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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/07/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.6969 r.g.a.c. dell'anno 2020 promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Paola Donvito;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv.Emilia Zanframundo CP_1 resistente con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 17-4-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale. Il PM concludeva con nota in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24-11-2020, , premesso che: il 24-9-2005 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Mottola con , dal quale erano nati i figli il 21-3-2008 CP_1 Per_1 Per_
, il 19-8-2011 e il 24-4-2013; l'unione era naufragata e si era addivenuti ad Persona_2 una separazione consensuale, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Taranto in data Per_ 10-5-2019; si erano ivi previsti l'affido congiunto dei figli , e con Per_1 Persona_2 prevalente domicilio presso la madre, il concorso di esso ricorrente al mantenimento dei figli con versamento della somma complessiva di € 450, oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie e disciplinato il diritto di vista paterno bisettimanale con fine settimana alterni;
che in seguito l'unione non si era più ricostituita;
che egli da circa quattro mesi non riusciva a vedere i figli perché la madre impediva il loro incontro con il padre e ne sviliva la figura, incurante della bigenitorialità importante per lo sviluppo psicofisico dei minori;
che nonostante il sollecitato intervento del Tribunale dei Minorenni, che aveva disposto l'affidamento dei minori al Servizio
Sociale di Mottola e il loro invio presso il Servizio di Psicologia Clinica della ASL di Taranto, egli non era riuscito a ristabilire rapporto con i minori e tanto giustificava il loro collocamento presso di sé ed un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale per la madre;
che egli svolgeva lavori saltuari come artigiano e viveva in immobile condotto in locazione pagando canone di € 500; su tali premesse adiva questo Tribunale perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con affido condiviso dei figli da collocarsi presso il genitore più idoneo, disciplina del diritto di visita ed intrattenimento nei confronti del genitore non collocatario, disciplina del concorso al mantenimento della prole a carico del non collocatario.
Si costituiva la quale, non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, CP_1 evidenziava che la convivenza matrimoniale era stata caratterizzata da violenza economica e violenza psicologica che il marito aveva usato nei suoi confronti ed anche alla presenza dei figli,tanto che il
29-6-2018, allorquando la famiglia si trovava in Germania, la Polizia tedesca gli aveva imposto allontanamento della casa familiare e dai figli;
nonostante ciò ella si era fatta convincere dal marito a rimanere con lui giacchè le aveva fatto promesse di cambiamento ed aveva rinunciato a costituirsi parte civile nel processo penale;
ciò tuttavia era risultato vano perché il marito ,dopo il ritorno in
Mottola del nucleo familiare, aveva continuato a fare uso di stupefacenti ed a disinteressarsi dei figli;
tali circostanze avevano portato alla separazione consensuale in negoziazione assistita autorizzata dal
PM il 3-6-2019;che tuttavia anche dopo l' l'aveva cercata tentando di riprendere la _1 convivenza,ma senza risultato;
che pertanto l' aveva intrecciato una relazione con la cognata _1
, la quale tuttavia non era stata mai accettata dai figli nel ruolo di “fidanzata” del padre CP_2 soprattutto dopo gli episodi che si erano verificati il 17-7-2020 e l'18-8-2020 descritti nelle denunce che ella aveva sporto;
a seguito di quegli episodi i figli ,liberamente e consapevolmente, non avevano più inteso vedere il padre e la compagna di lui;
che l' oltre a creare disagio ai CP_2 _1 minori con il proprio comportamento non contribuiva neppure al loro mantenimento disinteressandosi dei loro bisogni economici;
che a seguito delle denunce sporte il ricorrente la erano stati CP_2 rinviati a giudizio per i reati di cui agli artt.572 comma 2 c.p. il primo e la seconda per i reati ex art..612 e 660 c.p.; che quanto accaduto giustificava l'affido esclusivo alla madre dei minori;
che ella era disoccupata percependo reddito di cittadinanza mentre il ricorrente svolgeva attività di operaio edile percependo circa € 2000 mensili;
chiedeva pertanto l'affido esclusivo dei figli minori con disciplina del diritto di visita paterno in spazio neutro con previsione di assegno di mantenimento dei figli a carico dell' pari ad € 700 con vittoria di spese di lite. _1
Adottati i provvedimenti provvisori ex art. 4 l.div., in data 7-4-2021 e nominato l'istruttore, in data
21-12-2021 era pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili.
