Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01431/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01269/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2025, proposto da
Theras Lifetech S.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B287A23CB4, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
VA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato MA ON, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Melo Da Bari, 226;
Regione Puglia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Abbott S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ME Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato RO DA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato UC ZI, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Associato NU & Partners in Roma, via Principessa Clotilde n. 7;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- per l'annullamento della Determinazione del Direttore della Divisione SArPULIA n. 157 del 7/7/2025, e comunicata il successivo 14/7/2025, con cui INNOVAPUGLIA SPA ha aggiudicato la gara telematica suddivisa in 9 Lotti a procedura aperta concernente la conclusione di un Accordo Quadro multi-fornitore ex art. 59 comma 4 lett. a) d.lgs. 36/2023, per la fornitura di dispositivi ad alta tecnologia per la somministrazione di insulina e il monitoraggio in continuo del glucosio, per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia e, in particolar modo, nella parte in cui ha aggiudicato il Lotto 5 relativo alla fornitura di un Sistema di monitoraggio in continuo del glucosio in tempo reale (RT-CGM) con sensore transcutaneo e avvisi predittivi per un importo complessivo di € 35.166.400,00 - CIG B287A23CB4 alle società ABBOTT, PIKDARE e MEDTRONIC ITALIA SPA;
- di tutti i verbali di gara, in particolar modo dei verbali n. 6 e n. 7 in seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche degli operatori partecipanti al Lotto 5 della fornitura in esame;
- di oltre che di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente, se ed in quanto rilevante nonché per la declaratoria d'inefficacia dell'Accordo - Quadro, se ed in quanto eventualmente sottoscritto, con il conseguente subentro della Theras Lifetech S.r.l. in corso d'esecuzione ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subìendi dalla ricorrente per effetto dell'esecuzione della concessione in quanto illegittimamente affidata.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da MEDTRONIC ITALIA S.P.A. il 17.9.2025 :
per l’annullamento dei medesimi atti impugnati dalla ricorrente principale, e segnatamente della Determinazione del Direttore della Divisione SArPULIA n. 157 del 7/7/2025, e comunicata il successivo 14/7/2025, con cui INNOVAPUGLIA SPA ha aggiudicato la gara telematica, suddivisa in 9 Lotti a procedura aperta concernente la conclusione di un Accordo Quadro multi-fornitore ex art. 59 comma 4 lett. a) d.lgs. 36/2023, per la fornitura di dispositivi ad alta tecnologia per la somministrazione di insulina e il monitoraggio in continuo del glucosio, per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia e, in particolar modo, nella parte in cui ha aggiudicato il Lotto 5 relativo alla fornitura di un Sistema di monitoraggio in continuo del glucosio in tempo reale (RT-CGM) con sensore transcutaneo e avvisi predittivi per un importo complessivo di € 35.166.400,00 – CIG B287A23CB4 alle società ABBOTT, PIKDARE e MEDTRONIC ITALIA SPA; di tutti i verbali di gara, in particolar modo dei verbali n. 6 e n. 7 in seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche degli operatori partecipanti al Lotto 5 della fornitura in esame; di oltre che di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente, se ed in quanto rilevante, con riferimento a quanto di seguito indicato in merito alla ammissione e valutazione dell’offerta della ricorrente principale nonché di Abbott s.r.l..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di VA S.p.A., Abbott S.r.l., ME Italia S.p.A. e di AR S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. OR EN e uditi per le parti i difensori, avv.ti Andrea Stefanelli per la parte ricorrente, MA ON per VA, RO DA per ME, UC ZI per AR e NZ GI, su delega di Giuseppe Lo Pinto, per Abbott;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 8.08.2025, la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione della gara indetta dall’Amministrazione resistente per la fornitura di sistemi di monitoraggio del glucosio (lotto n. 5), procedura nella quale si è collocata al quarto posto della graduatoria, alle spalle delle tre società controinteressate, tutte dichiarate aggiudicatarie.
1.1. Ha allegato di aver partecipato alla gara, da assegnarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e di aver conseguito un punteggio complessivo di 75,45 a fronte dei 76,11 punti della terza classificata.
1.2. Ha dedotto l'illegittimità delle valutazioni della Commissione di gara, articolando le seguenti censure. Anzitutto, la Commissione avrebbe premiato la possibilità di visualizzare i dati su un ricevitore dedicato fornito dalla terza in classifica che, tuttavia, consisteva in un comune smartphone abilitato al solo funzionamento con l'applicazione che rilevava il glucosio, e non in un dispositivo medico specifico.
