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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/01/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3097/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, 2^ sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3097 dell'anno 2016 avente ad oggetto: appello
TRA
(p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore p.t., rappresentata e difesa. giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Marino ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Salerno, alla via dei Principati n.17
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Sergio Stanzione ed elettivamente domiciliato nel suo studio in
Salerno, alla via G. S. De Crescenzo n. 15
- APPELATO -
E
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in CP_2 C.F._2
atti, dall'avv. Mirko Marino ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Salerno, alla via dei Principati n. 17
1 - APPELANTE INCIDENTALE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del
17.9.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e comparse conclusionali, che si richiamano integralmente per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, la e l'ing. al fine Parte_1 CP_2
di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori di rifacimento dei terrazzi di proprietà, rientranti nel più ampio contratto di appalto intervenuto tra i convenuti e il Controparte_3
per la ristrutturazione del fabbricato condominiale.
Con sentenza n. 642/2016, il Giudice di Pace di Salerno accoglieva la domanda attorea,
condannando i convenuti, in solido, al pagamento in favore del della somma di CP_1
€ 4.500,00, liquidata in via equitativa, oltre interessi e spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.3.2016, la Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza, emessa in data 8 febbraio
[...]
2016 nell'ambito del giudizio R.G. n. 8083/2013 e notificata il 26 febbraio 2016, lamentando:
- l'omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, in ordine alla eccezione di inammissibilità e/o improponibilità della domanda, in quanto promossa dal CP_1
allorchè era ancora in corso l'esecuzione dei lavori commissionati dal Controparte_3
, nel quale rientravano anche quelli di ristrutturazione dei terrazzi di
[...]
proprietà dell'attore; - l'erroneità della sentenza impugnata in ordine al riscontrato inadempimento della società appellante, non avendo il giudice di prime cure tenuto in debita considerazione la circostanza per cui sarebbe stato il a non consentire CP_1
l'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi denunciati, inibendo alla
[...]
l'accesso nel proprio appartamento;
- la violazione degli artt. 1226 e 2967 c.c., Parte_1
2 avendo il Giudice a quo liquidato il risarcimento del danno in via equitativa pur non sussistendone i presupposti di legge.
La formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia l'ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'appello proposto, riformare, previa sospensione
ex art.283 c.p.c., la sentenza n.642/2016 del Giudice di Pace di Salerno, emessa in data 08 febbraio
2016 e depositata il 16 febbraio successivo e per l'effetto, rigettare la domanda attorea, in quanto
inammissibile ed infondata”, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 6 giugno 2016, si costituiva l'ing. , in qualità CP_2
di direttore dei lavori oggetto di causa, il quale spiegava tempestivo appello incidentale avverso l'impugnata sentenza n. 642/2016 del Giudice di Pace di Salerno eccependo: -
l'erroneità del capo della sentenza ove era stata riconosciuta la propria responsabilità
professionale, in solido con l'impresa , non essendo ancora venuta a Parte_1
scadenza la prestazione contestata dall'attore; - la non corretta valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, il quale avrebbe dovuto condurre il giudicante ad escludere la sussistenza di un inadempimento in capo ad esso direttore dei lavori;
-
l'errata liquidazione del danno in via equitativa, non sussistendo l'ipotesi di impossibilità
e/o difficoltà nell'assolvimento dell'onere della prova in capo al soggetto interessato.
In considerazione di quanto detto, l'ing. insisteva, a sua volta, per la riforma CP_2
della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 27.6.2016, si costituiva in giudizio il Controparte_1
quale impugnava e contestava tutte le argomentazioni in fatto e in diritto mosse dagli appellanti, deducendo, in particolare, la pretestuosità dell'eccezione di omessa pronuncia,
avendo il giudice di prime cure esaustivamente argomentato in merito all'ammissibilità
della domanda proposta in primo grado, nonché la corretta valutazione del materiale probatorio posto dal giudicante a fondamento del proprio convincimento, adottato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e non dell'art. 114 c.p.c., come paventato dagli appellanti.