A seguito dell'istruzione con produzione di documenti ed informative presso i Servizi Sociali di
Mottola, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe. *****
Dandosi atto della già intervenuta pronuncia sullo status, è necessario esaminare in questa sede le questioni accessorie.
In ordine alla questione controversa delle modalità di affidamento dei figli, in corso di causa i Servizi sociali di Mottola e per certi aspetti anche le strutture sanitarie(Servizio di psicologia clinica che ha avuto in carico su incarico del Tribunale per i minorenni il figlio primogenito , hanno Per_1 valutato attraverso il monitoraggio della situazione familiare e gli incontri protetti stabiliti sin dalla fase presidenziale, la qualità del rapporto tra il padre ed i figli minori;
ciò a seguito della prospettazione da parte della resistente , con allegate denunce, di comportamenti maltrattanti tenuti anche alla presenza dei minori dall' in danno della nel corso della convivenza _1 CP_1 coniugale, nonchè di utilizzo da parte del ricorrente di sostanze stupefacenti ed alcool seguiti da condanna in primo grado dell' per fatti valutati sino al 2020(v. dispositivo e sentenza penale _1 del 20-9-2023 in atti);è stato infine depositato con le repliche della parte convenuta frontespizio di una sentenza di appello che pare attestarne il passaggio in giudicato.
All'esito del prolungato periodo di incontri tra padre e figli con il monitoraggio dei Servizi territoriali
è emersa in maniera chiara la ferma volontà del primogenito di non incontrare il padre, pur Per_1 in assenza di situazioni di disagio psichico meritevoli di ulteriore intervento(come segnalato dal
Servizio di Psicologia Clinica con relazione del 23-3-2023 in atti); per contro gli altri due figli hanno mostrato complessivamente disponibilità ad intrattenersi con il padre durante gli incontri tenuti in spazio neutro presso il Centro ascolto famiglie ,svoltisi in un clima sereno di dialogo ed armonia, ma anche durante gli incontri liberi(pur lamentandone un atteggiamento “frettoloso” nell'occasione) Per_ avendo e dichiarato di vedere volentieri il genitore ed anzi avendo la terzogenita Per_2 espresso il desiderio di trascorrere più tempo con lui(cfr. relazione del CAF di Mottola del 13-3-2024, trasmessa il 27-3-2024), e gli operatori dei Servizi ha ritenuto adeguate competenze e capacità genitoriali dell' (v. la relazione da ultimo citata). L'assenza di attuali situazioni di evidente _1 contrarietà all'interesse dei figli ha pertanto indotto da ultimo l'istruttore a disporre incontri liberi(con ordinanza del 16-5-2024).
Nel contempo non sono stati segnalati da parte degli operatori dei Servizi comportamenti da parte della intesi ad allontanare i figli dal padre od ostacolare gli incontri con quest'ultimo o CP_1 altrimenti tali da deporre negativamente circa la sua capacità di cura ed accudimento della prole.
Permangono tuttavia secondo quanto segnalato dagli operatori del CAF conflittualità e difetto di comunicazione tra le parti tanto che l' ha rifiutato percorso di mediazione;
e nel contempo, a _1 fronte dell'allegazione di mancato versamento da parte dell' del contributo stabilito in sede di _1 separazione per concorso al mantenimento dei figli, lo stesso attore non ha dato dimostrazione di aver provveduto puntualmente all'adempimento della prestazione relativa nella scadenza mensile e soprattutto nella misura prevista già con la separazione consensuale e dipoi confermata in sede di provvedimenti presidenziali. Anzi la stessa produzione documentale effettuata dal ricorrente con memoria del 10-5-2023 dimostra una marcata irregolarità temporale rispetto alla scadenza mensile stabilita ed una molto frequente non corrispondenza in minus rispetto all'importo previsto.
