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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente e Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 80/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 2 e pubblicata il 10/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0532024000132024001 IRES-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0532024000132024001 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2025 depositato il
18/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Riforma della sentenza di primo grado.
Resistente/Appellato: Conferma della sentenza di prime cure.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso il contribuente Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento N. 0532024000132024001 emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di Isernia con cui l'Ufficio richiedeva il pagamento della somma di € 638.007,31 ai fini impositivi IRES IRAP e IVA per la annualità di imposta 2004 .
A sostegno delle proprie ragioni ,il contribuente deduceva la sussistente illegittimità della cartella di pagamento in oggetto essendo le somme iscritte a ruolo frutto di un controllo fiscale nei confronti della società Società_1 srl nonché conseguenza della decisione della Corte di Cassazione N. 27724 /2023 di rinvio alla CGT di secondo grado del IS , con mancata riassunzione del giudizio per intervenuta cancellazione della indica società dal registro delle Imprese a decorrere dal
17 /12 /2022 .
Altresì deduceva il contribuente la violazione dell'art. 2495 per mancata notifica al socio , in presenza di estinzione della società , dell'avviso di accertamento motivato.
Inoltre evidenziava il contribuente che il medesimo non poteva essere escusso ,non avendo in sede di liquidazione della società percepito alcuna somma riconducibile al bilancio finale di liquidazione .
Si costituiva in giudizio l'Ufficio sostenendo la piena legittimità del suo operato essendo il ricorrente coobbligato in solido con la società, e non avendo il medesimo riassunto il giudizio dinanzi alla
CTR di Campobasso giusta sentenza della Corte di Cassazione N. 27724 /23 il tutto con conseguente definitività della pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio.
Pertanto l'Ufficio insisteva nella corresponsabilità debitoria del contribuente non avendo il medesimo dimostrato di non aver acquisito beni o utilità all'esito della liquidazione e stante la mancata presentazione del bilancio finale di liquidazione
La CGT di Primo Grado di Isernia con sentenza N. 16 /2025 rigettava il ricorso del contribuente .
Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello con istanza di sospensione .
La CGT di Secondo Grado del IS con Ordinanza N. 19/2025 del 23/07/2025 accoglieva la istanza di sospensione con conseguente fissazione della udienza per la decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente risulta fondato in fatto e in diritto e pertanto lo stesso deve essere accolto . Nella fattispecie le deduzioni tutte e le richieste formulate dall'appellante nella impugnativa de qua si appalesano legittime e fondate giuridicamente e dunque le stesse vanno condivise da questo
Giudicante .
Nel caso di specie questa Corte rileva la sussistente fondatezza dell'appello in oggetto stante la illegittimità della cartella di pagamento oggetto di impugnativa da parte del contribuente trattandosi di controllo fiscale posto in essere dall'Ufficio solo per relationem giusta accertamento fiscale operato nei confronti della società Società_1 srl, società in liquidazione ed estinta per intervenuta cancellata dal registro delle imprese a decorrere dal 17/12/2022.
Nel merito questa Corte osserva che di fatto ,nel caso in esame , l'ufficio operava in violazione dell'art. 2495 c.c. non essendo stata effettuata alcuna notifica al socio ,stante la estinzione della indicata società, dell'avviso di accertamento motivato.
Inoltre questa Corte rileva che il contribuente nella fattispecie non poteva essere escusso inquanto in costanza di liquidazione della stessa società ,il medesimo di fatto non percepiva alcuna somma di danaro ovvero utilità riconducibile al bilancio finale di liquidazione , stante la assenza di beni ovvero utilità attinenti la indicata liquidazione .
Di conseguenza , la assenza di beni ovvero di utilità indicati nel bilancio di liquidazione relativo alla indicata società , in sede di sua liquidazione , esclude in capo al contribuente la possibilità di aver potuto usufruirne per un proprio tornaconto personale , con palese oggettiva insussistenza di qualsivoglia corresponsabilità debitoria del medesimo ai fini fiscali .
Dunque , la cartella di pagamento emessa dall'Ufficio nei confronti del contribuente risulta del tutto illegittima perché non giustificata ex lege , mancando ogni presupposto giuridico ai fini della validità ed efficacia della stessa.
Pertanto , nel caso di specie , la pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio si appalesa del tutto illegittima
, infondata e non giustificata ipso iure .
Di conseguenza, questa Corte ,ritenendo sussistere la fondatezza dell'appello in oggetto ,lo accoglie in riforma della decisione di Primo Grado.
Altresì, questo Giudice in ossequio ed applicazione del principio della soccombenza in giudizio , condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali come da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del IS accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Condanna l'appellato al pagamento di €. 1000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente e Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 80/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 2 e pubblicata il 10/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0532024000132024001 IRES-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0532024000132024001 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2025 depositato il
18/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Riforma della sentenza di primo grado.
