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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 270/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7764/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Paterno' - Parco Del Sole N. 22 95047 Paterno' CT
Difeso da
ID DO Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249014192660000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130035870664000 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 9.9.2024 al comune di Paternò ed all'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia,
(AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 19.7.2024, (di pagamento della somma di
€ 554,78 dovuta per ICI non versata negli anni 2007, 2008 e 2009, comprensiva di interessi e sanzioni, di cui alla cartella presupposta ivi indicata), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per difetto di notifica della cartella presupposta;
2. per intervenuta prescrizione del credito azionato, maturata anche successivamente alla data asserita di avvenuta notifica della cartella presupposta.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
Il comune di Paternò, in persona del sindaco pro tempore, sebbene ritualmente convenuto, non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione, previo esame della memoria illustrativa del 21.12.2025 versata in atti da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Eccepisce anzitutto parte ricorrente l'omessa notifica della sottesa cartella di pagamento.
L'eccezione è infondata alla luce della documentazione prodotta da ADER, da cui si desume diversamente che la cartella in questione era stata ritualmente notificata alla ricorrente, in data 8.11.2013.
Ciò posto, va rilevato che, poiché la cartella presupposta, ritualmente notificata, non è stata impugnata nel termine di decadenza di 60 giorni successivi alla predetta notifica, va ritenuto decaduta la contribuente dal potere di sollevare in questa sede, censure che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, avrebbero dovute essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza e che pertanto il credito relativo è diventato definitivo e non più contestabile.
Ne consegue che, qualsiasi eccezione sollevata, quale quella relativa all'omessa notifica degli atti prodromici di accertamento, ovvero all'intervenuta prescrizione e/o decadenza, deve intendersi tardivamente proposta e quindi inammissibile a norma dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Ritiene inoltre il decidente che la prescrizione quinquennale dei crediti per cui si procede non è maturata neppure nel periodo successivo alla predetta notifica dell'8.11.2013 della cartella presupposta, atteso che risulta documentalmente provato che il decorso del termine prescrizionale di legge è stato in concreto interrotto in data 3.4.2017 dalla istanza di definizione agevolata proposta dall'odierna ricorrente, accettata e riscontrata in data 23.6.2017 dall'Ufficio, nonché dalla notifica in data 19.7.2024 dell'intimazione opposta per cui di procede;
ed è inoltre venuto a spostarsi in avanti il decorso del termine prescrizionale finale, in forza del periodo di sospensione, (corrente dall'8.03.2020 al 31.12.2023), imposto dalla normativa emergenziale tesa ad impedire il diffondersi della epidemia da COVID 19, (cfr. decreto Legge n. 18 del
17.03.2020, c.d. “Decreto Cura Italia,” decreto legge n. 34 del 19.05.2020, c.d. “Decreto Rilancio”, decreto legge n. 14.08.2020, c.d. “Decreto Agosto”, decreto legge n. 125/2020, c.d. “Decreto Ristori” convertito con modificazioni nella legge n. 176/2020, “Decreto Sostegni”).
Con memoria del 21.12.2025 la ricorrente ha sollevato ulteriori nuove eccezioni, con cui fa valere nuovi profili di invalidità della notifica della cartella presupposta.
Trattasi tuttavia, a giudizio del decidente, di eccezioni tardive, siccome non dedotte con la formale proposizione di motivi aggiunti, in quanto tali inammissibili, secondo condiviso consolidato assunto giurisprudenziale della Suprema Corte.
Sul punto si osserva che la deduzione dell'omessa notifica di detta cartella presupposta – svolta, sia pure sinteticamente, in ricorso - non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica degli atti presupposti – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal gennaio 2024).
La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed
è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (cfr. Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• rigetta il ricorso;
• condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia resistente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 100,00, oltre IVA ed accessori come per legge;
• nulla per le spese, nei confronti del comune di Paternò, non costituito in giudizio.