A questo riguardo l' ha allegato la propria condizione di disoccupazione(v. produzione _1 effettuata con la terza memoria e certificato di disoccupazione allegato alla conclusionale) oppure di saltuarietà del lavoro di artigiano pavimentista pur affermando di corrispondere un canone locativo di € 500, e senza tuttavia dare riscontro adeguato né delle proprie effettive condizioni economiche, nè dell'impossibilità all'esito di effettive ricerche di trovare occupazione stabile, pure a fronte dell'età ancora piuttosto giovane e tale da consentirgli efficienza lavorativa e delle competenze proprie di un operaio specializzato.
In altri termini il convenuto, obbligato al mantenimento dei figli non ha dato prova del non colpevole inadempimento della prestazione di mantenimento della prole, ossia di fattori ragionevolmente impeditivi del suo assolvimento anche nella misura alquanto contenuta prevista ed accettata sin dagli accordi di separazione.
Ciò è sufficiente a giustificare la previsione di affido esclusivo dei figli , Per_1 Persona_2 Per_ e alla madre ,giacchè il frequente e non adeguatamente giustificato inadempimento, oppure l'inesatto adempimento all'obbligazione di mantenimento denotano disinteresse del genitore (o comunque il suo non adeguato impegno) per gli aspetti di natura economica, che inevitabilmente vengono in rilievo al fine di garantire alla prole il pieno benessere psicofisico anche nel suo presupposto materiale.
All'affido esclusivo dei figli deve accompagnarsi il loro prevalente domicilio presso l'abitazione materna,peraltro rispondente a situazione da tempo consolidata e non suscettibile di cesure.
In ordine al regime di visite tra l' ed i figli può essere stabilito che il padre potrà vedere ed _1 intrattenere il primogenito prossimo alla maggiore età, secondo accordi da prendere Per_1 direttamente con lo stesso, ed ove lo stesso lo desideri. Per_1 Per_ Per ciò che attiene ai figli e gli incontri in spazio neutro e liberi svoltisi in Persona_2 corso di causa e per un periodo sufficientemente protratto con il monitoraggio dei Servizi Sociali territoriali non hanno dato luogo a criticità di tale rilevanza da consigliare di proseguirli in presenza di operatori;
va pertanto ribadito come già stabilito con l'ultima ordinanza del 16-5-2024,e salvo Per_ diverso accordo tra i genitori, che i minori e potranno incontrare in forma Persona_2 libera il padre il martedì ed il giovedì dalle 17 alle 19 nonché la seconda e quarta domenica del mese Per_ dalle 10 alle 17. Negli anni dispari i minori e trascorreranno con il padre il Persona_2 giorno di Natale dalle 10 alle 19 e la successiva Epifania dalle 10 alle 19. Negli anni pari i minori Per_
e trascorreranno con il padre il giorno di Santo Stefano dalle 10 alle 19 ed il Persona_2 successivo Capodanno dalle 10 alle 19; negli anni pari i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua dalle 10 alle 19, e negli anni dispari il Lunedì dell'Angelo con lo stesso orario. Nel periodo Per_ estivo(luglio-agosto) e potranno trascorrere una settimana da concordare Persona_2 entro il mese di giugno tra le parti sempre dalle 10 alle 19;con riaccompagnamento a casa della madre alle 19 di ciascun giorno. Non appare invece opportuna la previsione di pernotti presso l'abitazione paterna, essendo mancato il riscontro nel corso degli incontri programmati di un possibile inserimento positivo e non pregiudizievole per i minori nell'attuale nucleo familiare convivente dell' ed _1 anzi essendo stato riferito del loro rifiuto a recarsi presso la casa paterna(cfr. relazione CAF del 13-
3-2024).