3 L'appellato chiedeva, pertanto, rigettarsi sia l'appello principale che quello incidentale, con conseguente conferma della sentenza n. 642/2016 e condanna degli appellanti, in solido, al pagamento delle competenze professionali e delle spese anche del presente grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa subiva diversi rinvii nello stato e veniva,
infine, assegnata alla scrivente con decreto del sig. Presidente del Tribunale n. 324/2023, e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17.9.2024, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Innanzitutto deve rilevarsi che sia l'appello principale che quello incidentale sono tempestivi e procedibili.
1. Passando all'esame nel merito dei motivi di appello (principale ed incidentale, essendo le doglianze in gran parte sovrapponibili), si rileva che entrambe le parti contestano l'erroneo mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda promossa dal
, non avendo il giudice di prime cure considerato che erano ancora in corso i CP_1
lavori commissionati dal nei quali rientravano Controparte_3
anche quelli di ristrutturazione dei terrazzi di proprietà dell'attore.
In particolare, l'appellante principale si duole dell'omessa pronuncia sul punto ad opera del giudice di prime cure.
Tale motivo di appello è infondato e va rigettato, essendo, in particolare, la doglianza di omessa pronuncia smentita “per tabulas” nella misura in cui, a pag. 2 della sentenza impugnata, si legge “preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda
perché è infondata. Con sentenza n.9033/06 la Corte di cassazione ha precisato che la tutela apprestata
al committente dall'art.1668 c.c. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale
per inadempimento e, pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei
vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento dei danni nella misura
corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo
4 esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica. Orbene, l'attore ha chiesto la condanna
dei convenuti al risarcimento dei danni in conseguenza della difettosa realizzazione dei lavori sulle
terrazze di sua proprietà. Pertanto, la domanda è ammissibile.”
Come correttamente statuito dal Giudice a quo, la Suprema Corte ha, invero, ripetutamente affermato che, in tema di appalto, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c.,
che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera ma, in applicazione della disciplina generale, il committente può esperire le azioni contrattuali, potendo chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno. Le disposizioni previste dagli artt. 1667 e
1668 c.c. - applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità - integrano,
infatti, e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale,
applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali (così da ultimo Cass. Civ. n. 4527/2022; in senso conforme, tra le tante, Cass. Civ. nn. 16609/2019;
4511/2019; 9198/2018; 28233/2017; 1186/2015).
Né rilevano, nel caso di specie, le norme richiamate dall'attore e dallo stesso giudice di primo grado nella pronuncia oggetto di gravame, avendo la Suprema Corte chiarito che “Il
giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto
a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti
costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano,
comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo,
altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza
impugnata che, in relazione alla morte di una donna a seguito di un incidente occorso nell'utilizzo di
un montascale fornito alla vittima dalla a fronte della domanda risarcitoria del congiunto, Pt_2
nella quale l'incidente veniva ascritto a vizi di funzionamento e/o di manutenzione del bene dato in
comodato, aveva accolto la domanda in relazione al diverso fatto costitutivo, non allegato,
5 concernente la fornitura di un dispositivo di per sé funzionante ma inidoneo all'uso nel luogo a cui
era destinato)” (Cassazione civile sez. III, 17/12/2024, n.32932).
Orbene, premesso che le sentenze citate dalla stessa impresa appellante (tra cui Cassazione
n. 7041/2023), piuttosto che individuare un termine iniziale per la proposizione dell'azione di garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., confermano il principio per cui “le disposizioni
speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669 e ss. cod. civ. , attinenti alla particolare disciplina della
garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui
all'art. 1667 cod. civ., integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di
inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in
assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in
violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (Cass., Sez. 2, 17/5/2004, n. 9333; Cass.,
Sez. 2, 20/3/2012, n. 4445)”, a ben vedere, le differenze intercorrenti tra il paradigma normativo speciale (1667 e 1668 c.c.) e quello generale (1452 e 1455 c.c.) rilevano lì dove il committente richieda anche la risoluzione del contratto, mentre, nel caso di specie, il si è limitato a richiedere unicamente il risarcimento dei danni subiti in CP_1
conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori che hanno interessato i terrazzi di proprietà,
rientranti nell'ambito del più ampio contratto di appalto stipulato dagli appellanti e il
- non essendo revocabile in dubbio la facoltà del Controparte_4
committente di agire esclusivamente per il risarcimento del danno, senza dover chiedere necessariamente la risoluzione contrattuale (cfr. in tal senso tra le tante Cass. n. 5632.2003;
Cass. n. 10772.1995; Cass. n. 11950.1990, Cass. n. 49.1988).