Resistente/Appellato: Conferma della sentenza di prime cure.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso il contribuente Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento N. 0532024000132024001 emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di Isernia con cui l'Ufficio richiedeva il pagamento della somma di € 638.007,31 ai fini impositivi IRES IRAP e IVA per la annualità di imposta 2004 .
A sostegno delle proprie ragioni ,il contribuente deduceva la sussistente illegittimità della cartella di pagamento in oggetto essendo le somme iscritte a ruolo frutto di un controllo fiscale nei confronti della società Società_1 srl nonché conseguenza della decisione della Corte di Cassazione N. 27724 /2023 di rinvio alla CGT di secondo grado del IS , con mancata riassunzione del giudizio per intervenuta cancellazione della indica società dal registro delle Imprese a decorrere dal
17 /12 /2022 .
Altresì deduceva il contribuente la violazione dell'art. 2495 per mancata notifica al socio , in presenza di estinzione della società , dell'avviso di accertamento motivato.
Inoltre evidenziava il contribuente che il medesimo non poteva essere escusso ,non avendo in sede di liquidazione della società percepito alcuna somma riconducibile al bilancio finale di liquidazione .
Si costituiva in giudizio l'Ufficio sostenendo la piena legittimità del suo operato essendo il ricorrente coobbligato in solido con la società, e non avendo il medesimo riassunto il giudizio dinanzi alla
CTR di Campobasso giusta sentenza della Corte di Cassazione N. 27724 /23 il tutto con conseguente definitività della pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio.
Pertanto l'Ufficio insisteva nella corresponsabilità debitoria del contribuente non avendo il medesimo dimostrato di non aver acquisito beni o utilità all'esito della liquidazione e stante la mancata presentazione del bilancio finale di liquidazione
La CGT di Primo Grado di Isernia con sentenza N. 16 /2025 rigettava il ricorso del contribuente .
Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello con istanza di sospensione .
La CGT di Secondo Grado del IS con Ordinanza N. 19/2025 del 23/07/2025 accoglieva la istanza di sospensione con conseguente fissazione della udienza per la decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente risulta fondato in fatto e in diritto e pertanto lo stesso deve essere accolto . Nella fattispecie le deduzioni tutte e le richieste formulate dall'appellante nella impugnativa de qua si appalesano legittime e fondate giuridicamente e dunque le stesse vanno condivise da questo
Giudicante .
Nel caso di specie questa Corte rileva la sussistente fondatezza dell'appello in oggetto stante la illegittimità della cartella di pagamento oggetto di impugnativa da parte del contribuente trattandosi di controllo fiscale posto in essere dall'Ufficio solo per relationem giusta accertamento fiscale operato nei confronti della società Società_1 srl, società in liquidazione ed estinta per intervenuta cancellata dal registro delle imprese a decorrere dal 17/12/2022.
Nel merito questa Corte osserva che di fatto ,nel caso in esame , l'ufficio operava in violazione dell'art. 2495 c.c. non essendo stata effettuata alcuna notifica al socio ,stante la estinzione della indicata società, dell'avviso di accertamento motivato.
Inoltre questa Corte rileva che il contribuente nella fattispecie non poteva essere escusso inquanto in costanza di liquidazione della stessa società ,il medesimo di fatto non percepiva alcuna somma di danaro ovvero utilità riconducibile al bilancio finale di liquidazione , stante la assenza di beni ovvero utilità attinenti la indicata liquidazione .
Di conseguenza , la assenza di beni ovvero di utilità indicati nel bilancio di liquidazione relativo alla indicata società , in sede di sua liquidazione , esclude in capo al contribuente la possibilità di aver potuto usufruirne per un proprio tornaconto personale , con palese oggettiva insussistenza di qualsivoglia corresponsabilità debitoria del medesimo ai fini fiscali .
Dunque , la cartella di pagamento emessa dall'Ufficio nei confronti del contribuente risulta del tutto illegittima perché non giustificata ex lege , mancando ogni presupposto giuridico ai fini della validità ed efficacia della stessa.
Pertanto , nel caso di specie , la pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio si appalesa del tutto illegittima
, infondata e non giustificata ipso iure .
Di conseguenza, questa Corte ,ritenendo sussistere la fondatezza dell'appello in oggetto ,lo accoglie in riforma della decisione di Primo Grado.
Altresì, questo Giudice in ossequio ed applicazione del principio della soccombenza in giudizio , condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali come da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del IS accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Condanna l'appellato al pagamento di €. 1000,00 oltre accessori di legge se dovuti.