E' infine opportuno, stante la mancanza di efficiente comunicazione tra le parti, mantenere il periodico monitoraggio dei minori da parte dei Servizi Sociali del Comune di Mottola e della stessa coppia genitoriale con funzioni di indirizzo e sostegno alla genitorialità. Per_ In ordine al chiesto mantenimento dei figli , e in sede di Per_1 Persona_2 provvedimenti presidenziali è stata confermata la disciplina di versamento mensile, stabilita in sede di separazione consensuale;
disciplina che appare tuttora adeguata quanto alla misura dell'assegno mensile non ricorrendo sopravvenienze tali da giustificarne l'incremento.
L'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 spetterà, in ragione dell'affido esclusivo dei figli, nella misura della 100% in favore di;
va confermato l'obbligo del genitore non CP_1 collocatario di contribuire al 50% delle spese straordinarie di mantenimento dei figli Parte_1 da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-
2022.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della controversia e del suo complessivo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 24-11-2020 da nei confronti di e sulle domande riconvenzionali da Parte_1 CP_1 quest'ultima spiegate , così provvede:
1. dando atto della già intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone l'affido Per_ esclusivo dei figli , e alla madre ,con prevalente Per_1 Persona_2 CP_1 domicilio presso l'abitazione di quest'ultima;
2. dispone come in motivazione quanto al diritto di visita ed intrattenimento paterno con i figli minori;
3. manda ai Servizi Sociali di Mottola per il periodico monitoraggio della condizione personale ed educativa dei minori , ed e per funzioni Persona_4 Persona_5 Persona_6 di indirizzo e sostegno della coppia genitoriale;
Persona_7
4. conferma i provvedimenti già vigenti nel regime di separazione in ordine all'obbligo e misura Per_ del concorso di al mantenimento dei figli , e Parte_1 Per_1 Persona_2
l'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 spetterà, in ragione dell'affido esclusivo dei figli, nella misura della 100% in favore di;
conferma l'obbligo del genitore non CP_1 collocatario di contribuire al 50% delle spese straordinarie di mantenimento dei Parte_1 figli da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
5. spese compensate.
Taranto ,11-7-2025
IL PRESIDENTE REL.
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.6969 r.g.a.c. dell'anno 2020 promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Paola Donvito;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv.Emilia Zanframundo CP_1 resistente con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 17-4-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale. Il PM concludeva con nota in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24-11-2020, , premesso che: il 24-9-2005 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Mottola con , dal quale erano nati i figli il 21-3-2008 CP_1 Per_1 Per_
, il 19-8-2011 e il 24-4-2013; l'unione era naufragata e si era addivenuti ad Persona_2 una separazione consensuale, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Taranto in data Per_ 10-5-2019; si erano ivi previsti l'affido congiunto dei figli , e con Per_1 Persona_2 prevalente domicilio presso la madre, il concorso di esso ricorrente al mantenimento dei figli con versamento della somma complessiva di € 450, oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie e disciplinato il diritto di vista paterno bisettimanale con fine settimana alterni;
che in seguito l'unione non si era più ricostituita;
che egli da circa quattro mesi non riusciva a vedere i figli perché la madre impediva il loro incontro con il padre e ne sviliva la figura, incurante della bigenitorialità importante per lo sviluppo psicofisico dei minori;
che nonostante il sollecitato intervento del Tribunale dei Minorenni, che aveva disposto l'affidamento dei minori al Servizio
Sociale di Mottola e il loro invio presso il Servizio di Psicologia Clinica della ASL di Taranto, egli non era riuscito a ristabilire rapporto con i minori e tanto giustificava il loro collocamento presso di sé ed un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale per la madre;
che egli svolgeva lavori saltuari come artigiano e viveva in immobile condotto in locazione pagando canone di € 500; su tali premesse adiva questo Tribunale perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con affido condiviso dei figli da collocarsi presso il genitore più idoneo, disciplina del diritto di visita ed intrattenimento nei confronti del genitore non collocatario, disciplina del concorso al mantenimento della prole a carico del non collocatario.