2. Passando all'esame del secondo motivo di appello, ossia l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del Giudice di prime cure, parimenti si ritiene che il motivo di appello vada rigettato per le ragioni che seguono.
2.1 Quanto alla responsabilità della , la copiosa Parte_1
documentazione, anche fotografica, depositata dal e la prova testimoniale CP_1
espletata in primo grado, hanno confermato tutte le circostanze dedotte dall'odierno appellato;
a ben vedere, la stessa appellante, piuttosto che disconoscere i vizi dell'opera che
6 le vengono imputati, si limita ad imputare il mancato rifacimento dell'opera al , CP_1
il quale, a suo dire, avrebbe impedito all'impresa di porre rimedio ai vizi per cui è causa,
inibendole l'ingresso nell'appartamento di proprietà.
Orbene, tale circostanza non appare suffragata né da idonea documentazione: l'impresa appellante, infatti, ben avrebbe potuto e dovuto inviare una nota scritta con cui dichiarava di voler eseguire la prestazione rifiutata dal , al fine di determinare gli effetti CP_1
della “mora credendi” e di conseguire la propria liberazione;
né dalla prova testimoniale espletata in primo grado: infatti, le dichiarazioni rese dal teste , il Testimone_1
quale, escusso all'udienza del 18.3.2014, ha affermato che “la è sempre CP_5
disponibile, ancora oggi, ad eseguire i lavori di riparazione, eventualmente necessari, ma che l'attore tramite il proprio genero non acconsente l'accesso alla propria abitazione”,
risultano smentite dalle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi alla medesima udienza,
e , i quali, concordemente, hanno affermato che, sebbene Tes_2 Parte_3
la , in sede di sopralluogo, si fosse resa disponibile alla risoluzione delle CP_5
problematiche riscontrate, la stessa, di fatto, non si sarebbe più presentata presso l'immobile del . Né rileva la circostanza che i testi dell'attore fossero, rispettivamente, il CP_1
genero e la figlia del , non sussistendo con riguardo alle deposizioni rese dai CP_1
parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento,
considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 248/1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli tra le parti.
2.2 Quanto alla posizione dell'appellante in via incidentale, parimenti il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità allo stesso imputata, per omessa vigilanza durante l'esecuzione dei lavori. Infatti, il teste , condomino Testimone_3
nonché membro della Commissione lavori di ristrutturazione, ha confermato che “ci fu un
7 richiamo al direttore dei lavori Ing. affinchè fosse più presente sul cantiere e durante CP_2
l'esecuzione dei lavori” (cfr. verbale di udienza del 18.3.2024 relativo al fascicolo di primo grado), circostanza suffragata anche documentalmente dal verbale di Commissione del
18.2.2012, versato in atti dall'attore, ove il comitato stesso stabiliva la decurtazione del suo compenso in quanto: “la commissione ha constatato la manchevolezza del Direttore dei lavori circa la presenza durante l'esecuzione dei lavori”.
Ebbene, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza,
ma alla stregua della diligentia quam in concreto; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (Cass. n. 7336/2019).
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4366 del 27.2.2006 ha avuto modo di specificare che “l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta
sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né
il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera
nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e
contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se
sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (conf.: Sez. 2,
Sentenza n. 16361 del 24/07/2007; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008; Sez. 2, Sentenza
n. 8700 del 03/05/2016, in cui si precisa che ”il principio dell'esclusione di responsabilità per danni
in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini, quale "nudus minister", non si applica al
8 direttore dei lavori, per le sue peculiari capacità tecniche”; Sez. 2, Ordinanza n. 2913 del
07/02/2020).
Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni sulla corretta esecuzione dell'opera, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
infatti, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere,
che, pur non comportando la presenza continua e giornaliera sul cantiere, richiede il controllo sulla realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte nonchè la idoneità dei materiali impiegati dall'impresa appaltatrice.
3. Venendo, infine, all'ultimo motivo di appello questo Giudice ritiene di uniformarsi al principio di diritto espresso, da ultimo, in ordinanza n. 19111/2023 della Suprema Corte, a mente del quale il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.
Orbene, nel caso di specie il giudice di prime cure ha correttamente proceduto alla liquidazione del danni in via equitativa, dopo aver appurato, sulla scorta della prova orale espletata e della documentazione versata in atti, la sussistenza del diritto del , CP_1
specificando, altresì, i criteri seguiti nella predetta liquidazione, avvenuta sulla scorta della
CTP depositata dall'attore e del riparto delle spese dei lavori appaltati alla società convenuta tra i singoli condomini, tenendo conto, in particolare delle spese di competenza del per il rifacimento del terrazzo di sua proprietà. CP_1
9 Ne consegue che anche in parte qua la sentenza impugnata risulta esente da censure, sicchè
l'appello principale e quello incidentale vanno entrambi rigettati, con integrale conferma della sentenza n. 642/2016 del Giudice di Pace di Salerno.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai valori medi di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, non tenendo conto della fase di istruzione non esperita.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1
quater, D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, essendo il gravame introdotto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, quale giudice di appello, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio R.G. 3097/2016, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così
provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 642/2016;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la medesima CP_2
sentenza;
3) condanna l'appellante in via principale e l'appellante in via incidentale, in solido tra loro, alla refusione, in favore di delle spese di lite del presente Controparte_1
grado di giudizio che vengono liquidate in € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Sergio
Stanzione;
10 4) dichiara sussistere i presupposti per il pagamento di ulteriore quota di contributo unificato pari a quella di iscrizione dell'appello a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Salerno, il 29 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, 2^ sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3097 dell'anno 2016 avente ad oggetto: appello
TRA
(p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore p.t., rappresentata e difesa. giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Marino ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Salerno, alla via dei Principati n.17
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Sergio Stanzione ed elettivamente domiciliato nel suo studio in
Salerno, alla via G. S. De Crescenzo n. 15
- APPELATO -
E
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in CP_2 C.F._2
atti, dall'avv. Mirko Marino ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Salerno, alla via dei Principati n. 17
1 - APPELANTE INCIDENTALE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del
17.9.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e comparse conclusionali, che si richiamano integralmente per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, la e l'ing. al fine Parte_1 CP_2
di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori di rifacimento dei terrazzi di proprietà, rientranti nel più ampio contratto di appalto intervenuto tra i convenuti e il Controparte_3
per la ristrutturazione del fabbricato condominiale.
Con sentenza n. 642/2016, il Giudice di Pace di Salerno accoglieva la domanda attorea,
condannando i convenuti, in solido, al pagamento in favore del della somma di CP_1
€ 4.500,00, liquidata in via equitativa, oltre interessi e spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.3.2016, la Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza, emessa in data 8 febbraio
[...]
2016 nell'ambito del giudizio R.G. n. 8083/2013 e notificata il 26 febbraio 2016, lamentando:
- l'omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, in ordine alla eccezione di inammissibilità e/o improponibilità della domanda, in quanto promossa dal CP_1
allorchè era ancora in corso l'esecuzione dei lavori commissionati dal Controparte_3
, nel quale rientravano anche quelli di ristrutturazione dei terrazzi di
[...]
proprietà dell'attore; - l'erroneità della sentenza impugnata in ordine al riscontrato inadempimento della società appellante, non avendo il giudice di prime cure tenuto in debita considerazione la circostanza per cui sarebbe stato il a non consentire CP_1
l'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi denunciati, inibendo alla
[...]
l'accesso nel proprio appartamento;
- la violazione degli artt. 1226 e 2967 c.c., Parte_1
2 avendo il Giudice a quo liquidato il risarcimento del danno in via equitativa pur non sussistendone i presupposti di legge.
La formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia l'ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'appello proposto, riformare, previa sospensione
ex art.283 c.p.c., la sentenza n.642/2016 del Giudice di Pace di Salerno, emessa in data 08 febbraio
2016 e depositata il 16 febbraio successivo e per l'effetto, rigettare la domanda attorea, in quanto
inammissibile ed infondata”, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 6 giugno 2016, si costituiva l'ing. , in qualità CP_2
di direttore dei lavori oggetto di causa, il quale spiegava tempestivo appello incidentale avverso l'impugnata sentenza n. 642/2016 del Giudice di Pace di Salerno eccependo: -
l'erroneità del capo della sentenza ove era stata riconosciuta la propria responsabilità
professionale, in solido con l'impresa , non essendo ancora venuta a Parte_1
scadenza la prestazione contestata dall'attore; - la non corretta valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, il quale avrebbe dovuto condurre il giudicante ad escludere la sussistenza di un inadempimento in capo ad esso direttore dei lavori;
-
l'errata liquidazione del danno in via equitativa, non sussistendo l'ipotesi di impossibilità
e/o difficoltà nell'assolvimento dell'onere della prova in capo al soggetto interessato.
In considerazione di quanto detto, l'ing. insisteva, a sua volta, per la riforma CP_2
della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 27.6.2016, si costituiva in giudizio il Controparte_1
quale impugnava e contestava tutte le argomentazioni in fatto e in diritto mosse dagli appellanti, deducendo, in particolare, la pretestuosità dell'eccezione di omessa pronuncia,
avendo il giudice di prime cure esaustivamente argomentato in merito all'ammissibilità
della domanda proposta in primo grado, nonché la corretta valutazione del materiale probatorio posto dal giudicante a fondamento del proprio convincimento, adottato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e non dell'art. 114 c.p.c., come paventato dagli appellanti.
3 L'appellato chiedeva, pertanto, rigettarsi sia l'appello principale che quello incidentale, con conseguente conferma della sentenza n. 642/2016 e condanna degli appellanti, in solido, al pagamento delle competenze professionali e delle spese anche del presente grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa subiva diversi rinvii nello stato e veniva,
infine, assegnata alla scrivente con decreto del sig. Presidente del Tribunale n. 324/2023, e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17.9.2024, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Innanzitutto deve rilevarsi che sia l'appello principale che quello incidentale sono tempestivi e procedibili.
1. Passando all'esame nel merito dei motivi di appello (principale ed incidentale, essendo le doglianze in gran parte sovrapponibili), si rileva che entrambe le parti contestano l'erroneo mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda promossa dal
, non avendo il giudice di prime cure considerato che erano ancora in corso i CP_1
lavori commissionati dal nei quali rientravano Controparte_3
anche quelli di ristrutturazione dei terrazzi di proprietà dell'attore.
In particolare, l'appellante principale si duole dell'omessa pronuncia sul punto ad opera del giudice di prime cure.
Tale motivo di appello è infondato e va rigettato, essendo, in particolare, la doglianza di omessa pronuncia smentita “per tabulas” nella misura in cui, a pag. 2 della sentenza impugnata, si legge “preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda
perché è infondata. Con sentenza n.9033/06 la Corte di cassazione ha precisato che la tutela apprestata
al committente dall'art.1668 c.c. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale
per inadempimento e, pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei
vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento dei danni nella misura
corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo
4 esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica. Orbene, l'attore ha chiesto la condanna
dei convenuti al risarcimento dei danni in conseguenza della difettosa realizzazione dei lavori sulle
terrazze di sua proprietà. Pertanto, la domanda è ammissibile.”
Come correttamente statuito dal Giudice a quo, la Suprema Corte ha, invero, ripetutamente affermato che, in tema di appalto, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c.,
che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera ma, in applicazione della disciplina generale, il committente può esperire le azioni contrattuali, potendo chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno. Le disposizioni previste dagli artt. 1667 e
1668 c.c. - applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità - integrano,
infatti, e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale,
applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali (così da ultimo Cass. Civ. n. 4527/2022; in senso conforme, tra le tante, Cass. Civ. nn. 16609/2019;
4511/2019; 9198/2018; 28233/2017; 1186/2015).
