/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031C01321/2017 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n.1027 del 2023 pronunciata dalla sezione III della locale Commissione tributaria di I grado chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma parziale (cfr. appello in atti).
Il primo Giudice ha accolto il ricorso della Società_1 e Società_2 avverso l' Avviso di accertamento n. TY7031C01321/2017 per IRES/IRAP ed IVA anno 2015 con il quale la competente Agenzia delle entrate ha recuperato a tassazione ai fini Ires ed Irap la quota di competenza dell'anno 2015 (euro
3.000,00) del costo di complessivi euro 15.000,00 di cui alla fattura del 26/4/2011 emessa dalla Società in team relativa a sponsorizzazione sportiva per “promozione spazi pubblicitari su ns. vetture da competizione partecipanti alle manifestazioni/eventi e trasferte di cronoscalate ACI/CSAI, come da contratto del
16/03/2011”. (cfr. fattura e provvedimento originariamente impugnato in atti).
La Società contribuente non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia chiede la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui è stata accolta l'eccezione riferita al recupero dell'IVA indebitamente detratta di € 5.940,00 in relazione alla fattura n.2 del 27/2/2015 emessa dalla TT OC (cfr. appello in atti).
Il gravame è fondato.
1.- L'Amministrazione ha sufficientemente argomentato il percorso logico – giuridico che lo ha condotto alla formulazione dell'originaria pretesa.
L'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente ("Chiarezza e motivazione degli atti") prevede l'obbligo di adeguata motivazione per tutti gli atti dell'Amministrazione finanziaria: il provvedimento originariamente impugnato indica i motivi posti alla base del controllo, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, gli elementi su cui è basata la pretesa, il procedimento e i calcoli utilizzati, gli imponibili accertati, le aliquote applicate e le imposte liquidate, nonché le relative norme di azione (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
2.- Il provvedimento dell'Amministrazione richiama il pvc della Guardia di finanza che era stato notificato al legale rappresentante della società all'esito della verifica: pertanto nessun onere di allegazione può ritenersi disatteso.
Dall'esame delle scritture contabili sociali sono emerse irregolarità riferibili alla violazione dei principi di cui all'art. 109 del Dpr 917/86 rispetto ai quali la Società non ha prodotto adeguata documentazione giustificativa: le fatture sono risultate generiche nella descrizione e prive di supporti documentali e di tracciabilità dei pagamenti (cfr. documentazione in atti). In ragione di quanto detto, nell'impossibilità di determinare un criterio per individuare i servizi effettuati, i
Verbalizzanti prima e l'Amministrazione successivamente, hanno ritenuto di riconoscere la deducibilità della parte relativa al costo del lavoro pagato dalla TT OC a quattro dipendenti.
3.- Le fatture con descrizione generica, come tali prive degli elementi essenziali richiesti dall'art. 21 Dpr
633/72, rappresentano documenti con gravi irregolarità, non idonee a documentare analiticamente il costo sostenuto dall'impresa: in assenza di ulteriore idonea documentazione a supporto, viene meno la presunzione di veridicità di ciò che documenta la fattura.
L' Agenzia – per quanto di propria competenza - ha fornito prova documentale della genericità ed indeterminatezza della fattura oggetto di contestazione (n.2 del 27.02.2015).
Ne consegue la riforma parziale della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il recupero a tassazione dell'IVA (cfr. sentenza di I grado in atti).
4.- Il provvedimento originariamente impugnato è stato sottoscritto dal funzionario delegato dal Dirigente dell'Ufficio ex art. 42 DPR 600/73 a mente del quale “ … gli accertamenti di rettifica e d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato …”.
Nella caso di specie, l'avviso di accertamento è stato sottoscritto dal Capo Ufficio Controlli delegato alla firma dal Direttore dell'Ufficio (cfr. atto dispositivo n. 46/2017 prot. n. 4649/RAI/2017 del 31/08/2017).
Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni fa parte integrante dell'atto di accertamento: sono indicati i motivi per cui è stato sanzionato il comportamento del Contribuente, sono stati richiamati gli artt. 3, commi
3, 6, 7 e 12 del D.lgs. 471 del 1997, indicanti le sanzioni minime e massime, gli articoli violati, nonché il prospetto della sanzione pecuniaria unica, indicando le ragioni per cui va applicato il cumulo materiale o il cumulo giuridico (principio del favor rei).
-Per le argomentazioni che precedono il gravame è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata nella parte riferita al recupero a tassazione dell'IVA per € 5.940,00 ed all'irrogazione della relativa sanzione di € 5.346,00.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la riforma parziale della sentenza sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio in relazione al recupero a tassazione dell'IVA indetraibile per € 5.940,00, e della relativa sanzione di € 5.346,00.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 21 luglio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI NN
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
21/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
INNOCENTE ALFIO, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5267/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso domicilio difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1027/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 04/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031C01321/2017 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n.1027 del 2023 pronunciata dalla sezione III della locale Commissione tributaria di I grado chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma parziale (cfr. appello in atti).