Si costituiva la quale, non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, CP_1 evidenziava che la convivenza matrimoniale era stata caratterizzata da violenza economica e violenza psicologica che il marito aveva usato nei suoi confronti ed anche alla presenza dei figli,tanto che il
29-6-2018, allorquando la famiglia si trovava in Germania, la Polizia tedesca gli aveva imposto allontanamento della casa familiare e dai figli;
nonostante ciò ella si era fatta convincere dal marito a rimanere con lui giacchè le aveva fatto promesse di cambiamento ed aveva rinunciato a costituirsi parte civile nel processo penale;
ciò tuttavia era risultato vano perché il marito ,dopo il ritorno in
Mottola del nucleo familiare, aveva continuato a fare uso di stupefacenti ed a disinteressarsi dei figli;
tali circostanze avevano portato alla separazione consensuale in negoziazione assistita autorizzata dal
PM il 3-6-2019;che tuttavia anche dopo l' l'aveva cercata tentando di riprendere la _1 convivenza,ma senza risultato;
che pertanto l' aveva intrecciato una relazione con la cognata _1
, la quale tuttavia non era stata mai accettata dai figli nel ruolo di “fidanzata” del padre CP_2 soprattutto dopo gli episodi che si erano verificati il 17-7-2020 e l'18-8-2020 descritti nelle denunce che ella aveva sporto;
a seguito di quegli episodi i figli ,liberamente e consapevolmente, non avevano più inteso vedere il padre e la compagna di lui;
che l' oltre a creare disagio ai CP_2 _1 minori con il proprio comportamento non contribuiva neppure al loro mantenimento disinteressandosi dei loro bisogni economici;
che a seguito delle denunce sporte il ricorrente la erano stati CP_2 rinviati a giudizio per i reati di cui agli artt.572 comma 2 c.p. il primo e la seconda per i reati ex art..612 e 660 c.p.; che quanto accaduto giustificava l'affido esclusivo alla madre dei minori;
che ella era disoccupata percependo reddito di cittadinanza mentre il ricorrente svolgeva attività di operaio edile percependo circa € 2000 mensili;
chiedeva pertanto l'affido esclusivo dei figli minori con disciplina del diritto di visita paterno in spazio neutro con previsione di assegno di mantenimento dei figli a carico dell' pari ad € 700 con vittoria di spese di lite. _1
Adottati i provvedimenti provvisori ex art. 4 l.div., in data 7-4-2021 e nominato l'istruttore, in data
21-12-2021 era pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili.
A seguito dell'istruzione con produzione di documenti ed informative presso i Servizi Sociali di
Mottola, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe. *****
Dandosi atto della già intervenuta pronuncia sullo status, è necessario esaminare in questa sede le questioni accessorie.
In ordine alla questione controversa delle modalità di affidamento dei figli, in corso di causa i Servizi sociali di Mottola e per certi aspetti anche le strutture sanitarie(Servizio di psicologia clinica che ha avuto in carico su incarico del Tribunale per i minorenni il figlio primogenito , hanno Per_1 valutato attraverso il monitoraggio della situazione familiare e gli incontri protetti stabiliti sin dalla fase presidenziale, la qualità del rapporto tra il padre ed i figli minori;
ciò a seguito della prospettazione da parte della resistente , con allegate denunce, di comportamenti maltrattanti tenuti anche alla presenza dei minori dall' in danno della nel corso della convivenza _1 CP_1 coniugale, nonchè di utilizzo da parte del ricorrente di sostanze stupefacenti ed alcool seguiti da condanna in primo grado dell' per fatti valutati sino al 2020(v. dispositivo e sentenza penale _1 del 20-9-2023 in atti);è stato infine depositato con le repliche della parte convenuta frontespizio di una sentenza di appello che pare attestarne il passaggio in giudicato.