Ha sostenuto inoltre, che il dato sull’accuratezza del proprio dispositivo fosse reperibile nella documentazione prodotta e che gli studi scientifici indicati, sebbene relativi al modello precedente (G6), fossero validati da una dichiarazione di equivalenza della FDA americana.
Ha dedotto infine, la disparità di trattamento, poiché l'Amministrazione avrebbe concesso il soccorso istruttorio alla terza classificata sulla letteratura scientifica, negandolo invece alla ricorrente per vizi analoghi ed emendabili.
1.3. Si sono costituite in giudizio per la fase cautelare la stazione appaltante, la seconda classificata e la terza classificata (che sarebbe stata scavalcata in caso di accoglimento), resistendo al ricorso.
1.4. All’esito dell’udienza cautelare del 3.09.2025, l'aggiudicazione è stata sospesa.
2. Con atto notificato alle altre parti in data 16.09.2025, la terza classificata ha proposto ricorso incidentale.
Ha chiesto l'esclusione della ricorrente principale per difetto dei requisiti di partecipazione a seguito di una fusione societaria. Ha altresì chiesto l’esclusione della prima classificata per carenza di un requisito tecnico minimo (" disponibilità di avvisi predittivi del glucosio basso "), sostenendo che il sistema offerto fornisse soltanto messaggi informativi sullo schermo e non invece, funzioni di allerte attive in background (sonore o con vibrazione).
3. La seconda classificata ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale.
Ha difeso la correttezza della valutazione della Commissione, sottolineando che la lex specialis avesse richiesto studi specifici sul prodotto offerto o una formale dichiarazione di equivalenza, non prodotta né dalla terza né dalla quarta classificata.
4. Nella fase di merito si è costituita anche la prima classificata.
In via preliminare, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso incidentale proposto nei propri confronti, in quanto notificato oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione e volto a far valere un interesse non difensivo, ma autonomo.
Nel merito, ha sostenuto la conformità del proprio dispositivo ai requisiti minimi (" avvisi predittivi ", non meglio qualificati dal Capitolato) e l'infondatezza del motivo della ricorrente principale sulla letteratura scientifica. Ha evidenziato l'esiguità degli studi prodotti dalla ricorrente (cinque a fronte dei venti richiesti) e l'inutilizzabilità di quelli riferiti a un prodotto ormai obsoleto rispetto a quello offerto in gara.
5. All'udienza pubblica del 26.11.2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
6. Occorre delibare anzitutto il ricorso principale, poiché – essendo il ricorso incidentale formulato in via espressamente subordinata – al caso di specie non si applica il divieto di assorbimento imposto dalla giurisprudenza unionale per garantire una tutela effettiva ed una cognizione piena sulla procedura di gara, indipendentemente dal numero di partecipanti e di ricorsi presentati (Corte di Giustizia, sentenza del 5.9.2019, C-338/2018).
7. Il ricorso principale va respinto.
Secondo la ricorrente, la lex specialis di gara, avendo ad oggetto la fornitura di dispositivi medici ad alta tecnologia, avrebbe richiesto una duplice modalità di consultazione dei dati (ricevitore e app).
La terza classificata, invece – mettendo a disposizione come “ ricevitore dedicato ” uno smartphone modificato a tale scopo - avrebbe in concreto raddoppiato la funzionalità già esistenti senza però fornire un dispositivo medico munito della necessaria certificazione CE.
8. La tesi non può essere condivisa.
È vero che il "ricevitore" offerto dalla terza classificata può essere considerato un comune smartphone , non certificato come dispositivo medico, che funge da mero supporto hardware per l'applicazione software che consente la lettura dei dati.
Tale prodotto però - correttamente privo della dicitura di dispositivo medico, non prevista per tutta la strumentazione offerta in gara ma soltanto per quella con natura medicale - possiede tutte le caratteristiche richieste dal Capitolato, che ha inteso premiare la disponibilità di plurime, distinte e autonome modalità di visualizzazione delle informazioni sullo stato di salute del paziente.
Il dispositivo della terza classificata, nella sua versione modificata, è difatti in grado di svolgere quell’unica funzione richiesta dal bando: ricevere e visualizzare i dati del sensore, inibendo attraverso un software chiuso e limitato tutte le altre funzionalità tecnologiche tipiche dei dispositivi cellulari di ultima generazione.