Così deciso in data 8.1.2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7764/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Paterno' - Parco Del Sole N. 22 95047 Paterno' CT
Difeso da
ID DO Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249014192660000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130035870664000 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 9.9.2024 al comune di Paternò ed all'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia,
(AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 19.7.2024, (di pagamento della somma di
€ 554,78 dovuta per ICI non versata negli anni 2007, 2008 e 2009, comprensiva di interessi e sanzioni, di cui alla cartella presupposta ivi indicata), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per difetto di notifica della cartella presupposta;
2. per intervenuta prescrizione del credito azionato, maturata anche successivamente alla data asserita di avvenuta notifica della cartella presupposta.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
Il comune di Paternò, in persona del sindaco pro tempore, sebbene ritualmente convenuto, non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione, previo esame della memoria illustrativa del 21.12.2025 versata in atti da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Eccepisce anzitutto parte ricorrente l'omessa notifica della sottesa cartella di pagamento.
L'eccezione è infondata alla luce della documentazione prodotta da ADER, da cui si desume diversamente che la cartella in questione era stata ritualmente notificata alla ricorrente, in data 8.11.2013.
Ciò posto, va rilevato che, poiché la cartella presupposta, ritualmente notificata, non è stata impugnata nel termine di decadenza di 60 giorni successivi alla predetta notifica, va ritenuto decaduta la contribuente dal potere di sollevare in questa sede, censure che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, avrebbero dovute essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza e che pertanto il credito relativo è diventato definitivo e non più contestabile.
Ne consegue che, qualsiasi eccezione sollevata, quale quella relativa all'omessa notifica degli atti prodromici di accertamento, ovvero all'intervenuta prescrizione e/o decadenza, deve intendersi tardivamente proposta e quindi inammissibile a norma dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Ritiene inoltre il decidente che la prescrizione quinquennale dei crediti per cui si procede non è maturata neppure nel periodo successivo alla predetta notifica dell'8.11.2013 della cartella presupposta, atteso che risulta documentalmente provato che il decorso del termine prescrizionale di legge è stato in concreto interrotto in data 3.4.2017 dalla istanza di definizione agevolata proposta dall'odierna ricorrente, accettata e riscontrata in data 23.6.2017 dall'Ufficio, nonché dalla notifica in data 19.7.2024 dell'intimazione opposta per cui di procede;
ed è inoltre venuto a spostarsi in avanti il decorso del termine prescrizionale finale, in forza del periodo di sospensione, (corrente dall'8.03.2020 al 31.12.2023), imposto dalla normativa emergenziale tesa ad impedire il diffondersi della epidemia da COVID 19, (cfr. decreto Legge n. 18 del
17.03.2020, c.d. “Decreto Cura Italia,” decreto legge n. 34 del 19.05.2020, c.d. “Decreto Rilancio”, decreto legge n. 14.08.2020, c.d. “Decreto Agosto”, decreto legge n. 125/2020, c.d. “Decreto Ristori” convertito con modificazioni nella legge n. 176/2020, “Decreto Sostegni”).
Con memoria del 21.12.2025 la ricorrente ha sollevato ulteriori nuove eccezioni, con cui fa valere nuovi profili di invalidità della notifica della cartella presupposta.
Trattasi tuttavia, a giudizio del decidente, di eccezioni tardive, siccome non dedotte con la formale proposizione di motivi aggiunti, in quanto tali inammissibili, secondo condiviso consolidato assunto giurisprudenziale della Suprema Corte.
Sul punto si osserva che la deduzione dell'omessa notifica di detta cartella presupposta – svolta, sia pure sinteticamente, in ricorso - non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica degli atti presupposti – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal gennaio 2024).
La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed
è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (cfr. Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• rigetta il ricorso;
• condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia resistente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 100,00, oltre IVA ed accessori come per legge;
• nulla per le spese, nei confronti del comune di Paternò, non costituito in giudizio.
Così deciso in data 8.1.2026