All'esito del prolungato periodo di incontri tra padre e figli con il monitoraggio dei Servizi territoriali
è emersa in maniera chiara la ferma volontà del primogenito di non incontrare il padre, pur Per_1 in assenza di situazioni di disagio psichico meritevoli di ulteriore intervento(come segnalato dal
Servizio di Psicologia Clinica con relazione del 23-3-2023 in atti); per contro gli altri due figli hanno mostrato complessivamente disponibilità ad intrattenersi con il padre durante gli incontri tenuti in spazio neutro presso il Centro ascolto famiglie ,svoltisi in un clima sereno di dialogo ed armonia, ma anche durante gli incontri liberi(pur lamentandone un atteggiamento “frettoloso” nell'occasione) Per_ avendo e dichiarato di vedere volentieri il genitore ed anzi avendo la terzogenita Per_2 espresso il desiderio di trascorrere più tempo con lui(cfr. relazione del CAF di Mottola del 13-3-2024, trasmessa il 27-3-2024), e gli operatori dei Servizi ha ritenuto adeguate competenze e capacità genitoriali dell' (v. la relazione da ultimo citata). L'assenza di attuali situazioni di evidente _1 contrarietà all'interesse dei figli ha pertanto indotto da ultimo l'istruttore a disporre incontri liberi(con ordinanza del 16-5-2024).
Nel contempo non sono stati segnalati da parte degli operatori dei Servizi comportamenti da parte della intesi ad allontanare i figli dal padre od ostacolare gli incontri con quest'ultimo o CP_1 altrimenti tali da deporre negativamente circa la sua capacità di cura ed accudimento della prole.
Permangono tuttavia secondo quanto segnalato dagli operatori del CAF conflittualità e difetto di comunicazione tra le parti tanto che l' ha rifiutato percorso di mediazione;
e nel contempo, a _1 fronte dell'allegazione di mancato versamento da parte dell' del contributo stabilito in sede di _1 separazione per concorso al mantenimento dei figli, lo stesso attore non ha dato dimostrazione di aver provveduto puntualmente all'adempimento della prestazione relativa nella scadenza mensile e soprattutto nella misura prevista già con la separazione consensuale e dipoi confermata in sede di provvedimenti presidenziali. Anzi la stessa produzione documentale effettuata dal ricorrente con memoria del 10-5-2023 dimostra una marcata irregolarità temporale rispetto alla scadenza mensile stabilita ed una molto frequente non corrispondenza in minus rispetto all'importo previsto.
A questo riguardo l' ha allegato la propria condizione di disoccupazione(v. produzione _1 effettuata con la terza memoria e certificato di disoccupazione allegato alla conclusionale) oppure di saltuarietà del lavoro di artigiano pavimentista pur affermando di corrispondere un canone locativo di € 500, e senza tuttavia dare riscontro adeguato né delle proprie effettive condizioni economiche, nè dell'impossibilità all'esito di effettive ricerche di trovare occupazione stabile, pure a fronte dell'età ancora piuttosto giovane e tale da consentirgli efficienza lavorativa e delle competenze proprie di un operaio specializzato.
In altri termini il convenuto, obbligato al mantenimento dei figli non ha dato prova del non colpevole inadempimento della prestazione di mantenimento della prole, ossia di fattori ragionevolmente impeditivi del suo assolvimento anche nella misura alquanto contenuta prevista ed accettata sin dagli accordi di separazione.
Ciò è sufficiente a giustificare la previsione di affido esclusivo dei figli , Per_1 Persona_2 Per_ e alla madre ,giacchè il frequente e non adeguatamente giustificato inadempimento, oppure l'inesatto adempimento all'obbligazione di mantenimento denotano disinteresse del genitore (o comunque il suo non adeguato impegno) per gli aspetti di natura economica, che inevitabilmente vengono in rilievo al fine di garantire alla prole il pieno benessere psicofisico anche nel suo presupposto materiale.
All'affido esclusivo dei figli deve accompagnarsi il loro prevalente domicilio presso l'abitazione materna,peraltro rispondente a situazione da tempo consolidata e non suscettibile di cesure.