Né rilevano, nel caso di specie, le norme richiamate dall'attore e dallo stesso giudice di primo grado nella pronuncia oggetto di gravame, avendo la Suprema Corte chiarito che “Il
giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto
a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti
costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano,
comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo,
altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza
impugnata che, in relazione alla morte di una donna a seguito di un incidente occorso nell'utilizzo di
un montascale fornito alla vittima dalla a fronte della domanda risarcitoria del congiunto, Pt_2
nella quale l'incidente veniva ascritto a vizi di funzionamento e/o di manutenzione del bene dato in
comodato, aveva accolto la domanda in relazione al diverso fatto costitutivo, non allegato,
5 concernente la fornitura di un dispositivo di per sé funzionante ma inidoneo all'uso nel luogo a cui
era destinato)” (Cassazione civile sez. III, 17/12/2024, n.32932).
Orbene, premesso che le sentenze citate dalla stessa impresa appellante (tra cui Cassazione
n. 7041/2023), piuttosto che individuare un termine iniziale per la proposizione dell'azione di garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., confermano il principio per cui “le disposizioni
speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669 e ss. cod. civ. , attinenti alla particolare disciplina della
garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui
all'art. 1667 cod. civ., integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di
inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in
assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in
violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (Cass., Sez. 2, 17/5/2004, n. 9333; Cass.,
Sez. 2, 20/3/2012, n. 4445)”, a ben vedere, le differenze intercorrenti tra il paradigma normativo speciale (1667 e 1668 c.c.) e quello generale (1452 e 1455 c.c.) rilevano lì dove il committente richieda anche la risoluzione del contratto, mentre, nel caso di specie, il si è limitato a richiedere unicamente il risarcimento dei danni subiti in CP_1
conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori che hanno interessato i terrazzi di proprietà,
rientranti nell'ambito del più ampio contratto di appalto stipulato dagli appellanti e il
- non essendo revocabile in dubbio la facoltà del Controparte_4
committente di agire esclusivamente per il risarcimento del danno, senza dover chiedere necessariamente la risoluzione contrattuale (cfr. in tal senso tra le tante Cass. n. 5632.2003;
Cass. n. 10772.1995; Cass. n. 11950.1990, Cass. n. 49.1988).
2. Passando all'esame del secondo motivo di appello, ossia l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del Giudice di prime cure, parimenti si ritiene che il motivo di appello vada rigettato per le ragioni che seguono.
2.1 Quanto alla responsabilità della , la copiosa Parte_1
documentazione, anche fotografica, depositata dal e la prova testimoniale CP_1
espletata in primo grado, hanno confermato tutte le circostanze dedotte dall'odierno appellato;
a ben vedere, la stessa appellante, piuttosto che disconoscere i vizi dell'opera che
6 le vengono imputati, si limita ad imputare il mancato rifacimento dell'opera al , CP_1
il quale, a suo dire, avrebbe impedito all'impresa di porre rimedio ai vizi per cui è causa,
inibendole l'ingresso nell'appartamento di proprietà.
Orbene, tale circostanza non appare suffragata né da idonea documentazione: l'impresa appellante, infatti, ben avrebbe potuto e dovuto inviare una nota scritta con cui dichiarava di voler eseguire la prestazione rifiutata dal , al fine di determinare gli effetti CP_1
della “mora credendi” e di conseguire la propria liberazione;
né dalla prova testimoniale espletata in primo grado: infatti, le dichiarazioni rese dal teste , il Testimone_1
quale, escusso all'udienza del 18.3.2014, ha affermato che “la è sempre CP_5
disponibile, ancora oggi, ad eseguire i lavori di riparazione, eventualmente necessari, ma che l'attore tramite il proprio genero non acconsente l'accesso alla propria abitazione”,
risultano smentite dalle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi alla medesima udienza,
e , i quali, concordemente, hanno affermato che, sebbene Tes_2 Parte_3
la , in sede di sopralluogo, si fosse resa disponibile alla risoluzione delle CP_5
problematiche riscontrate, la stessa, di fatto, non si sarebbe più presentata presso l'immobile del . Né rileva la circostanza che i testi dell'attore fossero, rispettivamente, il CP_1
genero e la figlia del , non sussistendo con riguardo alle deposizioni rese dai CP_1
parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento,
considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 248/1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli tra le parti.