In questo senso, pertanto, il sensore della terza classificata può dirsi “dedicato” a quello scopo, a maggior ragione considerando che la lex specialis non ha mai specificato la tecnologia sottostante da dover utilizzare per implementare il ricevitore.
Ove l’Amministrazione avesse voluto disporre di un strumento – alternativo all’applicazione anche dal punto di vista tecnologico – avrebbe specificato la necessità di un dispositivo di tipo “medico” (quindi progettato, testato e certificato, con marcatura CE per un uso specifico in ambito sanitario).
Nel linguaggio tecnico della gara pubblica per forniture sanitarie, come quella di cui si discute, deve ritenersi che l'aggettivo "dedicato" significhi solo "utilizzato per un solo scopo" e non anche che sia progettato e costruito per svolgere unicamente quella attività, senza considerare che, in ogni caso, il dispositivo della terza, pur nascendo come un semplice telefono, è stato modificato e testato per funzionare unicamente come ricevitore, soddisfacendo i requisiti richiesti.
9. Sono altresì infondati gli ulteriori motivi di ricorso.
In generale e per entrambe le doglianze, deve ritenersi che le valutazioni della Commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, immune - nel caso specifico di questi punti non attribuiti alla ricorrente - da vizi di manifesta illogicità.
9.1. Nel merito di tali motivi, infatti, va rilevato che non è stata valutata con esito positivo l'accuratezza analitica dell’offerta della ricorrente in quanto il dato proposto dalla medesima è stato fornito in modo disaggregato e non conforme a quanto richiesto nella legge di gara.
È la parte stessa ad ammettere che il dato in grado di fornire un punteggio aggiuntivo poteva ricostruirsi sì, ma sulla base di quanto contenuto nella scheda tecnica e nella relazione (docc. 15 e 18). Si tratta però, come dimostrano le numerose pagine impiegate per spiegare l’intellegibilità del dato in questione (cfr. pagg. 10-13 del ricorso), di un elemento che nell’offerta non era facilmente evincibile: ciò giustifica - anche solo sul piano della razionalità intrinseca ed attendibilità - la scelta della Commissione.
9.2. Può altresì ritenersi corretta e ragionevole la scelta della P.A. di negare ulteriori punti sulla base della letteratura prodotta.
Il capitolato ha previsto, infatti, la possibilità di fornire la letteratura specifica per il prodotto offerto in gara oppure di indicare produzioni scientifiche riferite ad altri prodotti, per cui sussisteva tuttavia una dichiarazione di equivalenza.
Nel caso di specie però, è pacifico che la ricorrente abbia portato all’attenzione soltanto letteratura relativa a un modello di dispositivo diverso da quello offerto in gara e senza che negli atti trasmessi vi fosse alcuna declaratoria di equivalenza: ciò è contrario alla ratio delle regole di gara, il cui obbiettivo era quello rendere più efficiente e spedito lo studio della Commissione, senza dover compiere un ulteriore fase di verifica dell’equivalenza, preliminare alla valutazione sulla qualità della produzione scientifica indicata.
9.3. Quanto infine, alla dedotta disparità di trattamento, questa non sussiste proprio perché, come già anticipato, la ricorrente aveva presentato studi relativi a modelli di generazione precedente rispetto al G7 offerto in questa sede, non ottemperando a quanto richiesto, con la conseguenza che la produzione postuma in sede di soccorso avrebbe comportato una sostanziale modifica dell’offerta, come tale inammissibile, inserendo dichiarazioni di equivalenza che dovevano invece esservi a monte.
Diverso è quindi il caso dei soccorsi istruttori attivati nei confronti degli altri partecipanti indicati, ad esempio nell’occasione in cui la Commissione ha chiesto il deposito integrale di testi scientifici, già indicati in atti ma ivi prodotti soltanto parzialmente.
Il ricorso principale va quindi integralmente respinto.
10. Il ricorso incidentale, il cui esame è stato specificatamente richiesto, come sopra anticipato, soltanto in via subordinata, non può quindi esaminato nel merito per stessa volontà della parte cha lo ha proposto (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2015) con conseguente assorbimento delle questioni proposte, si nei confronti della ricorrente principale che della aggiudicataria risultata prima.
11. Le spese di lite possono compensarsi alla luce del tipo e contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara assorbito quello incidentale.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ BL, Presidente
OR Ieva, Primo Referendario
OR EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR EN | NZ BL |
IL SEGRETARIO