In ordine al regime di visite tra l' ed i figli può essere stabilito che il padre potrà vedere ed _1 intrattenere il primogenito prossimo alla maggiore età, secondo accordi da prendere Per_1 direttamente con lo stesso, ed ove lo stesso lo desideri. Per_1 Per_ Per ciò che attiene ai figli e gli incontri in spazio neutro e liberi svoltisi in Persona_2 corso di causa e per un periodo sufficientemente protratto con il monitoraggio dei Servizi Sociali territoriali non hanno dato luogo a criticità di tale rilevanza da consigliare di proseguirli in presenza di operatori;
va pertanto ribadito come già stabilito con l'ultima ordinanza del 16-5-2024,e salvo Per_ diverso accordo tra i genitori, che i minori e potranno incontrare in forma Persona_2 libera il padre il martedì ed il giovedì dalle 17 alle 19 nonché la seconda e quarta domenica del mese Per_ dalle 10 alle 17. Negli anni dispari i minori e trascorreranno con il padre il Persona_2 giorno di Natale dalle 10 alle 19 e la successiva Epifania dalle 10 alle 19. Negli anni pari i minori Per_
e trascorreranno con il padre il giorno di Santo Stefano dalle 10 alle 19 ed il Persona_2 successivo Capodanno dalle 10 alle 19; negli anni pari i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua dalle 10 alle 19, e negli anni dispari il Lunedì dell'Angelo con lo stesso orario. Nel periodo Per_ estivo(luglio-agosto) e potranno trascorrere una settimana da concordare Persona_2 entro il mese di giugno tra le parti sempre dalle 10 alle 19;con riaccompagnamento a casa della madre alle 19 di ciascun giorno. Non appare invece opportuna la previsione di pernotti presso l'abitazione paterna, essendo mancato il riscontro nel corso degli incontri programmati di un possibile inserimento positivo e non pregiudizievole per i minori nell'attuale nucleo familiare convivente dell' ed _1 anzi essendo stato riferito del loro rifiuto a recarsi presso la casa paterna(cfr. relazione CAF del 13-
3-2024).
E' infine opportuno, stante la mancanza di efficiente comunicazione tra le parti, mantenere il periodico monitoraggio dei minori da parte dei Servizi Sociali del Comune di Mottola e della stessa coppia genitoriale con funzioni di indirizzo e sostegno alla genitorialità. Per_ In ordine al chiesto mantenimento dei figli , e in sede di Per_1 Persona_2 provvedimenti presidenziali è stata confermata la disciplina di versamento mensile, stabilita in sede di separazione consensuale;
disciplina che appare tuttora adeguata quanto alla misura dell'assegno mensile non ricorrendo sopravvenienze tali da giustificarne l'incremento.
L'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 spetterà, in ragione dell'affido esclusivo dei figli, nella misura della 100% in favore di;
va confermato l'obbligo del genitore non CP_1 collocatario di contribuire al 50% delle spese straordinarie di mantenimento dei figli Parte_1 da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-
2022.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della controversia e del suo complessivo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 24-11-2020 da nei confronti di e sulle domande riconvenzionali da Parte_1 CP_1 quest'ultima spiegate , così provvede:
1. dando atto della già intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone l'affido Per_ esclusivo dei figli , e alla madre ,con prevalente Per_1 Persona_2 CP_1 domicilio presso l'abitazione di quest'ultima;
2. dispone come in motivazione quanto al diritto di visita ed intrattenimento paterno con i figli minori;
3. manda ai Servizi Sociali di Mottola per il periodico monitoraggio della condizione personale ed educativa dei minori , ed e per funzioni Persona_4 Persona_5 Persona_6 di indirizzo e sostegno della coppia genitoriale;
Persona_7
4. conferma i provvedimenti già vigenti nel regime di separazione in ordine all'obbligo e misura Per_ del concorso di al mantenimento dei figli , e Parte_1 Per_1 Persona_2
l'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 spetterà, in ragione dell'affido esclusivo dei figli, nella misura della 100% in favore di;
conferma l'obbligo del genitore non CP_1 collocatario di contribuire al 50% delle spese straordinarie di mantenimento dei Parte_1 figli da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
5. spese compensate.
Taranto ,11-7-2025
IL PRESIDENTE REL.