2.2 Quanto alla posizione dell'appellante in via incidentale, parimenti il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità allo stesso imputata, per omessa vigilanza durante l'esecuzione dei lavori. Infatti, il teste , condomino Testimone_3
nonché membro della Commissione lavori di ristrutturazione, ha confermato che “ci fu un
7 richiamo al direttore dei lavori Ing. affinchè fosse più presente sul cantiere e durante CP_2
l'esecuzione dei lavori” (cfr. verbale di udienza del 18.3.2024 relativo al fascicolo di primo grado), circostanza suffragata anche documentalmente dal verbale di Commissione del
18.2.2012, versato in atti dall'attore, ove il comitato stesso stabiliva la decurtazione del suo compenso in quanto: “la commissione ha constatato la manchevolezza del Direttore dei lavori circa la presenza durante l'esecuzione dei lavori”.
Ebbene, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza,
ma alla stregua della diligentia quam in concreto; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (Cass. n. 7336/2019).
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4366 del 27.2.2006 ha avuto modo di specificare che “l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta
sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né
il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera
nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e
contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se
sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (conf.: Sez. 2,
Sentenza n. 16361 del 24/07/2007; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008; Sez. 2, Sentenza
n. 8700 del 03/05/2016, in cui si precisa che ”il principio dell'esclusione di responsabilità per danni
in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini, quale "nudus minister", non si applica al
8 direttore dei lavori, per le sue peculiari capacità tecniche”; Sez. 2, Ordinanza n. 2913 del
07/02/2020).
Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni sulla corretta esecuzione dell'opera, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
infatti, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere,
che, pur non comportando la presenza continua e giornaliera sul cantiere, richiede il controllo sulla realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte nonchè la idoneità dei materiali impiegati dall'impresa appaltatrice.
3. Venendo, infine, all'ultimo motivo di appello questo Giudice ritiene di uniformarsi al principio di diritto espresso, da ultimo, in ordinanza n. 19111/2023 della Suprema Corte, a mente del quale il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.
Orbene, nel caso di specie il giudice di prime cure ha correttamente proceduto alla liquidazione del danni in via equitativa, dopo aver appurato, sulla scorta della prova orale espletata e della documentazione versata in atti, la sussistenza del diritto del , CP_1
specificando, altresì, i criteri seguiti nella predetta liquidazione, avvenuta sulla scorta della
CTP depositata dall'attore e del riparto delle spese dei lavori appaltati alla società convenuta tra i singoli condomini, tenendo conto, in particolare delle spese di competenza del per il rifacimento del terrazzo di sua proprietà. CP_1
9 Ne consegue che anche in parte qua la sentenza impugnata risulta esente da censure, sicchè
l'appello principale e quello incidentale vanno entrambi rigettati, con integrale conferma della sentenza n. 642/2016 del Giudice di Pace di Salerno.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai valori medi di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, non tenendo conto della fase di istruzione non esperita.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1
quater, D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, essendo il gravame introdotto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, quale giudice di appello, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio R.G. 3097/2016, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così
provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 642/2016;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la medesima CP_2
sentenza;
3) condanna l'appellante in via principale e l'appellante in via incidentale, in solido tra loro, alla refusione, in favore di delle spese di lite del presente Controparte_1
grado di giudizio che vengono liquidate in € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Sergio
Stanzione;
10 4) dichiara sussistere i presupposti per il pagamento di ulteriore quota di contributo unificato pari a quella di iscrizione dell'appello a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Salerno, il 29 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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