Il primo Giudice ha accolto il ricorso della Società_1 e Società_2 avverso l' Avviso di accertamento n. TY7031C01321/2017 per IRES/IRAP ed IVA anno 2015 con il quale la competente Agenzia delle entrate ha recuperato a tassazione ai fini Ires ed Irap la quota di competenza dell'anno 2015 (euro
3.000,00) del costo di complessivi euro 15.000,00 di cui alla fattura del 26/4/2011 emessa dalla Società in team relativa a sponsorizzazione sportiva per “promozione spazi pubblicitari su ns. vetture da competizione partecipanti alle manifestazioni/eventi e trasferte di cronoscalate ACI/CSAI, come da contratto del
16/03/2011”. (cfr. fattura e provvedimento originariamente impugnato in atti).
La Società contribuente non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia chiede la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui è stata accolta l'eccezione riferita al recupero dell'IVA indebitamente detratta di € 5.940,00 in relazione alla fattura n.2 del 27/2/2015 emessa dalla TT OC (cfr. appello in atti).
Il gravame è fondato.
1.- L'Amministrazione ha sufficientemente argomentato il percorso logico – giuridico che lo ha condotto alla formulazione dell'originaria pretesa.
L'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente ("Chiarezza e motivazione degli atti") prevede l'obbligo di adeguata motivazione per tutti gli atti dell'Amministrazione finanziaria: il provvedimento originariamente impugnato indica i motivi posti alla base del controllo, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, gli elementi su cui è basata la pretesa, il procedimento e i calcoli utilizzati, gli imponibili accertati, le aliquote applicate e le imposte liquidate, nonché le relative norme di azione (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
2.- Il provvedimento dell'Amministrazione richiama il pvc della Guardia di finanza che era stato notificato al legale rappresentante della società all'esito della verifica: pertanto nessun onere di allegazione può ritenersi disatteso.
Dall'esame delle scritture contabili sociali sono emerse irregolarità riferibili alla violazione dei principi di cui all'art. 109 del Dpr 917/86 rispetto ai quali la Società non ha prodotto adeguata documentazione giustificativa: le fatture sono risultate generiche nella descrizione e prive di supporti documentali e di tracciabilità dei pagamenti (cfr. documentazione in atti). In ragione di quanto detto, nell'impossibilità di determinare un criterio per individuare i servizi effettuati, i
Verbalizzanti prima e l'Amministrazione successivamente, hanno ritenuto di riconoscere la deducibilità della parte relativa al costo del lavoro pagato dalla TT OC a quattro dipendenti.
3.- Le fatture con descrizione generica, come tali prive degli elementi essenziali richiesti dall'art. 21 Dpr
633/72, rappresentano documenti con gravi irregolarità, non idonee a documentare analiticamente il costo sostenuto dall'impresa: in assenza di ulteriore idonea documentazione a supporto, viene meno la presunzione di veridicità di ciò che documenta la fattura.
L' Agenzia – per quanto di propria competenza - ha fornito prova documentale della genericità ed indeterminatezza della fattura oggetto di contestazione (n.2 del 27.02.2015).
Ne consegue la riforma parziale della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il recupero a tassazione dell'IVA (cfr. sentenza di I grado in atti).
4.- Il provvedimento originariamente impugnato è stato sottoscritto dal funzionario delegato dal Dirigente dell'Ufficio ex art. 42 DPR 600/73 a mente del quale “ … gli accertamenti di rettifica e d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato …”.
Nella caso di specie, l'avviso di accertamento è stato sottoscritto dal Capo Ufficio Controlli delegato alla firma dal Direttore dell'Ufficio (cfr. atto dispositivo n. 46/2017 prot. n. 4649/RAI/2017 del 31/08/2017).
Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni fa parte integrante dell'atto di accertamento: sono indicati i motivi per cui è stato sanzionato il comportamento del Contribuente, sono stati richiamati gli artt. 3, commi
3, 6, 7 e 12 del D.lgs. 471 del 1997, indicanti le sanzioni minime e massime, gli articoli violati, nonché il prospetto della sanzione pecuniaria unica, indicando le ragioni per cui va applicato il cumulo materiale o il cumulo giuridico (principio del favor rei).
-Per le argomentazioni che precedono il gravame è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata nella parte riferita al recupero a tassazione dell'IVA per € 5.940,00 ed all'irrogazione della relativa sanzione di € 5.346,00.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la riforma parziale della sentenza sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio in relazione al recupero a tassazione dell'IVA indetraibile per € 5.940,00, e della relativa sanzione di € 5.346,00.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 21 luglio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI NN